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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 617 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Stanislao, presso il cui studio, in Galatina (LE) alla via di Noha
n.54, sono elettivamente domiciliati in virtù di mandato in atti
APPELLANTI
E
(C.F. - P.IVA ), già in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria Controparte_2
(C.F. e Partita IVA ) (già denominata , in persona del
[...] P.IVA_3 P.IVA_2 CP_3
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, elettivamente domiciliata in Via Vetta d'Italia n. 130 - 73047 Monteroni di Lecce (LE), presso e nello studio dell'Avv. Fabio Carrozzo, in virtù di mandato in atti
APPELLATA
1
All'udienza del 20.9.2023, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Lecce con la sentenza impugnata n. 152/2022, del
20/01/2022 pubbl. in pari data: “Con decreto ingiuntivo n. 1936/2018 – R.G. n. 7573/2018, il Tribunale di
Lecce ingiungeva al sig. e alla sig.ra di pagare in solido in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_4
l'importo di €. 14.885,51, oltre interessi come da domanda, spese della procedura.
Con atto di citazione regolarmente notificato gli odierni opponenti proponevano opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, lamentando, in maniera peraltro estremamente generica e per niente circostanziata:
- Nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza del quantum;
- Nullità del contratto per grave difetto di forma ex art. 117 TUB;
- Carenza di prova del credito;
- Applicazione di interessi usurari e anatocistici;
Con comparsa di costituzione e risposta del 5.3.2019, si costituiva contestando tutto quanto dedotto e Controparte_4
rilevato dall'opponente.
All'udienza del 8.3.19 parte opposta si riportava al proprio scritto difensivo e chiedeva al Giudice di voler concedere la provvisoria esecuzione del di opposto e i termini ex art 183 c.6
Il Giudice con ordinanza del 2.7.19 concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava termine di gironi 15 per l'attivazione del procedimento di mediazione.
Concessi i termini in data 5.12.19 il Giudice, ritenendo “(…) di non dover ammettere la richiesta di ctu (…) in quanto parte opponente non ha assolto l'onere probatorio che su di lei gravava in ordine alla sussistenza dei motivi di opposizione
(…)” rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.3.21. Precisate le conclusioni, veniva fissata la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine sino a sette giorni prima per il deposito di note conclusive.”
Con la suddetta sentenza n. 152/2022, il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 1936/18, così motivando “Gli assunti dell'opponente oltre che privi di pregio giuridico, sono rimasti totalmente sforniti di adeguato supporto probatorio.” Il primo giudice precisava:“In merito alla mancata attestazione di certezza e liquidità del credito azionato, invece, è bene precisare che in calce all'estratto conto è
2 espressamente dichiarato quanto segue: “Si certifica che l'estratto conto fornito per la presente pratica è conforme alle scritture contabili. IL CREDITO È VERO E LIQUIDO”.
Sull'asserita vessatorietà delle clausole contrattuali, le condizioni contrattuali sono state regolarmente sottoposte all'attenzione dei e che per l'effetto le hanno regolarmente sottoscritte ed accettate, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Parte_2 Pt_1
c.c., manifestando così l'inequivocabile volontà di accertarne gli effetti giuridici scaturenti.
Le clausole contrattuali che costituiscano estrinsecazione di principi civilistici non possono essere ritenute vessatorie come, ad esempio, gli artt. 1186 c.c. (“Decadenza del termine”), 1382 c.c. (“Effetti della clausola penale”), 1282 c.c. (“Interessi nelle obbligazioni pecuniarie”), 1284, co. III, c.c. (“Saggio degli interessi”) e 1224 c.c. (“Danni nelle obbligazioni pecuniarie”).
Ne consegue, l'impossibilità di poter configurare nel caso di specie un'ipotesi di vessatorietà delle clausole contrattuali.
Sull'asserita ipotesi di anatocismo del tutto infondata è l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine all'applicazione nel caso di specie di interessi anatocistici.
In tema di anatocismo, infatti, non è sufficiente affermare l'esistenza di dette circostanze senza che queste risultino supportate da validi riscontri probatori.” …. “Sull'asserita usurarietà degli interessi, anche l'eccezione sull'asserita usurarietà degli interessi non può trovare accoglimento a causa delle generalità con la quale la stessa è stata sollevata. Parte opponente, infatti, nulla ha provato con riferimento all'effettivo, e solo asserito, superamento del “tasso soglia”, e ciò, neanche all'esito del presente giudizio. Sul quantum debeatur, dal mero esame della documentazione versata in atti, si evince incontrovertibilmente che il saldo debitore maturato per il regolamento negoziale per cui è causa, è di Euro 14.885,51, di cui Euro 1.571,50 a titolo di rate scadute e impagate (ovvero le rate che vanno dalla n. 23 alla n. 29 comprese), Euro
6.304,80 a titolo di capitale a scadere ed Euro 7.009,21 a titolo di interessi.
Ne deriva, pertanto la correttezza dell'importo ingiunto pari ad Euro 14.885,51…”
Avverso la predetta sentenza, il sig. proponeva appello, cui resisteva l'odierna appellata. Pt_1
L'appellante, in corso di giudizio, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, l'appellata ha precisato di non accettare la rinuncia agli atti ex adverso formalizzata
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 20.9.2023, con note scritte, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Si premette che l'appellante ha formalmente rinunziato agli atti del giudizio con dichiarazione resa a verbale il 9.2.23, reiterata nelle note successive, e l'appellata non ha accettato la rinunzia.
La Suprema Corte, con giurisprudenza costante ha ritenuto “la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. (Cass. 5556/1995, n., 8387/1999, 23749/2011). Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia
l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione. (Sez. 1, Sentenza
n. 5556 del 19/05/1995, Rv. 492362-01). La rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (Sez. 2, Sent. n. 4499 del 1996).” più di recente questo orientamento è stato ribadito con l'ordinanza n. 25311/2022). CP_ Nel caso di specie, la rinuncia agli atti non necessita di accettazione da parte dell'appellata , posto che quest'ultima non ha alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, non avendo proposto alcuna domanda riconvenzionale e non potendo trarre alcuna utilità dalla prosecuzione del giudizio che porterebbe, comunque, al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nella quale l'odierno appellante è risultato soccombente.
E proprio sul difetto di interesse, tra le tante, si ricorda la sentenza della Cassazione n. 28307/2020: “Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte (Cassazione civile sez. II, 05/02/2020, n. 2670; Conforme a Cass. 27 gennaio 2012 n. 1236). Non è pertanto sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. Sez. U., Sentenza n. 12637 del
19/05/2008; Cass. Civ. Sez. Lav., 23.5.2008, n. 13373).
3.2. Deve pertanto ritenersi normalmente escluso l'interesse
4 della parte integralmente vittoriosa ad impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione ove non sussista la possibilità, per la parte che l'ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile”.
Di conseguenza, l'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, nella quale l'odierno appellante è stato soccombente.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, quindi, deve essere dichiarata l'estinzione del presente grado giudizio per intervenuta rinuncia agli atti formulata dalla parte appellante.
Spese a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Lecce n. 152/2022, del 20/01/2022 pubbl. in pari data, dichiara estinto il presente grado di giudizio, condanna l'appellante, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata, liquidate in complessivi euro 3.200,00 oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Lecce, 6.3.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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