Articolo 279 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 292Articolo 293
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15 luglio 2022
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28 settembre 2024
Art. 279. Condizioni temporali di accesso 1. Salvo il disposto ((degli articoli 280 e 282, comma 2)) , il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83 .
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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