CA
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di RN, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 240/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] l'[...], cod. fisc. Parte_2
, nata a [...] il 28 ottobre C.F._2 Parte_3
1946, cod. fisc. rappresentate e difese, in virtù di mandato in C.F._3 calce all'atto di citazione per revocazione, dall'avv. Giovanni Iodice, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in RN, piazza XXIV Maggio, n. 26; attrici in revocazione - appellanti
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , CP_1 C.F._4
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_2
, , nato a [...] il [...], cod. C.F._5 CP_3
fisc. , , nato a [...] il [...], C.F._6 Controparte_4
cod. fisc. quali eredi di rappresentati e difesi, C.F._7 Persona_1
in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Francesco
Laino ed ed elettivamente domiciliati in RN, alla via E. Caterina, n. 14, CP_1 presso lo studio di quest'ultimo; convenuti in revocazione - appellati
1 E
residente in [...], CP_5 CP_6
, residente in [...], , residente
[...] Controparte_7
in Torchiara, frazione SI, alla via Vittorio Emanuele, , residente in CP_8
Formia, frazione Castellonorato, alla via Rotabile, n. 26, Controparte_9
a sua volta erede legittimo di presso l'ultimo
[...] Persona_2
domicilio del de cuius in Torchiara, frazione SI, via Vittorio Emanuele,
[...]
, in proprio e quale erede legittima di , residente CP_10 Persona_2
in Tropea, alla via degli Orti, n. 7, , in proprio e quale erede legittima CP_11
di , residente in [...], alla Cavour, , in proprio Persona_2 CP_12
e quale erede legittima di residente in [...], frazione SI, Persona_2
via Vittorio Emanuele, , in proprio e quale erede di , CP_13 Persona_3
residente in [...], frazione Rocca Cilento, via del Popolo;
convenuti in revocazione - appellati contumaci
AVENTE AD OGGETTO: REVOCAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 10/2017
DELLA CORTE D'APPELLO DI SALERNO/APPELLO AVVERSO LA SENTENZA
N. 276/2013 DEL TRIB. DI VALLO DELLA LUCANIA – DIVISIONE EREDITARIA;
NONCHE'
nella riunita causa iscritta al n. 427/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_3
, nata a [...] l'[...], cod. C.F._3 Parte_2 fisc. rappresentate e difese, in virtù di mandato in calce all'atto C.F._2
di appello, dall'avv. Giovanni Iodice, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in RN, piazza XXIV Maggio, n. 26; appellanti
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , CP_1 C.F._4
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_2
, , nato a [...] il [...], cod. C.F._5 CP_3
fisc. , , nato a [...] il [...], C.F._6 Controparte_4
cod. fisc. quali eredi di rappresentati e difesi, C.F._7 Persona_1
2 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Francesco
Laino ed ed elettivamente domiciliati in RN, alla via E. Caterina, n. 14, CP_1 presso lo studio di quest'ultimo; appellati
E
, in proprio e quale erede di , residente in [...], Controparte_7 Persona_4
frazione SI, alla via Vittorio Emanuele, , in proprio e quale erede di CP_8
, residente in [...], Persona_4
, residente in [...], CP_6 CP_5
residente in [...], Controparte_9
già erede di , presso l'ultimo domicilio del de cuius in
[...] Persona_5
Torchiara, frazione SI, via Vittorio Emanuele, , Controparte_10
in proprio e quale erede di , residente in [...], Persona_5 [...]
, in proprio e quale erede di , residente in [...] Persona_5
Gramsci, n. 85, , in proprio e quale erede di , residente in CP_12 Persona_5
Torchiara, frazione SI, via Vittorio Emanuele, , in proprio e CP_13
quale erede di , residente in [...]
del Popolo;
appellati contumaci
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 441/2016 DEL
TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA – DIVISIONE EREDITARIA;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per le attrici in revocazione - appellanti nel giudizio n. 240/2017 RG (come da atto di citazione in revocazione) – “- revocare, per i motivi illustrati nel presente atto, la sentenza n. 10/17 del 20/12/2016 – 3/1/2017 resa, inter partes, dalla Corte d'Appello di
RN – Sezione civile nel giudizio iscritto con R.G. 1003/2013; - per l'effetto, accogliere integralmente l'appello come proposto dalle istanti con l'atto di citazione notificato il 20/11/2013 e successivo atto di integrazione del contraddittorio del 24/7/2014, avverso la sentenza non definitiva n. 276/2013 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania il 22-24/05/2013 nel giudizio iscritto al n. R.G. 1090/1993 e, per l'effetto, dichiarare: a) in via preliminare, la irrituale costituzione in giudizio e conseguente irrituale prosecuzione dello stesso, in seguito alla morte di , ad opera del sig. Persona_6 Persona_1
b) in via ancora preliminare, la carenza di legittimazione ad agire del sig. Per_2
3 Emanuele;
c) per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio di primo grado. Vittoria di spese, diritti ed onorari”; per i convenuti in revocazione - appellati nel giudizio n. 240/2017 RG (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in principalità, in rito, dichiararsi inammissibile l'appello. In subordine, nel merito, dichiararsi infondato e rigettarsi l'appello.
Condannarsi le appellanti al pagamento delle spese processuali”; per le appellanti nel giudizio n. 427/2017 RG (come da atto di appello) – “in riforma della impugnata sentenza così provvedere in via principale: 1) dichiarare che tutti i beni riportati nella scrittura privata 7/4/1954 devono essere esclusi dalla massa oggetto della divisione domandata dall'attrice; 2) dichiarare che gli unici beni che devono formare oggetto di divisione dell'asse di cui la dott.ssa era erede sono i soli beni Persona_6
indicati in citazione ovvero il fondo sito in Torchiaria – SI (in catasto al fol. CP_14
6, p.lle 119 e 120) e la casa di abitazione alla via Vittorio Emanuele in Torchiara –
SI (in catasto alla partita 4, fol. 6, p.lla 122 sub 3) con esclusione di ogni altro bene;
3) dichiarare che i beni or ora indicati sub 2 sono indivisibili e, così come domandato, assegnarli alle appellanti con ogni conseguenza ed effetto anche in ordine al pagamento del supero;
4) accogliere integralmente la domanda di rimborso per i miglioramenti avanzata dalla sig.ra e tanto con ogni conseguenza ed effetto Parte_1
anche in ordine alla avanzata domanda di assegnazione;
5) dichiarare inammissibile la domanda di rendiconto proposta da parte attrice;
ovvero, in via gradata … 6) riformare l'impugnata sentenza secondo i motivi di appello come proposti e le istanze in essi contenute;
7) regolare le spese come per legge”; per gli appellati nel giudizio n. 427/2017 RG (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in principalità, in rito, dichiararsi inammissibile l'appello. In subordine, nel merito, dichiararsi infondato e rigettarsi l'appello. Condannarsi le appellanti al pagamento delle spese processuali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 30 giugno 1993,
, nella qualità di erede di , evocava in giudizio dinnanzi al Persona_6 Controparte_7
Tribunale di Vallo della Lucania , , , Persona_4 Persona_5 CP_6 CP_5
(questi ultimi due quali eredi di ),
[...] Persona_7 Parte_1 Parte_3
e (quali eredi di , onde sentir dichiarare, previa Parte_2 Persona_8
formazione delle quote da assegnare ai condividenti, lo scioglimento della comunione di beni immobili facenti parte del compendio relitto da deceduto nell'anno CP_5
4 1917, cui erano succeduti, quali eredi legittimi, i figli , Giovanni, , Controparte_7 Per_5
, ad . Per_4 Per_7 CP_15
In corso di causa, il contraddittorio veniva integrato nei confronti di e CP_13
, quali eredi di , a sua volta erede di Persona_3 Persona_9 CP_5
Con sentenza non definitiva n. 136/2000, l'adito Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta per rivendicare l'acquisto per Parte_1 usucapione, in proprio favore, dei beni indicati nell'atto di citazione, ad eccezione di quelli assegnati ad , e dichiarava aperta la successione di disponendo, Persona_5 CP_5
con separata ordinanza, la prosecuzione del processo.
A seguito del decesso dell'attrice, all'udienza del 17 gennaio 2008, si costituiva in giudizio, ai sensi dell'art. 302 c.p.c., quale suo erede legittimo. Persona_1
Costituitesi con comparsa depositata il 28 ottobre 2011, e Parte_2 Parte_3
, nell'aderire alle argomentazioni difensive formulate dalla germana
[...] Parte_1
eccepivano, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione attiva in capo al per Per_2
non essere erede di . Persona_6
Con sentenza non definitiva n. 276/2013, il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del , disponendo la rimessione della Per_2
causa sul ruolo per la discussione del progetto divisionale, ex art. 789, comma 2, c.p.c..
Avverso tale sentenza proponevano appello ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
con atto di citazione notificato il 20 novembre 2013, assumendo che: -
[...]
contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, il non era erede di Per_2
essendo stato istituito con il testamento olografo pubblicato il 20 Persona_6
novembre 2007 mero legatario di alcuni cespiti, tra cui non erano compresi quelli oggetto del giudizio divisionale;
- in realtà, l'attrice, con il predetto testamento, aveva disposto delle sue sostanze patrimoniali nominando quali eredi universali i AD LE di
RN, con la conseguenza che il era privo della necessaria legittimazione a Per_2
proseguire il processo;
- del resto, lo stesso era ben consapevole di essere privo Per_2
della legittimazione attiva, avendo posto a fondamento della sua costituzione in giudizio l'atto con il quale aveva inefficacemente acquistato dai AD LE di RN, che non ne erano ancora titolari, i diritti vantati dalla coniuge sul compendio ereditario di CP_5
vale a dire sui cespiti per i quali pendeva il giudizio divisionale davanti al Tribunale
[...] di Vallo della Lucania;
- peraltro, il nell'atto di acquisto stipulato con i padri Per_2
si era dichiarato soddisfatto della quota di legittima, in tal modo esprimendo CP_16 un'implicita rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa sul patrimonio relitto da CP_5
5 Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 20 maggio 2014 quali eredi del i germani , , e Per_2 CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 eccepivano, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello, giacché notificato ad un soggetto defunto, essendo il loro dante causa deceduto in data 25 novembre 2012, formulato in violazione del disposto dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, a norma dell'art. 348 bis, comma 1, c.p.c., e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
Con sentenza n. 10/2017, questa Corte dichiarava l'inammissibilità del gravame sul presupposto che le appellanti non avessero ottemperato all'ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di resa all'udienza del 2 dicembre 2014. CP_17
Nell'impugnare per revocazione tale sentenza con atto di citazione consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 9 febbraio 2017, ed Parte_1 Parte_2
sostenevano che: - la Corte era incorsa nell'errore di fatto previsto Parte_3 dall'art. 395, n. 4, c.p.c., giacché aveva ritenuto non integrato il contraddittorio nei confronti di , mentre dagli atti processuali emergeva che tale incombente CP_17
era stato regolarmente eseguito;
- in particolare, l'atto di appello e la precedente ordinanza di integrazione del contraddittorio del 3 giugno 2014 erano stati notificati ad , CP_13
che altri non era se non la parte erroneamente indicata sin dal primo grado del giudizio come , sicché ricorrevano i presupposti per disporre la revoca della CP_17
censurata decisione e valutare il merito del controversia.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 19 maggio 2017, i germani si rimettevano alle valutazioni della Corte in ordine alla sussistenza del dedotto CP_1 errore di fatto e all'eventuale accoglimento della revocazione, reiterando, in ogni caso, le eccezioni di inammissibilità ed infondatezza dell'appello proposto dalle avverso la Per_5
sentenza non definitiva n. 276/2013 del Tribunale di Vallo della Lucania.
Con sentenza n. 1227/2018, questa Corte così provvedeva: 1) revocava la sentenza n.
10/2017, a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c.; 2) disponeva la prosecuzione del giudizio per la fase rescissoria e, dunque, per la valutazione dell'appello avverso la sentenza non definitiva n. 276/2013, onerando le parti di produrre il fascicolo di primo grado e le rispettive produzioni;
3) differiva la regolamentazione delle spese di lite al momento della conclusione della fase rescissoria del processo.
