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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/08/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Elena Merlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al R.G. n° 7888/2022 promossa con atto di citazione d'appello notificato in data 27.12.2022 da
(C.F. ), con l'Avv. DE MARCHI Parte_1 C.F._1
MARTINO, giusta procura allegata all'atto di citazione d'appello telematico, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in PAESE (TV)
- parte attrice appellante - contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
entrambi con l'Avv. TELESI ALESSIA, giusta procura C.F._3 allegata alla comparsa di costituzione telematica, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in TREVISO
- parti convenute appellate -
***
OGGETTO: Altri contratti d'opera
Conclusioni di parte attrice:
- per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria Parte_1 istanz zione, nel merito,
- riformare integralmente la sentenza N. 455/2022 (R.G. 5181/18 CRON. N. 3640/2022) emessa dal Giudice di Pace di Treviso, dr.ssa Mariateresa Nugnes, in data 8.3.2022, depositata in cancelleria il 23.05.2022, comunicata alle parti in data 9.6.2022, non notificata, con integrale accoglimento delle domande attore formulate nel giudizio di primo grado ed in particolare: accertato e
1 dichiarato che il sig. ha prestato la propria opera per l'esecuzione Parte_1 dei lavori descritti in presente atto di citazione in favore dei sig.ri
nato a [...], il [...], c.f. CP_2 e la sig.ra , nata a [...] il [...], CodiceFiscale_4 CP_1
, entram aese (TV), via Isonzo n. 6/A, e C.F._2 per l'effetto, accertato e dichiarato che il credito del sig. per la Parte_1 suindicata opera, di cui residua (al netto degli acconti già mento, ammonta ad € 3.960,00, condannarsi i sig.ri e a CP_2 CP_1 pagare all'ATTORE il suddetto importo o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, maggiorato di interessi dal 31.7.2015 all'effettivo saldo, precisandosi, in ogni caso, di voler contenere la domanda entro la competenza per valore del Giudice adito. Rigettare ogni diversa domanda, per improcedibilità, per intervenuta decadenza e prescrizione ed, ogni caso, per infondatezza.
- In ogni caso, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio. In via istruttoria, Si offrono in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti documenti: A) copia della sentenza N. 455/2022 (R.G. 5181/18 CRON. N. 3640/2022) emessa dal Giudice di Pace di Treviso;
B) fascicolo di parte del precedente grado di giudizio. In via istruttoria: Previa revoca di ordinanza, limitatamente ai testi non escussi, si chiede abilitazione alla prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che, dopo aver effettuato la posa del piatto doccia presso l'abitazione dei CP_ sig.ri e , il sig. provvedeva al collaudo dello scarico, posto CP_1 Pt_1 al di sotto dello stesso piatto doccia. CP_
2) Vero che nel bagno situato al primo piano dell'abitazione dei sig.ri e
il sig. non si è occupato dell'installazione del bidet in quanto lo CP_1 Pt_1 ornito mittenti, non presentava misure regolari ed il secondo rifiutava di eseguire il lavoro, decurtando il prezzo di tale opera dal preventivo inizialmente pattuito. CP_
3) Vero che i sig.ri e hanno fornito al sig. le misure del CP_1 Pt_1 mobile bagno dai primi ordinato e non ancora in cantiere al momento dell'esecuzione dei lavori.
4) Vero che durante l'esecuzione di demolizione delle pareti del bagno, per adattare gli impianti esistenti agli allacciamenti del mobile bagno, sulla scorta CP_ delle misure fornite, i sig.ri e chiedevano al sig. di CP_1 Pt_1 sospendere i lavori in quanto non volevano demolire eccessivamente la parete e preferivano far adattare il mobile. CP_
5) Vero che i sig.ri e , in sede di esame congiunto del consuntivo CP_1 della contabilità, chiesero ed ottennero dal sig. uno sconto di € 500,00 Pt_1 per la mancata ultimazione dei lavori di demol lle pareti del bagno per l'adattamento del mobile bagno.
6) Vero che, in sede di controllo del consuntivo dei lavori effettuati dalla ditta CP_
presso l'abitazione dei sig.ri e , questi ultimi hanno Pt_1 CP_1 preteso dal primo, oltre lo sconto indicato al capitolo che precede (qui da intendersi integralmente riproposto), un ulteriore sconto di € 363,40 sulle ore in
2 economia applicate dal sig. , garantendo a fronte di tale scontistica un Pt_1 sollecito pagamento del cr reo a saldo delle prestazioni effettuate e riportate nella fattura n. 29/2015 che si rammostra (doc. 1 da rammostrarsi al teste).
