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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/12/2024, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 385 del 9 ottobre 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 91 / 2021 r.g. promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore; con il patrocinio dell'Avv. Cinzia Corti;
Pt_1
Parte ricorrente contro
, contumaci; Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. Luca Grossi e dell'Avv. Melissa Stefanacci. Controparte_2
Parti resistenti
Oggetto: azione di regresso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L' espone di aver provveduto a costituire in capo a le rendite ai superstiti in Pt_1 Parte_2 ragione del decesso intervenuto ai genitori, e , il 26.8.2017, a causa di un Per_1 Persona_2 incendio sviluppatosi all'interno di un immobile sito in Prato, via Val di Bisenzio n. 140.
1 Pa Agisce al fine di recuperare le somme liquidate in favore di quantificate in euro 203.430,75 (e calcolate in prospettiva per complessivi euro 416.670,00), sostenendo la responsabilità nella causazione dell'infortunio nei locatari dei locali dove è avvenuto il fatto, e CP_1 [...]
e nella proprietaria dell'immobile, di cui chiede la condanna in via CP_1 Controparte_2 solidale.
Sostiene difatti, riportandosi all'esito delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale, che all'interno dell'immobile dove si è sviluppato l'incendio fosse stata avviata un'impresa clandestina, in quanto i locali erano stati adibiti in parte a laboratorio con macchine taglia e cuci ed in Pa parte a dormitorio. Deputa pertanto il decesso di e alla violazione dei minimali doveri di Per_2 sicurezza imposti al datore di lavoro. Sostiene inoltre la deputabilità della condotta colposa anche alla proprietaria dell'immobile, la sig.ra che, pur nella consapevolezza della modifica e CP_2 dell'utilizzo dell'immobile per l'impresa, ne aveva consentito l'utilizzo dietro pagamento di un compenso ulteriore.
2. e non si sono costituiti in giudizio, rimanendo contumaci. CP_1 CP_1
3. Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda. Eccepisce Controparte_2
l'inammissibilità dell'azione di regresso per estraneità della al rapporto assicurativo CP_2 intercorrente tra e datori di lavoro, nonché l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro Pt_1
a decidere, ritenendo l'azione sussumibile nell'ambito della surroga ai sensi dell'art. 1916 c.c.. Nel merito, contesta la domanda sotto il profilo dell'inerenza della vicenda all'ambito assicurativo, sostenendo l'assenza del requisito dell'avvenuto decesso nell'occasione lavorativa. Contesta la sussistenza di profili di responsabilità in capo alla anche alla luce del materiale probatorio CP_2 offerto, sia con riguardo all'elemento oggettivo che soggettivo del reato (con particolare riferimento alla prevedibilità dell'evento). In subordine, contesta la quantificazione operata dall' Pt_1
(eccependo l'inesistenza di prova circa l'effettiva liquidazione della rendita di cui si chiede il relativo recupero).
4. La causa non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori rispetto a quanto già allegato dalle parti costituite e risulta suscettibile di essere decisa in senso favorevole alle ragioni dell' , nei CP_3 limiti del danno civilistico come di seguito quantificato.
5. Preliminarmente, le eccezioni preliminari svolte dalla difesa della sig.ra non CP_2 risultano persuasive ai fini del decidere, dal momento che risulta evidente l'esercizio, da parte
2 dell'Istituto previdenziale, di un'azione pienamente rientrante nella competenza di questo Giudice e, comunque, pienamente ammissibile anche sotto il profilo astratto.
È stato affermato in sede di legittimità, difatti, che l'azione, esercitata dall' nei confronti delle Pt_1
“persone civilmente responsabili”, per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, nel caso di responsabilità penale accertata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell'azienda o alla sorveglianza dell'attività lavorativa configura - non costituisce un'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c., che l' può esercitare - facendo valere in sede ordinaria il diritto al CP_3 risarcimento del danno spettante all'assicurato, contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - , bensì la speciale azione di regresso spettante (iure proprio) all' ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. CP_3
1124, artt. 10 ed 11, che è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 c.c., consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità - contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri - (così, da Cass., Sez. Un., n. 3288/1997; conf. Cass., n. 17486/2013, da ultimo Cass., n. 375/2023; Cass., n. 13760/2024).
Pertanto, per come confezionata, l'azione risulta perfettamente ammissibile e correttamente azionata presso il Giudice funzionalmente competente, potendosi tali principi, affermati con riferimento alla condotta dei lavoratori, possono essere di fatto applicabili anche al caso di specie.
L' difatti, prospetta una corresponsabilità della sig.ra proprietaria dell'immobile Pt_1 CP_2 dove si è verificato l'incendio, nella causazione dell'evento unitamente ai datori di lavoro, mediante la messa a disposizione di locali con un impianto elettrico non a norma, con interventi edilizi abusivi e tollerando la presenza nei locali di un'attività non regolamentare, elementi che costituirebbero contributi causali rispetto alla violazione degli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro.
Ne deriva, pertanto, che l'azione così costruita risulta pienamente ammissibile nell'ambito del presente giudizio.
6. Ciò premesso in punto di questioni preliminari, occorre prendere le mosse dal fatto - reato oggetto della presente azione che, salvo i fatti attinenti alle specifiche responsabilità della convenuta
3 può dirsi, dagli atti di indagine, verificato nei seguenti termini (si vedano al riguardo le CP_2 allegazioni dell' . Pt_1
Nelle prime ore del mattino del 26.8.2017 si era sviluppato un incendio all'interno di un immobile sito in Vaiano, via Val di Bisenzio n. 140 che, all'esito dell'intervento dei Vigili del Fuoco e dei Pers Carabinieri, portava al ritrovamento di due persone decedute, poi identificare in e Persona_2
[...
, cittadini di nazionalità cinese irregolari sul territorio dello Stato, che giacevano sul pavimento
“tra la fine del letto e la finestra che guarda il retro della AN” (cfr. all. 148 relazione dell'intervento dei
Vigili del Fuoco). L'identificazione delle due vittime è stata operata mediante i passaporti ivi rinvenuti, poi accertati come originali.
Sulla scorta delle perizie in atti, senza elementi di segno contrario, deve ritenersi altresì accertato Pa la correlazione del decesso delle due vittime rispetto all'incendio avvenuto. I sigg. e difatti, Per_2 sono morti per asfissia provocata da monossido di carbonio. La causa della morte risulta direttamente correlabile all'incendio, ed in particolare alla respirazione dei fumi sprigionati dalle fiamme.
L'incendio risultava sviluppato da una AN di uno stabile, di proprietà di e CP_4
composto da due diverse unità abitative: un piano terra adibito a magazzino Controparte_2 della ditta “Filati del Carmagnino” ed un piano primo formalmente adibito a civile abitazione.
Tale porzione di immobile risultava locato a dal giugno 2014, che vi viveva da vari CP_1 anni con il marito e si presentava, per quanto poi accertato nel corso delle indagini, in CP_1 uno stato di fatto difforme da quanto risultante negli stessi contratti, sia per conformazione fisica che per uso cui era stato destinato.
In particolare, le indagini portavano all'accertamento dell'avvenuta suddivisione del piano primo e della AN mediante apposizione di una parete tamponata in cartongesso, di modo che al locale ANto si poteva accedere unicamente dal pianerottolo del primo piano. Sin dal primo intervento
è, inoltre, emerso che gli ambienti erano destinati sia all'alloggio di persone (mediante suddivisione degli spazi in camerette/dormitorio), che ad attività produttiva, in quanto sia al primo che al secondo piano erano presenti numerose macchine taglia e cuci (17 soltanto nel piano ANto, mentre al primo piano erano presenti 1 taglierina e 3 macchine cucitrici), numero del tutto indicativo della presenza nei locali di un'attività clandestina di produzione tessile.
L'attività di impresa comportante anche l'utilizzo di forza lavoro diversa dai conduttori dell'immobile risulta anche dallo studio effettuato in sede di indagine dei consumi elettrici del tutto
4 abnormi e compatibili con l'esercizio di un'attività produttiva e dal quantitativo di scarti tessili (pari a
870 kg) depositati lungo le rampe della scala. Inoltre, nei locali è stata rinvenuta una macchina distributrice di caffè, oggetto tipicamente strumentale ed ausiliario di un ambiente di lavoro non a carattere prettamente familiare. Sul punto peraltro risultano registrate le dichiarazioni di ES
, il quale ha riferito che da circa un anno e mezzo riforniva la macchinetta ed aveva sempre
[...] udito rumori di macchine da cucire in prossimità della AN, notando in alcune occasioni sia soggetti di nazionalità cinese vicino alle macchine da cucire che merce riferibile alla produzione tessile scaricata presso i locali (tessuti e scarti di lavorazione).