In concomitanza con l'adozione, da parte di questa Corte, della sentenza n. 10/2017, il
Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da con l'atto di citazione del 26 giugno 1993, emanava la sentenza n. Persona_6
6 441/2016, con la quale: 1) pronunciava lo scioglimento della comunione ereditaria di
2) rendeva esecutivo il progetto divisionale predisposto dal consulente CP_5 tecnico d'ufficio; 3) ordinava l'estrazione a sorte delle quote dopo il passaggio in giudicato della decisione, fissando il termine di trenta giorni dalle relative operazioni per il pagamento dei conguagli in denaro;
4) dichiarava gli eredi di creditori del Persona_9
conguaglio in denaro di euro 20.331,00 nonché assegnatari del terreno distinto nel catasto del Comune di Torchiara al foglio 6, particella 120, e della quota di 1/4 del cortile contrassegnato nella consulenza tecnica d'ufficio con il n. 1; 5) dichiarava gli assegnatari delle quote 1 e 4 debitori dei conguagli in denaro di euro 6.997,22 e di euro 35.417,22 nei confronti degli assegnatari delle quote 2 e 3 e degli eredi di , condannandoli Persona_9
al pagamento di tali somme in favore degli altri condividenti, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza del trentesimo giorno dalle operazioni di estrazione a sorte delle quote e fino al soddisfo;
6) condannava al pagamento, in favore degli altri Parte_1
condividenti ed in proporzione alla quota ideale di ciascuno di essi, della somma di euro
100.413,68 a titolo di corrispettivo dovuto per l'uso esclusivo del compendio immobiliare ereditario;
7) rigettava la domanda proposta da per ottenere il pagamento del Parte_1
valore dei miglioramenti apportati al compendio immobiliare ereditario;
8) compensava tra le parti le spese processuali;
9) condannava alla refusione, in favore degli Parte_1
eredi di , delle spese relative alla domanda di usucapione;
10) poneva Persona_6
definitivamente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico della massa.
Avvero la predetta sentenza proponevano appello ed Parte_1 Parte_2 [...]
con atto di citazione consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 24 Parte_3
marzo 2017, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato gli artt. 2702 cod. civ. e 215 c.p.c., avendo erroneamente ritenuto che la scrittura privata del 7 aprile 1954, con la quale aveva ceduto i diritti ereditari Persona_4
vantati in dipendenza della successione paterna a moglie del germano Controparte_18
fosse priva di efficacia probatoria, per non essere stata notificata a Persona_8 quest'ultimo quale parte contumace;
infatti, essendo deceduto prima Persona_8 dell'introduzione del giudizio e, dunque, non essendone parte, non poteva essere destinatario di alcuna notifica, con la conseguenza che la scrittura privata era idonea a dimostrare che i beni ceduti da alla coniuge del germano dovevano essere Persona_4
estromessi dalla massa ereditaria;
2) il giudice di prime cure aveva violato l'art. 112 c.p.c., non avendo esattamente individuato gli immobili oggetto della domanda divisionale ed avendo, di conseguenza, pronunciato lo scioglimento della comunione anche di cespiti
7 ulteriori rispetto a quelli indicati da , con la conseguente assegnazione Persona_6
all'attrice di beni della vita non richiesti;
3) il Tribunale di Vallo della Lucania, per effetto dell'inesatta individuazione dell'oggetto della domanda di scioglimento della comunione spiegata da , aveva dichiarato esecutivo il progetto divisionale redatto dal Persona_6 consulente tecnico d'ufficio in violazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. nonché degli artt.
726 e segg. cod. civ., giacché comprensivo di beni estranei al giudizio;
4) il Tribunale di
Vallo della Lucania aveva violato l'art. 720 cod. civ., avendo rigettato la domanda di assegnazione proposta dalle convenute, nonostante sussistessero i presupposti richiesti da tale disposizione normativa e, in particolare, l'indivisibilità dell'unico immobile per il quale era stato promosso il giudizio divisionale, vale a dire di quello censito nel catasto fabbricati del Comune di Torchiara al foglio 6, particella 122, subalterno 3; 5) il giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto l'esistenza dei lavori di ristrutturazione dell'immobile ereditario eseguiti da ne aveva contraddittoriamente rigettato Parte_1
la domanda formulata per ottenere il rimborso dei miglioramenti apportati al cespite in ragione della mancanza della prova delle spese a tal fine sostenute, violando gli artt. 113,
115, 116 c.p.c.; 6) il giudice di prime cure aveva accolto la domanda di rendiconto spiegata da in violazione dell'art. 723 cod. civ., giacché non contenuta nell'atto Persona_6
introduttivo del giudizio, contestata dalla convenute e, comunque, non notificata ai condividenti contumaci;
in ogni caso, il giudice adito aveva quantificato l'importo che avrebbe dovuto corrispondere agli altri coeredi per il godimento esclusivo Parte_1 dell'immobile ereditario sulla base di criteri di calcolo avulsi da oggettivi riferimenti normativi e senza considerare che il suo precario stato di conservazione ne aveva impedito la fruibilità e la conseguente redditività.
Costituiti in giudizio con comparsa di risposta depositata il 13 luglio 2017, i germani contestavano la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la CP_1
conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
Disposta con ordinanza del 10 ottobre 2019 la riunione del giudizio di appello avverso la sentenza definitiva n. 441/2016 del Tribunale di Vallo della Lucania a quello promosso contro la sentenza non definitiva n. 276/2013, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, pervenendo, all'esito della precisazione delle conclusioni e dell'assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, alla fase della discussione dinnanzi al Collegio per l'udienza del 12 dicembre 2024, ove veniva trattenuta in decisione.
8 L'appello proposto da ed avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza non definitiva n. 276/2013 del Tribunale di Vallo della Lucana è infondato e va rigettato, avendo e, all'esito del suo decesso, quali eredi, i germani Persona_1
acquisito la titolarità attiva della situazione giuridica soggettiva per la quale CP_1
promosse il giudizio di scioglimento della comunione di alcuni beni Persona_6
immobili appartenuti al de cuius CP_5
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dai in ordine CP_1
Per_ all'inammissibilità dell'appello di cui trattasi, giacché notificato al De il 20 novembre
2013, nonostante le fossero pervenute a conoscenza del suo decesso, verificatosi il Per_5
25 novembre 2012, sin dalla loro costituzione nel primo grado del giudizio, avvenuta all'udienza dell'11 ottobre 2013, dopo la pubblicazione, in data 24 maggio 2013, della sentenza non definitiva n. 276/2013.
Ed invero, la morte o la perdita di capacità della parte costituita nel giudizio di primo grado mediante difensore, dallo stesso non dichiarate in udienza o non notificate alle altre parti, comportano, per effetto del principio dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza eseguita presso il predetto difensore, ai sensi dell'art. 285
c.p.c., è idonea a provocare la decorrenza del termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo difensore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione, ad eccezione del ricorso per cassazione, per il quale è richiesta la procura speciale, in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, deve essere considerata, nell'ambito del processo, ancora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso il difensore, a norma dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che assuma alcuna rilevanza in senso contrario la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299, comma 1,
c.p.c. da parte del notificante.
Pertanto, il difensore, qualora ometta di dichiarare o di notificare la morte o la perdita di capacità della parte costituita, continua a rappresentarla, in virtù della protrazione degli effetti del mandato alla lite, come se l'evento interruttivo non si fosse verificato, risultando in tal modo stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti ed al giudice, sia nella fase attiva del rapporto processuale, sia in quelle successive della quiescenza o dell'eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, sicché è ammissibile la notificazione dell'atto di appello presso il procuratore della parte costituita nel primo grado del giudizio e deceduta successivamente.
9 La suddetta posizione è suscettibile di modificazione ove, nella fase dell'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace o se il suo difensore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte (qualora risultino applicabili, ratione temporis, le disposizioni della legge n. 69/2009) o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario a norma dell'art. 300, comma 4, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295; Cass. 18 gennaio 2016, n. 710; Cass. ord. 9 maggio 2018, n. 11072; Cass. ord. 9 ottobre 2018, n. 24845).
Dai suesposti principi discende la validità della notifica dell'atto di appello eseguita dalle il 20 novembre 2013 nei confronti del presso il suo procuratore costituito, Per_5 Per_2
che, nonostante il decesso del proprio assistito, avvenuto il 25 novembre 2012, vale a dire dopo l'udienza di discussione del 2 maggio 2012 e prima della pubblicazione della sentenza non definitiva n. 276/2013 in data 24 maggio 2013, continuava a rappresentarlo come se l'evento, che, peraltro non poteva più essere dichiarato o notificato in quella fase, non si fosse verificato, non assumendo rilevanza, in senso contrario, che le convenute avessero appreso la circostanza nel prosieguo del primo grado del giudizio per effetto dell'intervento volontario dei germani all'udienza dell'11 ottobre 2013. CP_1
Né è configurabile l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, c. 1, c.p.c..
Ed infatti, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dalle germane consta sia di una parte volitivo-censoria, diretta Per_5
ad individuare i punti impugnati della sentenza emanata dal giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la quale veniva rigettata l'eccezione della carenza di
10 legittimazione attiva in capo al sicché, pur non contenendo formule solenni o Per_2
precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta sostanzialmente conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, per quanto attiene al merito del gravame, occorre preliminarmente osservare che, in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 cod. civ.,
l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, la cosiddetta institutio ex re certa, qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato nelle ipotesi in cui costui abbia voluto attribuire singoli, individuati beni, con la conseguenza che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato (cfr., ex plurimis, Cass. 1 marzo 2002, n. 3016; Cass. 25 ottobre 2013, n. 24163;
Cass. ord. 5 marzo 2020, n. 6125).
Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, con il testamento olografo pubblicato il 20 novembre 2007, , nell'attribuire determinati beni e somme Persona_6
di denaro ad una pluralità di beneficiari, non ne disponeva a titolo universale, ma a titolo particolare, non emergendo dall'atto mortis causa la volontà della defunta di assegnarli come quota del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 588, comma 2, cod. civ., sicché sia il coniuge sia i AD di RN, sia gli ulteriori destinatari dei Persona_1 CP_16
lasciti ivi indicati acquisirono lo status giuridico di legatari e non di eredi.
Ed infatti, proprio l'atomistica assegnazione di specifici cespiti e somme di denaro ad una molteplicità di beneficiari, compiuta senza alcun riferimento ad un complesso di beni di cui costituivano porzioni, la mancata attribuzione dei diritti vantati sul compendio ereditario di e l'affidamento al coniuge della prosecuzione del relativo CP_5
giudizio divisionale pendente dinnanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, unitamente all'omessa utilizzazione di termini quali “eredità” e/o “eredi”, integrano elementi di giudizio idonei ad escludere, ove unitariamente valutati, che intendesse Persona_6
disporre di parte dei propri averi come quota del proprio patrimonio.
Pertanto, ad onta di quanto sostenuto da e i AD Parte_1 Pt_2 Parte_3
LE di RN non vennero istituti eredi universali di , assumendo, di Persona_6
contro, la qualifica di meri legatari, giacché assegnatari di determinati beni a titolo particolare e non quale quota o frazione del suo più ampio patrimonio.
Del resto, quand'anche, in ipotesi, , nell'assegnare ai AD di Persona_6 CP_16
RN i beni descritti nel predetto testamento olografo, avesse inteso istituirli quali eredi,
11 eguale investitura dovrebbe necessariamente essere riconosciuta al per essere il Per_2
coniuge della defunta stato parimenti destinatario di cespiti immobiliari e somme di denaro e, dunque, per aver ricevuto un trattamento analogo a quello riservato ai sacerdoti, sicché, sotto il profilo degli effetti giuridici, le disposizioni mortis causa rese in favore dei due beneficiari, per come formulate, devono ritenersi equivalenti, non consentendo di diversificarne la posizione soggettiva rispetto ai lasciti ricevuti.
Peraltro, l'affidamento al coniuge dell'onere di coltivare il giudizio divisionale del complesso immobiliare di nel caso in cui fosse deceduta prima della sua CP_5
conclusione potrebbe costituire espressione della volontà di di riconoscere Persona_6
nel più che nei AD LE di RN la qualità di erede, non potendo costui Per_2
proseguire quella controversia se non quale suo successore a titolo universale.
In ogni caso, nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie de qua agitur, il de cuius non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio e, in particolare, quando, con l'atto mortis causa, senza istituire eredi, abbia attribuito soltanto legati, la successione legittima può coesistere con quella testamentaria (cfr., ex plurimis, Cass. 28 novembre
1984, n. 6190; Cass. 7 aprile 1997, n. 2968; Cass. 20 giugno 2017, n. 15239)
Parimenti, la stessa institutio ex re certa, quando non comprenda la totalità dei beni del de cuius, non implica l'attribuzione anche di quelli non costituenti oggetto di disposizione testamentaria, i quali si devolvono secondo la disciplina della successione legittima, destinata ad aprirsi, a norma dell'art. 457, comma 2, cod,. civ. ogni qualvolta le disposizioni a titolo universale, ai sensi sia del comma 1, sia del comma 2 dell'art. 588 cod. civ., non ricostruiscono l'unità del suo patrimonio (cfr., ex ceteris, Cass. 3 luglio
2019, n. 17868; Cass. ord. 9 aprile 2021, n. 9487).
Ne deriva che sia a voler considerare il e i AD LE di RN meri legatari, Per_2
sia a volerli considerare eredi, sia a voler considerare il legatario e i AD Per_2 CP_16
eredi, non avendo , con il testamento olografo pubblicato il 20 novembre Persona_6
2017, disposto di tutti i suoi beni e, segnatamente, di quelli compresi nel compendio ereditario di il suo residuo patrimonio veniva comunque devoluto, secondo CP_5
le norme della successione legittima, al coniuge superstite, quale unico avente diritto, ex art. 583 cod. civ., sicché costui era incontrovertibilmente titolare della situazione giuridica soggettiva che gli consentiva di proseguire il giudizio divisionale promosso dalla de cuius dinnanzi al Tribunale di Vallo della Lucania.
