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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al r. g. n. 684/2023 promossa da:
, con l'Avv. Luigi Anelli (PEC: Parte_1 Email_1
Attore contro
in persona del procuratore speciale e legale rappresentante p.t., con l'Avv. Francesco CP_1
Viccari (PEC: Email_2
Convenuta
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
Convenuta-contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 01/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la e la per ivi sentirle condannare, in solido tra loro e ciascuno in base CP_1 CP_2 al proprio titolo, alla somma residua dovuta a titolo di risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, quantificati in €. 29.626,35, oltre accessori, nonché al pagamento, da porre a carico della , della CP_1 somma di €. 3.523,42 a titolo di spese e competenze legali della fase stragiudiziale e di avvio della negoziazione assistita, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Esponeva che, il giorno 19/07/2021, alle ore 08:35 circa, si trovava quale passeggero-trasportato a bordo del
BUS Tg. GA 985 WC, assicurato per la r.c.a. dalla , di proprietà dell' e condotto da CP_1 CP_2
, il quale, percorrendo la Via Principe Amedeo nell'abitato di Taranto, giunto all'intersezione Controparte_3 con la Via Acclavio effettuava una brusca frenata a causa dell'attraversamento dell'incrocio da parte della vettura Fiat Punto Tg. DT 090 BL, condotta dal sig. e di proprietà della sig.ra Controparte_4 [...]
, assicurata per la r.c.a. con la (polizza n. 096921315); che, a causa della frenata perdeva Parte_2 CP_5 l'equilibrio e cadeva a terra, riportando le lesioni diagnosticate dai sanitari ospedalieri del Pronto Soccorso di
Martina Franca, ove veniva trasportato a mezzo del servizio del 118; che, la dinamica del sinistro veniva ricostruita dagli agenti della Polizia locale di Taranto, intervenuti sul luogo per eseguire i rilievi del caso;
che, sottoposto a visita medica da fiduciario della compagnia assicurativa in regime di indennizzo diretto, la CP_1
aveva effettuato offerta risarcitoria di €. 12.800,00; che, detta somma, ritenuta incongrua, è stata da
[...] lui trattenuta in acconto sul preteso maggior danno determinato in residui €. 29.626,35.
Si costituiva in giudizio la contestando variamente la domanda attorea deducendone CP_1
l'infondatezza e chiedendone il rigetto, vinte le spese. Evidenziava che, l'evento descritto in atti è imputabile a
CP_ responsabilità del conducente della PUNTO Tg. DT 090 BL, poiché, provenendo da Via Acclavio, non rispettava il segnale di dare precedenza all'incrocio con la Via Principe Amedeo e causava la collisione con il
BUS Tg. GA 985 WC, come del resto accertato dai verbalizzanti e riconosciuto dallo stesso attore nella sua richiesta risarcitoria del 02/08/2021; che, il sinistro, dunque, è stato gestito dall' , ai sensi dell'art. CP_1
141 CdA, quale garante, non responsabile, della RCA del mezzo vettore e senza contestazioni del fatto storico del trasporto, evincibile dagli accertamenti di Polizia;
contesta, invece, il quantum debeatur della domanda risarcitoria, ritenendo congrua e satisfattiva l'offerta della somma di € 12.800,00, già corrisposta e trattenuta in acconto dall'attore; deduce l'inammissibilità della richiesta di rimborso delle spese legali stragiudiziali e quelle di attivazione della negoziazione assistita.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita con prove testimoniali.
La restava contumace. CP_1 CP_2
Disposta ed espletata CTU medico-legale sulla persona dell'attore, il giudizio approdava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/06/2024 ed, a tale udienza, veniva introitato per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 11/03/2025, la causa veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti.
Agli esposti fini ed, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 01/04/2025.
All'udienza odierna, forniti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
Ora, con riguardo agli assunti delle parti si osserva quanto segue.
Il fatto storico del trasporto e la dinamica del sinistro (id est, dell'evento dannoso) così come prospettati in citazione e, peraltro, confermati dai rilievi effettuati dagli agenti di polizia locale intervenuti sul luogo del sinistro, sono pacifici ed incontestati dalle parti.
