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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/05/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1197/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e quale Giudice di
Appello, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 1197 per l'anno 2023, promossa da
, (P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello dall'Avv. Teresa Versace, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio
Calabria, Vico Vitetta, n. 28.
-APPELLANTE- contro
, Controparte_1
-APPELLATO contumace-
Nonché contro
(c.f. , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dall'Avv. Michele Rausei dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliato presso la Sezione di Reggio
Calabria dell'Avvocatura Regionale, sita in Reggio Calabria al Palazzo Campanella;
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1347/2023 emessa dal giudice di pace di
Vibo Valentia, in persona g.d.p., emessa il 03/04/2023, depositata in data
18/04/2023, non notificata. pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia, l' Controparte_3
nonché la al fine di sentir accertare e dichiarare non
[...] Controparte_2 dovute le somme portate dall'estratto di ruolo n. 13920150004690803000 dell'importo di 3.585,40 relativo a tasse automobilistiche anno 2010.
A fondamento della sua domanda eccepiva l'illegittimità del provvedimento per intervenuta prescrizione, essendo già decorsi tre anni dal momento in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Si costitutiva la , che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità Controparte_2 della domanda in virtù dell'art.
3-bis della l. 251/21 che ha escluso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo per questo tipo di tributi. Sempre preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del G.O. in favore delle Commissioni Tributarie in forza della natura del credito ed in subordine il difetto di competenza. Nel merito chiedeva in ogni caso di respingere la domanda, con vittoria di spese e competenze.
Si costitutiva altresì l' che preliminarmente Controparte_4 eccepiva il difetto di giurisdizione del G.O in favore delle Commissioni Tributarie atteso che le cartelle impugnate attengono a tributi erariali. In subordine eccepiva l'inammissibilità dell'estratto di ruolo e nel merito la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Pertanto chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze.
Il Giudice di Pace, con sentenza n.1347/2023, accoglieva la domanda attorea, dichiarando estinto il credito portato dalla cartella per intervenuta prescrizione con condanna in solido della e dell' al CP_2 Controparte_5 pagamento dei compensi del giudizio.
Proponeva pertanto appello l' formulando le Controparte_4 seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in luogo del Giudice Tributario, nell'odierno giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13920150004690803000,
pagina 2 di 7 aventi ad oggetto tributi erariali e, per l'effetto, rimettere le parti innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di I Grado competente per territorio;
sempre, in via preliminare, accertare e dichiarare, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, comma 4-bis, per i motivi di cui al punto 2) del presente atto di appello;
nel merito, previo accertamento e dichiarazione della rituale notifica della cartella di pagamento, riformare il capo della sentenza con cui viene statuito circa l'intervenuta prescrizione della pretesa e, per l'effetto, l'esigibilità dei crediti. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
Si costitutiva in giudizio la , che chiedeva l'accoglimento dell'appello Controparte_2 sul presupposto del difetto di giurisdizione così come eccepito dall' CP_3
eccependo il difetto di giurisdizione del g.o. in favore della giurisdizione
[...] tributaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente e veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo all'udienza del 20.05.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1 che benchè regolarmente citato, è rimasto contumace nel presente giudizio.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla . Controparte_6
In diritto giova preliminarmente rilevare che la domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto
pagina 3 di 7 valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez.
Un., 29.04.2021 n. 11293). Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica anno 2010).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento eccependo l'intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella, sul presupposto della soggezione al termine di prescrizione quinquennale, in assenza di alcun atto interruttivo idoneo ad interromperla. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito pagina 4 di 7 alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento. Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice pagina 5 di 7 ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n. 13920150004690803000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite e sul punto si precisa che gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Controparte_3 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 23 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e quale Giudice di
Appello, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 1197 per l'anno 2023, promossa da
, (P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello dall'Avv. Teresa Versace, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio
Calabria, Vico Vitetta, n. 28.
-APPELLANTE- contro
, Controparte_1
-APPELLATO contumace-
Nonché contro
(c.f. , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dall'Avv. Michele Rausei dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliato presso la Sezione di Reggio
Calabria dell'Avvocatura Regionale, sita in Reggio Calabria al Palazzo Campanella;
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1347/2023 emessa dal giudice di pace di
Vibo Valentia, in persona g.d.p., emessa il 03/04/2023, depositata in data
18/04/2023, non notificata. pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia, l' Controparte_3
nonché la al fine di sentir accertare e dichiarare non
[...] Controparte_2 dovute le somme portate dall'estratto di ruolo n. 13920150004690803000 dell'importo di 3.585,40 relativo a tasse automobilistiche anno 2010.
A fondamento della sua domanda eccepiva l'illegittimità del provvedimento per intervenuta prescrizione, essendo già decorsi tre anni dal momento in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Si costitutiva la , che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità Controparte_2 della domanda in virtù dell'art.
3-bis della l. 251/21 che ha escluso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo per questo tipo di tributi. Sempre preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del G.O. in favore delle Commissioni Tributarie in forza della natura del credito ed in subordine il difetto di competenza. Nel merito chiedeva in ogni caso di respingere la domanda, con vittoria di spese e competenze.
Si costitutiva altresì l' che preliminarmente Controparte_4 eccepiva il difetto di giurisdizione del G.O in favore delle Commissioni Tributarie atteso che le cartelle impugnate attengono a tributi erariali. In subordine eccepiva l'inammissibilità dell'estratto di ruolo e nel merito la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Pertanto chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze.
Il Giudice di Pace, con sentenza n.1347/2023, accoglieva la domanda attorea, dichiarando estinto il credito portato dalla cartella per intervenuta prescrizione con condanna in solido della e dell' al CP_2 Controparte_5 pagamento dei compensi del giudizio.
Proponeva pertanto appello l' formulando le Controparte_4 seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in luogo del Giudice Tributario, nell'odierno giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13920150004690803000,
pagina 2 di 7 aventi ad oggetto tributi erariali e, per l'effetto, rimettere le parti innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di I Grado competente per territorio;
sempre, in via preliminare, accertare e dichiarare, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, comma 4-bis, per i motivi di cui al punto 2) del presente atto di appello;
nel merito, previo accertamento e dichiarazione della rituale notifica della cartella di pagamento, riformare il capo della sentenza con cui viene statuito circa l'intervenuta prescrizione della pretesa e, per l'effetto, l'esigibilità dei crediti. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
Si costitutiva in giudizio la , che chiedeva l'accoglimento dell'appello Controparte_2 sul presupposto del difetto di giurisdizione così come eccepito dall' CP_3
eccependo il difetto di giurisdizione del g.o. in favore della giurisdizione
[...] tributaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente e veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo all'udienza del 20.05.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1 che benchè regolarmente citato, è rimasto contumace nel presente giudizio.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla . Controparte_6
In diritto giova preliminarmente rilevare che la domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto
pagina 3 di 7 valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez.
Un., 29.04.2021 n. 11293). Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica anno 2010).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento eccependo l'intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella, sul presupposto della soggezione al termine di prescrizione quinquennale, in assenza di alcun atto interruttivo idoneo ad interromperla. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito pagina 4 di 7 alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento. Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice pagina 5 di 7 ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n. 13920150004690803000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite e sul punto si precisa che gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Controparte_3 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 23 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7