7) Vero che la pressione dell'acqua fornita da ATS (Alto Trevigiano Servizi) nelle condotte idriche del Comune di Paese, ed in particolare in via Isonzo, è di 3,9 atmosfere.
8) Vero che la ditta ND ha curato lo smontaggio di 10 radiatori presso CP_ l'abitazione dei sig.ri e , provvedendo successivamente al loro CP_1 lavaggio e trasporto, a o ne della prima, presso altra ditta scelta dai committenti che ha provveduto alla sabbiatura, provvedendo poi al loro ritiro presso quest'ultima e curandone il loro rimontaggio.
9) Vero che le operazioni eseguite dalla ditta nel capitolo che precede Pt_1 (qui da intendersi integralmente riproposto) sono state svolte tutte manualmente con l'impiego di 3 operatori.
10)Vero che due dei radiatori descritti al capitolo 8 (qui da intendersi integralmente riproposto) presentavano, una volta sabbiati, delle fratture sulla fusione della ghisa.
11) Vero che uno dei radiatori indicati al capitolo che precede (qui da intendersi integralmente riproposto) veniva riparato dalla ditta , provvedendo Pt_1 all'eliminazione dell'elemento danneggiato.
12) Vero che la ditta non ha effettuato alcun lavoro sul rubinetto di Pt_1 intercettazione del gas sotto il livello della cucina. Si indicano a testi, sui capitoli da 1 a 4 e da 8 a 12, i sig.ri Tes_1 Pt_2
Povegliano;
la sig.ra
[...] Tes_2 Parte_3 Testimone_3 Pt_2 capitoli 5 e 6. Sul capitolo 7 si indica a teste il sig. di Testimone_4 Valdobbiadente, responsabile di zona di Alto Trevigi ore dell'acqua nel Comune di Paese. In denegata ipotesi di ammissione in tutto o in parte delle avverse istanze istruttorie, si chiede abilitazione a prova contraria con i seguenti testi: Tes_5
di Paese, di Povegliano;
di
[...] Testimone_6 Testimone_7 tebelluna (TV). A prova contraria indiretta si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: CP_
13) Vero che il sig. , presso l'abitazione dei sig.ri e Parte_1 CP_1 sita in Paese (TV), lavori di parziale intervento di utt di due bagni, consistiti nella sostituzione della cassetta del water e modifica degli attacchi del bidet.
14) Vero che presso l'immobile di proprietà della madre della sig.ra CP_1
, diviso da muro in comunione con quello di proprietà dei CONVENUTI, sono
[...]
installate delle valvole di ritegno sui vasi di espansione della caldaia che hanno causato delle fuoriuscite d'acqua dalla valvola di sicurezza che, correndo sul pavimento, si andava ad infiltrare sul muro divisorio verso la proprietà dei CONVENUTI. Si indicano a testi, sul capitolo 13 i sig.ri di Paese, Tes_5 Tes_6
di Povegliano, sul capitolo 14 il si di Mo
[...] Testimone_7 (TV).”
Conclusioni di parte convenuta:
3 - per , : “Ogni avversaria istanza, eccezione e CP_1 CP_2 dedu NEL MERITO: Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice respingere l'appello proposto dal Sig. , Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, e tutte le domande dallo s in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in comparsa e nei precedenti scritti difensivi. IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: In riforma dell'impugnata sentenza n. 455/2022 del Giudice di Pace di Treviso, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del Sig. , Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, per le ragioni esposte in narrativa, Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice condannare il Sig. , titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, al risarcimento di tutti i danni patiti dal Sig. e dalla CP_2 Sig.ra quantificati in €. 4.850,00, ovvero nel diverso importo, CP_1 quanti ia equitativa, che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso dedotti per i motivi già esposti in memoria ex art. 320 c.p.c. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso dedotti, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi già indicati.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 L'attore propone appello nei confronti della sentenza n. 455/2022 del
Giudice di Pace di Treviso, con la quale la sua domanda di condanna dei convenuti al pagamento del saldo del corrispettivo dei lavori di ristrutturazione degli impianti idrico-sanitari, di condizionamento e climatizzazione presso l'abitazione degli stessi veniva rigettata per compensazione del credito azionato con il controcredito fatto valere dai convenuti.