In sostanza, anche nell'ipotesi in cui , con il testamento in esame, avesse Persona_6
istituito il quale mero legatario e i AD LE come eredi, in ogni caso, il Per_2
12 coniuge le sarebbe subentrato a titolo universale nella parte del patrimonio rimasta estranea al negozio dispositivo, id est in quella composta dalla quota indivisa dei beni immobili pervenuti alla de cuius per effetto della successione di CP_5
In definitiva, il essendo succeduto ab intestato ad nei beni di cui Per_2 Persona_6
costei non dispose con la scheda testamentaria pubblicata il 20 novembre 2017 e, dunque, avendone acquisito la qualità di erede, era legittimato a subentrarle nel giudizio di scioglimento della comunione degli immobili già appartenuti a così come lo CP_5
erano e lo sono i germani quali suoi aventi causa a titolo universale. CP_1
Né le germane possono affermare che il era ben consapevole di essere Per_5 Per_2
privo della legittimazione attiva, avendo posto a fondamento della sua costituzione in giudizio il contratto con il quale aveva inefficacemente acquistato dai AD LE di
RN i diritti vantati da sul compendio ereditario di per Persona_6 CP_5
non esserne costoro ancora titolari in ragione della pendenza del giudizio divisionale dinnanzi al Tribunale di Vallo della Lucania.
In realtà, con l'atto pubblico per notaio da Battipaglia del 6 maggio 2018, rep. Per_10
n. 15226 - racc. n. 2488, i AD LE di RN trasferivano al come forma Per_2
di reintegrazione della sua quota di legittima, la metà della proprietà dell'immobile in
Agropoli che aveva loro riservato con il testamento in questione e non i Persona_6
diritti sul compendio ereditario di di cui la coniuge, come innanzi CP_5
evidenziato, non aveva disposto in favore di alcuno con l'atto mortis causa.
Il proseguiva il giudizio di scioglimento della comunione dei beni immobili Per_2
facenti capo ad non già sulla base del richiamato contratto di acquisto CP_5
stipulato con i AD LE di RN, con il quale, peraltro, non aveva in alcun modo abdicato ai diritti derivatigli dall'apertura della successione della coniuge, essendosi soltanto limitato a rinunciare ad ulteriori pretese nei loro confronti, ma in forza della sua incontestabile qualità di erede ab intestato.
Parzialmente fondato, invece, è l'appello spiegato da e Parte_1 Pt_2 Parte_3
avverso la sentenza definitiva n. 441/2016 del Tribunale di Vallo della Lucania.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale viene eccepita la violazione degli artt.
2702 cod. civ. e 215 c.p.c., per avere il Tribunale di Vallo della Lucania ritenuto che la scrittura privata del 7 aprile 1954, con il quale aveva ceduto a Persona_4 CP_18
i suoi diritti ereditari sui beni di era priva di efficacia probatoria,
[...] CP_5
non essendo stata notificata al contumace senza, tuttavia, avvedersi del Persona_8
suo decesso in data antecedente alla proposizione della domanda divisionale, occorre
13 rilevare che il giudice adito non è incorso in alcun errore valutativo nel sostenere che quel documento, in mancanza di notifica, non poteva considerarsi riconosciuto dalla parte non costituitasi e, di conseguenza, che non era utilizzabile nei suoi confronti.
Ed invero, il Tribunale di Vallo della Lucania ha commesso un mero errore materiale nell'affermare che la parte contumace contro cui veniva prodotta la scrittura privata non autenticata del 7 aprile 1954 era essendo oltremodo evidente che tale Persona_8
documento era stato azionato da e nei confronti non Parte_1 Pt_2 Parte_3
del loro defunto genitore, che, del resto, era rimasto estraneo alla sua formazione, ma di
, id est del condividente che aveva trasferito i propri diritti ereditari sul Persona_4
compendio di in favore di , coniuge del germano Giovanni. CP_5 Controparte_18
Ne deriva che, essendo e non deceduto prima Persona_4 Persona_8
dell'introduzione del giudizio divisionale, la parte contumace contro cui, nel corso della controversia, veniva prodotta la scrittura privata del 7 aprile 1954 al fine di ridurre la consistenza della massa ereditaria in contestazione, il Tribunale di Vallo della Lucania ha correttamente asserito che, in mancanza della notifica prevista dall'art. 292, comma 1,
c.p.c., il documento non poteva ritenersi riconosciuto dal condividente non costituitosi e, dunque, che era privo di efficacia probatoria nei suoi confronti.
D'altronde, costituisce ius receptum il principio secondo cui, nel caso di contumacia del convenuto, affinché la scrittura privata prodotta dall'attore a sostegno della domanda possa considerarsi riconosciuta ai sensi dell'art. 215, comma 1, n. 1, c.p.c., è necessario che il documento sia indicato nell'atto di citazione e prodotto contestualmente alla costituzione in giudizio o, qualora prodotto successivamente, sia notificato alla parte contumace il verbale contenente la menzione del suo deposito (cfr., ex ceteris, Cass. 18 marzo 1994, n. 2602; Cass. 25 luglio 1997, n. 6980).
Per quanto attiene al secondo e al terzo motivo di gravame, con i quali le appellanti lamentano che il Tribunale di Vallo della Lucania ha erroneamente individuato i beni oggetto della domanda divisionale e recepito le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, violando, di riflesso, il principio stabilito dall'art. 112 c.p.c., non può revocarsi in dubbio che , con l'atto introduttivo del giudizio, dopo aver premesso che Persona_6 nell'asse ereditario di erano compresi “i seguenti beni immobili in Torchiara, CP_5 frazione SI: a) fondo ' C.T. fol. 64, part.lle 119 e 120, estese CP_14
rispettivamente per are 99,91 e 28,76; b) casa di abitazione in corso Vittorio Emanuele, in. N.C.E.U. alla partita n. 4, fol. 6, part.lla 122 sub. 3, con relativi accessori e pertinenze”
e che tale massa, “come sopra descritta, è tuttora indivisa”, chiedeva, in maniera
14 incontrovertibile, lo scioglimento della comunione dei cespiti ivi specificamente richiamati e non anche delle ulteriori porzioni di cui si componeva e si compone il fabbricato sito nel Comune di Torchiara, frazione SI, via Vittorio Emanuele.
Ne consegue che il giudice di primo grado, nel porre a fondamento della decisione le inesatte conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio in merito all'identificazione del compendio ereditario e alla formazione delle quote da assegnare ai condividenti, ha pronunciato lo scioglimento della comunione e dichiarato esecutivo il progetto divisionale anche in relazione ad unità immobiliari rimaste estranee al petitum delineato da con la domanda introduttiva del giudizio, in tal modo Persona_6
incorrendo nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., per aver interferito nel potere dispositivo delle parti ed alterato uno degli elementi oggettivi di identificazione dell'azione, attribuendo all'attrice beni ulteriori rispetto a quelli richiesti (ex plurimis, Cass. 11 dicembre 2003, n.
18991; Cass. 22 marzo 2007, n. 6945; Cass. ord. 13 novembre 2018, n. 29200).
Né potrebbe sostenersi che, non essendo intervenuto tra i condividenti un accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio promosso da doveva ritenersi instaurato per giungere al completo Persona_6
scioglimento della comunione ereditaria di previa esatta individuazione di CP_5
tutti i beni che ne formavano oggetto.
Ed infatti, il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è inderogabile, sicché
è possibile una divisione parziale non solo nelle ipotesi in cui le parti abbiano raggiungo un'intesa al riguardo, ma anche quando, essendo stata richiesta tale divisione dall'attore,
i convenuti non amplino la domanda, chiedendo, a loro volta, lo scioglimento della comunione dell'intero asse (cfr., ex plurimis, Cass. 29 novembre 1994, n. 10220; Cass. 12 gennaio 2011, n. 573; Cass. 24 marzo 2016, n. 5869).
Nel costituirsi in giudizio e nel corso del suo svolgimento, e Parte_1 Pt_2 Pt_3
non ampliavano in alcun modo il petitum formulato da
[...] Persona_6 contestando, di contro, il progetto divisionale redatto dal consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che il Tribunale di Vallo della Lucania, alla luce dell'inequivoco tenore letterale della domanda, avrebbe dovuto statuire sullo scioglimento della comunione ereditaria dei soli immobili individuati nell'atto di citazione del 26 giugno 1993.
Pertanto, attesa la fondatezza degli esaminati motivi di gravame, la domanda proposta da con atto di citazione del 26 giugno 1993 deve essere riesaminata dall'adita Persona_6
Corte con esclusivo riferimento ai beni immobili di cui l'attrice chiese la divisione, vale a
15 dire quelli censiti nel catasto fabbricati del Comune di Torchiara al foglio 6, particella
122, subalterno 3 (con pertinenze), e nel catasto terreni al foglio 6, particelle 119 e 120.
Al riguardo, è necessario premettere che, ai sensi degli artt. 718 e 720 cod. civ., lo scioglimento della comunione di un compendio immobiliare deve essere effettuato in natura a condizione che lo stesso possa essere comodamente suddiviso in parti corrispondenti alle quote di diritto spettanti ai singoli comproprietari.
I beni non sono comodamente divisibili in natura nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo frazionamento sia materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, siano realizzabili porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del compendio (cfr., ex plurimis,
Cass. 22 luglio 2005, n. 15380; Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833; Cass. 29 maggio 2007,
n. 12498; Cass. 21 agosto 2012, n. 14577; Cass. 15 dicembre 2016, n. 25888).
Analogamente, i beni sono da considerarsi non comodamente divisibili allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr., ex ceteris, Cass. 21 maggio 2003, n.
7961; Cass. ord. 28 luglio 2021, n. 21612; Cass. ord. 4 ottobre 2023, n. 27984).
Qualora i beni immobili non siano divisibili o comodamente divisibili, l'art. 720 cod. civ. ne prevede la vendita giudiziale solo come rimedio processuale di carattere residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o intenda avvalersi della facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza (cfr., ex plurimis, Cass.
1 marzo 1995, n. 2335; Cass. 9 febbraio 2000, n. 1423; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641).
Ne deriva che la vendita giudiziale degli immobili indivisi costituisce, de iure condito, la modalità sussidiaria di scioglimento della comunione, praticabile soltanto qualora concorrano i presupposti della non comoda divisibilità dei cespiti e del mancato esercizio, da parte dei comproprietari, del diritto di richiederne assegnazione per l'intero.
Il compendio oggetto del giudizio è costituito soltanto da un appartamento per civile abitazione con corte pertinenziale, contraddistinto nel catasto fabbricati del Comune di
Torchiara al foglio 6, particella 122, subalterno 5 (ex subalterno 3), e nel catasto terreni al foglio 6, particella 118, e da un suolo agricolo, riportato nel catasto terreni al foglio 6, particelle 769 (ex particella 119) e 770 (ex particella 120), sicché, come emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio predisposta in sede di appello, non ricorrono i presupposti
16 per pervenire al comodo scioglimento in natura della loro comunione, atteso che, per l'unità residenziale, caratterizzata da ambienti intercomunicanti e dall'unicità delle utenze e della destinazione funzionale ricettiva, comuni all'intero edificio in cui è inserita, non sono realizzabili porzioni strutturalmente e funzionalmente autonome in numero pari ai quattro originari coeredi aventi diritto alla divisione ( Persona_8 Controparte_7
e , essendo gli ulteriori figli di vale a dire Persona_7 CP_19 CP_5
e , stati soddisfatti nei rispettivi diritti successori mediante Persona_9 Persona_5
gli atti pubblici di divisione per distacco di quota stipulati rispettivamente il 28 marzo
1935 per notaio da e il 6 settembre 1973 per notaio da Per_11 Per_12 Per_13
Agropoli), mentre, per il fondo rustico, sebbene sia possibile la formazione di più lotti fisicamente indipendenti, tuttavia, la sua esigua consistenza, le limitate attitudini produttive, lo stato di acclività e le non ottimali condizioni di accessibilità renderebbero antieconomiche le operazioni di frazionamento in rapporto al valore delle singole quote
(euro 2.500,00) che ne deriverebbero, escludendo la ragionevole sostenibilità e l'oggettiva utilità dell'ipotesi della sua materiale separazione.
Non essendo i predetti cespiti comodamente divisibili in natura, risulta fondato il quarto motivo di gravame, con il quale e lamentano, in Parte_1 Pt_2 Parte_3 conseguenza dell'erronea individuazione, da parte del giudice di primo grado, della composizione della massa ereditaria oggetto del giudizio, il rigetto della domanda proposta per ottenere, a norma dell'art. 720 cod. civ., l'assegnazione per l'intero con addebito dell'eccedenza degli immobili censiti nel catasto fabbricati del Comune di
Torchiara al foglio 6, particella 122, subalterno 5 (ex subalterno 3), e nel catasto terreni al foglio 6, particelle 118, 769 (ex particella 119) e 770 (ex particella 120), giacché
l'accoglimento di tale richiesta consente di pervenire allo scioglimento della loro comunione senza disporne la vendita giudiziale e, quindi, di evitarne la collocazione sul mercato in funzione della successiva formazione di quote in denaro.