Nell'occorso l'attore viaggiava, quale trasportato, a bordo dell'autobus Tg. GA 985 WC, di proprietà dell'
[...]
assicurato per la r.c.a. dalla . CP_2 CP_1
L'autobus percorreva la Via Principe Amedeo nell'abitato di Taranto quando, giunto all'intersezione con la Via
Acclavio, nel mentre impegnava l'incrocio, dalla sua sinistra sopraggiungeva la vettura Fiat Punto Tg.
DT090BL, condotta da il quale, in aperta violazione dell'art. 145 C.d.S., attraversava Controparte_4 inopinatamente l'area del crocevia intersecando la traiettoria dell'autobus, costringendo il conducente a frenare bruscamente per evitare la collisione.
Stando a tale pacifica ricostruzione appare chiaro che, l'improvvisa frenata operata dal conducente dell'autobus
(che ha causato la caduta dell'attore, dalla quale sarebbero derivate le lamentate lesioni), è stata determinata dalla necessità di evitare il pericolo attuale e concreto di danni gravi alla persona, ovvero al conducente ed ai passeggeri-trasportati, i quali senz'altro avrebbero riportato delle lesioni in conseguenza della collisione con la predetta autovettura.
Come noto, nel trasposto contrattuale, oneroso o gratuito, il trasportato che abbia subito un danno a causa di un sinistro verificatosi nel corso del viaggio può agire in giudizio nei confronti del vettore con l'azione contrattuale ai sensi dell'art. 1681 c.c. oppure con l'azione extracontrattuale ex art. 2054 c.c.
La presunzione di responsabilità posta dai citati articoli resta a carico del vettore (veicolo su cui viaggia il trasportato e la sua assicurazione) per i danni al viaggiatore, quando sia provato comunque il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto.
E' noto, altresì, che ai sensi dell'art. 2045 c.c. “Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice”.
Nella concreta situazione di fatto, così come emerge dalle medesime prospettazioni di entrambe le parti in causa, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 e 2054 cod. civ. è certamente superata dalla ricorrenza dello stato di necessità sicché al danneggiato potrebbe, al più, essere riconosciuta un'indennità ex art. 2045 cod. civ. (cfr. ex plurimis Cass. n. 4442/2011).
Senonché, in tema di circolazione stradale, l'art. 141 D.Lgs. n. 209/2005 prevede una speciale forma di tutela
(rafforzata) a favore del soggetto che sia terzo trasportato su un mezzo a motore.
In aggiunta all'azione contrattuale ex art. 1681 c.c. o all'ordinario rimedio generale ex art. 2054 c.c., al terzo trasportato è consentito agire nei confronti della Compagnia Assicurativa del veicolo a bordo del quale si trovava a viaggiare, per conseguire il risarcimento dei conseguenti danni a prescindere dalla responsabilità dello stesso vettore nella causazione del sinistro.
La Suprema Corte si è pronunciata in diverse occasioni circa l'applicabilità o meno dell'art. 141 D.Lgs. n.
209/2005 anche in caso di sinistro stradale nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava il trasportato. Un primo orientamento (Cass. n. 16477/2017) prescinde dalla presenza o meno di un ulteriore veicolo per l'esercizio dell'azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del vettore.
Un secondo orientamento (Cass. n. 25033/2019; Cass. n. 17963/2021) ritiene che il coinvolgimento di
(almeno) due veicoli sia il presupposto per l'operatività della norma.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 35318/2022, le quali hanno sancito l'applicabilità dell'art. 141 cod. ass. soltanto quando i danni lamentati dal terzo trasportato derivino da un sinistro che veda coinvolti almeno due veicoli. In particolare, con la predetta pronuncia è stato affermato che
“l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”.
Tale tutela presuppone, dunque, che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi.
Per converso, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, al trasportato danneggiato compete esclusivamente l'azione diretta prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Nel caso in esame, ancorché di fatto non si è verificato alcuno scontro materiale fra i veicoli coinvolti (proprio grazie alla brusca frenata impressa all'autobus dal suo conducente), deve pertanto ritenersi applicabile il citato art. 141 cod. ass.
L'attore ha quindi diritto di essere risarcito dei conseguenti danni subiti ai sensi del citato articolo.