L'impugnazione è fondata, in particolare, sull'erroneità della pronuncia del
Giudice di primo grado, che non avrebbe considerato l'eccezione di decadenza sollevata dall'odierno appellante, avrebbe assunto a prova una perizia di parte che non indica gli autori dei vizi delle opere asseritamente sussistenti, non avrebbe valutato l'eccezione di mancato esperimento della mediazione obbligatoria sulla domanda riconvenzionale formulata dai convenuti e avrebbe omesso di considerare le risultanze delle prove testimoniali.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado, con condanna dei convenuti alla corresponsione del corrispettivo residuo pari ad € 3.960,00, nonché alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
4 1.2 Parte convenuta appellata chiede il rigetto dell'impugnazione, evidenziando l'infondatezza di tutti i motivi di appello e insistendo, in via di appello incidentale, per la condanna dell'odierno appellante al pagamento dell'importo di € 4.850,00 a titolo di risarcimento del danno.
2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale, come da ordinanza in data 3.5.2023, che qui integralmente si richiama.
L'impugnazione risulta, invero, meritevole di accoglimento, per i motivi meglio esposti nel prosieguo.
2.1 Preliminarmente, quanto alla domanda riconvenzionale proposta dagli odierni appellati sin dal primo grado di giudizio, risulta infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'odierno appellante: infatti, l'art. 3 D.L. n.
132/2014 così dispone: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. […] Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”.
Poiché la controversia in esame riguarda lavori relativi ad un'abitazione privata, che i convenuti risultano avere affidato al professionista attore in qualità di consumatori, essa non è soggetta alla condizione di procedibilità prevista dalla norma sopra citata.
In ogni caso, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per
5 l'intero corso del processo” (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 3452 del
07/02/2024). Le medesime conclusioni sono, evidentemente, applicabili anche alla procedura di negoziazione assistita, che ha le medesime finalità deflattive del contenzioso della mediazione e il cui mancato espletamento comporta le medesime conseguenze sul piano processuale.
Nel caso di specie, infatti, la procedura di negoziazione assistita è stata correttamente esperita, pervenendo addirittura ad un terzo incontro tenutosi in data 26.3.2018, con partecipazione dei convenuti assistiti dal loro legale;
poiché la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti non è “inedita”, non ampliando l'oggetto della controversia tra le parti, ma rivestendo carattere meramente consequenziale rispetto alle conclusioni dei convenuti, che chiedono il rigetto della domanda attorea sul presupposto che il loro controcredito risarcitorio dovrebbe essere compensato con il credito attoreo al corrispettivo residuo, e la procedura si è conclusa con esito negativo (cfr. docc. appellante), l'eccezione attorea non risulta di alcun pregio.
2.2 Nel merito, in primo luogo, la pronuncia del Giudice di Pace risulta errata, nella misura in cui ha ritenuto sussistente il controcredito risarcitorio fatto valere dai convenuti nei confronti dell'attore, ovvero l'esistenza di vizi nelle opere dallo stesso eseguite, con particolare riferimento ad un erroneo montaggio degli scarichi del piatto doccia della lavanderia, ad un fissaggio del bidet del bagno al primo piano eseguito in malo modo, alle errate misure del mobile del bagno, alla mancata installazione di un riduttore di pressione (con conseguente rottura di n. 2 vasi di espansione e relativo aggravio di costi) e ad un erroneo montaggio del rubinetto del lavandino al primo piano.
Infatti, malgrado le contestazioni dell'odierno appellante in ordine all'effettiva sussistenza di detti vizi e all'imputabilità degli stessi alle opere dallo stesso svolte, nessun accertamento è stato effettuato a riguardo nel giudizio di primo grado nel contraddittorio tra le parti, anche attesa l'impossibilità di procedervi, a fronte dell'intervenuta sistemazione di tutte le problematiche lamentate sin dal mese di settembre 2016 (circostanza di cui danno atto gli stessi appellati, anche a pag. 8 della comparsa di risposta in appello). Pertanto, l'accertamento del controcredito degli appellati da parte del
Giudice di prime cure si fonda, in modo errato, su una consulenza tecnica di
6 parte prodotta dagli stessi appellati (cfr. doc. 6 convenuti), che non può assurgere a prova, non essendosi formata nel contraddittorio tra le parti.
Si aggiunga che detta perizia non fa riferimento a tutti i vizi lamentati dai committenti nella comparsa di risposta, come sopra richiamati, ma soltanto all'erroneo montaggio degli scarichi del piatto doccia della lavanderia e alla mancata installazione di un riduttore di pressione.