Pertanto, essendo e quali eredi di Parte_1 Pt_2 Controparte_20 [...]
della quota indivisa di 1/4 degli immobili appartenuti ad Per_8 CP_5
l'assegnazione, in loro favore, dell'intera piena proprietà dell'appartamento per civile con corte pertinenziale contraddistinto nel catasto fabbricati del Comune di Torchiara al foglio
6, particella 122, subalterno 5 (ex subalterno 3), e nel catasto terreni al foglio 6, particella
118, nonché del fondo riportato nel catasto terreni al foglio 6, particelle 769 (ex particella
119) e 770 (ex particella 120), beni stimati dal consulente tecnico d'ufficio, con il metodo sintetico comparativo, all'attualità e, quindi, con riferimento ai prezzi di mercato correnti
17 al tempo della decisione della domanda di scioglimento della comunione (cfr., ex plurimis,
Cass. 4 maggio 2005, n. 9207; Cass. ord. 26 luglio 2019, n. 20383; Cass. ord. 4 marzo
2020, n. 5993), in complessivi euro 229.000,00, di cui euro 219.000,00 per l'unità residenziale e la corte pertinenziale ed euro 10.000,00 per il suolo agricolo, deve essere disposta per il corrispettivo di euro 171.750,00 (pari ai 3/4 di euro 229.000,00), da versare, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, contestualmente al prodursi dell'effetto traslativo, ex art. 2909 cod. civ., nella misura di euro 57.250,00 in favore di , , e , quali eredi CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
di nella misura di euro 57.250,00 in favore di e Persona_1 CP_6 CP_5
quali eredi di , e nella misura di euro 57.250,00 in favore di
[...] Persona_7 CP_8
e , quali eredi di .
[...] Controparte_7 CP_19
Infondato è il quinto motivo di gravame, con il quale lamenta che il Tribunale Parte_1
di Vallo della Lucania ha rigettato, per difetto di prova, la domanda formulata per ottenere il rimborso dei miglioramenti apportati all'immobile oggetto del giudizio divisionale.
In realtà, l' sebbene ne fosse onerata ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e Per_5
115 c.p.c., non ha giammai documentato le spese asseritamente sostenute per la conservazione e la ristrutturazione dell'immobile contraddistinto nel catasto fabbricati del
Comune di Torchiara al foglio 6, particella 122, subalterno 5 (ex subalterno 3), avendo a tal fine ricevuto ed utilizzato specifici finanziamenti pubblici (“FERS – POR” Campania
2000/2006), sicché non può vantare alcun diritto di credito nei confronti dei coeredi.
Alteris verbis, l' onde suffragare la fondatezza della domanda di rimborso, avrebbe Per_5
dovuto comprovare che gli interventi di manutenzione e ristrutturazione del cespite di cui trattasi erano stati realizzati non solo con l'impiego dei richiamati finanziamenti pubblici, ma anche mediante l'esborso di proprie risorse finanziarie, non potendo, in mancanza, avanzare un'apodittica pretesa restitutoria nei confronti dei coeredi rimasti completamente estranei alla gestione e al godimento del bene comune.
Fondato è l'ultimo motivo di gravame, con il quale eccepisce Parte_1
l'inammissibilità, per tardiva proposizione, della domanda articolata da Persona_1 per ottenerne la condanna al pagamento, pro quota, del corrispettivo dell'esclusiva utilizzazione del cespite distinto nel catasto fabbricati del Comune di Torchiara al foglio
6, particella 122, subalterno 5 (ex subalterno 3).
Al riguardo, occorre premettere che l'art. 184 c.p.c., nel testo vigente prima della riforma introdotta dalla legge n. 353/1990, limitava il potere dispositivo della parte, nel corso dell'istruttoria, alla mera modificazione delle domande e delle eccezioni, non consentendo
18 una radicale trasformazione oggettiva della controversia, quale derivante dalla simultanea innovazione o dall'ampliamento della causa petendi e del petitum, dal momento che tale circostanza avrebbe disorientato la difesa predisposta dalla controparte e comportato la conseguente lesione del principio del contraddittorio.
Se, tuttavia, la controparte, per la cui tutela processuale la citata disposizione normativa vietava la mutatio libelli, accettava il contraddittorio in relazione alla nuova causa instaurata nella fase istruttoria, difendendosi nel merito, invece di far valere tale preclusione, il divieto legislativo veniva a perdere la sua ratio essendi, intesa a tutelare il diritto di difesa, e, dunque, cessava di essere operativo (cfr. Cass. 20 marzo 1964, n. 628).
Pertanto, con riferimento al sistema delle nullità e delle preclusioni delineato nel previgente ordinamento processuale, se era vero che l'art. 184 c.p.c. circoscriveva l'ambito dello ius variandi unicamente all'emendatio libelli, sicché restava inibita la proposizione di nuove richieste che avessero presupposti diversi da quelli della domanda originaria, tuttavia, a differenza del divieto dello ius novum nel giudizio di appello, costituente espressione di ordine pubblico, l'articolazione di nuove domande nel giudizio di primo grado, da compiersi, in ogni caso, entro e non oltre l'udienza di rimessione della causa al collegio per la decisione, atteneva al potere dispositivo della parte e, quindi, non ne poteva essere rilevata d'ufficio la preclusione, né quest'ultima poteva essere eccepita dopo che la controparte avesse accettato il contraddittorio, accettazione che poteva avvenire anche tacitamente con l'omissione della relativa eccezione e lo svolgimento della difesa nel merito (cfr. Cass. 23 maggio 1972, n. 1606).
In sintesi, la domanda proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni doveva ritenersi ritualmente introdotta in giudizio, per accettazione implicita del contraddittorio, qualora la parte nei cui confronti era rivolta non ne avesse eccepito la preclusione nella stessa udienza, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., non essendo utile allo scopo l'opposizione spiegata nella comparsa conclusionale (cfr., ex plurimis, Cass. 22 marzo 1999, n. 2658;
Cass. 29 novembre 2001, n. 15185; Cass. ord. 27 novembre 2018, n. 30699).
Come emerge per tabulas, quale erede di , chiedeva di Persona_1 Persona_6 ottenere “l'attribuzione”, in proprio favore, “della quota di sua spettanza dei frutti civili percetti dalla convenuta , unica posseditrice dei beni ereditari in comunione Parte_1
pro indiviso”, per la prima volta, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 aprile
2010, nella quale, tuttavia, il difensore della convenuta dichiarava “espressamente di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove irritualmente introdotte”, in tal modo precludendo al Tribunale di Vallo della Lucania di pronunciarsi su un petitum
19 completamente diverso da quello cristallizzato con l'atto introduttivo del giudizio, con il quale l'attrice si era limitata a promuovere la divisione degli immobili ivi descritti.
Ne deriva che il giudice di primo grado, nel condannare al pagamento, anche Parte_1
in favore dei coeredi contumaci, del corrispettivo del godimento esclusivo del fabbricato sito nel Comune di Torchiara, località SI, via Vittorio Emanuele, ha violato gli artt.
112 e 184 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, avendo accolto una domanda inammissibile per tardiva proposizione e mancata accettazione del contraddittorio.
In definitiva, il parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 Pt_2
e avverso la sentenza n. 441/2016 del Tribunale di Vallo
[...] Parte_3
della Lucania comporta, in riforma di tale pronuncia: 1) lo scioglimento della comunione della massa ereditaria di limitatamente agli immobili contraddistinti nel CP_5
catasto fabbricati del Comune di Torchiara al foglio 6, particella 122, subalterno 5 (ex subalterno 3), e nel catasto terreni al foglio 6, particelle 118, 769 (ex particella 119) e 770
(ex particella 120), aventi un valore complessivo di euro 229.000,00; 2) l'assegnazione dell'intera piena proprietà dei predetti cespiti ad ad e ad Parte_1 Parte_2
già titolari della quota di 1/4, a fronte del corrispettivo di euro Parte_3
171.750,00; 3) l'assegnazione della quota in denaro di euro 57.250,00 in favore di CP_1
, e , quali eredi di
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Per_1
4) l'assegnazione della quota in denaro di euro 57.250,00 in favore di
[...] CP_6
e quali eredi di;
5) l'assegnazione della quota in
[...] CP_5 Persona_7
denaro di euro 57.250,00 in favore di e , quali eredi di CP_8 Controparte_7 CP_19
; 6) la condanna di e al
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
versamento, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, della somma di euro 57.250,00 in favore di , , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, quali eredi di della somma di euro 57.250,00 in favore di
[...] Persona_1
e quali eredi di , e della somma di euro CP_6 CP_5 Persona_7
57.250,00 in favore di e , quali eredi di;
7) la CP_8 Controparte_7 CP_19
declaratoria di inammissibilità della domanda spiegata da per ottenere Persona_1 il pagamento, pro quota, da del corrispettivo dell'esclusivo godimento del Parte_1
fabbricato sito nel Comune di Torchiara, località SI, via Vittorio Emanuele.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si
20 effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, l'accoglimento della domanda divisionale proposta da Persona_6
in relazione ai soli immobili ivi indicati, la declaratoria di inammissibilità di quella spiegata dall'erede per ottenere il pagamento della quota di sua Persona_1 spettanza dei frutti civili percepiti da e il rigetto di quella da quest'ultima Parte_1
avanzata per conseguire il rimborso dei miglioramenti apportati al compendio immobiliare controverso, configurando un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr., ex ceteris, Cass.,
Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 20 febbraio 2023, n. 5289; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175), legittimano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio, mentre sono destinate a restare a carico della massa i costi occorsi per l'espletamento delle consulenze tecniche d'ufficio, giacché finalizzati alla realizzazione del comune interesse dei condividenti allo scioglimento della comunione dei beni appartenuti ad CP_5
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione avverso la sentenza n. 276/2013 del Tribunale di Vallo della Lucania integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte di Pt_1
e , di un ulteriore importo a titolo di contributo
[...] Parte_2 Parte_3 unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RN, definitivamente pronunciando sulle riunite impugnazioni proposte da e avverso le sentenze n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
276/2013 e n. 441/2016 del Tribunale di Vallo della Lucania, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza non definitiva n. 276/2013 del Tribunale di Vallo della Lucania;
2. accoglie in parte l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza definitiva n. 441/2016 del Tribunale di Vallo della Lucania
[...]
e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado: a) dispone lo scioglimento della comunione della massa ereditaria di limitatamente agli CP_5
21 immobili contraddistinti nel catasto fabbricati del Comune di Torchiara al foglio 6, particella 122, subalterno 5 (ex subalterno 3), e nel catasto terreni al foglio 6, particelle
118, 769 (ex particella 119) e 770 (ex particella 120); b) assegna l'intera piena proprietà degli immobili contraddistinti nel catasto fabbricati del Comune di Torchiara al foglio 6, particella 122, subalterno 5 (ex subalterno 3), e nel catasto terreni al foglio
6, particelle 118, 769 (ex particella 119) e 770 (ex particella 120), ad ad Parte_1
e ad , già titolari della quota di 1/4, a fronte del Parte_2 Parte_3
corrispettivo di euro 171.750,00; c) assegna la quota in denaro di euro 57.250,00 in favore di , , e , quali CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
eredi di d) assegna la quota in denaro di euro 57.250,00 in favore Persona_1
di e quali eredi di;
e) assegna la quota in CP_6 CP_5 Persona_7
denaro di euro 57.250,00 in favore di e quali eredi di CP_8 Controparte_7
; f) condanna e a CP_19 Parte_1 Parte_2 Parte_3
versare, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, la somma di euro 57.250,00 in favore di , , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, quali eredi di la somma di euro 57.250,00 in favore di
[...] Persona_1
e quali eredi di , e la somma di euro CP_6 CP_5 Persona_7
57.250,00 in favore di e , quali eredi di;
g) CP_8 Controparte_7 CP_19
dichiara inammissibile la domanda spiegata da per ottenere il Persona_1 pagamento, pro quota, da del corrispettivo dell'esclusivo godimento del Parte_1
cespite distinto nel catasto fabbricati del Comune di Torchiara al foglio 6, particella
122, subalterno 5 (ex subalterno 3);
3. ordina al Dirigente dell'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di
RN, esonerandolo da ogni responsabilità, di provvedere, ai sensi dell'art. 2646, comma 1, cod. civ., alla trascrizione della presente sentenza al momento del suo passaggio in giudicato;
4. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio, ponendo a carico della massa quelle occorse per le consulenze tecniche d'ufficio.
