Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/12/1986, n. 7605
CASS
Sentenza 16 dicembre 1986

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La Competenza funzionale del giudice di rinvio (art. 389 cod. proc. civ.) in ordine alla domanda di restituzione (conseguente alla sentenza di Cassazione) -la quale viene meno per effetto della mancata riassunzione della causa principale nel termine di un anno stabilito dall'art. 392 cod. proc. civ.- sussiste, nonostante l'Estinzione del processo principale, nel caso in cui l'istanza di restituzione sia stata proposta prima della scadenza del termine di riassunzione, atteso che, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., la Competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. ( V 510/62, mass n 250798; ( V 510/62, mass n 250799; ( V 4634/57, mass n 882847).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/12/1986, n. 7605
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7605
    Data del deposito : 16 dicembre 1986

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