Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/05/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Oggi 20.5.2025, ai sensi dell'articolo 281 sexies, III co., cpc sulle conclusioni delle parti di cui al processo verbale odierno cui rinvia per brevità e da intendersi qui trascritte, viene depositata la seguente SENTENZA.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in persona del giudice onorario di tribunale dott. Paolo Rossi ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3892/2024 promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Orizio del foro di Brescia
-attore opponente- contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, nonché (p.i. ) in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante in carica, entrambe rappresentate e difese ope legis dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato
-convenute-
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni
Per parte attrice: come da atto introduttivo.
Per le convenute: come da verbale del 20/5/2025.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
La presente causa sarà decisa alla luce del principio della ragione più liquida. In base a tale principio, la domanda può essere accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. la recente e nota Cass. Sez. Un. n.26242-3/2014; Cass. n.
1
Cass. n. 11356/2006).
Con atto di citazione notificato in data 2/7/2024 la parte attrice proponeva opposizione all'esecuzione avverso l'avviso n. 019 2023 90108604 69/000 notificatogli dall' CP_3
, recante intimazione al pagamento della somma complessiva di 60.748,25 euro per
[...]
pluralità di crediti di natura tributaria.
L'intimazione faceva seguito alla notifica, tra le altre, di alcune cartelle di pagamento. Il sig. deduceva la prescrizione dei crediti portati a riscossione dalle cartelle esattoriali di seguito Pt_1
specificamente indicate:
-la cartella n. 01920100227774526000, notificata in data 22.12.2010, per € 21.637,00;
-la cartella n. 01920110220372315000, notificata in data 10.01.2012, per € 9.627,62;
-la cartella n. 019201219801253000, notificata in data 17.12.2012, per € 4.100,23;
-la cartella n. 0192140016446510000, notificata in data 27.01.2015, per € 3.074,87;
-la cartella n. 01920150001617538000, notificata in data 12.03.2015, per € 181,25;
-la cartella n. 01920150015628691000, notificata in data 05.11.2015, per € 150,00;
-la cartella n. 01920150020681326000, notificata in data 28.01.2016, per € 6.215,05;
-la cartella n. 01920160025875052000, notificata in data 12.10.2016, per € 142,03;
-la cartella n. 01920160028345519000, notificata in data 09.11.2016, per € 1.463,68;
-la cartella n. 01920170001261369000, notificata in data 31.03.2017, per € 12.503,54;
Si costituivano le convenute che deducevano la regolare notificazione della intimazione di pagamento avvenuta in data 20/5/2024 e che la durata del termine di prescrizione dei crediti, essendo decennale, non era ancora maturato sicché ne derivava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Senza bisogno di attività istruttoria la causa era spedita a sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies con termine alle parti per il deposito di note finali.
Ritiene il Tribunale che la domanda giudiziale sia inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Tale questione pregiudiziale assorbe ogni altra eccezione e si procederà, pertanto, alla definizione della vicenda in esame secondo il principio della ragione più liquida (Cass. n.
9309/2020).
Secondo l'insegnamento del giudice delle leggi (C. Cost. n. 114/2018), in materia di riscossione coattiva, viene fissato uno specifico criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario. Infatti, l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 dispone che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui
2 all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Da ciò si deduce che viene tracciata una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla notificazione dell'avviso recante l'intimazione ad adempiere detto anche avviso di mora: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Nel caso che occupa la parte attrice ha pacificamente ammesso che in data 8/4/2022 aveva ricevuto la notificazione di apposito avviso di mora ex articolo 50 d.p.r. 602-73 e ss.mm.ii.
Dalla ritenuta ritualità della notifica dell'avviso di mora discende la conclusione che la debitrice ben avrebbe potuto (e dovuto) dedurre i vizi in sede di impugnazione di tale atto innanzi alla competente
Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria), trattandosi di atto ricompreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992. Nella definizione dell'ambito applicativo dell'art. 57, d.p.r. n. 602 del 1973 cit., come risultante a seguito della pronuncia della
Corte Costituzionale richiamata, deve ritenersi che il mezzo di tutela da attivare fosse quello della impugnazione dell'avviso di mora, con conseguente inammissibilità della domanda in questa sede proposta (dato che per questo tipo di opposizioni resta ferma la limitazione di cui al citato art. 57). I principi sopra indicati sono stati ribaditi da un recente indirizzo nomofilattico (Cass. n. 16986/2022;
Cass. ord. n. 23984/2023; Cass., SS.UU. 21642/2021, n. 8465/2022; n. 4227/2023, n. 2098/2025) cui l'estensore intende aderire e dare continuità.
Si è stabilita pertanto la cognizione del giudice tributario anche nei casi in cui la prescrizione matura dopo la notificazione della cartella (anche nell'ipotesi di notificazione di un pignoramento presso terzi) (Cass. n. 2098 cit.); ciò in quanto la controversia non può ritenersi propriamente esecutiva, poiché ha ad oggetto la stabilità del debito presente nella cartella di pagamento.
L'opposizione è in definitiva inammissibile e va respinta.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nel dispositivo secondo il d.m
147/22 con applicazione dei valori minimi tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della decisione in rito.
Per questi motivi
il tribunale di Bergamo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
a) Dichiara inammissibile l'opposizione;
3 b) Condanna alla rifusione in favore delle parti convenute delle spese del Parte_1
giudizio che si liquidano in euro 6.238,00 oltre rimborso spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito ex articolo 281 sexies c.p.c.
Bergamo, 20.5.2025
Il giudice dr. Paolo Rossi
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