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di e Parte_1 Parte_2 [...]
in relazione al giudizio n. 240/2017 RG. Parte_3
Così deciso in RN, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
22
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di RN, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 240/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] l'[...], cod. fisc. Parte_2
, nata a [...] il 28 ottobre C.F._2 Parte_3
1946, cod. fisc. rappresentate e difese, in virtù di mandato in C.F._3 calce all'atto di citazione per revocazione, dall'avv. Giovanni Iodice, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in RN, piazza XXIV Maggio, n. 26; attrici in revocazione - appellanti
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , CP_1 C.F._4
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_2
, , nato a [...] il [...], cod. C.F._5 CP_3
fisc. , , nato a [...] il [...], C.F._6 Controparte_4
cod. fisc. quali eredi di rappresentati e difesi, C.F._7 Persona_1
in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Francesco
Laino ed ed elettivamente domiciliati in RN, alla via E. Caterina, n. 14, CP_1 presso lo studio di quest'ultimo; convenuti in revocazione - appellati
1 E
residente in [...], CP_5 CP_6
, residente in [...], , residente
[...] Controparte_7
in Torchiara, frazione SI, alla via Vittorio Emanuele, , residente in CP_8
Formia, frazione Castellonorato, alla via Rotabile, n. 26, Controparte_9
a sua volta erede legittimo di presso l'ultimo
[...] Persona_2
domicilio del de cuius in Torchiara, frazione SI, via Vittorio Emanuele,
[...]
, in proprio e quale erede legittima di , residente CP_10 Persona_2
in Tropea, alla via degli Orti, n. 7, , in proprio e quale erede legittima CP_11
di , residente in [...], alla Cavour, , in proprio Persona_2 CP_12
e quale erede legittima di residente in [...], frazione SI, Persona_2
via Vittorio Emanuele, , in proprio e quale erede di , CP_13 Persona_3
residente in [...], frazione Rocca Cilento, via del Popolo;
convenuti in revocazione - appellati contumaci
AVENTE AD OGGETTO: REVOCAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 10/2017
DELLA CORTE D'APPELLO DI SALERNO/APPELLO AVVERSO LA SENTENZA
N. 276/2013 DEL TRIB. DI VALLO DELLA LUCANIA – DIVISIONE EREDITARIA;
NONCHE'
nella riunita causa iscritta al n. 427/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_3
, nata a [...] l'[...], cod. C.F._3 Parte_2 fisc. rappresentate e difese, in virtù di mandato in calce all'atto C.F._2
di appello, dall'avv. Giovanni Iodice, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in RN, piazza XXIV Maggio, n. 26; appellanti
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , CP_1 C.F._4
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_2
, , nato a [...] il [...], cod. C.F._5 CP_3
fisc. , , nato a [...] il [...], C.F._6 Controparte_4
cod. fisc. quali eredi di rappresentati e difesi, C.F._7 Persona_1
2 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Francesco
Laino ed ed elettivamente domiciliati in RN, alla via E. Caterina, n. 14, CP_1 presso lo studio di quest'ultimo; appellati
E
, in proprio e quale erede di , residente in [...], Controparte_7 Persona_4
frazione SI, alla via Vittorio Emanuele, , in proprio e quale erede di CP_8
, residente in [...], Persona_4
, residente in [...], CP_6 CP_5
residente in [...], Controparte_9
già erede di , presso l'ultimo domicilio del de cuius in
[...] Persona_5
Torchiara, frazione SI, via Vittorio Emanuele, , Controparte_10
in proprio e quale erede di , residente in [...], Persona_5 [...]
, in proprio e quale erede di , residente in [...] Persona_5
Gramsci, n. 85, , in proprio e quale erede di , residente in CP_12 Persona_5
Torchiara, frazione SI, via Vittorio Emanuele, , in proprio e CP_13
quale erede di , residente in [...]
del Popolo;
appellati contumaci
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 441/2016 DEL
TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA – DIVISIONE EREDITARIA;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per le attrici in revocazione - appellanti nel giudizio n. 240/2017 RG (come da atto di citazione in revocazione) – “- revocare, per i motivi illustrati nel presente atto, la sentenza n. 10/17 del 20/12/2016 – 3/1/2017 resa, inter partes, dalla Corte d'Appello di
RN – Sezione civile nel giudizio iscritto con R.G. 1003/2013; - per l'effetto, accogliere integralmente l'appello come proposto dalle istanti con l'atto di citazione notificato il 20/11/2013 e successivo atto di integrazione del contraddittorio del 24/7/2014, avverso la sentenza non definitiva n. 276/2013 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania il 22-24/05/2013 nel giudizio iscritto al n. R.G. 1090/1993 e, per l'effetto, dichiarare: a) in via preliminare, la irrituale costituzione in giudizio e conseguente irrituale prosecuzione dello stesso, in seguito alla morte di , ad opera del sig. Persona_6 Persona_1
b) in via ancora preliminare, la carenza di legittimazione ad agire del sig. Per_2
3 Emanuele;
c) per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio di primo grado. Vittoria di spese, diritti ed onorari”; per i convenuti in revocazione - appellati nel giudizio n. 240/2017 RG (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in principalità, in rito, dichiararsi inammissibile l'appello. In subordine, nel merito, dichiararsi infondato e rigettarsi l'appello.
Condannarsi le appellanti al pagamento delle spese processuali”; per le appellanti nel giudizio n. 427/2017 RG (come da atto di appello) – “in riforma della impugnata sentenza così provvedere in via principale: 1) dichiarare che tutti i beni riportati nella scrittura privata 7/4/1954 devono essere esclusi dalla massa oggetto della divisione domandata dall'attrice; 2) dichiarare che gli unici beni che devono formare oggetto di divisione dell'asse di cui la dott.ssa era erede sono i soli beni Persona_6
indicati in citazione ovvero il fondo sito in Torchiaria – SI (in catasto al fol. CP_14
6, p.lle 119 e 120) e la casa di abitazione alla via Vittorio Emanuele in Torchiara –
SI (in catasto alla partita 4, fol. 6, p.lla 122 sub 3) con esclusione di ogni altro bene;
3) dichiarare che i beni or ora indicati sub 2 sono indivisibili e, così come domandato, assegnarli alle appellanti con ogni conseguenza ed effetto anche in ordine al pagamento del supero;
4) accogliere integralmente la domanda di rimborso per i miglioramenti avanzata dalla sig.ra e tanto con ogni conseguenza ed effetto Parte_1
anche in ordine alla avanzata domanda di assegnazione;
5) dichiarare inammissibile la domanda di rendiconto proposta da parte attrice;
ovvero, in via gradata … 6) riformare l'impugnata sentenza secondo i motivi di appello come proposti e le istanze in essi contenute;
7) regolare le spese come per legge”; per gli appellati nel giudizio n. 427/2017 RG (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in principalità, in rito, dichiararsi inammissibile l'appello. In subordine, nel merito, dichiararsi infondato e rigettarsi l'appello. Condannarsi le appellanti al pagamento delle spese processuali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 30 giugno 1993,
, nella qualità di erede di , evocava in giudizio dinnanzi al Persona_6 Controparte_7
Tribunale di Vallo della Lucania , , , Persona_4 Persona_5 CP_6 CP_5
(questi ultimi due quali eredi di ),
[...] Persona_7 Parte_1 Parte_3
e (quali eredi di , onde sentir dichiarare, previa Parte_2 Persona_8
formazione delle quote da assegnare ai condividenti, lo scioglimento della comunione di beni immobili facenti parte del compendio relitto da deceduto nell'anno CP_5
4 1917, cui erano succeduti, quali eredi legittimi, i figli , Giovanni, , Controparte_7 Per_5
, ad . Per_4 Per_7 CP_15
In corso di causa, il contraddittorio veniva integrato nei confronti di e CP_13
, quali eredi di , a sua volta erede di Persona_3 Persona_9 CP_5
Con sentenza non definitiva n. 136/2000, l'adito Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta per rivendicare l'acquisto per Parte_1 usucapione, in proprio favore, dei beni indicati nell'atto di citazione, ad eccezione di quelli assegnati ad , e dichiarava aperta la successione di disponendo, Persona_5 CP_5
con separata ordinanza, la prosecuzione del processo.
A seguito del decesso dell'attrice, all'udienza del 17 gennaio 2008, si costituiva in giudizio, ai sensi dell'art. 302 c.p.c., quale suo erede legittimo. Persona_1
Costituitesi con comparsa depositata il 28 ottobre 2011, e Parte_2 Parte_3
, nell'aderire alle argomentazioni difensive formulate dalla germana
[...] Parte_1
eccepivano, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione attiva in capo al per Per_2
non essere erede di . Persona_6
Con sentenza non definitiva n. 276/2013, il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del , disponendo la rimessione della Per_2
causa sul ruolo per la discussione del progetto divisionale, ex art. 789, comma 2, c.p.c..
Avverso tale sentenza proponevano appello ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
con atto di citazione notificato il 20 novembre 2013, assumendo che: -
[...]
contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, il non era erede di Per_2
essendo stato istituito con il testamento olografo pubblicato il 20 Persona_6
novembre 2007 mero legatario di alcuni cespiti, tra cui non erano compresi quelli oggetto del giudizio divisionale;
- in realtà, l'attrice, con il predetto testamento, aveva disposto delle sue sostanze patrimoniali nominando quali eredi universali i AD LE di
RN, con la conseguenza che il era privo della necessaria legittimazione a Per_2
proseguire il processo;
- del resto, lo stesso era ben consapevole di essere privo Per_2
della legittimazione attiva, avendo posto a fondamento della sua costituzione in giudizio l'atto con il quale aveva inefficacemente acquistato dai AD LE di RN, che non ne erano ancora titolari, i diritti vantati dalla coniuge sul compendio ereditario di CP_5
vale a dire sui cespiti per i quali pendeva il giudizio divisionale davanti al Tribunale
[...] di Vallo della Lucania;
- peraltro, il nell'atto di acquisto stipulato con i padri Per_2
si era dichiarato soddisfatto della quota di legittima, in tal modo esprimendo CP_16 un'implicita rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa sul patrimonio relitto da CP_5
5 Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 20 maggio 2014 quali eredi del i germani , , e Per_2 CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 eccepivano, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello, giacché notificato ad un soggetto defunto, essendo il loro dante causa deceduto in data 25 novembre 2012, formulato in violazione del disposto dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, a norma dell'art. 348 bis, comma 1, c.p.c., e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
Con sentenza n. 10/2017, questa Corte dichiarava l'inammissibilità del gravame sul presupposto che le appellanti non avessero ottemperato all'ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di resa all'udienza del 2 dicembre 2014. CP_17
Nell'impugnare per revocazione tale sentenza con atto di citazione consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 9 febbraio 2017, ed Parte_1 Parte_2
sostenevano che: - la Corte era incorsa nell'errore di fatto previsto Parte_3 dall'art. 395, n. 4, c.p.c., giacché aveva ritenuto non integrato il contraddittorio nei confronti di , mentre dagli atti processuali emergeva che tale incombente CP_17
era stato regolarmente eseguito;
- in particolare, l'atto di appello e la precedente ordinanza di integrazione del contraddittorio del 3 giugno 2014 erano stati notificati ad , CP_13
che altri non era se non la parte erroneamente indicata sin dal primo grado del giudizio come , sicché ricorrevano i presupposti per disporre la revoca della CP_17
censurata decisione e valutare il merito del controversia.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 19 maggio 2017, i germani si rimettevano alle valutazioni della Corte in ordine alla sussistenza del dedotto CP_1 errore di fatto e all'eventuale accoglimento della revocazione, reiterando, in ogni caso, le eccezioni di inammissibilità ed infondatezza dell'appello proposto dalle avverso la Per_5
sentenza non definitiva n. 276/2013 del Tribunale di Vallo della Lucania.
Con sentenza n. 1227/2018, questa Corte così provvedeva: 1) revocava la sentenza n.
10/2017, a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c.; 2) disponeva la prosecuzione del giudizio per la fase rescissoria e, dunque, per la valutazione dell'appello avverso la sentenza non definitiva n. 276/2013, onerando le parti di produrre il fascicolo di primo grado e le rispettive produzioni;
3) differiva la regolamentazione delle spese di lite al momento della conclusione della fase rescissoria del processo.
