Sentenza 16 dicembre 1986
Massime • 1
La Competenza funzionale del giudice di rinvio (art. 389 cod. proc. civ.) in ordine alla domanda di restituzione (conseguente alla sentenza di Cassazione) -la quale viene meno per effetto della mancata riassunzione della causa principale nel termine di un anno stabilito dall'art. 392 cod. proc. civ.- sussiste, nonostante l'Estinzione del processo principale, nel caso in cui l'istanza di restituzione sia stata proposta prima della scadenza del termine di riassunzione, atteso che, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., la Competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. ( V 510/62, mass n 250798; ( V 510/62, mass n 250799; ( V 4634/57, mass n 882847).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/12/1986, n. 7605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7605 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1986 |
Testo completo
La Competenza funzionale del giudice di rinvio (art. 389 cod. proc. civ.) in ordine alla domanda di restituzione (conseguente alla sentenza di Cassazione) -la quale viene meno per effetto della mancata riassunzione della causa principale nel termine di un anno stabilito dall'art. 392 cod. proc. civ.- sussiste, nonostante l'Estinzione del processo principale, nel caso in cui l'istanza di restituzione sia stata proposta prima della scadenza del termine di riassunzione, atteso che, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., la Competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. ( V 510/62, mass n 250798; ( V 510/62, mass n 250799; ( V 4634/57, mass n 882847).*