Risulta peraltro indicativo come dalla lettura degli atti di indagine si apprenda che entrambi siano stati titolari, nel passato, di imprese nell'ambito del confezionamento tessile per le quali si sono appurate, mediante accessi ai luoghi di lavoro, criticità non dissimili dal quadro di insieme acclarato con riferimento ai locali oggetto di incendio. Il riferimento è, in particolare, agli atti di indagine in ordine alla CO IR di , in cui venivano riscontrati illeciti edilizi mediante la CP_1 realizzazione di un dormitorio abusivo dove risultavano alloggiate sette persone non in regola con il permesso di soggiorno ed in cui venivano riscontrati macchinari non a norma del tipo taglia e cuci).
In concomitanza alla cessazione dell'attività della CO IR (in cui il sig. era CP_1 dipendente), risulta essere stata avviata, negli stessi locali, la CO Pasquale, avente medesimo oggetto sociale. Anche in questo caso un controllo avvenuto nel 2011 portava all'accertamento di abusi edilizi consistiti nell'adibizione dei locali ad uso promiscuo abitativo /produttivo.
Un successivo controllo del 27.3.2015 portava a verificare come nella sede indicata come luogo di lavoro della confezione non vi fosse più attività e come gli immobili fossero stati liberati tra l'ottobre
2013 ed il gennaio 2014 (questo sulla scorta dei proprietari che ebbero a locare l'immobile in questione).
La circostanza che l'attività di confezionamento fosse proseguita di fatto nell'immobile ove si è verificato l'incendio risulterebbe inoltre confermata dalle dichiarazioni di (locatario Testimone_2 degli immobili in cui formalmente era situata la confezione), il quale ha dichiarato di essersi recato a Con riscuotere l'affitto nei locali di Via Val di Bisenzio a Prato, dove il nucleo familiare degli era presente quale locatario dal 2011 (e dal giugno 2014 con contratto intestato a ). Inoltre, CP_1 nonostante la liberazione dei locali, l'impresa ha continuato a mantenere l'operatività anche successivamente e fino quantomeno al settembre 2016 (cfr. indagini della Polizia Municipale in Con merito alla movimentazione della partita IVA). Non risulta inoltre, né i convenuti hanno allegato
5 elementi di segno contrario, che questi ultimi avessero altre attività di lavoro con cui far fronte alle esigenze quotidiane di vita ed al pagamento dell'affitto.
Significativa è anche la testimonianza del sig. il quale ha riferito che la macchina Tes_3 distributrice di caffè rinvenuta presso i locali di via Val di Bisenzio fosse lo stesso macchinario installato presso la (precedente) sede della CO Pasquale e da tale sede fosse ivi stato spostato.
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni di che abitava all'epoca delle indagini Tes_4 nell'immobile confinante con quello distrutto dall'incendio, il quale ha riferito sia di aver notato delle persone di nazionalità cinese entrare presso l'abitazione al mattino per rimanervi tutto il giorno, sia di aver sentito dei rumori riconducibili al lavorio delle taglia e cuci (rumore da lei agevolmente identificabile per aver lavorato all'interno di una ditta tessile). Analoghi rumori sono stati sentiti da
(dimorante nell'immobile confinante) ed attività continuativa di carico e scarico di scarti Tes_5 tessili mediante grossi sacchi neri è stata notata dalla vicina la quale ha precisato Testimone_6 che le finestre della AN erano sempre oscurate da teli scuri.
Inoltre, le indagini hanno permesso di riferire alla persona di un annuncio pubblicato CP_1 il 22.8.2017 in cui si richiedeva con urgenza qualche operaio per le maglie di cotone e forniva la propria utenza telefonica (elemento peraltro confermato anche dai risultati delle intercettazioni telefoniche disposte in seguito all'incendio, nelle quali i due discutono peraltro della versione da rendere in sede di indagini, confermando indirettamente l'attività economica clandestina dove si sono verificati i fatti di causa).
7. Deve pertanto ritenersi, condividendo sul punto il ragionamento espresso dal Gip in sede di applicazione della misura cautelare personale, che la dimostrata attività lavorativa di Con confezionamento, totalmente clandestina, sia riferibile ad entrambi i convenuti che nel corso del tempo hanno avuto ditte individuali in cui erano reciprocamente impiegati come dipendenti e che coabitavano /gestivano l'abitazione condotta in locazione sulla scorta degli elementi sopra riassunti. Con
8. Ritenuta, pertanto, del tutto sussistente un'impresa clandestina afferibile ai due convenuti nei locali ove è avvenuto il decesso degli occupanti e la sussistenza quindi di un rapporto lavorativo tra i titolari del contratto di locazione e le vittime per i motivi prima evidenziati, non sussistono dubbi in punto di integrazione del requisito dell'occasione di lavoro nella causazione dell'infortunio mortale occorso a e . Per_1 Persona_2
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nella nozione di “occasione di lavoro” rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle
6 persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l'unico limite del rischio elettivo (v. Cass. n. 6/2015; Cass., n. 17917/2017; Cass., n. 7649/2019).
Si è, inoltre, affermato che l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro soggiace alla verifica dell'esistenza del solo presupposto dell'occasione di lavoro, mentre non è condizionata alla verifica aggiuntiva della particolare natura dell'attività svolta in quel momento, rientrando nella protezione assicurativa qualsiasi attività riconducibile funzionalmente a quella di lavoro (Cass. n. 30874/2019).
Tale nozione estesa e molto ampia che di tale concetto dà la giurisprudenza di legittimità posa sulla ratio del complessivo sistema protettivo apprestato dall'ordinamento che, in conformità al disposto costituzionale degli artt. 32 e 38 Cost., si prefigge lo scopo di proteggere il lavoratore da qualsivoglia infortunio lavorativo e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno conseguente all'evento infortunistico.
È evidente che la peculiare situazione in cui si è verificato l'evento è strettamente connesso alle peculiari condizioni di lavoro in cui versavano le vittime di incendio, in quanto si tratta di dipendenti senza copertura assicurativa e neppure regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, che vivevano e lavoravano nello stesso ambiente dato dai datori di lavoro, ambiente del tutto avulso da qualsiasi cautela di sicurezza che, pertanto, sicuramente l'evento morte di cui si discute collegato all'occasione di lavoro.
9. Non vi sono, inoltre, dubbi in merito alla sussistenza della violazione, da parte dei datori di lavoro, dell'obbligazione di cui all'art. 2087 c.c..
Le indagini hanno, difatti, portato all'accertamento di plurime violazioni delle cautele antiinfortunistiche, in quanto, come emerge dalla relazione dei Vigili del Fuoco, il sistema delle vie di esodo risultava del tutto ostruito dalla presenza di materiale tessile. Inoltre, data anche la struttura contra legem dell'impresa non risultava essere stato valutato il carico di incendio, da parametrarsi alla resistenza al fuoco della struttura, rimasta peraltro gravemente danneggiata dall'incendio, con il piano ANto distrutto. Pari criticità erano evidenziate con riferimento all'impianto elettrico, in quanto
(oltre alla presenza di numerose ciabatte e prese triple) l'alimentazione elettrica del piano ANto era stata realizzata mediante l'installazione fuori traccia di un cavo all'interno del quadro al piano primo.
Come osservato anche dal Gip in sede di applicazione della misura cautelare personale (anch'essa rinvenibile nelle allegazioni di , l'“assoluta abnormità” dello stato di fatto in cui venivano gestiti gli Pt_1
7 ambienti del primo piano e AN risulta evidente mediante la visione delle fotografie allegate in atti ed effettuate nel corso delle indagini, che evidenziano la sostanziale incuria nei confronti della minima cautela sia antiinfortunistica che per gli eventi di danno quale, appunto, l'incendio avvenuto.
Fatto salvo quanto poi oggetto della specifica posizione della sicuramente possono CP_2 sin da subito evidenziarsi alcuni “punti fermi” – o quantomeno contestati da alcuno (anche nella relazione allegata agli atti dalla difesa della convenuta costituita) - circa l'origine dell'incendio, del tutto idonei a configurare in capo ai datori di lavoro la violazione di cui all'art. 2087 c.c..
Deve innanzitutto ritenersi esclusa l'origine dolosa dell'incendio e la sua riconducibilità ad un malfunzionamento dell'impianto del gas, in quanto “lo stato dei luoghi interessato dall'incendio non presenta fenomeni legati ad una possibile esplosione, legata all'innesco di sacche di gas metano”. La causa è stata quindi attribuita, come sottolineato anche dal Gip in sede di ordinanza, al “(…) malfunzionamento dell'impianto elettrico e/o dei componenti di connessione (prese, interruttori, giunzioni fuori traccia) e/o il malfunzionamento di un macchinario/utilizzatore installato (apparecchiature, macchinari, ventilatori, caricatori cellulari, ecc.)”.