In concomitanza con l'adozione, da parte di questa Corte, della sentenza n. 10/2017, il
Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da con l'atto di citazione del 26 giugno 1993, emanava la sentenza n. Persona_6
6 441/2016, con la quale: 1) pronunciava lo scioglimento della comunione ereditaria di
2) rendeva esecutivo il progetto divisionale predisposto dal consulente CP_5 tecnico d'ufficio; 3) ordinava l'estrazione a sorte delle quote dopo il passaggio in giudicato della decisione, fissando il termine di trenta giorni dalle relative operazioni per il pagamento dei conguagli in denaro;
4) dichiarava gli eredi di creditori del Persona_9
conguaglio in denaro di euro 20.331,00 nonché assegnatari del terreno distinto nel catasto del Comune di Torchiara al foglio 6, particella 120, e della quota di 1/4 del cortile contrassegnato nella consulenza tecnica d'ufficio con il n. 1; 5) dichiarava gli assegnatari delle quote 1 e 4 debitori dei conguagli in denaro di euro 6.997,22 e di euro 35.417,22 nei confronti degli assegnatari delle quote 2 e 3 e degli eredi di , condannandoli Persona_9
al pagamento di tali somme in favore degli altri condividenti, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza del trentesimo giorno dalle operazioni di estrazione a sorte delle quote e fino al soddisfo;
6) condannava al pagamento, in favore degli altri Parte_1
condividenti ed in proporzione alla quota ideale di ciascuno di essi, della somma di euro
100.413,68 a titolo di corrispettivo dovuto per l'uso esclusivo del compendio immobiliare ereditario;
7) rigettava la domanda proposta da per ottenere il pagamento del Parte_1
valore dei miglioramenti apportati al compendio immobiliare ereditario;
8) compensava tra le parti le spese processuali;
9) condannava alla refusione, in favore degli Parte_1
eredi di , delle spese relative alla domanda di usucapione;
10) poneva Persona_6
definitivamente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico della massa.
Avvero la predetta sentenza proponevano appello ed Parte_1 Parte_2 [...]
con atto di citazione consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 24 Parte_3
marzo 2017, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato gli artt. 2702 cod. civ. e 215 c.p.c., avendo erroneamente ritenuto che la scrittura privata del 7 aprile 1954, con la quale aveva ceduto i diritti ereditari Persona_4
vantati in dipendenza della successione paterna a moglie del germano Controparte_18
fosse priva di efficacia probatoria, per non essere stata notificata a Persona_8 quest'ultimo quale parte contumace;
infatti, essendo deceduto prima Persona_8 dell'introduzione del giudizio e, dunque, non essendone parte, non poteva essere destinatario di alcuna notifica, con la conseguenza che la scrittura privata era idonea a dimostrare che i beni ceduti da alla coniuge del germano dovevano essere Persona_4
estromessi dalla massa ereditaria;
2) il giudice di prime cure aveva violato l'art. 112 c.p.c., non avendo esattamente individuato gli immobili oggetto della domanda divisionale ed avendo, di conseguenza, pronunciato lo scioglimento della comunione anche di cespiti
7 ulteriori rispetto a quelli indicati da , con la conseguente assegnazione Persona_6
all'attrice di beni della vita non richiesti;
3) il Tribunale di Vallo della Lucania, per effetto dell'inesatta individuazione dell'oggetto della domanda di scioglimento della comunione spiegata da , aveva dichiarato esecutivo il progetto divisionale redatto dal Persona_6 consulente tecnico d'ufficio in violazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. nonché degli artt.
726 e segg. cod. civ., giacché comprensivo di beni estranei al giudizio;
4) il Tribunale di
Vallo della Lucania aveva violato l'art. 720 cod. civ., avendo rigettato la domanda di assegnazione proposta dalle convenute, nonostante sussistessero i presupposti richiesti da tale disposizione normativa e, in particolare, l'indivisibilità dell'unico immobile per il quale era stato promosso il giudizio divisionale, vale a dire di quello censito nel catasto fabbricati del Comune di Torchiara al foglio 6, particella 122, subalterno 3; 5) il giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto l'esistenza dei lavori di ristrutturazione dell'immobile ereditario eseguiti da ne aveva contraddittoriamente rigettato Parte_1
la domanda formulata per ottenere il rimborso dei miglioramenti apportati al cespite in ragione della mancanza della prova delle spese a tal fine sostenute, violando gli artt. 113,
115, 116 c.p.c.; 6) il giudice di prime cure aveva accolto la domanda di rendiconto spiegata da in violazione dell'art. 723 cod. civ., giacché non contenuta nell'atto Persona_6
introduttivo del giudizio, contestata dalla convenute e, comunque, non notificata ai condividenti contumaci;
in ogni caso, il giudice adito aveva quantificato l'importo che avrebbe dovuto corrispondere agli altri coeredi per il godimento esclusivo Parte_1 dell'immobile ereditario sulla base di criteri di calcolo avulsi da oggettivi riferimenti normativi e senza considerare che il suo precario stato di conservazione ne aveva impedito la fruibilità e la conseguente redditività.
Costituiti in giudizio con comparsa di risposta depositata il 13 luglio 2017, i germani contestavano la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la CP_1
conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
Disposta con ordinanza del 10 ottobre 2019 la riunione del giudizio di appello avverso la sentenza definitiva n. 441/2016 del Tribunale di Vallo della Lucania a quello promosso contro la sentenza non definitiva n. 276/2013, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, pervenendo, all'esito della precisazione delle conclusioni e dell'assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, alla fase della discussione dinnanzi al Collegio per l'udienza del 12 dicembre 2024, ove veniva trattenuta in decisione.
8 L'appello proposto da ed avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza non definitiva n. 276/2013 del Tribunale di Vallo della Lucana è infondato e va rigettato, avendo e, all'esito del suo decesso, quali eredi, i germani Persona_1
acquisito la titolarità attiva della situazione giuridica soggettiva per la quale CP_1
promosse il giudizio di scioglimento della comunione di alcuni beni Persona_6
immobili appartenuti al de cuius CP_5
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dai in ordine CP_1
Per_ all'inammissibilità dell'appello di cui trattasi, giacché notificato al De il 20 novembre
2013, nonostante le fossero pervenute a conoscenza del suo decesso, verificatosi il Per_5
25 novembre 2012, sin dalla loro costituzione nel primo grado del giudizio, avvenuta all'udienza dell'11 ottobre 2013, dopo la pubblicazione, in data 24 maggio 2013, della sentenza non definitiva n. 276/2013.
Ed invero, la morte o la perdita di capacità della parte costituita nel giudizio di primo grado mediante difensore, dallo stesso non dichiarate in udienza o non notificate alle altre parti, comportano, per effetto del principio dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza eseguita presso il predetto difensore, ai sensi dell'art. 285
c.p.c., è idonea a provocare la decorrenza del termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo difensore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione, ad eccezione del ricorso per cassazione, per il quale è richiesta la procura speciale, in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, deve essere considerata, nell'ambito del processo, ancora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso il difensore, a norma dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che assuma alcuna rilevanza in senso contrario la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299, comma 1,
c.p.c. da parte del notificante.
Pertanto, il difensore, qualora ometta di dichiarare o di notificare la morte o la perdita di capacità della parte costituita, continua a rappresentarla, in virtù della protrazione degli effetti del mandato alla lite, come se l'evento interruttivo non si fosse verificato, risultando in tal modo stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti ed al giudice, sia nella fase attiva del rapporto processuale, sia in quelle successive della quiescenza o dell'eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, sicché è ammissibile la notificazione dell'atto di appello presso il procuratore della parte costituita nel primo grado del giudizio e deceduta successivamente.
9 La suddetta posizione è suscettibile di modificazione ove, nella fase dell'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace o se il suo difensore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte (qualora risultino applicabili, ratione temporis, le disposizioni della legge n. 69/2009) o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario a norma dell'art. 300, comma 4, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295; Cass. 18 gennaio 2016, n. 710; Cass. ord. 9 maggio 2018, n. 11072; Cass. ord. 9 ottobre 2018, n. 24845).
Dai suesposti principi discende la validità della notifica dell'atto di appello eseguita dalle il 20 novembre 2013 nei confronti del presso il suo procuratore costituito, Per_5 Per_2
che, nonostante il decesso del proprio assistito, avvenuto il 25 novembre 2012, vale a dire dopo l'udienza di discussione del 2 maggio 2012 e prima della pubblicazione della sentenza non definitiva n. 276/2013 in data 24 maggio 2013, continuava a rappresentarlo come se l'evento, che, peraltro non poteva più essere dichiarato o notificato in quella fase, non si fosse verificato, non assumendo rilevanza, in senso contrario, che le convenute avessero appreso la circostanza nel prosieguo del primo grado del giudizio per effetto dell'intervento volontario dei germani all'udienza dell'11 ottobre 2013. CP_1
Né è configurabile l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, c. 1, c.p.c..
Ed infatti, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dalle germane consta sia di una parte volitivo-censoria, diretta Per_5
ad individuare i punti impugnati della sentenza emanata dal giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la quale veniva rigettata l'eccezione della carenza di
10 legittimazione attiva in capo al sicché, pur non contenendo formule solenni o Per_2
precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta sostanzialmente conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, per quanto attiene al merito del gravame, occorre preliminarmente osservare che, in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 cod. civ.,
l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, la cosiddetta institutio ex re certa, qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato nelle ipotesi in cui costui abbia voluto attribuire singoli, individuati beni, con la conseguenza che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato (cfr., ex plurimis, Cass. 1 marzo 2002, n. 3016; Cass. 25 ottobre 2013, n. 24163;
Cass. ord. 5 marzo 2020, n. 6125).
Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, con il testamento olografo pubblicato il 20 novembre 2007, , nell'attribuire determinati beni e somme Persona_6
di denaro ad una pluralità di beneficiari, non ne disponeva a titolo universale, ma a titolo particolare, non emergendo dall'atto mortis causa la volontà della defunta di assegnarli come quota del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 588, comma 2, cod. civ., sicché sia il coniuge sia i AD di RN, sia gli ulteriori destinatari dei Persona_1 CP_16
lasciti ivi indicati acquisirono lo status giuridico di legatari e non di eredi.
Ed infatti, proprio l'atomistica assegnazione di specifici cespiti e somme di denaro ad una molteplicità di beneficiari, compiuta senza alcun riferimento ad un complesso di beni di cui costituivano porzioni, la mancata attribuzione dei diritti vantati sul compendio ereditario di e l'affidamento al coniuge della prosecuzione del relativo CP_5
giudizio divisionale pendente dinnanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, unitamente all'omessa utilizzazione di termini quali “eredità” e/o “eredi”, integrano elementi di giudizio idonei ad escludere, ove unitariamente valutati, che intendesse Persona_6
disporre di parte dei propri averi come quota del proprio patrimonio.
Pertanto, ad onta di quanto sostenuto da e i AD Parte_1 Pt_2 Parte_3
LE di RN non vennero istituti eredi universali di , assumendo, di Persona_6
contro, la qualifica di meri legatari, giacché assegnatari di determinati beni a titolo particolare e non quale quota o frazione del suo più ampio patrimonio.
Del resto, quand'anche, in ipotesi, , nell'assegnare ai AD di Persona_6 CP_16
RN i beni descritti nel predetto testamento olografo, avesse inteso istituirli quali eredi,
11 eguale investitura dovrebbe necessariamente essere riconosciuta al per essere il Per_2
coniuge della defunta stato parimenti destinatario di cespiti immobiliari e somme di denaro e, dunque, per aver ricevuto un trattamento analogo a quello riservato ai sacerdoti, sicché, sotto il profilo degli effetti giuridici, le disposizioni mortis causa rese in favore dei due beneficiari, per come formulate, devono ritenersi equivalenti, non consentendo di diversificarne la posizione soggettiva rispetto ai lasciti ricevuti.
Peraltro, l'affidamento al coniuge dell'onere di coltivare il giudizio divisionale del complesso immobiliare di nel caso in cui fosse deceduta prima della sua CP_5
conclusione potrebbe costituire espressione della volontà di di riconoscere Persona_6
nel più che nei AD LE di RN la qualità di erede, non potendo costui Per_2
proseguire quella controversia se non quale suo successore a titolo universale.
In ogni caso, nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie de qua agitur, il de cuius non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio e, in particolare, quando, con l'atto mortis causa, senza istituire eredi, abbia attribuito soltanto legati, la successione legittima può coesistere con quella testamentaria (cfr., ex plurimis, Cass. 28 novembre
1984, n. 6190; Cass. 7 aprile 1997, n. 2968; Cass. 20 giugno 2017, n. 15239)
Parimenti, la stessa institutio ex re certa, quando non comprenda la totalità dei beni del de cuius, non implica l'attribuzione anche di quelli non costituenti oggetto di disposizione testamentaria, i quali si devolvono secondo la disciplina della successione legittima, destinata ad aprirsi, a norma dell'art. 457, comma 2, cod,. civ. ogni qualvolta le disposizioni a titolo universale, ai sensi sia del comma 1, sia del comma 2 dell'art. 588 cod. civ., non ricostruiscono l'unità del suo patrimonio (cfr., ex ceteris, Cass. 3 luglio
2019, n. 17868; Cass. ord. 9 aprile 2021, n. 9487).
Ne deriva che sia a voler considerare il e i AD LE di RN meri legatari, Per_2
sia a volerli considerare eredi, sia a voler considerare il legatario e i AD Per_2 CP_16
eredi, non avendo , con il testamento olografo pubblicato il 20 novembre Persona_6
2017, disposto di tutti i suoi beni e, segnatamente, di quelli compresi nel compendio ereditario di il suo residuo patrimonio veniva comunque devoluto, secondo CP_5
le norme della successione legittima, al coniuge superstite, quale unico avente diritto, ex art. 583 cod. civ., sicché costui era incontrovertibilmente titolare della situazione giuridica soggettiva che gli consentiva di proseguire il giudizio divisionale promosso dalla de cuius dinnanzi al Tribunale di Vallo della Lucania.