Nel presente giudizio, non essendo – come detto - in contestazione il fatto storico del trasporto e dell'evento dannoso, si controverte sostanzialmente sul quantum debeatur della somma domandata dall'attore a titolo risarcitorio, ivi comprese le spese legali sostenute nella fase stragiudiziale per l'avvio della negoziazione assistita.
Ebbene, in corso di causa è stata disposta perizia medico-legale sulla persona dell'attore, all'esito della quale è stata depositata una relazione a firma del nominato CTU Dott. il quale, con motivazione Persona_1 esaustiva e dovizia di particolari, sulla base dei rilievi tecnici eseguiti, ai cui più specifici contenuti si rinvia, riferisce che… Le lesioni riscontrate…
5) …hanno determinato un'inabilità temporanea assoluta di otto giorni al cento per cento, ed un'inabilità temporanea parziale di trenta giorni al settantacinque per cento, sessanta giorni al cinquanta per cento e centocinquanta giorni al venticinque per cento;
6) … hanno determinato postumi di carattere permanente del NOVE PER CENTO, secondo i criteri e le tabelle di cui al D.M. del 03-07-2003, per quanto detto in “considerazioni medico-legali”.
7) Le spese mediche documentate sono congrue per complessivi tremilacentotrentasette euro.
Gli elementi sanitari esaminati hanno consentito al CTU di giungere alle conclusioni formulate nell'elaborato peritale, dalle quali non si ha motivo di dissentire. Il Dott. invero, ha vagliato con i dovuti Persona_1 approfondimenti e con adeguata motivazione ogni profilo medico-legale delle lesioni riscontrate.
Il decidente dunque, aderendo alle conclusioni del CTU, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento.
La domanda risarcitoria va, pertanto (parzialmente) accolta nei limiti di quanto accertato dal CTU.
Consegue che, in base alla vigente Tabella del danno biologico di lieve entità (aggiornata dal D.M. 16/07/2024), di cui all'art. 139 del Cod. Ass., il danno subito dall'attore, determinato all'attualità, è liquidato in complessivi
€. 21.786,67, così distinti:
Danno biologico temporaneo €.
5.413,52 (Invalidità temporanea totale gg. 8 = €. 441,92)
(Invalidità temporanea parziale gg. 30 al 75% = €. 1.242,90)
(Invalidità temporanea parziale gg. 60 al 50% = €. 1.657,20)
(Invalidità temporanea parziale gg. 150 al 25% = €. 2.071,50)
Danno biologico permanente €.
13.236,15
Spese mediche €.
3.137,00
TOT. €.
21.786,67
Acconto del 15/09/2022 €. 12.800,00
IMPORTO NETTO SPETTANTE €.
8.986,67
La predetta somma di €. 8.986,67 va, altresì, aumentata degli interessi legali maturati sull'importo totale, liquidato all'attualità (€. 21.786,67), devalutato alla data del sinistro (19/7/2021) e via via rivalutato sino alla data del pagamento dell'acconto (15/9/2022), nonché degli interessi successivi a tale data sul residuo capitale
(€. 8.986,67) sino all'effettivo soddisfo.
La pretesa attorea va quindi (parzialmente) accolta limitatamente al suindicato minore importo di €. 8.986,67, oltre accessori, rispetto a quello domandato (€. 29.626,35).
L'esito del giudizi0 giustifica la compensazione delle spese legali.
Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il principio della soccombenza costituisce espressione del più generale principio di causalità, in virtù del quale le spese del processo devono essere poste a carico della parte che, con il proprio comportamento, abbia dato causa alla lite, rendendone necessaria l'instaurazione, o ne abbia impedito una rapida definizione (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 19456/2008; Cass. civ. n. 8532/2013; Cass. Sez. lav. n. 11782/2016; Cass. civ. n. 16086/2018).
