Sentenza 1 giugno 2016
Massime • 1
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva confermato la soccombenza della parte appellante rigettando nel merito domanda in luogo della nullità del ricorso dichiarata dal giudice di primo grado, sicché doveva escludersi un mutamento sostanziale dell'esito complessivo della lite idoneo a giustificare una rideterminazione officiosa delle spese).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2016, n. 11423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11423 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2016 |
Testo completo
ITTI R D 11423/16 E T E . F L 1 GIU 2016 BOU AULA 'B' SENTE + - E E GISTRAZION Oggetto RE REPUBBLICA ITALIANA NCE ESE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 10223/2012 Cron.1423 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Ud. 24/03/2016 Consigliere PU Dott. ADRIANA DORONZO Consigliere Dott. MATILDE LORITO Dott. PAOLA GHINOY Rel. Consigliere - Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10223-2012 proposto da: 80015110580, in persona del FONDAZIONE ENPAM C. F. rappresentante presidente legale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GULLI TOMMASO 11 SC. C int. 1, presso 10 studio dell'avvocato ALESSANDRO DIOTALLEVI, che la rappresenta e difende all'avvocato VINCENZO SQUILLACI, giustaunitamente 2016 delega in atti;
1300 ricorrente
contro
S. CESAREO S.R.L. C.F. 03897540583, in persona dell'Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA VALENSISE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BONI, giusta procura speciale per Notaio;
controricorrente avversO la sentenza П. 7138/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/10/2011 R.G.N. 6847/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
udito l'Avvocato DIOTALLEVI ALESSANDRO;
udito l'Avvocato VALENSISE CAROLINA;
udito l'Avvocato BONI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RI NL che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. R. Gen. N. 10223/2012 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza n. 7138 del 2011, la Corte d'appello di Roma rigettava la domanda proposta dalla Fondazione EN nei confronti di San Cesareo Srl, domanda con la quale si chiedeva condannarsi la società al versamento del contributo ex art. 1 comma 39 della L.n. 243 del 2004, pari al 2% del fatturato relativo ai periodi 7/10/2004 31/12/2004 e 1/1/2005- 31/12/2005, correlato alle prestazioni specialistiche rese nei confronti del servizio sanitario nazionale. La Corte argomentava che con sentenza n. 21752 del 2008 passata in giudicato il Tribunale di Roma, pronunziando sul ricorso proposto (tra le altre) dalla società San Cesareo Srl nei confronti della Fondazione EN, aveva dichiarato dovuto il contributo previdenziale richiesto dalla Fondazione convenuta, nella misura del 2% della parte del fatturato relativa ai compensi liquidati a favore dei professionisti medici per le prestazioni effettivamente rese in regime di collaborazione libero professionale. Il ricorso di primo grado, nella parte in cui la Fondazione aveva (nuovamente) chiesto che fosse dichiarato dovuto il contributo previdenziale ex art. 1 comma 39 della L. 243 del 2004, era dunque inammissibile. Quanto alle domande proposte da EN e volte alla condanna della società al versamento di tale contributo, la cui indeterminatezza aveva determinato ad avviso del Tribunale la nullità del ricorso, esse ad avviso della Corte capitolina andavano invece rigettate per la mancanza di allegazioni idonee a supportare la domanda, che si riverberava sulla valutazione di merito del fondamento della stessa, essendo pacifico che l'onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi del diritto gravasse sulla parte ricorrente. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Fondazione EN, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c. la San Cesareo s.r.l. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. A fondamento del primo motivo di ricorso, la Fondazione EN deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 39 della L.n. 243 del 2004. Premette che l'art. 1 comma 39 sopra richiamato impone alle società accreditate con il servizio sanitario nazionale che abbiano reso prestazioni specialistiche esterne di indicare i nominativi dei medici che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato e la quota di LA NO, estensore er 3 R. Gen. N. 10223/2012 fatturato alla quale hanno concorso. Lamenta che la Corte abbia addebitato alla Fondazione di non aver fornito i dati necessari per la quantificazione della contribuzione, mentre era stata la società cui era stata trasmessa esplicita domanda di adempimento corredata dalla necessaria modulistica (pag. 4 del ricorso in appello, richiamata a pag. 9 del ricorso in questo giudizio) a non realizzare l'obbligazione strumentale prevista dalla legge. La Corte non avrebbe poi considerato che la società convenuta non aveva affermato di essere in condizioni diverse da quelle previste dalla legge per l'assoggettamento a contribuzione, e cioè di non essere accreditata ovvero di non aver prodotto un fatturato nei confronti del servizio sanitario nazionale. Riporta a pag. 3 il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale si riferiva di avere chiesto alla società convenuta una dichiarazione debitamente sottoscritta dal rappresentante legale, contenente l'indicazione del fatturato annuo da assoggettare a contribuzione nonché l'elenco nominativo dei soggetti cui imputare il contributo;
la società tuttavia aveva proposto ricorso amministrativo avverso la richiesta di adempimento contributivo. In via istruttoria, la Fondazione chiedeva altresì al giudice di ordinare alla società convenuta l' esibizione delle scritture contabili relative al fatturato emesso nei periodi di riferimento, attinenti a prestazioni specialistiche rese nei confronti del servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, nonché dell'elenco dei soggetti che hanno partecipato all'attività di produzione del ין fatturato, evidenziando importo contributivo da accreditare percentualmente a ciascun medico od odontoiatra, al fine di determinare tramite c.t.u. gli importi dovuti. Tali deduzioni e richieste erano state riproposte nel ricorso in appello, come riferito a pag. 9 del ricorso.
1.1. Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati. La Corte d'appello ha premesso che il giudicato costituito dalla sentenza n. n. 21752 del 2008 del Tribunale di Roma, determinando la base di calcolo del contributo contributo previdenziale previsto dall'art. 1 comma 39 della L. 243 del 2004, determinava l'impossibilità di proporre e riesaminare questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, sicché per tale parte il ricorso dell'EN era inammissibile. Tale capo della decisione non viene utilmente contestato, con riferimento all'interpretazione adottata dalla Corte territoriale del valore LA NO, estensore W 4 R. Gen. N. 10223/2012 preclusivo da attribuirsi all'intervenuto giudicato esterno, sulla base di sentenza del Tribunale che neppure viene riprodotta od allegata al ricorso, né la diversità di petitum tra i diversi giudizi potrebbe indurre a diversa valutazione. La Corte in effetti sotto tale profilo si è attenuta ai principi consolidati di questa Corte, secondo i quali il giudicato sostanziale - che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto fra le parti relativamente all'accertamento di merito, positivo o negativo,, del diritto controverso si forma su tutto ciò che ha costituito - oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che costituiscono le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia. L'autorità del giudicato, dunque, si esplica non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma necessariamente anche agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico giuridico della pronuncia (Cass. S.U. 14/6/1995 n. 6689, Cass. S.U. 16/06/2006 n. 13916, Cass. 12/12/2003 n. 19046; Cass. 21/10/2013 n. n. 23723). Questa Corte ha pure affermato che, con la formula che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, si afferma il principio -rispondente ad esigenze, non solo di natura teorico sistematica, ma altresì di certezza giuridica, di economia processuale e di ordine pratico secondo cui la decisione giudiziale si forma con riferimento al bene della vita preteso e non già alle questioni trattate;
e che, nell'applicare i principi sulla identificazione delle azioni, deve valutarsi se il risultato giuridico-pratico sostanziale già ottenuto dalla parte, ovvero ad essa negato con decisione non più impugnabile, sia già stato oggetto di tale decisione (e quindi di un accertamento definitivo ad ogni effetto ex art. 2909), nel qual caso l'interessato non può reclamare nuovamente lo stesso risultato, sia pure in base a differenti deduzioni giuridiche o di fatto, posto che l'affermazione della volontà della legge in relazione al caso concreto ha già avuto luogo e non può essere effettuata una seconda volta (Cass.28 aprile 1995, n. 4751, che richiama Cass. Sez. Un. 19 ottobre 1990 n. 10178).