In sostanza, anche nell'ipotesi in cui , con il testamento in esame, avesse Persona_6
istituito il quale mero legatario e i AD LE come eredi, in ogni caso, il Per_2
12 coniuge le sarebbe subentrato a titolo universale nella parte del patrimonio rimasta estranea al negozio dispositivo, id est in quella composta dalla quota indivisa dei beni immobili pervenuti alla de cuius per effetto della successione di CP_5
In definitiva, il essendo succeduto ab intestato ad nei beni di cui Per_2 Persona_6
costei non dispose con la scheda testamentaria pubblicata il 20 novembre 2017 e, dunque, avendone acquisito la qualità di erede, era legittimato a subentrarle nel giudizio di scioglimento della comunione degli immobili già appartenuti a così come lo CP_5
erano e lo sono i germani quali suoi aventi causa a titolo universale. CP_1
Né le germane possono affermare che il era ben consapevole di essere Per_5 Per_2
privo della legittimazione attiva, avendo posto a fondamento della sua costituzione in giudizio il contratto con il quale aveva inefficacemente acquistato dai AD LE di
RN i diritti vantati da sul compendio ereditario di per Persona_6 CP_5
non esserne costoro ancora titolari in ragione della pendenza del giudizio divisionale dinnanzi al Tribunale di Vallo della Lucania.
In realtà, con l'atto pubblico per notaio da Battipaglia del 6 maggio 2018, rep. Per_10
n. 15226 - racc. n. 2488, i AD LE di RN trasferivano al come forma Per_2
di reintegrazione della sua quota di legittima, la metà della proprietà dell'immobile in
Agropoli che aveva loro riservato con il testamento in questione e non i Persona_6
diritti sul compendio ereditario di di cui la coniuge, come innanzi CP_5
evidenziato, non aveva disposto in favore di alcuno con l'atto mortis causa.
Il proseguiva il giudizio di scioglimento della comunione dei beni immobili Per_2
facenti capo ad non già sulla base del richiamato contratto di acquisto CP_5
stipulato con i AD LE di RN, con il quale, peraltro, non aveva in alcun modo abdicato ai diritti derivatigli dall'apertura della successione della coniuge, essendosi soltanto limitato a rinunciare ad ulteriori pretese nei loro confronti, ma in forza della sua incontestabile qualità di erede ab intestato.
Parzialmente fondato, invece, è l'appello spiegato da e Parte_1 Pt_2 Parte_3
avverso la sentenza definitiva n. 441/2016 del Tribunale di Vallo della Lucania.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale viene eccepita la violazione degli artt.
2702 cod. civ. e 215 c.p.c., per avere il Tribunale di Vallo della Lucania ritenuto che la scrittura privata del 7 aprile 1954, con il quale aveva ceduto a Persona_4 CP_18
i suoi diritti ereditari sui beni di era priva di efficacia probatoria,
[...] CP_5
non essendo stata notificata al contumace senza, tuttavia, avvedersi del Persona_8
suo decesso in data antecedente alla proposizione della domanda divisionale, occorre
13 rilevare che il giudice adito non è incorso in alcun errore valutativo nel sostenere che quel documento, in mancanza di notifica, non poteva considerarsi riconosciuto dalla parte non costituitasi e, di conseguenza, che non era utilizzabile nei suoi confronti.
Ed invero, il Tribunale di Vallo della Lucania ha commesso un mero errore materiale nell'affermare che la parte contumace contro cui veniva prodotta la scrittura privata non autenticata del 7 aprile 1954 era essendo oltremodo evidente che tale Persona_8
documento era stato azionato da e nei confronti non Parte_1 Pt_2 Parte_3
del loro defunto genitore, che, del resto, era rimasto estraneo alla sua formazione, ma di
, id est del condividente che aveva trasferito i propri diritti ereditari sul Persona_4
compendio di in favore di , coniuge del germano Giovanni. CP_5 Controparte_18
Ne deriva che, essendo e non deceduto prima Persona_4 Persona_8
dell'introduzione del giudizio divisionale, la parte contumace contro cui, nel corso della controversia, veniva prodotta la scrittura privata del 7 aprile 1954 al fine di ridurre la consistenza della massa ereditaria in contestazione, il Tribunale di Vallo della Lucania ha correttamente asserito che, in mancanza della notifica prevista dall'art. 292, comma 1,
c.p.c., il documento non poteva ritenersi riconosciuto dal condividente non costituitosi e, dunque, che era privo di efficacia probatoria nei suoi confronti.
D'altronde, costituisce ius receptum il principio secondo cui, nel caso di contumacia del convenuto, affinché la scrittura privata prodotta dall'attore a sostegno della domanda possa considerarsi riconosciuta ai sensi dell'art. 215, comma 1, n. 1, c.p.c., è necessario che il documento sia indicato nell'atto di citazione e prodotto contestualmente alla costituzione in giudizio o, qualora prodotto successivamente, sia notificato alla parte contumace il verbale contenente la menzione del suo deposito (cfr., ex ceteris, Cass. 18 marzo 1994, n. 2602; Cass. 25 luglio 1997, n. 6980).
Per quanto attiene al secondo e al terzo motivo di gravame, con i quali le appellanti lamentano che il Tribunale di Vallo della Lucania ha erroneamente individuato i beni oggetto della domanda divisionale e recepito le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, violando, di riflesso, il principio stabilito dall'art. 112 c.p.c., non può revocarsi in dubbio che , con l'atto introduttivo del giudizio, dopo aver premesso che Persona_6 nell'asse ereditario di erano compresi “i seguenti beni immobili in Torchiara, CP_5 frazione SI: a) fondo ' C.T. fol. 64, part.lle 119 e 120, estese CP_14
rispettivamente per are 99,91 e 28,76; b) casa di abitazione in corso Vittorio Emanuele, in. N.C.E.U. alla partita n. 4, fol. 6, part.lla 122 sub. 3, con relativi accessori e pertinenze”
e che tale massa, “come sopra descritta, è tuttora indivisa”, chiedeva, in maniera
14 incontrovertibile, lo scioglimento della comunione dei cespiti ivi specificamente richiamati e non anche delle ulteriori porzioni di cui si componeva e si compone il fabbricato sito nel Comune di Torchiara, frazione SI, via Vittorio Emanuele.
Ne consegue che il giudice di primo grado, nel porre a fondamento della decisione le inesatte conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio in merito all'identificazione del compendio ereditario e alla formazione delle quote da assegnare ai condividenti, ha pronunciato lo scioglimento della comunione e dichiarato esecutivo il progetto divisionale anche in relazione ad unità immobiliari rimaste estranee al petitum delineato da con la domanda introduttiva del giudizio, in tal modo Persona_6
incorrendo nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., per aver interferito nel potere dispositivo delle parti ed alterato uno degli elementi oggettivi di identificazione dell'azione, attribuendo all'attrice beni ulteriori rispetto a quelli richiesti (ex plurimis, Cass. 11 dicembre 2003, n.
18991; Cass. 22 marzo 2007, n. 6945; Cass. ord. 13 novembre 2018, n. 29200).
Né potrebbe sostenersi che, non essendo intervenuto tra i condividenti un accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio promosso da doveva ritenersi instaurato per giungere al completo Persona_6
scioglimento della comunione ereditaria di previa esatta individuazione di CP_5
tutti i beni che ne formavano oggetto.
Ed infatti, il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è inderogabile, sicché
è possibile una divisione parziale non solo nelle ipotesi in cui le parti abbiano raggiungo un'intesa al riguardo, ma anche quando, essendo stata richiesta tale divisione dall'attore,
i convenuti non amplino la domanda, chiedendo, a loro volta, lo scioglimento della comunione dell'intero asse (cfr., ex plurimis, Cass. 29 novembre 1994, n. 10220; Cass. 12 gennaio 2011, n. 573; Cass. 24 marzo 2016, n. 5869).
Nel costituirsi in giudizio e nel corso del suo svolgimento, e Parte_1 Pt_2 Pt_3
non ampliavano in alcun modo il petitum formulato da
[...] Persona_6 contestando, di contro, il progetto divisionale redatto dal consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che il Tribunale di Vallo della Lucania, alla luce dell'inequivoco tenore letterale della domanda, avrebbe dovuto statuire sullo scioglimento della comunione ereditaria dei soli immobili individuati nell'atto di citazione del 26 giugno 1993.
Pertanto, attesa la fondatezza degli esaminati motivi di gravame, la domanda proposta da con atto di citazione del 26 giugno 1993 deve essere riesaminata dall'adita Persona_6
Corte con esclusivo riferimento ai beni immobili di cui l'attrice chiese la divisione, vale a
15 dire quelli censiti nel catasto fabbricati del Comune di Torchiara al foglio 6, particella
122, subalterno 3 (con pertinenze), e nel catasto terreni al foglio 6, particelle 119 e 120.
Al riguardo, è necessario premettere che, ai sensi degli artt. 718 e 720 cod. civ., lo scioglimento della comunione di un compendio immobiliare deve essere effettuato in natura a condizione che lo stesso possa essere comodamente suddiviso in parti corrispondenti alle quote di diritto spettanti ai singoli comproprietari.
I beni non sono comodamente divisibili in natura nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo frazionamento sia materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, siano realizzabili porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del compendio (cfr., ex plurimis,
Cass. 22 luglio 2005, n. 15380; Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833; Cass. 29 maggio 2007,
n. 12498; Cass. 21 agosto 2012, n. 14577; Cass. 15 dicembre 2016, n. 25888).
Analogamente, i beni sono da considerarsi non comodamente divisibili allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr., ex ceteris, Cass. 21 maggio 2003, n.
7961; Cass. ord. 28 luglio 2021, n. 21612; Cass. ord. 4 ottobre 2023, n. 27984).
Qualora i beni immobili non siano divisibili o comodamente divisibili, l'art. 720 cod. civ. ne prevede la vendita giudiziale solo come rimedio processuale di carattere residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o intenda avvalersi della facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza (cfr., ex plurimis, Cass.
1 marzo 1995, n. 2335; Cass. 9 febbraio 2000, n. 1423; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641).
Ne deriva che la vendita giudiziale degli immobili indivisi costituisce, de iure condito, la modalità sussidiaria di scioglimento della comunione, praticabile soltanto qualora concorrano i presupposti della non comoda divisibilità dei cespiti e del mancato esercizio, da parte dei comproprietari, del diritto di richiederne assegnazione per l'intero.
Il compendio oggetto del giudizio è costituito soltanto da un appartamento per civile abitazione con corte pertinenziale, contraddistinto nel catasto fabbricati del Comune di
Torchiara al foglio 6, particella 122, subalterno 5 (ex subalterno 3), e nel catasto terreni al foglio 6, particella 118, e da un suolo agricolo, riportato nel catasto terreni al foglio 6, particelle 769 (ex particella 119) e 770 (ex particella 120), sicché, come emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio predisposta in sede di appello, non ricorrono i presupposti
16 per pervenire al comodo scioglimento in natura della loro comunione, atteso che, per l'unità residenziale, caratterizzata da ambienti intercomunicanti e dall'unicità delle utenze e della destinazione funzionale ricettiva, comuni all'intero edificio in cui è inserita, non sono realizzabili porzioni strutturalmente e funzionalmente autonome in numero pari ai quattro originari coeredi aventi diritto alla divisione ( Persona_8 Controparte_7
e , essendo gli ulteriori figli di vale a dire Persona_7 CP_19 CP_5
e , stati soddisfatti nei rispettivi diritti successori mediante Persona_9 Persona_5
gli atti pubblici di divisione per distacco di quota stipulati rispettivamente il 28 marzo
1935 per notaio da e il 6 settembre 1973 per notaio da Per_11 Per_12 Per_13
Agropoli), mentre, per il fondo rustico, sebbene sia possibile la formazione di più lotti fisicamente indipendenti, tuttavia, la sua esigua consistenza, le limitate attitudini produttive, lo stato di acclività e le non ottimali condizioni di accessibilità renderebbero antieconomiche le operazioni di frazionamento in rapporto al valore delle singole quote
(euro 2.500,00) che ne deriverebbero, escludendo la ragionevole sostenibilità e l'oggettiva utilità dell'ipotesi della sua materiale separazione.
Non essendo i predetti cespiti comodamente divisibili in natura, risulta fondato il quarto motivo di gravame, con il quale e lamentano, in Parte_1 Pt_2 Parte_3 conseguenza dell'erronea individuazione, da parte del giudice di primo grado, della composizione della massa ereditaria oggetto del giudizio, il rigetto della domanda proposta per ottenere, a norma dell'art. 720 cod. civ., l'assegnazione per l'intero con addebito dell'eccedenza degli immobili censiti nel catasto fabbricati del Comune di
Torchiara al foglio 6, particella 122, subalterno 5 (ex subalterno 3), e nel catasto terreni al foglio 6, particelle 118, 769 (ex particella 119) e 770 (ex particella 120), giacché
l'accoglimento di tale richiesta consente di pervenire allo scioglimento della loro comunione senza disporne la vendita giudiziale e, quindi, di evitarne la collocazione sul mercato in funzione della successiva formazione di quote in denaro.
