Articolo 1 della Legge 21 luglio 1965, n. 923
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18 agosto 1965
Art. 1. Articolo unico.

L' articolo 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , delle leggi sulla caccia e' cosi' modificato:
Art. 70. - "Ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e alle guardie giurate dipendenti da concessionari di bandite e riserve e' vietata la caccia e l'uccellagione nelle localita' in cui esercitano la loro funzione.
Essi possono di volta in volta essere autorizzati, dai Comitati o dai concessionari, a cacciare - nei periodi di apertura - determinate specie di selvaggina.
Gli agenti di vigilanza, di cui all'articolo 68 - escluse le guardie giurate volontarie - sono autorizzati alla uccisione e alla cattura degli animali nocivi in ogni epoca, e a tale scopo possono portare il fucile da caccia con munizione spezzata anche in tempo di divieto purche' siano muniti, in mancanza della normale licenza, dello speciale porto d'armi".

Entrata in vigore il 18 agosto 1965