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11 febbraio 1953
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24 settembre 2015
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1 maggio 2026
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28 giugno 2026
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Art. 1.
E' fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonche', distintamente, le singole trattenute ((e il contratto)) collettivo nazionale di lavoro applicato, identificato mediante il codice alfanumerico unico di cui all' articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 .
Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Le societa' cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti.
E' fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonche', distintamente, le singole trattenute ((e il contratto)) collettivo nazionale di lavoro applicato, identificato mediante il codice alfanumerico unico di cui all' articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 .
Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Le societa' cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti.
Commentari • 34
- 1. Obbligo della consegna della cedola pagaStudio Gradelli · https://www.studiogradelli.it/blog/ · 23 novembre 2018 · 14.372164
L'art. 1 della Legge n. 4 del 5 gennaio 1953 prevede che: “E' fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, […] Più specificatamente, gli articoli da 1 a 4 della Legge n. 4 del 5 gennaio 1953 prevedono: Art. 1 – “E' fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Messina, sentenza 12/12/2024, n. 871Provvedimento: […] Il tribunale ha evidenziato che l'art. 1 legge 4/1953 obbliga il datore di lavoro a consegnare il prospetto paga all'atto della corresponsione della retribuzione e ha ritenuto non dimostrato l'adempimento, ritenendo insufficiente la mera messa a disposizione della busta paga per il ritiro, essendo onere del datore consegnarla e non del lavoratore recarsi a ritirarla. Per tale motivo ha anche ritenuto irrilevante la circostanza che Parte_1 intendeva provare per testi, e cioè, per l'appunto, che le buste paga fossero a disposizione nella sede aziendale.Leggi di più...
- art. 127ter c.p.c.·
- contumacia·
- rideterminazione spese·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- riforma sentenza·
- interessi su esubero·
- appello