Tale principio trova applicazione non soltanto nell'ipotesi in cui la domanda venga integralmente rigettata o accolta, ma anche in quella in cui la stessa venga accolta solo in parte, dovendosi in tal caso ritenere che ciascuna parte risulti al tempo stesso vittoriosa e soccombente: in quest'ultima ipotesi, il giudice può non solo compensare in tutto o in parte le spese tra le parti, ma anche condannare la parte parzialmente vittoriosa al pagamento delle stesse in favore della controparte, in applicazione del principio di causalità, che consente di porre le spese a carico della parte che, agendo in giudizio per ottenere il riconoscimento di una pretesa di entità superiore a quella effettivamente dovuta, abbia dato causa alla lite ed al suo protrarsi (cfr. Cass. n. 516/2020;
Cass. n. 3438/2016).
Tale soluzione, oltre a risultare conforme alla ratio della disciplina delle spese processuali, appare coerente con la formulazione letterale dell'art. 92 c.p.c., co. 2, il quale, nel prevedere la possibilità di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, in caso di soccombenza reciproca, non pone alcun limite alla discrezionalità del giudice, consentendogli di graduare la misura della compensazione in relazione all'entità della soccombenza di ciascuna parte.
La stessa non si pone in contrasto con il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della valutazione della soccombenza, occorre avere riguardo all'esito finale della lite, senza tener conto delle varie fasi del giudizio (cfr. ex plurimis Cass. n. 5820/2016; Cass. n. 19122/2015; Cass. n.
9587/2015): tale principio non esclude infatti la possibilità di tener conto, ai fini del regolamento delle spese, del divario tra la pretesa fatta valere in giudizio e quella effettivamente riconosciuta, ma impone soltanto di considerare tale divario con riferimento all'esito complessivo della lite.
Nello specifico, il divario tra la pretesa fatta valere in giudizio (€. 29.626,35) e quella effettivamente riconosciuta (€. 8.986,67) consente di compensare per intero, tra le parti, le spese legali anche della fase precontenziosa.
Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti, in solido, in eguale misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto,
- condanna le società convenute e in solido tra loro, in persona dei rispettivi CP_1 CP_2 legali rappresentanti p.t., a pagare all'attore la residua somma di €. 8.986,67, oltre gli Parte_1 interessi legali nei termini esplicitati;
- pone definitivamente a carico delle parti, in solido, in eguale misura, le spese di CTU;
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, il 01/04/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al r. g. n. 684/2023 promossa da:
, con l'Avv. Luigi Anelli (PEC: Parte_1 Email_1
Attore contro
in persona del procuratore speciale e legale rappresentante p.t., con l'Avv. Francesco CP_1
Viccari (PEC: Email_2
Convenuta
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
Convenuta-contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 01/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la e la per ivi sentirle condannare, in solido tra loro e ciascuno in base CP_1 CP_2 al proprio titolo, alla somma residua dovuta a titolo di risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, quantificati in €. 29.626,35, oltre accessori, nonché al pagamento, da porre a carico della , della CP_1 somma di €. 3.523,42 a titolo di spese e competenze legali della fase stragiudiziale e di avvio della negoziazione assistita, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Esponeva che, il giorno 19/07/2021, alle ore 08:35 circa, si trovava quale passeggero-trasportato a bordo del
BUS Tg. GA 985 WC, assicurato per la r.c.a. dalla , di proprietà dell' e condotto da CP_1 CP_2
, il quale, percorrendo la Via Principe Amedeo nell'abitato di Taranto, giunto all'intersezione Controparte_3 con la Via Acclavio effettuava una brusca frenata a causa dell'attraversamento dell'incrocio da parte della vettura Fiat Punto Tg. DT 090 BL, condotta dal sig. e di proprietà della sig.ra Controparte_4 [...]
, assicurata per la r.c.a. con la (polizza n. 096921315); che, a causa della frenata perdeva Parte_2 CP_5 l'equilibrio e cadeva a terra, riportando le lesioni diagnosticate dai sanitari ospedalieri del Pronto Soccorso di
Martina Franca, ove veniva trasportato a mezzo del servizio del 118; che, la dinamica del sinistro veniva ricostruita dagli agenti della Polizia locale di Taranto, intervenuti sul luogo per eseguire i rilievi del caso;
che, sottoposto a visita medica da fiduciario della compagnia assicurativa in regime di indennizzo diretto, la CP_1
aveva effettuato offerta risarcitoria di €. 12.800,00; che, detta somma, ritenuta incongrua, è stata da
[...] lui trattenuta in acconto sul preteso maggior danno determinato in residui €. 29.626,35.