Quanto al primo, e alla perdita di cui ha parlato anche il teste , le Tes_8 Per_ dichiarazioni di cui alla perizia del Geom. (cfr. doc. 6 convenuti) parlano genericamente di lavoro non eseguito a opera d'arte, mentre quelle del titolare della ditta che ha eseguito le opere di sistemazione, sentito Tes_9 quale teste all'udienza del 21.1.2020, sono scarsamente significative, atteso che egli ha soltanto confermato di avere riscontrato una perdita, ma collegandola ad un tubo forato del rivestimento, rispetto al quale non si è nemmeno “accertato con precisione che tubo fosse”, di tal che esse non sono sufficienti a provare la sussistenza di un vizio riconducibile all'appellante.
Quanto al secondo profilo (mancata installazione di un riduttore di pressione), non risulta che detta opera fosse stata commissionata dai committenti all'appellante, di tal che la sua mancata installazione non è imputabile all'appellante, atteso che non consta che la ristrutturazione sia stata eseguita sulla base di un progetto predisposto dall'appellante stesso, circostanza sulla quale le parti non allegano alcunché.
Quanto agli altri vizi lamentati dai committenti sin dalla comparsa di risposta (fissaggio del bidet del bagno al primo piano eseguito in malo modo, errate misure del mobile del bagno, erroneo montaggio del rubinetto del lavandino al primo piano), la perizia di parte non dice alcunché in merito (di Per_ tal che risultano irrilevanti anche le dichiarazioni del perito Geom. che, sentito come testimone all'udienza del 21.1.2020, ha soltanto confermato il contenuto di detta perizia), né i convenuti hanno formulato alcun capitolo di prova volto al loro accertamento.
Anzi, quanto all'errato fissaggio del bidet, il consulente di parte ve ne fa menzione nella missiva di contestazione dei vizi sub doc. 5 convenuti, datata
14.7.2016, dando atto del fatto che “è stato necessario un intervento di altra ditta per risolvere il lavoro mal fatto”, espressione che sembra denotare che, a
7 detta data, la problematica fosse già stata risolta (con ogni conseguenza anche in ordine all'eccepita decadenza dei convenuti ex art. 2226 c.c. o, comunque, ex art. 1667 c.c., atteso che è verosimile che, allora, la scoperta risalisse a più di 8, o 60, giorni prima di detta missiva).
La mancanza di prova in ordine alla sussistenza dei vizi e all'imputabilità alla ditta appaltatrice del lamentato danno rende superflua ogni disquisizione in ordine al controcredito a titolo risarcitorio fatto valere dagli odierni appellati, connesso alla spesa che essi allegano di avere sostenuto per porvi rimedio.
Per tutti i predetti motivi, in riforma della pronuncia del Giudice di prime cure, accertata l'insussistenza di un controcredito degli appellati a titolo risarcitorio, nonché considerato che è pacifica l'esecuzione dei lavori da parte dell'appellante e la congruità del corrispettivo preteso, gli odierni appellati devono essere condannati alla corresponsione dell'importo richiesto di €
3.960,00, con interessi legali dalla scadenza della fattura sino al saldo.
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di parte convenuta appellata. Esse sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, del valore (€ 4.850,00, in ragione della domanda riconvenzionale formulata) e della relativa complessità della controversia, in misura pari ai valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e a quelli minimi per la fase istruttoria (attesa l'assenza di attività istruttoria nell'odierno grado di giudizio) quanto all'odierno giudizio (per l'importo di € 2.127,00), in misura pari ai valori medi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi quanto al giudizio di primo grado (per l'importo di € 1.265,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma Parte_1 della sentenza n. 455/2022 del Giudice di Pace di Treviso, condanna i
8 convenuti appellati e , in solido tra loro, alla CP_1 CP_2 corresponsione a favore di parte attrice appellante Parte_1 dell'importo di € 3.960,00, con interessi legali dalla scadenza della fattura sino al saldo;
2) condanna i convenuti appellati e , in CP_1 CP_2 solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore di parte attrice appellante , liquidate nell'importo di € Parte_1
1.265,00 a titolo di compenso e di € 125,00 a titolo di spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, quanto al procedimento di primo grado e nell'importo di € 2.127,00 a titolo di compenso e di € 174,00 a titolo di spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e CPA, come per legge, quanto al presente giudizio.
Così deciso in Treviso, il 12 agosto 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
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