Sul punto, si richiamano anche in questa sede, da un lato, le considerazioni svolte dai Vigili del
Fuoco, che riferiscono di un “(…) impianto elettrico realizzato non a regola d'arte per i luoghi di lavoro, nonché la presenza di prese elettriche tipo ciabatte e triple prese, collegate tra loro nei locali con differenti apparecchiature elettriche. Inoltre l'alimentazione elettrica del piano secondo adibito a AN è stata realizzata mediante
l'installazione fuori traccia di una cavo all'interno del quadro al piano primo (…) non supportata da protezioni di sicurezza sia sui contatti diretti che sui sovraccarichi”, e dall'altro, le considerazioni cristallizzate nella nota dell' di Prato (pag. 528) del 1.9.2017, laddove si riferisce della presenza di un “(…) cavo volante Pt_3 che va ad alimentare le utenze (macchine, ventilatori ecc..) al piano AN (...) privo di collegamento all'impianto di terra”, intervento che, avuto riguardo alla condizione dei luoghi ed al tempo di realizzazione – verosimilmente nel 2014 (data di fabbricazione impressa sul cavo) - , appare riferibile proprio alla condotta dei due locatori, oltre ad occupare già l'immobile come conduttori, avevano anche necessità di portare elettricità al piano ANto, già isolato dal primo piano, per assicurare il funzionamento dei macchinari.
I tecnici della hanno altresì accertato che il quadro elettrico posto all'esterno Parte_4 dell'immobile è risultato oggetto di intervento di manutenzione straordinaria in epoca antecedente alla concessione dell'immobile in locazione agli indagati di e e presentava CP_1 CP_1 alcune criticità.
8 Nello specifico, la linea destinata ad alimentare la civile abitazione è risultata priva della protezione magnetotermica. Tale difetto ha in concreto certamente concorso a causare l'innesco delle fiamme che hanno distrutto il locale AN essendosi accertato il malfunzionamento dell'impianto per sovraccarico elettrico.
Ne deriva che la mancanza di un impianto elettrico non a norma, con l'utilizzo di un cavo privo di protezioni, unito all'adibizione dei locali a lavorazione e riposo notturno di stanze privi di sistema di allarme, rilevamento fumi, adeguate via di esodo, costituiscono, da un lato, gli elementi causali determinanti per la morte dei lavoratori, colti nel sonno senza possibilità di scambio, dall'altro, gli elementi soggettivi che fondano la responsabilità dei datori di lavoro dell'impresa.
10. Fondata è altresì l'azione di regresso promossa nei confronti di quale Controparte_2 proprietaria dell'immobile.
Occorre premettere che in proposito la giurisprudenza di legittimità, nella sede penale, ha affermato che non possono essere ex lege (ma solo ex contractu) addebitate al locatore le conseguenze dell'inidoneità funzionale o della modifica dell'immobile, incombendo sul medesimo solo quelle discendenti dal contratto o dalle deficienze strutturali del bene o comunque quelle che costituiscano vizi propri della cosa tali da porre in pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, purché essi non siano originate dall'attività del conduttore o dalle modificazioni dell'immobile da questi realizzate in corso di contratto (Cass. pen., n. 40259 del 2019).
La giurisprudenza citata esclude che sia con la consegna materiale del bene locato che si delinea in capo al locatore il dovere di sicurezza in relazione all'area di rischio dal medesimo governabile, e cioè in relazione alle caratteristiche strutturali dell'immobile, nei limiti sopra delineati, restando escluse (salvo diversa pattuizione, da cui può scaturire ulteriore obbligo cautelare) sia la sua conformità all'attività da svolgervi, che le trasformazioni o addizioni successive apportate dal conduttore. Ha inoltre assunto come ininfluente la circostanza che gli imputati avessero o no conoscenza dell'addizione alla cosa locata costituita dalla struttura costruita dal conduttore, posto che l'eventuale consapevolezza di una violazione antinfortunistica posta in essere dall'imprenditore che conduce in locazione l'immobile non estende al locatore alcuno degli obblighi propri del datore di lavoro, in assenza dei poteri a lui facenti capo, rimanendo a carico del locatore solo quel derivanti dalla legge o dal contratto in forza del rapporto di locazione.
Ciò posto, la sentenza individua comunque una premessa essenziale, ai fini della configurazione della posizione di garanzia e della responsabilità del locatore, ovvero che i doveri, per quanto
9 concerne il locatore, sulla scorta del dettato di cui all'art. 1575 c.c. e, fatto salvo il dovere di assicurare il pacifico godimento della cosa, consistono nel dovere di consegnarla e di mantenerla in modo da servire all'uso convenuto. La giurisprudenza sopra menzionata ha quindi indicato, come premessa generale, che nell'obbligo di consegnare la cosa locata in buono stato manutentivo, in modo da servire all'uso convenuto, è compreso l'obbligo di garantire che la cosa sia esente da vizi che la rendano inidonea all'uso o che ne diminuiscano il godimento “ed ancor prima quello di assicurare che la cosa non sia affetta di vizi tali da renderla pericolosa per la salute”.
11. Nel caso di specie, necessario e del tutto sufficiente ai fini della previsione della responsabilità della proprietaria locatrice è il comportamento consistente nell'avvenuta consegna dell'immobile in presenza di un abuso edilizio, ovvero la separazione del locale AN dal primo piano attraverso una pannellatura di parete in cartongesso, che si è innescato nella fatale sequenza causale che ha condotto al decesso delle due vittime.
Gli accertamenti svolti nel corso delle indagini, come allegato negli atti penali prodotti dalla difesa di non lasciano alcun margine di dubbio sia in relazione alla sussistenza della materialità della Pt_1 condotta di abuso edilizio, che in ordine alla riferibilità della stessa alla CP_2
era l'intestataria e la titolare del contratto di locazione, risalente al 2014, e risulta in CP_1 continuità con il precedente contratto stipulato con il figlio della convenuta, detto , Per_3 Per_4 all'inizio del 2011.
Dalla lettura dei documenti relativi a detti contratti emerge che l'oggetto della locazione era rappresentato da un'unica unità immobiliare, dettagliatamente descritta e costituita da un piano primo e da un piano AN.
Fin dai primi sopralluoghi dei Vigili del Fuoco all'interno dell'immobile incendiato era possibile verificare, seppur con le dovute approssimazioni determinate dalla necessità, in quella fase, di fare fronte ad un problema di sicurezza e spegnimento delle fiamme, che l'immobile interessato dall'incendio era stato oggetto di interventi edilizi interni. In particolare, era ictu oculi percepibile la separazione fra il piano primo ed il piano ANto.
La compiuta ricostruzione di tale intervento edilizio abusivo è stata oggetto di un mirato accertamento svolto dalla Polizia Municipale che ha depositato specifica relazione corredata da allegati fotografici, anche menzionati all'interno dell'ordinanza cautelare. La nota di PG contiene fra l'altro un'autonoma denuncia di reato non solo relativa al cambio di destinazione d'uso, ma anche per la realizzazione di “una parete in cartongesso con struttura metallica a tutta altezza posta a chiusura dello
10 sbarco scala interno e piano primo e piano secondo/AN prospiciente il doppio volume…in modo da separare i due livelli così determinando un frazionamento con aumento di un'unità immobiliare”.
Le indagini conducono sicuramente a ritenere che, all'atto materiale della consegna, la sig.ra abbia consegnato l'immobile con l'abuso edilizio in questione. CP_2
Nel contratto con il precedente conduttore, non vi è alcun riferimento al locale _5 AN (nel contratto si legge che si tratta di appartamento composto da due camere, un bagno, un ripostiglio, un salone, una cucina e terrazzo).
Il precedente conduttore è stato sentito nel corso delle indagini ed ha descritto fedelmente le caratteristiche dell'immobile, spiegando in particolare che vi era nel vano soggiorno una scala interna che conduceva ad un piano ANto, che però era stato separato dal piano primo, con interclusione anche delle scale, mediante la realizzazione di una parte in cartongesso. L'uomo ha anche spiegato che tale chiusura era stata realizzata dalla resistente, sua referente esclusiva, che in un primo momento aveva manifestato l'interesse a concedergli l'uso dell'intero immobile, per poi dover desistere perché l'uomo le aveva rappresentato che non avrebbe potuto fare fronte al canone locativo richiesto per l'intero appartamento. Da quel momento la sig.ra aveva realizzato il muro CP_2 di separazione fra piano primo e piano AN, di cui si era riservata l'uso, facendogli pagare una somma di 550 euro per la locazione del solo piano primo (non a caso di fatto la metà della locazione percepita negli anni a seguire dagli ulteriori convenuti, che viceversa hanno goduto di entrambi i piani).
Oltretutto, dalla lettura dell'ordinanza si apprende che la sig.ra sottoposta ad CP_2 intercettazioni telefoniche, abbia avuto un confronto con il geometra in seguito alla CP_6 lettura sui quotidiani della criticità dell'immobile collegata ad un (peraltro non precisato) abuso edilizio, palesando preoccupazione proprio per essere stata l'autrice dell'intervento di separazione fra i due piani. È stato, inoltre appurato che non sia mai stata avanzata alcuna pratica di sanatoria e che l'unità era sicuramente priva dei requisiti di abitabilità per la presenza di altezze inferiori ai 2,70 metri.
