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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/11/2024, n. 4137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4137 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 9131/2019 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 09.10.2024, con rinuncia i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. FERRARO Parte_1
SAVERIA ROSARIA, come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. DELLA MORTE Controparte_1
VINCENZO, come da procura in atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nel verbale di udienza del 09.10.2024; il
1 PM chiede pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui all'accordo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente (come indicata in epigrafe) chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente (come indicata in epigrafe) in data 19/04/1997 in Maddaloni, dal quale sono nati due figli, (04/04/1998) e (14/11/2003). Per_1 Per_2
Si costituiva parte resistente (come indicata in epigrafe) la quale non si opponeva alla domanda di divorzio.
All'udienza tenutasi in data 09.10.2024, le parti raggiungevano un accordo e ne chiedevano il recepimento.
La causa era rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale pronunciata da questo Tribunale con decreto di omologa del 17.03.2014, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti:
- Revoca del contributo di mantenimento a carico del padre ed in favore dei figli della coppia;
- Le parti concordano a che la sig.ra abiterà la casa coniugale Controparte_1
2 fino al 31 dicembre 2031;
- La sig.ra autorizza sin da ora il sig. a Controparte_1 Parte_1 conferire mandato all'agenzia per la vendita dell'immobile sito in Formia, in comproprietà tra le parti, con la precisazione che il ricavato sarà destinato all'estinzione del mutuo cointestato e alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile di Roma;
l'eventuale residuo dalla vendita sarà distribuito in pari quota tra i figli della coppia;
- La sig.ra si impegna sin da ora ad esperire tutte le formalità Controparte_1 necessarie richieste per il conferimento del mandato all'agenzia, per l'estinzione del mutuo e per la cancellazione dell'ipoteca.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi agli interesse della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre alla base della presente decisione.
Vista la natura e l'esito del giudizio le spese processuali vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 9131/2019, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili celebrato il 19/04/1997 in MADDALONI da , nato il [...] in [...] e da Parte_1
nata il [...] in [...] Controparte_1
n. 24- P.II - S. A – Anno 1997).
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI, secondo quanto previsto dall'art. 10 L. 1/12/1970 n. 898 per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396);
c) adotta le statuizioni accessorie indicate in parte motiva;
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 09.10.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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