1.2. Nel caso in esame, la questione relativa alle modalità di calcolo del contributo previdenziale previsto dall'art. 1, comma 39, I. cit. era stata già decisa con sentenza passata in giudicato e non è dubbio che essa costituisce un punto fondamentale tanto della prima quanto della seconda LA NO, estensore Pey 5 R. Gen. N. 10223/2012 lite ed il necessario antecedente logico-giuridico sul quale entrambe le parti hanno chiesto la decisione con efficacia di giudicato. Non è dunque consentito alla parte, che sul punto è rimasta soccombente e che non ha ritenuto di proporre impugnazione, rimetterla in discussione nel diverso giudizio volto ad ottenere la quantificazione del contributo e la condanna della società al relativo pagamento.
1.3. Nel rigettare poi per difetto di prova la domanda tendente alla condanna della società al versamento di tale contributo domanda che - beninteso poteva essere accolta solo in applicazione dei parametri di calcolo individuati nella sentenza passata in giudicato la Corte capitolina ha poi rilevato che la Fondazione aveva omesso di allegare qualsiasi elemento di fatto idoneo ad individuare i nominativi dei medici e degli odontoiatri che resero le prestazioni specialistiche, la quota di fatturato alla quale concorsero e il fatturato della società. Né poteva valere la richiesta di c.t.u. contabile, in quanto così la parte mirava a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni e offerte di prova. Nel fare ciò, la Corte non ha tuttavia considerato che l'art. 1 comma 39 della L. n. 243 del 2004 prevede l' obbligo delle società soggette a contribuzione di indicare i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale. Nel ritenere la domanda affetta da gravi lacune allegative, il giudice capitolino non ha quindi valutato se l'omesso adempimento da parte della società di tale obbligo, che EN ha ritualmente documentato di avere sollecitato, giustificasse la carente indicazione dei relativi dati proposti dalla Fondazione ai fini della quantificazione giudiziale del proprio credito. Sulla base di tale presupposto doveva quindi operare la valutazione, che incombe al giudice di merito, se ricorressero i requisiti cui è assoggettato l'ordine di esibizione, costituiti dalla prova che il fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa giudiziale non abbia finalità meramente esplorative (v., in tal senso, in tema di azione dell'agente per il pagamento delle provvigioni nel caso di omesso invio degli estratti conto provvigionali da parte del preponente, Cass. n. 14968 del 07/07/2011 e Cass. n. 21219 del 20/10/2015). LA NO, estensore Seij R. Gen. N. 10223/2012 2. Come secondo motivo, la Fondazione deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e lamenta che la Corte d'appello, dopo che in primo grado le spese di giudizio erano state interamente compensate tra le parti, in assenza di una domanda in tal senso nella memoria difensiva della società appellata, abbia condannato la Fondazione a rifondere alla parte appellata le spese anche del primo grado di giudizio.
2.1. Anche tale motivo è fondato. Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste infatti in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere dev' essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (così Cass. n. 15483 del 11/06/2008, n. 4052 del 19/02/2009). Nel caso in esame, in seguito all'appello dell'EN la Corte di merito ha confermato la soccombenza della Fondazione, solo pronunciando un rigetto della domanda nel merito in luogo della nullità del ricorso effettuata dal primo Giudice, sicché non vi è stato un mutamento dell'esito complessivo della lite che imponesse una rideterminazione officiosa delle spese di primo grado.
3. Il ricorso dev'essere quindi accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione che dovrà rivalutare la causa sulla base dei suddetti principi, e liquidare anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24.3.2016 Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa LA Chinoy Dott. Giovanni Amoroso Sone Cale11 Funzionario Giudiziali Depositato in Cancelleria LA NO, estensore oggi, 1 GIU 2016 Adriana GRANATA"Achiene 7 Funzionano Giudiziario