12. Pertanto, le ulteriori difese in punto di criticità delle accuse circa la predisposizione di un impianto elettrico non a norma non risultano dirimenti e, pertanto, superflue, atteso il certo determinismo causale della condotta, sicuramente accertata ed ascrivibile alla resistente.
La causa di morte, si ripete, è stata individuata in un'asfissia da intossicazione di monossido, determinata dallo sprigionarsi dei fumi negli ambienti che al momento del fatto erano occupati dalle vittime. La separazione degli ambienti, oltre ad impedire, di fatto, una via di fuga per gli occupanti, ha
11 sicuramente provocato un'accelerazione dell'intossicazione da inalazione che ha portato al decesso degli occupanti. Negli atti di indagine vi è a tal riguardo una relazione dei Vigili del Fuoco (pp. 2314 e
2315 all. , la quale evidenzia due effetti, uno diretto e l'altro indiretto, dell'abuso edilizio rispetto Pt_1 all'evento: “Avendo creato dunque un ambiente di ridotte dimensioni, sia di superficie che di altezza, questo genera, come effetto diretto, che si raggiunge in maniera più repentina la temperatura di accensione, prodotta dal surriscaldamento di un utilizzatore o di un conduttore per effetto Joule, inoltre il confinamento determina condizioni più favorevoli di accadimento del cosiddetto flash over (riferimento alla curva di dinamica dell'incendio). Come effetto indiretto invece, avendo l'incendio ridotta quantità di comburente (in riferimento alla grandezza definita nella dinamica del fuoco definita come “area teorica di combustione”), detto anche con combustione in difetto di ossigeno, lo stesso determina una maggiore generazione dei prodotti della combustione, come il monossido e biossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico ed altri gas di combustione che risultano ledere l'incolumità o la vita in tempi brevi, nonché una maggiore produzione di fumi di combustione che proprio per la presenza di aerosol (particelle incombuste) impediscono la visibilità delle vie di esodo, ostacolando il rapido deflusso degli occupanti l'immobile e le attività di spegnimento degli operatori VF”. Trattasi, peraltro, di nesso intuibile anche sotto il profilo logico, a prescindere da conoscenze tecniche, che comporta pertanto l'abuso perpetrato nella catena di eventi che ha portato al decesso degli occupanti l'appartamento.
13. Del resto, indicativa risulta essere la circostanza, nella sede penale, la posizione di
[...] ia stata definita con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. CP_2
Appare, al riguardo, opportuno ricordare il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità
e del tutto condivisibile, per cui la sentenza di patteggiamento “costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui
l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile” (cfr. da ultimo il principio, sancito a partire da Cass., n. 6047/2003, in Cass., n. 16838/2022).
Nel caso di specie, non risulta incidente sul giudizio che ha condotto, nella presente sede, all'accoglimento dell'azione di regresso nei confronti dell' l'avvenuta richiesta di revisione Pt_1
(peraltro non accolta nei vari gradi di giudizio, fino a compreso quello di legittimità), dal momento che la stessa risulta incentrata sugli addebiti mossi alla sig.ra per le criticità all'impianto CP_2 elettrico;
condotta che si è ritenuto di non analizzare anche per il rispetto del principio della ragion più liquida. Questo in quanto non risulterebbe incidente sul determinismo causale che comunque la
12 resistente ha posto in essere con la realizzazione dell'abuso edilizio, lei deputabile e su cui non si registra alcuna linea difensiva idonea a superare i rilievi prima effettuati.
14. Ciò posto in punto di responsabilità sia dei datori di lavoro di fatto che della Sig.ra si ricorda che nel giudizio di regresso promosso da "l'ente previdenziale può fornire CP_2 Pt_1 prova della congruità dell'indennità corrisposta al lavoratore attraverso attestazione resa dal direttore della sede erogatrice: infatti, poiché l' svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti CP_3 amministrativi, tali atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento” (Cass. n. 12898 del 2020; cfr. in tema anche
Cass., n. 11114/2019 “pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede”).
Ebbene, a seguito degli approfondimenti istruttori non vi sono dubbi circa la legittimità del procedimento istruttorio che ha portato l'istituto a liquidare una rendita alla figlia delle vittime, Pt_2
nata a [...] il [...], la cui identità è stata ricostruita attraverso l'interlocuzione con il
[...] consolato cinese (v. testimonianza di del 17.4.2024). Tes_7
Le contestazioni sul punto da parte della difesa dell'unica parte costituita, all'esito degli approfondimenti disposti, da un lato non sono certamente incidenti sul diritto dell ad agire per il Pt_1 recupero delle somme e sulla quantificazione del risarcimento (si pensi ad esempio alla ipotetica necessità dell'autorizzazione di un giudice tutelare, che al massimo può originare una mera irregolarità del procedimento di liquidazione avvenuto); dall'altro lato, non sono idonee a dubitare circa la ricostruzione del rapporto di parentela, alla luce degli approfondimenti e, pertanto, delle dedotte interlocuzioni con il consolato cinese che ha portato all'individuazione della figlia delle vittime, sulla scorta di atti che godono ex se di una fede privilegiata.
15. In punto di quantificazione e, pertanto, di contenimento della presente condanna nei limiti di liquidazione del danno civilistico, l' ha esplicitato le proprie modalità di calcolo e di Pt_1 individuazione del danno sulla scorta della “perdita economica che l'orfana è venuta a subire in conseguenza del prematuro decesso di entrambi i genitori che, con il proprio lavoro, contribuivano al suo mantenimento”, parametrando il danno sulla scorta della categoria di inquadramento contrattuale e della remunerazione prevista dal CCNL applicabile al settore tessile in rapporto al presumibile raggiungimento dell'indipendenza economica (individuata in 26 anni). Ha, quindi, addotto una
13 quantificazione del danno pari ad €. 416.670,00 (ovvero 24.732 * 16.847, pari agli anni tra la data dell'infortunio ed il compimento di 26 anni).
15.1. In merito alle contestazioni specifiche operate dalla difesa della sig.ra occorre CP_2 tuttavia osservare che le stesse siano in parte suscettibili di accoglimento.
In particolare:
- Quanto all'individuazione delle poste al lordo piuttosto che al netto, si concorda sul fatto che non è verosimile che la figlia benefici della contribuzione eventualmente persa dai genitori, ma unicamente del reddito effettivo alla stessa destinato. L'indennità mensile viene quindi conteggiata in €. 1.574,36 (€. 1.464, 19 + €. 97,43 + €. 12,74);
- Quanto alla necessità di individuazione di una quota parte del reddito della figlia nella misura di 1/3, anziché della metà, la stessa non risulta persuasiva laddove si consideri che i genitori risultano percettori, in ipotesi, del medesimo reddito e, pertanto, è del tutto equo è supporre che entrambi contribuiscano paritariamente nella misura della metà al mantenimento della sola figlia (e non dell'altro coniuge, appunto indipendente);
- Quanto all'individuazione della soglia di presumibile accertamento del raggiungimento dell'indipendenza economica, si concorda, anche alla luce delle tabelle vigenti, con la circostanza evidenziata dalla difesa della resistente che non si possa pervenire ad un giudizio positivo circa il raggiungimento della soglia dei 26 anni, che presuppone un percorso universitario. Non è possibile cogliere alcuna deduzione specifica in tal senso, non avendo l'istituto allegato circostanze individualizzanti in merito alla figlia delle vittime ed al suo presumibile grado di istruzione nel proprio Paese di origine che conduca a spostare a 26 anni la soglia di raggiungimento dell'indipendenza;
- Non incide certamente sul danno l'avvenuta liquidazione di euro 22.000,00, non afferente al danno civilistico ma ad altra posta data dal fondo di assistenza ai familiari delle vittime di incidenti sul lavoro da parte della Regione Toscana.
Sulla scorta di tali criteri è dunque possibile individuare la quantificazione del danno civilistico, quale controlimite rispetto alla possibilità di recupero da parte di in €. 223.817,315 (€. 1.574,36 Pt_1
* 12= 18.892,32 * 11,847). Il tutto oltre interessi dal giorno dell'infortunio mortale al saldo.
16. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della controversia e della quantificazione del danno.
P.Q.M.
