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31 dicembre 2019
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1 settembre 2021
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28 settembre 2024
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Art. 281. Procedimento (( 1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.
L'istanza del debitore e' comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni. )) 2. Allo stesso modo il tribunale provvede ((...)) quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
(( 3. Ai fini di cui al comma 1, il curatore da' atto, nel rapporto riepilogativo di cui all'articolo 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. )) 4. Il decreto del tribunale e' comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124 ((nel termine di trenta giorni)) .
Il decreto e' iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.
5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.
6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.
L'istanza del debitore e' comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni. )) 2. Allo stesso modo il tribunale provvede ((...)) quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
(( 3. Ai fini di cui al comma 1, il curatore da' atto, nel rapporto riepilogativo di cui all'articolo 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. )) 4. Il decreto del tribunale e' comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124 ((nel termine di trenta giorni)) .
Il decreto e' iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.
5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.
6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.
Commentari • 52
- 1. Esdebitazione e crisi d’impresa: questione di legittimità costituzionale dell’art. 281, comma 1, CCIIMonica Mandico · https://www.diritto.it/ · 15 luglio 2025 · 6.335245
Con ordinanza del 25 giugno 2025, il Tribunale di Arezzo ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 281, comma 1, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), nella parte in cui vincola la pronuncia sull'esdebitazione al momento contestuale alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale. […]
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Giurisprudenza • 272
- 1. Trib. Siena, sentenza 20/01/2025, n. 2Provvedimento: R.P.U. 87-1/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIENA Sezione Civile e Concorsuale Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Serrao Presidente dott.ssa Valentina Lisi Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est. nel procedimento unitario n. 87/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da: FANIN S.P.A. (C.F. e P.IVA: 03891740247), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Verona, via Gian Matteo Giberti n. 11, presso lo studio dell'avv. Caterina Soriolo, che la rappresenta e difende come da …Leggi di più...
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- art. 276 CCII·
- art. 270 CCII·
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