Si costituiva in giudizio la contestando variamente la domanda attorea deducendone CP_1
l'infondatezza e chiedendone il rigetto, vinte le spese. Evidenziava che, l'evento descritto in atti è imputabile a
CP_ responsabilità del conducente della PUNTO Tg. DT 090 BL, poiché, provenendo da Via Acclavio, non rispettava il segnale di dare precedenza all'incrocio con la Via Principe Amedeo e causava la collisione con il
BUS Tg. GA 985 WC, come del resto accertato dai verbalizzanti e riconosciuto dallo stesso attore nella sua richiesta risarcitoria del 02/08/2021; che, il sinistro, dunque, è stato gestito dall' , ai sensi dell'art. CP_1
141 CdA, quale garante, non responsabile, della RCA del mezzo vettore e senza contestazioni del fatto storico del trasporto, evincibile dagli accertamenti di Polizia;
contesta, invece, il quantum debeatur della domanda risarcitoria, ritenendo congrua e satisfattiva l'offerta della somma di € 12.800,00, già corrisposta e trattenuta in acconto dall'attore; deduce l'inammissibilità della richiesta di rimborso delle spese legali stragiudiziali e quelle di attivazione della negoziazione assistita.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita con prove testimoniali.
La restava contumace. CP_1 CP_2
Disposta ed espletata CTU medico-legale sulla persona dell'attore, il giudizio approdava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/06/2024 ed, a tale udienza, veniva introitato per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 11/03/2025, la causa veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti.
Agli esposti fini ed, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 01/04/2025.
All'udienza odierna, forniti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
Ora, con riguardo agli assunti delle parti si osserva quanto segue.
Il fatto storico del trasporto e la dinamica del sinistro (id est, dell'evento dannoso) così come prospettati in citazione e, peraltro, confermati dai rilievi effettuati dagli agenti di polizia locale intervenuti sul luogo del sinistro, sono pacifici ed incontestati dalle parti.
Nell'occorso l'attore viaggiava, quale trasportato, a bordo dell'autobus Tg. GA 985 WC, di proprietà dell'
[...]
assicurato per la r.c.a. dalla . CP_2 CP_1
L'autobus percorreva la Via Principe Amedeo nell'abitato di Taranto quando, giunto all'intersezione con la Via
Acclavio, nel mentre impegnava l'incrocio, dalla sua sinistra sopraggiungeva la vettura Fiat Punto Tg.
DT090BL, condotta da il quale, in aperta violazione dell'art. 145 C.d.S., attraversava Controparte_4 inopinatamente l'area del crocevia intersecando la traiettoria dell'autobus, costringendo il conducente a frenare bruscamente per evitare la collisione.
Stando a tale pacifica ricostruzione appare chiaro che, l'improvvisa frenata operata dal conducente dell'autobus
(che ha causato la caduta dell'attore, dalla quale sarebbero derivate le lamentate lesioni), è stata determinata dalla necessità di evitare il pericolo attuale e concreto di danni gravi alla persona, ovvero al conducente ed ai passeggeri-trasportati, i quali senz'altro avrebbero riportato delle lesioni in conseguenza della collisione con la predetta autovettura.
Come noto, nel trasposto contrattuale, oneroso o gratuito, il trasportato che abbia subito un danno a causa di un sinistro verificatosi nel corso del viaggio può agire in giudizio nei confronti del vettore con l'azione contrattuale ai sensi dell'art. 1681 c.c. oppure con l'azione extracontrattuale ex art. 2054 c.c.
La presunzione di responsabilità posta dai citati articoli resta a carico del vettore (veicolo su cui viaggia il trasportato e la sua assicurazione) per i danni al viaggiatore, quando sia provato comunque il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto.
E' noto, altresì, che ai sensi dell'art. 2045 c.c. “Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice”.
Nella concreta situazione di fatto, così come emerge dalle medesime prospettazioni di entrambe le parti in causa, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 e 2054 cod. civ. è certamente superata dalla ricorrenza dello stato di necessità sicché al danneggiato potrebbe, al più, essere riconosciuta un'indennità ex art. 2045 cod. civ. (cfr. ex plurimis Cass. n. 4442/2011).
