Articolo 723 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 723.

(Resa dei conti).

Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredita' e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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