14 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in accoglimento del ricorso promosso da condanna e Pt_1 CP_7 CP_1
, in solido tra loro, per i titoli di cui alla motivazione a corrispondere a il Controparte_2 Pt_1 costo dell'infortunio mortale occorso a e , nei limiti del danno civilistico Per_1 Persona_2 quantificato in €. 223.817,31, oltre interessi dal giorno dell'infortunio al saldo;
2) condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle CP_7 CP_1 Controparte_2 spese di lite sostenute da che liquida in €. 10.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se Pt_1 dovute come per legge.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 9 ottobre 2024 – il 9 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
NOTA
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30-6-2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 91 / 2021 r.g. promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore; con il patrocinio dell'Avv. Cinzia Corti;
Pt_1
Parte ricorrente contro
, contumaci; Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. Luca Grossi e dell'Avv. Melissa Stefanacci. Controparte_2
Parti resistenti
Oggetto: azione di regresso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L' espone di aver provveduto a costituire in capo a le rendite ai superstiti in Pt_1 Parte_2 ragione del decesso intervenuto ai genitori, e , il 26.8.2017, a causa di un Per_1 Persona_2 incendio sviluppatosi all'interno di un immobile sito in Prato, via Val di Bisenzio n. 140.
1 Pa Agisce al fine di recuperare le somme liquidate in favore di quantificate in euro 203.430,75 (e calcolate in prospettiva per complessivi euro 416.670,00), sostenendo la responsabilità nella causazione dell'infortunio nei locatari dei locali dove è avvenuto il fatto, e CP_1 [...]
e nella proprietaria dell'immobile, di cui chiede la condanna in via CP_1 Controparte_2 solidale.
Sostiene difatti, riportandosi all'esito delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale, che all'interno dell'immobile dove si è sviluppato l'incendio fosse stata avviata un'impresa clandestina, in quanto i locali erano stati adibiti in parte a laboratorio con macchine taglia e cuci ed in Pa parte a dormitorio. Deputa pertanto il decesso di e alla violazione dei minimali doveri di Per_2 sicurezza imposti al datore di lavoro. Sostiene inoltre la deputabilità della condotta colposa anche alla proprietaria dell'immobile, la sig.ra che, pur nella consapevolezza della modifica e CP_2 dell'utilizzo dell'immobile per l'impresa, ne aveva consentito l'utilizzo dietro pagamento di un compenso ulteriore.
2. e non si sono costituiti in giudizio, rimanendo contumaci. CP_1 CP_1
3. Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda. Eccepisce Controparte_2
l'inammissibilità dell'azione di regresso per estraneità della al rapporto assicurativo CP_2 intercorrente tra e datori di lavoro, nonché l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro Pt_1
a decidere, ritenendo l'azione sussumibile nell'ambito della surroga ai sensi dell'art. 1916 c.c.. Nel merito, contesta la domanda sotto il profilo dell'inerenza della vicenda all'ambito assicurativo, sostenendo l'assenza del requisito dell'avvenuto decesso nell'occasione lavorativa. Contesta la sussistenza di profili di responsabilità in capo alla anche alla luce del materiale probatorio CP_2 offerto, sia con riguardo all'elemento oggettivo che soggettivo del reato (con particolare riferimento alla prevedibilità dell'evento). In subordine, contesta la quantificazione operata dall' Pt_1
(eccependo l'inesistenza di prova circa l'effettiva liquidazione della rendita di cui si chiede il relativo recupero).
4. La causa non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori rispetto a quanto già allegato dalle parti costituite e risulta suscettibile di essere decisa in senso favorevole alle ragioni dell' , nei CP_3 limiti del danno civilistico come di seguito quantificato.
5. Preliminarmente, le eccezioni preliminari svolte dalla difesa della sig.ra non CP_2 risultano persuasive ai fini del decidere, dal momento che risulta evidente l'esercizio, da parte
2 dell'Istituto previdenziale, di un'azione pienamente rientrante nella competenza di questo Giudice e, comunque, pienamente ammissibile anche sotto il profilo astratto.
È stato affermato in sede di legittimità, difatti, che l'azione, esercitata dall' nei confronti delle Pt_1
“persone civilmente responsabili”, per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, nel caso di responsabilità penale accertata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell'azienda o alla sorveglianza dell'attività lavorativa configura - non costituisce un'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c., che l' può esercitare - facendo valere in sede ordinaria il diritto al CP_3 risarcimento del danno spettante all'assicurato, contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - , bensì la speciale azione di regresso spettante (iure proprio) all' ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. CP_3
1124, artt. 10 ed 11, che è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 c.c., consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità - contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri - (così, da Cass., Sez. Un., n. 3288/1997; conf. Cass., n. 17486/2013, da ultimo Cass., n. 375/2023; Cass., n. 13760/2024).
Pertanto, per come confezionata, l'azione risulta perfettamente ammissibile e correttamente azionata presso il Giudice funzionalmente competente, potendosi tali principi, affermati con riferimento alla condotta dei lavoratori, possono essere di fatto applicabili anche al caso di specie.
L' difatti, prospetta una corresponsabilità della sig.ra proprietaria dell'immobile Pt_1 CP_2 dove si è verificato l'incendio, nella causazione dell'evento unitamente ai datori di lavoro, mediante la messa a disposizione di locali con un impianto elettrico non a norma, con interventi edilizi abusivi e tollerando la presenza nei locali di un'attività non regolamentare, elementi che costituirebbero contributi causali rispetto alla violazione degli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro.
Ne deriva, pertanto, che l'azione così costruita risulta pienamente ammissibile nell'ambito del presente giudizio.
6. Ciò premesso in punto di questioni preliminari, occorre prendere le mosse dal fatto - reato oggetto della presente azione che, salvo i fatti attinenti alle specifiche responsabilità della convenuta
3 può dirsi, dagli atti di indagine, verificato nei seguenti termini (si vedano al riguardo le CP_2 allegazioni dell' . Pt_1
Nelle prime ore del mattino del 26.8.2017 si era sviluppato un incendio all'interno di un immobile sito in Vaiano, via Val di Bisenzio n. 140 che, all'esito dell'intervento dei Vigili del Fuoco e dei Pers Carabinieri, portava al ritrovamento di due persone decedute, poi identificare in e Persona_2
[...
, cittadini di nazionalità cinese irregolari sul territorio dello Stato, che giacevano sul pavimento
“tra la fine del letto e la finestra che guarda il retro della AN” (cfr. all. 148 relazione dell'intervento dei
Vigili del Fuoco). L'identificazione delle due vittime è stata operata mediante i passaporti ivi rinvenuti, poi accertati come originali.
Sulla scorta delle perizie in atti, senza elementi di segno contrario, deve ritenersi altresì accertato Pa la correlazione del decesso delle due vittime rispetto all'incendio avvenuto. I sigg. e difatti, Per_2 sono morti per asfissia provocata da monossido di carbonio. La causa della morte risulta direttamente correlabile all'incendio, ed in particolare alla respirazione dei fumi sprigionati dalle fiamme.
L'incendio risultava sviluppato da una AN di uno stabile, di proprietà di e CP_4
composto da due diverse unità abitative: un piano terra adibito a magazzino Controparte_2 della ditta “Filati del Carmagnino” ed un piano primo formalmente adibito a civile abitazione.
Tale porzione di immobile risultava locato a dal giugno 2014, che vi viveva da vari CP_1 anni con il marito e si presentava, per quanto poi accertato nel corso delle indagini, in CP_1 uno stato di fatto difforme da quanto risultante negli stessi contratti, sia per conformazione fisica che per uso cui era stato destinato.
In particolare, le indagini portavano all'accertamento dell'avvenuta suddivisione del piano primo e della AN mediante apposizione di una parete tamponata in cartongesso, di modo che al locale ANto si poteva accedere unicamente dal pianerottolo del primo piano. Sin dal primo intervento
è, inoltre, emerso che gli ambienti erano destinati sia all'alloggio di persone (mediante suddivisione degli spazi in camerette/dormitorio), che ad attività produttiva, in quanto sia al primo che al secondo piano erano presenti numerose macchine taglia e cuci (17 soltanto nel piano ANto, mentre al primo piano erano presenti 1 taglierina e 3 macchine cucitrici), numero del tutto indicativo della presenza nei locali di un'attività clandestina di produzione tessile.
L'attività di impresa comportante anche l'utilizzo di forza lavoro diversa dai conduttori dell'immobile risulta anche dallo studio effettuato in sede di indagine dei consumi elettrici del tutto
4 abnormi e compatibili con l'esercizio di un'attività produttiva e dal quantitativo di scarti tessili (pari a
870 kg) depositati lungo le rampe della scala. Inoltre, nei locali è stata rinvenuta una macchina distributrice di caffè, oggetto tipicamente strumentale ed ausiliario di un ambiente di lavoro non a carattere prettamente familiare. Sul punto peraltro risultano registrate le dichiarazioni di ES
, il quale ha riferito che da circa un anno e mezzo riforniva la macchinetta ed aveva sempre
[...] udito rumori di macchine da cucire in prossimità della AN, notando in alcune occasioni sia soggetti di nazionalità cinese vicino alle macchine da cucire che merce riferibile alla produzione tessile scaricata presso i locali (tessuti e scarti di lavorazione).