Senonché, in tema di circolazione stradale, l'art. 141 D.Lgs. n. 209/2005 prevede una speciale forma di tutela
(rafforzata) a favore del soggetto che sia terzo trasportato su un mezzo a motore.
In aggiunta all'azione contrattuale ex art. 1681 c.c. o all'ordinario rimedio generale ex art. 2054 c.c., al terzo trasportato è consentito agire nei confronti della Compagnia Assicurativa del veicolo a bordo del quale si trovava a viaggiare, per conseguire il risarcimento dei conseguenti danni a prescindere dalla responsabilità dello stesso vettore nella causazione del sinistro.
La Suprema Corte si è pronunciata in diverse occasioni circa l'applicabilità o meno dell'art. 141 D.Lgs. n.
209/2005 anche in caso di sinistro stradale nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava il trasportato. Un primo orientamento (Cass. n. 16477/2017) prescinde dalla presenza o meno di un ulteriore veicolo per l'esercizio dell'azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del vettore.
Un secondo orientamento (Cass. n. 25033/2019; Cass. n. 17963/2021) ritiene che il coinvolgimento di
(almeno) due veicoli sia il presupposto per l'operatività della norma.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 35318/2022, le quali hanno sancito l'applicabilità dell'art. 141 cod. ass. soltanto quando i danni lamentati dal terzo trasportato derivino da un sinistro che veda coinvolti almeno due veicoli. In particolare, con la predetta pronuncia è stato affermato che
“l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”.
Tale tutela presuppone, dunque, che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi.
Per converso, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, al trasportato danneggiato compete esclusivamente l'azione diretta prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Nel caso in esame, ancorché di fatto non si è verificato alcuno scontro materiale fra i veicoli coinvolti (proprio grazie alla brusca frenata impressa all'autobus dal suo conducente), deve pertanto ritenersi applicabile il citato art. 141 cod. ass.
L'attore ha quindi diritto di essere risarcito dei conseguenti danni subiti ai sensi del citato articolo.
Nel presente giudizio, non essendo – come detto - in contestazione il fatto storico del trasporto e dell'evento dannoso, si controverte sostanzialmente sul quantum debeatur della somma domandata dall'attore a titolo risarcitorio, ivi comprese le spese legali sostenute nella fase stragiudiziale per l'avvio della negoziazione assistita.
Ebbene, in corso di causa è stata disposta perizia medico-legale sulla persona dell'attore, all'esito della quale è stata depositata una relazione a firma del nominato CTU Dott. il quale, con motivazione Persona_1 esaustiva e dovizia di particolari, sulla base dei rilievi tecnici eseguiti, ai cui più specifici contenuti si rinvia, riferisce che… Le lesioni riscontrate…
5) …hanno determinato un'inabilità temporanea assoluta di otto giorni al cento per cento, ed un'inabilità temporanea parziale di trenta giorni al settantacinque per cento, sessanta giorni al cinquanta per cento e centocinquanta giorni al venticinque per cento;
6) … hanno determinato postumi di carattere permanente del NOVE PER CENTO, secondo i criteri e le tabelle di cui al D.M. del 03-07-2003, per quanto detto in “considerazioni medico-legali”.
7) Le spese mediche documentate sono congrue per complessivi tremilacentotrentasette euro.
Gli elementi sanitari esaminati hanno consentito al CTU di giungere alle conclusioni formulate nell'elaborato peritale, dalle quali non si ha motivo di dissentire. Il Dott. invero, ha vagliato con i dovuti Persona_1 approfondimenti e con adeguata motivazione ogni profilo medico-legale delle lesioni riscontrate.
Il decidente dunque, aderendo alle conclusioni del CTU, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento.
La domanda risarcitoria va, pertanto (parzialmente) accolta nei limiti di quanto accertato dal CTU.
Consegue che, in base alla vigente Tabella del danno biologico di lieve entità (aggiornata dal D.M. 16/07/2024), di cui all'art. 139 del Cod. Ass., il danno subito dall'attore, determinato all'attualità, è liquidato in complessivi
€. 21.786,67, così distinti:
Danno biologico temporaneo €.
