Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6775 /2019 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CERATO FABIO e con domicilio eletto in Parte_1 C.F._1
Milano, via Mecenate n° 76/9
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CATALINI EMANUELA e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Petritoli (FM), via S. Antonio n.149
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d''udienza depositate in data 11.12.2024, le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
1) “i coniugi concordano nel richiedere congiuntamente lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
04.10.2008 in Besate (PV) e trascritto al numero 7 anno 2008 parte prima, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Besate di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) i coniugi saranno liberi di fissare ovunque la propria residenza, vivranno separati nel rispetto degli obblighi di legge, con reciproco impegno al mutuo rispetto, mantenendo, in ogni momento e luogo, una condotta civile, dignitosa, e rispettosa del ruolo di genitori che li accomuna;
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3 c.c., in via esclusiva ed autonoma, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli minori, ivi incluse le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e all'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, con collocamento prevalente presso di lui;
4) Le parti chiedono che il Tribunale mantenga attivo il monitoraggio dei servizi sociali di Vigevano di concerto con quelli di Altidona, sulla effettiva attuazione dei percorsi volti al recupero della relazione madre figli ed alla regolamentazione in concreto della modalità di incontro, prevedendo secondo quanto indicato nelle relazioni dei servizi, incontri in presenza, presso il domicilio dei minori ovvero presso il domicilio materno, secondo un principio di progressiva liberalizzazionedi Vigevano di concerto con quelli di Altidona, sulla effettiva attuazione dei percorsi volti al recupero della relazione madre figli ed alla regolamentazione in concreto della modalità di incontro, prevedendo secondo quanto indicato nelle relazioni dei servizi, incontri in presenza, presso il domicilio dei minori ovvero presso il domicilio materno, secondo un principio di progressiva liberalizzazione;
si impegnano ad una leale e reciproca collaborazione, nonchè ad un dialogo fattivo al fine ricostruire il rapporto genitoriale ed il reinserimento della figura materna nella vita dei minori;
5) All'esito del percorso le parti, previo positivo parere degli organi preposti alla realizzazione del piano di supporto alla genitorialità e di recupero della relazione madre figli, valuteranno la possibilità di modificare l'accordo prevedendo l'affidamento condiviso e l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi;
6) continuerà a versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile di Controparte_1 importo pari ad € 349,00 (trecentoquarantanove/00), già rivalutato alla data odierna e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno
15 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, regolamentate secondo il
Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Pavia;
7) L'importo dell'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dal padre;
8) Confermandosi e riconoscendo che la sig.ra versa regolarmente il mantenimento dal mese di CP_1 marzo 2021, si da atto che la stessa ha versato al sig. la somma omnicomprensiva di € 14.000,00 Pt_1
(euro quattordicimila) a titolo di mantenimento arretrato (antecedente al mese di marzo 2021), nonché per tutte le somme da lui anticipate prima dell'introduzione dei giudizi di separazione e divorzio, e per le quali avrebbe diritto di ripetizione in via di regresso;
pagina 2 di 4 9) Avendo ricevuto la somma di cui al punto che precede, il sig. si ritiene soddisfatto e tacitato di Pt_1 quanto a lui dovuto per i titoli suddetti, rinunciando a qualsivoglia azione nei confronti della sig.ra CP_1 per le causali predette;
10) I sig.ri e dichiarano espressamente di essere economicamente autonomi ed Pt_1 CP_1 autosufficienti, potendo entrambi contare su adeguati redditi propri e di non avere quindi reciproche pretese per assegni di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra;
11) Gli effetti dell'accordo decorrono dalla data di sottoscrizione del medesimo quindi dal 05.11.2024;
12) Stante la pendenza innanzi al Tribunale di Pavia del procedimento r.g. n.6775/2019, le parti sottoscriventi l'accordo, al fine di far ratificare dall'Autorità Giudiziaria la normazione delle questioni patrimoniali e personali tra i coniugi, si impegnano a rassegnare in sede processuale le conclusioni richiamandosi congiuntamente alla presente intesa, che verrà depositata in atti debitamente sottoscritta da entrambi;
13) le parti rinunciano alla impugnazione della sentenza
14) spese e compensi di giudizio si intendono integralmente compensati tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, all'udienza innanzi al giudice istruttore hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio.
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Infatti è stata depositata la copia della sentenza, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Pavia, in data 16.7.2018, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano, poi, che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Ritiene il tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti alle condizioni di affido e al mantenimento dei Per_ figli minori (nato il [...]), (nata il [...]) e (nata il [...]), ciò anche alla luce Per_1 Per_3 dell'ascolto giudiziale degli stessi.
Si reputa, altresì, necessario disporre la prosecuzione del monitoraggio da parte dei servizi sociali dei servizi sociali di Vigevano in collaborazione con quelli di Altidona, perché monitorino sull'attuazione dei percorsi volti al recupero della relazione madre-figli e continuino a regolamentare le modalità di incontro tra loro, prevedendo incontri in presenza, presso il domicilio dei minori ovvero presso il domicilio materno, con progressiva liberalizzazione.
Si dà atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti.
pagina 3 di 4 Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 09/12/2019:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Besate, il Parte_1 Controparte_1 giorno 04/10/2008 (atto n. 7, parte I, anno 2008);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio;
3) dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte dei servizi sociali incaricati, secondo quanto indicato in parte motiva;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4)dà atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
5) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Si comunichi ai servizi sociali competenti per il Comune di Vigevano e di Altidona
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3.3.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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