Risulta peraltro indicativo come dalla lettura degli atti di indagine si apprenda che entrambi siano stati titolari, nel passato, di imprese nell'ambito del confezionamento tessile per le quali si sono appurate, mediante accessi ai luoghi di lavoro, criticità non dissimili dal quadro di insieme acclarato con riferimento ai locali oggetto di incendio. Il riferimento è, in particolare, agli atti di indagine in ordine alla CO IR di , in cui venivano riscontrati illeciti edilizi mediante la CP_1 realizzazione di un dormitorio abusivo dove risultavano alloggiate sette persone non in regola con il permesso di soggiorno ed in cui venivano riscontrati macchinari non a norma del tipo taglia e cuci).
In concomitanza alla cessazione dell'attività della CO IR (in cui il sig. era CP_1 dipendente), risulta essere stata avviata, negli stessi locali, la CO Pasquale, avente medesimo oggetto sociale. Anche in questo caso un controllo avvenuto nel 2011 portava all'accertamento di abusi edilizi consistiti nell'adibizione dei locali ad uso promiscuo abitativo /produttivo.
Un successivo controllo del 27.3.2015 portava a verificare come nella sede indicata come luogo di lavoro della confezione non vi fosse più attività e come gli immobili fossero stati liberati tra l'ottobre
2013 ed il gennaio 2014 (questo sulla scorta dei proprietari che ebbero a locare l'immobile in questione).
La circostanza che l'attività di confezionamento fosse proseguita di fatto nell'immobile ove si è verificato l'incendio risulterebbe inoltre confermata dalle dichiarazioni di (locatario Testimone_2 degli immobili in cui formalmente era situata la confezione), il quale ha dichiarato di essersi recato a Con riscuotere l'affitto nei locali di Via Val di Bisenzio a Prato, dove il nucleo familiare degli era presente quale locatario dal 2011 (e dal giugno 2014 con contratto intestato a ). Inoltre, CP_1 nonostante la liberazione dei locali, l'impresa ha continuato a mantenere l'operatività anche successivamente e fino quantomeno al settembre 2016 (cfr. indagini della Polizia Municipale in Con merito alla movimentazione della partita IVA). Non risulta inoltre, né i convenuti hanno allegato
5 elementi di segno contrario, che questi ultimi avessero altre attività di lavoro con cui far fronte alle esigenze quotidiane di vita ed al pagamento dell'affitto.
Significativa è anche la testimonianza del sig. il quale ha riferito che la macchina Tes_3 distributrice di caffè rinvenuta presso i locali di via Val di Bisenzio fosse lo stesso macchinario installato presso la (precedente) sede della CO Pasquale e da tale sede fosse ivi stato spostato.
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni di che abitava all'epoca delle indagini Tes_4 nell'immobile confinante con quello distrutto dall'incendio, il quale ha riferito sia di aver notato delle persone di nazionalità cinese entrare presso l'abitazione al mattino per rimanervi tutto il giorno, sia di aver sentito dei rumori riconducibili al lavorio delle taglia e cuci (rumore da lei agevolmente identificabile per aver lavorato all'interno di una ditta tessile). Analoghi rumori sono stati sentiti da
(dimorante nell'immobile confinante) ed attività continuativa di carico e scarico di scarti Tes_5 tessili mediante grossi sacchi neri è stata notata dalla vicina la quale ha precisato Testimone_6 che le finestre della AN erano sempre oscurate da teli scuri.
Inoltre, le indagini hanno permesso di riferire alla persona di un annuncio pubblicato CP_1 il 22.8.2017 in cui si richiedeva con urgenza qualche operaio per le maglie di cotone e forniva la propria utenza telefonica (elemento peraltro confermato anche dai risultati delle intercettazioni telefoniche disposte in seguito all'incendio, nelle quali i due discutono peraltro della versione da rendere in sede di indagini, confermando indirettamente l'attività economica clandestina dove si sono verificati i fatti di causa).
7. Deve pertanto ritenersi, condividendo sul punto il ragionamento espresso dal Gip in sede di applicazione della misura cautelare personale, che la dimostrata attività lavorativa di Con confezionamento, totalmente clandestina, sia riferibile ad entrambi i convenuti che nel corso del tempo hanno avuto ditte individuali in cui erano reciprocamente impiegati come dipendenti e che coabitavano /gestivano l'abitazione condotta in locazione sulla scorta degli elementi sopra riassunti. Con
8. Ritenuta, pertanto, del tutto sussistente un'impresa clandestina afferibile ai due convenuti nei locali ove è avvenuto il decesso degli occupanti e la sussistenza quindi di un rapporto lavorativo tra i titolari del contratto di locazione e le vittime per i motivi prima evidenziati, non sussistono dubbi in punto di integrazione del requisito dell'occasione di lavoro nella causazione dell'infortunio mortale occorso a e . Per_1 Persona_2
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nella nozione di “occasione di lavoro” rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle
6 persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l'unico limite del rischio elettivo (v. Cass. n. 6/2015; Cass., n. 17917/2017; Cass., n. 7649/2019).
Si è, inoltre, affermato che l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro soggiace alla verifica dell'esistenza del solo presupposto dell'occasione di lavoro, mentre non è condizionata alla verifica aggiuntiva della particolare natura dell'attività svolta in quel momento, rientrando nella protezione assicurativa qualsiasi attività riconducibile funzionalmente a quella di lavoro (Cass. n. 30874/2019).
Tale nozione estesa e molto ampia che di tale concetto dà la giurisprudenza di legittimità posa sulla ratio del complessivo sistema protettivo apprestato dall'ordinamento che, in conformità al disposto costituzionale degli artt. 32 e 38 Cost., si prefigge lo scopo di proteggere il lavoratore da qualsivoglia infortunio lavorativo e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno conseguente all'evento infortunistico.
È evidente che la peculiare situazione in cui si è verificato l'evento è strettamente connesso alle peculiari condizioni di lavoro in cui versavano le vittime di incendio, in quanto si tratta di dipendenti senza copertura assicurativa e neppure regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, che vivevano e lavoravano nello stesso ambiente dato dai datori di lavoro, ambiente del tutto avulso da qualsiasi cautela di sicurezza che, pertanto, sicuramente l'evento morte di cui si discute collegato all'occasione di lavoro.
9. Non vi sono, inoltre, dubbi in merito alla sussistenza della violazione, da parte dei datori di lavoro, dell'obbligazione di cui all'art. 2087 c.c..
Le indagini hanno, difatti, portato all'accertamento di plurime violazioni delle cautele antiinfortunistiche, in quanto, come emerge dalla relazione dei Vigili del Fuoco, il sistema delle vie di esodo risultava del tutto ostruito dalla presenza di materiale tessile. Inoltre, data anche la struttura contra legem dell'impresa non risultava essere stato valutato il carico di incendio, da parametrarsi alla resistenza al fuoco della struttura, rimasta peraltro gravemente danneggiata dall'incendio, con il piano ANto distrutto. Pari criticità erano evidenziate con riferimento all'impianto elettrico, in quanto
(oltre alla presenza di numerose ciabatte e prese triple) l'alimentazione elettrica del piano ANto era stata realizzata mediante l'installazione fuori traccia di un cavo all'interno del quadro al piano primo.
Come osservato anche dal Gip in sede di applicazione della misura cautelare personale (anch'essa rinvenibile nelle allegazioni di , l'“assoluta abnormità” dello stato di fatto in cui venivano gestiti gli Pt_1
7 ambienti del primo piano e AN risulta evidente mediante la visione delle fotografie allegate in atti ed effettuate nel corso delle indagini, che evidenziano la sostanziale incuria nei confronti della minima cautela sia antiinfortunistica che per gli eventi di danno quale, appunto, l'incendio avvenuto.
Fatto salvo quanto poi oggetto della specifica posizione della sicuramente possono CP_2 sin da subito evidenziarsi alcuni “punti fermi” – o quantomeno contestati da alcuno (anche nella relazione allegata agli atti dalla difesa della convenuta costituita) - circa l'origine dell'incendio, del tutto idonei a configurare in capo ai datori di lavoro la violazione di cui all'art. 2087 c.c..
Deve innanzitutto ritenersi esclusa l'origine dolosa dell'incendio e la sua riconducibilità ad un malfunzionamento dell'impianto del gas, in quanto “lo stato dei luoghi interessato dall'incendio non presenta fenomeni legati ad una possibile esplosione, legata all'innesco di sacche di gas metano”. La causa è stata quindi attribuita, come sottolineato anche dal Gip in sede di ordinanza, al “(…) malfunzionamento dell'impianto elettrico e/o dei componenti di connessione (prese, interruttori, giunzioni fuori traccia) e/o il malfunzionamento di un macchinario/utilizzatore installato (apparecchiature, macchinari, ventilatori, caricatori cellulari, ecc.)”.
Sul punto, si richiamano anche in questa sede, da un lato, le considerazioni svolte dai Vigili del
Fuoco, che riferiscono di un “(…) impianto elettrico realizzato non a regola d'arte per i luoghi di lavoro, nonché la presenza di prese elettriche tipo ciabatte e triple prese, collegate tra loro nei locali con differenti apparecchiature elettriche. Inoltre l'alimentazione elettrica del piano secondo adibito a AN è stata realizzata mediante
l'installazione fuori traccia di una cavo all'interno del quadro al piano primo (…) non supportata da protezioni di sicurezza sia sui contatti diretti che sui sovraccarichi”, e dall'altro, le considerazioni cristallizzate nella nota dell' di Prato (pag. 528) del 1.9.2017, laddove si riferisce della presenza di un “(…) cavo volante Pt_3 che va ad alimentare le utenze (macchine, ventilatori ecc..) al piano AN (...) privo di collegamento all'impianto di terra”, intervento che, avuto riguardo alla condizione dei luoghi ed al tempo di realizzazione – verosimilmente nel 2014 (data di fabbricazione impressa sul cavo) - , appare riferibile proprio alla condotta dei due locatori, oltre ad occupare già l'immobile come conduttori, avevano anche necessità di portare elettricità al piano ANto, già isolato dal primo piano, per assicurare il funzionamento dei macchinari.
I tecnici della hanno altresì accertato che il quadro elettrico posto all'esterno Parte_4 dell'immobile è risultato oggetto di intervento di manutenzione straordinaria in epoca antecedente alla concessione dell'immobile in locazione agli indagati di e e presentava CP_1 CP_1 alcune criticità.
8 Nello specifico, la linea destinata ad alimentare la civile abitazione è risultata priva della protezione magnetotermica. Tale difetto ha in concreto certamente concorso a causare l'innesco delle fiamme che hanno distrutto il locale AN essendosi accertato il malfunzionamento dell'impianto per sovraccarico elettrico.
Ne deriva che la mancanza di un impianto elettrico non a norma, con l'utilizzo di un cavo privo di protezioni, unito all'adibizione dei locali a lavorazione e riposo notturno di stanze privi di sistema di allarme, rilevamento fumi, adeguate via di esodo, costituiscono, da un lato, gli elementi causali determinanti per la morte dei lavoratori, colti nel sonno senza possibilità di scambio, dall'altro, gli elementi soggettivi che fondano la responsabilità dei datori di lavoro dell'impresa.
10. Fondata è altresì l'azione di regresso promossa nei confronti di quale Controparte_2 proprietaria dell'immobile.
Occorre premettere che in proposito la giurisprudenza di legittimità, nella sede penale, ha affermato che non possono essere ex lege (ma solo ex contractu) addebitate al locatore le conseguenze dell'inidoneità funzionale o della modifica dell'immobile, incombendo sul medesimo solo quelle discendenti dal contratto o dalle deficienze strutturali del bene o comunque quelle che costituiscano vizi propri della cosa tali da porre in pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, purché essi non siano originate dall'attività del conduttore o dalle modificazioni dell'immobile da questi realizzate in corso di contratto (Cass. pen., n. 40259 del 2019).
La giurisprudenza citata esclude che sia con la consegna materiale del bene locato che si delinea in capo al locatore il dovere di sicurezza in relazione all'area di rischio dal medesimo governabile, e cioè in relazione alle caratteristiche strutturali dell'immobile, nei limiti sopra delineati, restando escluse (salvo diversa pattuizione, da cui può scaturire ulteriore obbligo cautelare) sia la sua conformità all'attività da svolgervi, che le trasformazioni o addizioni successive apportate dal conduttore. Ha inoltre assunto come ininfluente la circostanza che gli imputati avessero o no conoscenza dell'addizione alla cosa locata costituita dalla struttura costruita dal conduttore, posto che l'eventuale consapevolezza di una violazione antinfortunistica posta in essere dall'imprenditore che conduce in locazione l'immobile non estende al locatore alcuno degli obblighi propri del datore di lavoro, in assenza dei poteri a lui facenti capo, rimanendo a carico del locatore solo quel derivanti dalla legge o dal contratto in forza del rapporto di locazione.
Ciò posto, la sentenza individua comunque una premessa essenziale, ai fini della configurazione della posizione di garanzia e della responsabilità del locatore, ovvero che i doveri, per quanto
9 concerne il locatore, sulla scorta del dettato di cui all'art. 1575 c.c. e, fatto salvo il dovere di assicurare il pacifico godimento della cosa, consistono nel dovere di consegnarla e di mantenerla in modo da servire all'uso convenuto. La giurisprudenza sopra menzionata ha quindi indicato, come premessa generale, che nell'obbligo di consegnare la cosa locata in buono stato manutentivo, in modo da servire all'uso convenuto, è compreso l'obbligo di garantire che la cosa sia esente da vizi che la rendano inidonea all'uso o che ne diminuiscano il godimento “ed ancor prima quello di assicurare che la cosa non sia affetta di vizi tali da renderla pericolosa per la salute”.
11. Nel caso di specie, necessario e del tutto sufficiente ai fini della previsione della responsabilità della proprietaria locatrice è il comportamento consistente nell'avvenuta consegna dell'immobile in presenza di un abuso edilizio, ovvero la separazione del locale AN dal primo piano attraverso una pannellatura di parete in cartongesso, che si è innescato nella fatale sequenza causale che ha condotto al decesso delle due vittime.
Gli accertamenti svolti nel corso delle indagini, come allegato negli atti penali prodotti dalla difesa di non lasciano alcun margine di dubbio sia in relazione alla sussistenza della materialità della Pt_1 condotta di abuso edilizio, che in ordine alla riferibilità della stessa alla CP_2
era l'intestataria e la titolare del contratto di locazione, risalente al 2014, e risulta in CP_1 continuità con il precedente contratto stipulato con il figlio della convenuta, detto , Per_3 Per_4 all'inizio del 2011.
Dalla lettura dei documenti relativi a detti contratti emerge che l'oggetto della locazione era rappresentato da un'unica unità immobiliare, dettagliatamente descritta e costituita da un piano primo e da un piano AN.
Fin dai primi sopralluoghi dei Vigili del Fuoco all'interno dell'immobile incendiato era possibile verificare, seppur con le dovute approssimazioni determinate dalla necessità, in quella fase, di fare fronte ad un problema di sicurezza e spegnimento delle fiamme, che l'immobile interessato dall'incendio era stato oggetto di interventi edilizi interni. In particolare, era ictu oculi percepibile la separazione fra il piano primo ed il piano ANto.
La compiuta ricostruzione di tale intervento edilizio abusivo è stata oggetto di un mirato accertamento svolto dalla Polizia Municipale che ha depositato specifica relazione corredata da allegati fotografici, anche menzionati all'interno dell'ordinanza cautelare. La nota di PG contiene fra l'altro un'autonoma denuncia di reato non solo relativa al cambio di destinazione d'uso, ma anche per la realizzazione di “una parete in cartongesso con struttura metallica a tutta altezza posta a chiusura dello
10 sbarco scala interno e piano primo e piano secondo/AN prospiciente il doppio volume…in modo da separare i due livelli così determinando un frazionamento con aumento di un'unità immobiliare”.
Le indagini conducono sicuramente a ritenere che, all'atto materiale della consegna, la sig.ra abbia consegnato l'immobile con l'abuso edilizio in questione. CP_2
Nel contratto con il precedente conduttore, non vi è alcun riferimento al locale _5 AN (nel contratto si legge che si tratta di appartamento composto da due camere, un bagno, un ripostiglio, un salone, una cucina e terrazzo).
Il precedente conduttore è stato sentito nel corso delle indagini ed ha descritto fedelmente le caratteristiche dell'immobile, spiegando in particolare che vi era nel vano soggiorno una scala interna che conduceva ad un piano ANto, che però era stato separato dal piano primo, con interclusione anche delle scale, mediante la realizzazione di una parte in cartongesso. L'uomo ha anche spiegato che tale chiusura era stata realizzata dalla resistente, sua referente esclusiva, che in un primo momento aveva manifestato l'interesse a concedergli l'uso dell'intero immobile, per poi dover desistere perché l'uomo le aveva rappresentato che non avrebbe potuto fare fronte al canone locativo richiesto per l'intero appartamento. Da quel momento la sig.ra aveva realizzato il muro CP_2 di separazione fra piano primo e piano AN, di cui si era riservata l'uso, facendogli pagare una somma di 550 euro per la locazione del solo piano primo (non a caso di fatto la metà della locazione percepita negli anni a seguire dagli ulteriori convenuti, che viceversa hanno goduto di entrambi i piani).
Oltretutto, dalla lettura dell'ordinanza si apprende che la sig.ra sottoposta ad CP_2 intercettazioni telefoniche, abbia avuto un confronto con il geometra in seguito alla CP_6 lettura sui quotidiani della criticità dell'immobile collegata ad un (peraltro non precisato) abuso edilizio, palesando preoccupazione proprio per essere stata l'autrice dell'intervento di separazione fra i due piani. È stato, inoltre appurato che non sia mai stata avanzata alcuna pratica di sanatoria e che l'unità era sicuramente priva dei requisiti di abitabilità per la presenza di altezze inferiori ai 2,70 metri.