5.413,52 (Invalidità temporanea totale gg. 8 = €. 441,92)
(Invalidità temporanea parziale gg. 30 al 75% = €. 1.242,90)
(Invalidità temporanea parziale gg. 60 al 50% = €. 1.657,20)
(Invalidità temporanea parziale gg. 150 al 25% = €. 2.071,50)
Danno biologico permanente €.
13.236,15
Spese mediche €.
3.137,00
TOT. €.
21.786,67
Acconto del 15/09/2022 €. 12.800,00
IMPORTO NETTO SPETTANTE €.
8.986,67
La predetta somma di €. 8.986,67 va, altresì, aumentata degli interessi legali maturati sull'importo totale, liquidato all'attualità (€. 21.786,67), devalutato alla data del sinistro (19/7/2021) e via via rivalutato sino alla data del pagamento dell'acconto (15/9/2022), nonché degli interessi successivi a tale data sul residuo capitale
(€. 8.986,67) sino all'effettivo soddisfo.
La pretesa attorea va quindi (parzialmente) accolta limitatamente al suindicato minore importo di €. 8.986,67, oltre accessori, rispetto a quello domandato (€. 29.626,35).
L'esito del giudizi0 giustifica la compensazione delle spese legali.
Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il principio della soccombenza costituisce espressione del più generale principio di causalità, in virtù del quale le spese del processo devono essere poste a carico della parte che, con il proprio comportamento, abbia dato causa alla lite, rendendone necessaria l'instaurazione, o ne abbia impedito una rapida definizione (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 19456/2008; Cass. civ. n. 8532/2013; Cass. Sez. lav. n. 11782/2016; Cass. civ. n. 16086/2018).
Tale principio trova applicazione non soltanto nell'ipotesi in cui la domanda venga integralmente rigettata o accolta, ma anche in quella in cui la stessa venga accolta solo in parte, dovendosi in tal caso ritenere che ciascuna parte risulti al tempo stesso vittoriosa e soccombente: in quest'ultima ipotesi, il giudice può non solo compensare in tutto o in parte le spese tra le parti, ma anche condannare la parte parzialmente vittoriosa al pagamento delle stesse in favore della controparte, in applicazione del principio di causalità, che consente di porre le spese a carico della parte che, agendo in giudizio per ottenere il riconoscimento di una pretesa di entità superiore a quella effettivamente dovuta, abbia dato causa alla lite ed al suo protrarsi (cfr. Cass. n. 516/2020;
Cass. n. 3438/2016).
Tale soluzione, oltre a risultare conforme alla ratio della disciplina delle spese processuali, appare coerente con la formulazione letterale dell'art. 92 c.p.c., co. 2, il quale, nel prevedere la possibilità di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, in caso di soccombenza reciproca, non pone alcun limite alla discrezionalità del giudice, consentendogli di graduare la misura della compensazione in relazione all'entità della soccombenza di ciascuna parte.
La stessa non si pone in contrasto con il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della valutazione della soccombenza, occorre avere riguardo all'esito finale della lite, senza tener conto delle varie fasi del giudizio (cfr. ex plurimis Cass. n. 5820/2016; Cass. n. 19122/2015; Cass. n.
9587/2015): tale principio non esclude infatti la possibilità di tener conto, ai fini del regolamento delle spese, del divario tra la pretesa fatta valere in giudizio e quella effettivamente riconosciuta, ma impone soltanto di considerare tale divario con riferimento all'esito complessivo della lite.
Nello specifico, il divario tra la pretesa fatta valere in giudizio (€. 29.626,35) e quella effettivamente riconosciuta (€. 8.986,67) consente di compensare per intero, tra le parti, le spese legali anche della fase precontenziosa.
Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti, in solido, in eguale misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto,
- condanna le società convenute e in solido tra loro, in persona dei rispettivi CP_1 CP_2 legali rappresentanti p.t., a pagare all'attore la residua somma di €. 8.986,67, oltre gli Parte_1 interessi legali nei termini esplicitati;
- pone definitivamente a carico delle parti, in solido, in eguale misura, le spese di CTU;
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, il 01/04/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì