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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22995/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 22995/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. BEATRICI CHRISTIAN Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. BEATRICI Parte_2 C.F._2
CHRISTIAN
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cevo (BS) alle seguenti ridette
CONDIZIONI
1) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) la Sig.ra ha già portato altrove il proprio domicilio e i propri effetti Parte_2
personali rispetto alla ex casa coniugale, sita in Capo di Ponte (BS), Via Italia, 5, di proprietà esclusiva del Sig. d assegnata al medesimo in sede di separazione consensuale (doc. n° 3); Parte_1
1 3) le figlie e , maggiori d'età ed allo stato attuale economicamente non Per_1 Persona_2
autosufficienti, hanno pure portato altrove la loro residenza nonché i propri effetti personali rispetto all'ex casa familiare (doc. n° 3);
4) a far tempo dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia , studentessa fuori corso, e, comunque, non Per_3
oltre il 31/12/2025, il Sig. provvederà a versare direttamente alla medesima, entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) a far tempo dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia , il Sig. provvederà a Persona_2 Parte_1
versare direttamente alla medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, all'imprescindibile condizione che la medesima segua con profitto, contrariamente a quanto sinora accaduto, il piano di studi del corso universitario prescelto;
in caso contrario, a decorrere dall'accertamento del persistere_ dell'inoperosa _ iscrizione universitaria, cesserà ogni obbligazione economica da parte del Sig. verso la figlia Parte_1
Per_2
6) il Sig. continuerà sino al 31/12/2025 a versare direttamente alla Sig.ra Parte_1 [...]
, entro il giorno 15 di ogni mese, la giusta metà del canone di locazione, delle Parte_2
spese condominiali, delle bollette relative ad elettricità, acqua potabile e gas metano e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti (cd. TARI) afferenti all'appartamento sito al piano secondo in Borgo Palazzo
n. 59, Bergamo, attualmente detenuto dalle figlie e come da contratto dalle Per_1 Persona_2 medesime stipulato nell'anno 2023 con la Sig.ra nata a [...] il Parte_3
10/09/1962 residente in [...]; tale corresponsione cesserà inderogabilmente alla ridetta data del 31/12/2025, a prescindere dalla sussistenza o meno oltre tale data_ della frequenza universitaria di una o di entrambe le figlie ed indipendentemente dall'eventuale permanenza di tale vigenza contrattuale oltre il succitato termine del 31/12/2025;
7) | coniugi provvederanno altresì a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative alle medesime, come da protocollo redatto in data 14/07/2016 in uso presso il Tribunale di
Brescia, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie e comunque non oltre il
31/12/2025 per ciò che attiene alla figlia ed anche oltre tale data per ciò che _ attiene Per_3 alla figlia , all'imprescindibile condizione che quest'ultima segua con profitto, Persona_2
contrariamente a quanto sinora accaduto, il piano di studi del corso universitario prescelto.
8) |coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi rivendicazione di natura economico-alimentare.
2 10) I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
11) qualsiasi ulteriore rapporto di natura economico-patrimoniale è già stato regolamentato separatamente dalle parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a CEVO (BS) in data 19.9.1998, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di CEVO al n. 2, parte I, Serie A, anno 1998.
Dall'unione sono nate le figlie e entrambe maggiorenni ma economicamente non Per_1 Per_2
autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia n.
2851/2023 all'esito della camera di consiglio del 21.4.2023.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 22995/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. BEATRICI CHRISTIAN Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. BEATRICI Parte_2 C.F._2
CHRISTIAN
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cevo (BS) alle seguenti ridette
CONDIZIONI
1) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) la Sig.ra ha già portato altrove il proprio domicilio e i propri effetti Parte_2
personali rispetto alla ex casa coniugale, sita in Capo di Ponte (BS), Via Italia, 5, di proprietà esclusiva del Sig. d assegnata al medesimo in sede di separazione consensuale (doc. n° 3); Parte_1
1 3) le figlie e , maggiori d'età ed allo stato attuale economicamente non Per_1 Persona_2
autosufficienti, hanno pure portato altrove la loro residenza nonché i propri effetti personali rispetto all'ex casa familiare (doc. n° 3);
4) a far tempo dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia , studentessa fuori corso, e, comunque, non Per_3
oltre il 31/12/2025, il Sig. provvederà a versare direttamente alla medesima, entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) a far tempo dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia , il Sig. provvederà a Persona_2 Parte_1
versare direttamente alla medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, all'imprescindibile condizione che la medesima segua con profitto, contrariamente a quanto sinora accaduto, il piano di studi del corso universitario prescelto;
in caso contrario, a decorrere dall'accertamento del persistere_ dell'inoperosa _ iscrizione universitaria, cesserà ogni obbligazione economica da parte del Sig. verso la figlia Parte_1
Per_2
6) il Sig. continuerà sino al 31/12/2025 a versare direttamente alla Sig.ra Parte_1 [...]
, entro il giorno 15 di ogni mese, la giusta metà del canone di locazione, delle Parte_2
spese condominiali, delle bollette relative ad elettricità, acqua potabile e gas metano e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti (cd. TARI) afferenti all'appartamento sito al piano secondo in Borgo Palazzo
n. 59, Bergamo, attualmente detenuto dalle figlie e come da contratto dalle Per_1 Persona_2 medesime stipulato nell'anno 2023 con la Sig.ra nata a [...] il Parte_3
10/09/1962 residente in [...]; tale corresponsione cesserà inderogabilmente alla ridetta data del 31/12/2025, a prescindere dalla sussistenza o meno oltre tale data_ della frequenza universitaria di una o di entrambe le figlie ed indipendentemente dall'eventuale permanenza di tale vigenza contrattuale oltre il succitato termine del 31/12/2025;
7) | coniugi provvederanno altresì a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative alle medesime, come da protocollo redatto in data 14/07/2016 in uso presso il Tribunale di
Brescia, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie e comunque non oltre il
31/12/2025 per ciò che attiene alla figlia ed anche oltre tale data per ciò che _ attiene Per_3 alla figlia , all'imprescindibile condizione che quest'ultima segua con profitto, Persona_2
contrariamente a quanto sinora accaduto, il piano di studi del corso universitario prescelto.
8) |coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi rivendicazione di natura economico-alimentare.
2 10) I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
11) qualsiasi ulteriore rapporto di natura economico-patrimoniale è già stato regolamentato separatamente dalle parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a CEVO (BS) in data 19.9.1998, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di CEVO al n. 2, parte I, Serie A, anno 1998.
Dall'unione sono nate le figlie e entrambe maggiorenni ma economicamente non Per_1 Per_2
autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia n.
2851/2023 all'esito della camera di consiglio del 21.4.2023.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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