Pertanto, essendo e quali eredi di Parte_1 Pt_2 Controparte_20 [...]
della quota indivisa di 1/4 degli immobili appartenuti ad Per_8 CP_5
l'assegnazione, in loro favore, dell'intera piena proprietà dell'appartamento per civile con corte pertinenziale contraddistinto nel catasto fabbricati del Comune di Torchiara al foglio
6, particella 122, subalterno 5 (ex subalterno 3), e nel catasto terreni al foglio 6, particella
118, nonché del fondo riportato nel catasto terreni al foglio 6, particelle 769 (ex particella
119) e 770 (ex particella 120), beni stimati dal consulente tecnico d'ufficio, con il metodo sintetico comparativo, all'attualità e, quindi, con riferimento ai prezzi di mercato correnti
17 al tempo della decisione della domanda di scioglimento della comunione (cfr., ex plurimis,
Cass. 4 maggio 2005, n. 9207; Cass. ord. 26 luglio 2019, n. 20383; Cass. ord. 4 marzo
2020, n. 5993), in complessivi euro 229.000,00, di cui euro 219.000,00 per l'unità residenziale e la corte pertinenziale ed euro 10.000,00 per il suolo agricolo, deve essere disposta per il corrispettivo di euro 171.750,00 (pari ai 3/4 di euro 229.000,00), da versare, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, contestualmente al prodursi dell'effetto traslativo, ex art. 2909 cod. civ., nella misura di euro 57.250,00 in favore di , , e , quali eredi CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
di nella misura di euro 57.250,00 in favore di e Persona_1 CP_6 CP_5
quali eredi di , e nella misura di euro 57.250,00 in favore di
[...] Persona_7 CP_8
e , quali eredi di .
[...] Controparte_7 CP_19
Infondato è il quinto motivo di gravame, con il quale lamenta che il Tribunale Parte_1
di Vallo della Lucania ha rigettato, per difetto di prova, la domanda formulata per ottenere il rimborso dei miglioramenti apportati all'immobile oggetto del giudizio divisionale.
In realtà, l' sebbene ne fosse onerata ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e Per_5
115 c.p.c., non ha giammai documentato le spese asseritamente sostenute per la conservazione e la ristrutturazione dell'immobile contraddistinto nel catasto fabbricati del
Comune di Torchiara al foglio 6, particella 122, subalterno 5 (ex subalterno 3), avendo a tal fine ricevuto ed utilizzato specifici finanziamenti pubblici (“FERS – POR” Campania
2000/2006), sicché non può vantare alcun diritto di credito nei confronti dei coeredi.
Alteris verbis, l' onde suffragare la fondatezza della domanda di rimborso, avrebbe Per_5
dovuto comprovare che gli interventi di manutenzione e ristrutturazione del cespite di cui trattasi erano stati realizzati non solo con l'impiego dei richiamati finanziamenti pubblici, ma anche mediante l'esborso di proprie risorse finanziarie, non potendo, in mancanza, avanzare un'apodittica pretesa restitutoria nei confronti dei coeredi rimasti completamente estranei alla gestione e al godimento del bene comune.
Fondato è l'ultimo motivo di gravame, con il quale eccepisce Parte_1
l'inammissibilità, per tardiva proposizione, della domanda articolata da Persona_1 per ottenerne la condanna al pagamento, pro quota, del corrispettivo dell'esclusiva utilizzazione del cespite distinto nel catasto fabbricati del Comune di Torchiara al foglio
6, particella 122, subalterno 5 (ex subalterno 3).
Al riguardo, occorre premettere che l'art. 184 c.p.c., nel testo vigente prima della riforma introdotta dalla legge n. 353/1990, limitava il potere dispositivo della parte, nel corso dell'istruttoria, alla mera modificazione delle domande e delle eccezioni, non consentendo
18 una radicale trasformazione oggettiva della controversia, quale derivante dalla simultanea innovazione o dall'ampliamento della causa petendi e del petitum, dal momento che tale circostanza avrebbe disorientato la difesa predisposta dalla controparte e comportato la conseguente lesione del principio del contraddittorio.
Se, tuttavia, la controparte, per la cui tutela processuale la citata disposizione normativa vietava la mutatio libelli, accettava il contraddittorio in relazione alla nuova causa instaurata nella fase istruttoria, difendendosi nel merito, invece di far valere tale preclusione, il divieto legislativo veniva a perdere la sua ratio essendi, intesa a tutelare il diritto di difesa, e, dunque, cessava di essere operativo (cfr. Cass. 20 marzo 1964, n. 628).
Pertanto, con riferimento al sistema delle nullità e delle preclusioni delineato nel previgente ordinamento processuale, se era vero che l'art. 184 c.p.c. circoscriveva l'ambito dello ius variandi unicamente all'emendatio libelli, sicché restava inibita la proposizione di nuove richieste che avessero presupposti diversi da quelli della domanda originaria, tuttavia, a differenza del divieto dello ius novum nel giudizio di appello, costituente espressione di ordine pubblico, l'articolazione di nuove domande nel giudizio di primo grado, da compiersi, in ogni caso, entro e non oltre l'udienza di rimessione della causa al collegio per la decisione, atteneva al potere dispositivo della parte e, quindi, non ne poteva essere rilevata d'ufficio la preclusione, né quest'ultima poteva essere eccepita dopo che la controparte avesse accettato il contraddittorio, accettazione che poteva avvenire anche tacitamente con l'omissione della relativa eccezione e lo svolgimento della difesa nel merito (cfr. Cass. 23 maggio 1972, n. 1606).
In sintesi, la domanda proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni doveva ritenersi ritualmente introdotta in giudizio, per accettazione implicita del contraddittorio, qualora la parte nei cui confronti era rivolta non ne avesse eccepito la preclusione nella stessa udienza, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., non essendo utile allo scopo l'opposizione spiegata nella comparsa conclusionale (cfr., ex plurimis, Cass. 22 marzo 1999, n. 2658;
Cass. 29 novembre 2001, n. 15185; Cass. ord. 27 novembre 2018, n. 30699).
Come emerge per tabulas, quale erede di , chiedeva di Persona_1 Persona_6 ottenere “l'attribuzione”, in proprio favore, “della quota di sua spettanza dei frutti civili percetti dalla convenuta , unica posseditrice dei beni ereditari in comunione Parte_1
pro indiviso”, per la prima volta, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 aprile
2010, nella quale, tuttavia, il difensore della convenuta dichiarava “espressamente di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove irritualmente introdotte”, in tal modo precludendo al Tribunale di Vallo della Lucania di pronunciarsi su un petitum
19 completamente diverso da quello cristallizzato con l'atto introduttivo del giudizio, con il quale l'attrice si era limitata a promuovere la divisione degli immobili ivi descritti.
Ne deriva che il giudice di primo grado, nel condannare al pagamento, anche Parte_1
in favore dei coeredi contumaci, del corrispettivo del godimento esclusivo del fabbricato sito nel Comune di Torchiara, località SI, via Vittorio Emanuele, ha violato gli artt.
112 e 184 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, avendo accolto una domanda inammissibile per tardiva proposizione e mancata accettazione del contraddittorio.
In definitiva, il parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 Pt_2
e avverso la sentenza n. 441/2016 del Tribunale di Vallo
[...] Parte_3
della Lucania comporta, in riforma di tale pronuncia: 1) lo scioglimento della comunione della massa ereditaria di limitatamente agli immobili contraddistinti nel CP_5
catasto fabbricati del Comune di Torchiara al foglio 6, particella 122, subalterno 5 (ex subalterno 3), e nel catasto terreni al foglio 6, particelle 118, 769 (ex particella 119) e 770
(ex particella 120), aventi un valore complessivo di euro 229.000,00; 2) l'assegnazione dell'intera piena proprietà dei predetti cespiti ad ad e ad Parte_1 Parte_2
già titolari della quota di 1/4, a fronte del corrispettivo di euro Parte_3
171.750,00; 3) l'assegnazione della quota in denaro di euro 57.250,00 in favore di CP_1
, e , quali eredi di
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Per_1
4) l'assegnazione della quota in denaro di euro 57.250,00 in favore di
[...] CP_6
e quali eredi di;
5) l'assegnazione della quota in
[...] CP_5 Persona_7
denaro di euro 57.250,00 in favore di e , quali eredi di CP_8 Controparte_7 CP_19
; 6) la condanna di e al
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
versamento, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, della somma di euro 57.250,00 in favore di , , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, quali eredi di della somma di euro 57.250,00 in favore di
[...] Persona_1
e quali eredi di , e della somma di euro CP_6 CP_5 Persona_7
57.250,00 in favore di e , quali eredi di;
7) la CP_8 Controparte_7 CP_19
declaratoria di inammissibilità della domanda spiegata da per ottenere Persona_1 il pagamento, pro quota, da del corrispettivo dell'esclusivo godimento del Parte_1
fabbricato sito nel Comune di Torchiara, località SI, via Vittorio Emanuele.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si
20 effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, l'accoglimento della domanda divisionale proposta da Persona_6
in relazione ai soli immobili ivi indicati, la declaratoria di inammissibilità di quella spiegata dall'erede per ottenere il pagamento della quota di sua Persona_1 spettanza dei frutti civili percepiti da e il rigetto di quella da quest'ultima Parte_1
avanzata per conseguire il rimborso dei miglioramenti apportati al compendio immobiliare controverso, configurando un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr., ex ceteris, Cass.,
Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 20 febbraio 2023, n. 5289; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175), legittimano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio, mentre sono destinate a restare a carico della massa i costi occorsi per l'espletamento delle consulenze tecniche d'ufficio, giacché finalizzati alla realizzazione del comune interesse dei condividenti allo scioglimento della comunione dei beni appartenuti ad CP_5
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione avverso la sentenza n. 276/2013 del Tribunale di Vallo della Lucania integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte di Pt_1
e , di un ulteriore importo a titolo di contributo
[...] Parte_2 Parte_3 unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RN, definitivamente pronunciando sulle riunite impugnazioni proposte da e avverso le sentenze n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
276/2013 e n. 441/2016 del Tribunale di Vallo della Lucania, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza non definitiva n. 276/2013 del Tribunale di Vallo della Lucania;
2. accoglie in parte l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza definitiva n. 441/2016 del Tribunale di Vallo della Lucania
[...]
e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado: a) dispone lo scioglimento della comunione della massa ereditaria di limitatamente agli CP_5
21 immobili contraddistinti nel catasto fabbricati del Comune di Torchiara al foglio 6, particella 122, subalterno 5 (ex subalterno 3), e nel catasto terreni al foglio 6, particelle
118, 769 (ex particella 119) e 770 (ex particella 120); b) assegna l'intera piena proprietà degli immobili contraddistinti nel catasto fabbricati del Comune di Torchiara al foglio 6, particella 122, subalterno 5 (ex subalterno 3), e nel catasto terreni al foglio
6, particelle 118, 769 (ex particella 119) e 770 (ex particella 120), ad ad Parte_1
e ad , già titolari della quota di 1/4, a fronte del Parte_2 Parte_3
corrispettivo di euro 171.750,00; c) assegna la quota in denaro di euro 57.250,00 in favore di , , e , quali CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
eredi di d) assegna la quota in denaro di euro 57.250,00 in favore Persona_1
di e quali eredi di;
e) assegna la quota in CP_6 CP_5 Persona_7
denaro di euro 57.250,00 in favore di e quali eredi di CP_8 Controparte_7
; f) condanna e a CP_19 Parte_1 Parte_2 Parte_3
versare, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, la somma di euro 57.250,00 in favore di , , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, quali eredi di la somma di euro 57.250,00 in favore di
[...] Persona_1
e quali eredi di , e la somma di euro CP_6 CP_5 Persona_7
57.250,00 in favore di e , quali eredi di;
g) CP_8 Controparte_7 CP_19
dichiara inammissibile la domanda spiegata da per ottenere il Persona_1 pagamento, pro quota, da del corrispettivo dell'esclusivo godimento del Parte_1
cespite distinto nel catasto fabbricati del Comune di Torchiara al foglio 6, particella
122, subalterno 5 (ex subalterno 3);
3. ordina al Dirigente dell'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di
RN, esonerandolo da ogni responsabilità, di provvedere, ai sensi dell'art. 2646, comma 1, cod. civ., alla trascrizione della presente sentenza al momento del suo passaggio in giudicato;
4. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio, ponendo a carico della massa quelle occorse per le consulenze tecniche d'ufficio.
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di e Parte_1 Parte_2 [...]
in relazione al giudizio n. 240/2017 RG. Parte_3
Così deciso in RN, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
22