12. Pertanto, le ulteriori difese in punto di criticità delle accuse circa la predisposizione di un impianto elettrico non a norma non risultano dirimenti e, pertanto, superflue, atteso il certo determinismo causale della condotta, sicuramente accertata ed ascrivibile alla resistente.
La causa di morte, si ripete, è stata individuata in un'asfissia da intossicazione di monossido, determinata dallo sprigionarsi dei fumi negli ambienti che al momento del fatto erano occupati dalle vittime. La separazione degli ambienti, oltre ad impedire, di fatto, una via di fuga per gli occupanti, ha
11 sicuramente provocato un'accelerazione dell'intossicazione da inalazione che ha portato al decesso degli occupanti. Negli atti di indagine vi è a tal riguardo una relazione dei Vigili del Fuoco (pp. 2314 e
2315 all. , la quale evidenzia due effetti, uno diretto e l'altro indiretto, dell'abuso edilizio rispetto Pt_1 all'evento: “Avendo creato dunque un ambiente di ridotte dimensioni, sia di superficie che di altezza, questo genera, come effetto diretto, che si raggiunge in maniera più repentina la temperatura di accensione, prodotta dal surriscaldamento di un utilizzatore o di un conduttore per effetto Joule, inoltre il confinamento determina condizioni più favorevoli di accadimento del cosiddetto flash over (riferimento alla curva di dinamica dell'incendio). Come effetto indiretto invece, avendo l'incendio ridotta quantità di comburente (in riferimento alla grandezza definita nella dinamica del fuoco definita come “area teorica di combustione”), detto anche con combustione in difetto di ossigeno, lo stesso determina una maggiore generazione dei prodotti della combustione, come il monossido e biossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico ed altri gas di combustione che risultano ledere l'incolumità o la vita in tempi brevi, nonché una maggiore produzione di fumi di combustione che proprio per la presenza di aerosol (particelle incombuste) impediscono la visibilità delle vie di esodo, ostacolando il rapido deflusso degli occupanti l'immobile e le attività di spegnimento degli operatori VF”. Trattasi, peraltro, di nesso intuibile anche sotto il profilo logico, a prescindere da conoscenze tecniche, che comporta pertanto l'abuso perpetrato nella catena di eventi che ha portato al decesso degli occupanti l'appartamento.
13. Del resto, indicativa risulta essere la circostanza, nella sede penale, la posizione di
[...] ia stata definita con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. CP_2
Appare, al riguardo, opportuno ricordare il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità
e del tutto condivisibile, per cui la sentenza di patteggiamento “costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui
l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile” (cfr. da ultimo il principio, sancito a partire da Cass., n. 6047/2003, in Cass., n. 16838/2022).
Nel caso di specie, non risulta incidente sul giudizio che ha condotto, nella presente sede, all'accoglimento dell'azione di regresso nei confronti dell' l'avvenuta richiesta di revisione Pt_1
(peraltro non accolta nei vari gradi di giudizio, fino a compreso quello di legittimità), dal momento che la stessa risulta incentrata sugli addebiti mossi alla sig.ra per le criticità all'impianto CP_2 elettrico;
condotta che si è ritenuto di non analizzare anche per il rispetto del principio della ragion più liquida. Questo in quanto non risulterebbe incidente sul determinismo causale che comunque la
12 resistente ha posto in essere con la realizzazione dell'abuso edilizio, lei deputabile e su cui non si registra alcuna linea difensiva idonea a superare i rilievi prima effettuati.
14. Ciò posto in punto di responsabilità sia dei datori di lavoro di fatto che della Sig.ra si ricorda che nel giudizio di regresso promosso da "l'ente previdenziale può fornire CP_2 Pt_1 prova della congruità dell'indennità corrisposta al lavoratore attraverso attestazione resa dal direttore della sede erogatrice: infatti, poiché l' svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti CP_3 amministrativi, tali atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento” (Cass. n. 12898 del 2020; cfr. in tema anche
Cass., n. 11114/2019 “pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede”).
Ebbene, a seguito degli approfondimenti istruttori non vi sono dubbi circa la legittimità del procedimento istruttorio che ha portato l'istituto a liquidare una rendita alla figlia delle vittime, Pt_2
nata a [...] il [...], la cui identità è stata ricostruita attraverso l'interlocuzione con il
[...] consolato cinese (v. testimonianza di del 17.4.2024). Tes_7
Le contestazioni sul punto da parte della difesa dell'unica parte costituita, all'esito degli approfondimenti disposti, da un lato non sono certamente incidenti sul diritto dell ad agire per il Pt_1 recupero delle somme e sulla quantificazione del risarcimento (si pensi ad esempio alla ipotetica necessità dell'autorizzazione di un giudice tutelare, che al massimo può originare una mera irregolarità del procedimento di liquidazione avvenuto); dall'altro lato, non sono idonee a dubitare circa la ricostruzione del rapporto di parentela, alla luce degli approfondimenti e, pertanto, delle dedotte interlocuzioni con il consolato cinese che ha portato all'individuazione della figlia delle vittime, sulla scorta di atti che godono ex se di una fede privilegiata.
15. In punto di quantificazione e, pertanto, di contenimento della presente condanna nei limiti di liquidazione del danno civilistico, l' ha esplicitato le proprie modalità di calcolo e di Pt_1 individuazione del danno sulla scorta della “perdita economica che l'orfana è venuta a subire in conseguenza del prematuro decesso di entrambi i genitori che, con il proprio lavoro, contribuivano al suo mantenimento”, parametrando il danno sulla scorta della categoria di inquadramento contrattuale e della remunerazione prevista dal CCNL applicabile al settore tessile in rapporto al presumibile raggiungimento dell'indipendenza economica (individuata in 26 anni). Ha, quindi, addotto una
13 quantificazione del danno pari ad €. 416.670,00 (ovvero 24.732 * 16.847, pari agli anni tra la data dell'infortunio ed il compimento di 26 anni).
15.1. In merito alle contestazioni specifiche operate dalla difesa della sig.ra occorre CP_2 tuttavia osservare che le stesse siano in parte suscettibili di accoglimento.
In particolare:
- Quanto all'individuazione delle poste al lordo piuttosto che al netto, si concorda sul fatto che non è verosimile che la figlia benefici della contribuzione eventualmente persa dai genitori, ma unicamente del reddito effettivo alla stessa destinato. L'indennità mensile viene quindi conteggiata in €. 1.574,36 (€. 1.464, 19 + €. 97,43 + €. 12,74);
- Quanto alla necessità di individuazione di una quota parte del reddito della figlia nella misura di 1/3, anziché della metà, la stessa non risulta persuasiva laddove si consideri che i genitori risultano percettori, in ipotesi, del medesimo reddito e, pertanto, è del tutto equo è supporre che entrambi contribuiscano paritariamente nella misura della metà al mantenimento della sola figlia (e non dell'altro coniuge, appunto indipendente);
- Quanto all'individuazione della soglia di presumibile accertamento del raggiungimento dell'indipendenza economica, si concorda, anche alla luce delle tabelle vigenti, con la circostanza evidenziata dalla difesa della resistente che non si possa pervenire ad un giudizio positivo circa il raggiungimento della soglia dei 26 anni, che presuppone un percorso universitario. Non è possibile cogliere alcuna deduzione specifica in tal senso, non avendo l'istituto allegato circostanze individualizzanti in merito alla figlia delle vittime ed al suo presumibile grado di istruzione nel proprio Paese di origine che conduca a spostare a 26 anni la soglia di raggiungimento dell'indipendenza;
- Non incide certamente sul danno l'avvenuta liquidazione di euro 22.000,00, non afferente al danno civilistico ma ad altra posta data dal fondo di assistenza ai familiari delle vittime di incidenti sul lavoro da parte della Regione Toscana.
Sulla scorta di tali criteri è dunque possibile individuare la quantificazione del danno civilistico, quale controlimite rispetto alla possibilità di recupero da parte di in €. 223.817,315 (€. 1.574,36 Pt_1
* 12= 18.892,32 * 11,847). Il tutto oltre interessi dal giorno dell'infortunio mortale al saldo.
16. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della controversia e della quantificazione del danno.
P.Q.M.
14 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in accoglimento del ricorso promosso da condanna e Pt_1 CP_7 CP_1
, in solido tra loro, per i titoli di cui alla motivazione a corrispondere a il Controparte_2 Pt_1 costo dell'infortunio mortale occorso a e , nei limiti del danno civilistico Per_1 Persona_2 quantificato in €. 223.817,31, oltre interessi dal giorno dell'infortunio al saldo;
2) condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle CP_7 CP_1 Controparte_2 spese di lite sostenute da che liquida in €. 10.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se Pt_1 dovute come per legge.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 9 ottobre 2024 – il 9 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
NOTA
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30-6-2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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