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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/03/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 4701/2014 R.G.E. vertente
TRA
, C.F. , residente in [...] C.F._1
Licandro Alto, elettivamente domiciliato in Messina, via Luciano Manara, 19, presso lo studio dell'avv. Rosa Di Bernardo che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-attore-
CONTRO
C.F. e P.I. con sede in Reggio Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Emilia, via Emilia San Pietro, 4, elettivamente domiciliata in Marsala, via G. Garraffa, 36, presso lo studio dell'avv. Vita Lido che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-convenuto-
OGGETTO: bancario (rapporto di conto corrente e conto anticipi).
**************
Conclusioni delle parti: per l'udienza del 25.02.2025 sono state depositate note scritte ex art. 127 ter cpc da:
- Avv. Rosa Di Bernardo nell'interesse di (attore); Parte_1
- Avv. Vita Lido nell'interesse del (convenuta); Controparte_1
Rilevato che con le superiori note scritte le parti hanno precisato le loro conclusioni, chiedendo altresì la decisione della controversia;
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, depositato in data 5.8.2014, ha introdotto il presente Parte_1
giudizio esponendo di aver intrattenuto con il rapporto di conto corrente Controparte_1
ordinario n. 010/0003113-2 sul quale era stata concessa un'apertura di credito di € 5.000,00, successivamente elevata oltre il suddetto importo, e il rapporto di conto anticipi n. 00443/254, per il
1 quale aveva ottenuto una concessione di affidamento entro € 30.000,00.
Nello specifico, parte attrice ha lamentato l'illegittima applicazione del tasso ultralegale e l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto e della relativa capitalizzazione trimestrale, oltre che l'applicazione di interessi in violazione del tasso determinato ai sensi della l.
108/96.
L'attore ha, quindi, chiesto: la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali ritenute illegittime;
la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
la condanna della medesima, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, al risarcimento dei danni per violazione dei principi di correttezza e buona fede in relazione agli obblighi connessi con il proprio mandato e al pagamento del danno ex art. 1224 c.c.
In via istruttoria, inoltre, l'attrice ha chiesto disporsi C.T.U. tecnico contabile al fine di accertare le denunciate illegittimità contrattuali.
Integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
10.12.2014, il costituendosi in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, nonché la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza della causa petendi e del petitum. Nel merito, ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte poiché infondato, in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio è stata espletata CTU contabile e all'udienza del 25.2.2025 la causa è stata assunta in decisione con riserva di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
In via preliminare ed assorbente, occorre esaminare – non essendo stato fatto in corso di giudizio - l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata tempestivamente da parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta.
Orbene, la predetta eccezione è fondata, dovendosi ritenere territorialmente incompetente il
Tribunale di Messina e competente il Tribunale di Reggio Emilia, secondo quanto espressamente pattuito dalle parti con il contratto di conto corrente n. 010/0003113-2.
Va, in proposito, rilevato che al contratto oggetto del presente giudizio non trova applicazione la disciplina consumeristica. Non può, infatti, dubitarsi della qualifica imprenditoriale dell'odierno attore, il quale ha concluso il contratto con la società convenuta nell'esercizio della propria attività commerciale, così come chiaramente emerge dalla stessa dichiarazione formulata dal cliente al momento della sottoscrizione del contratto (v. pag. 1: “acceso per scopi inerenti all'attività imprenditoriale/professionale svolta”).
A ciò si aggiunga che parte attrice, in sede di note conclusionali, ha affermato espressamente di essere “titolare di una attività commerciale per la vendita al dettaglio di materiale informatico e
2 PC; in data 03.05.2002, l'odierno esponente accendeva un conto corrente ordinario (n.
010/0003113-2) presso l'Istituto Bancario Credem S.p.A. di Messina, destinato alle operazioni commerciali connesse all'attività lavorativa”.
Ne consegue che il contratto di conto corrente in esame è stato stipulato dall'attore con l'istituto di credito convenuto nell'esercizio della propria attività commerciale.
Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, deve qualificarsi “consumatore” (con conseguente applicabilità dell'art. 33 d.lgs. 6.9.2005, n. 206) la persona fisica che concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale svolta, dovendosi, invece, considerare “professionista” la persona fisica che «utilizzi il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa
o della professione, ma per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale» (cfr. Cass. Civ., 19.5.2017, n. 12739; Cass. Civ., 23.9.2013, n. 21763).
Deve, pertanto, osservarsi che la fattispecie in oggetto è disciplinata dall'art. 1341 c.c., per il quale sono valide ed efficaci tra le parti le clausole specificamente approvate per iscritto. La norma trova fondamento nel principio di responsabilità del contraente, il quale non può dolersi del danno derivante dall'applicazione di una clausola negoziale a sé sfavorevole, laddove sia stato posto nelle condizioni di attenzionare l'esistenza della stessa e, ciò nonostante, si sia liberamente determinato a firmarla.
Per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità «la clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l'altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa ed a tale fine è sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità che questa sia integralmente trascritta» (cfr. ex multis Cass. Civ., 7.2.2018, n. 2895; Cass. Civ., 19.5.2017, n.
12739), con la specificazione che «l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c., della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto» (cfr. Cass. Civ., 21.2.2017, n. 4377).
Peraltro, «In tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa» (cfr. Cass. Civ., 2.10.2020, n. 21010).
3 Ebbene, nel caso di specie, non può, in primo luogo, dubitarsi che le parti contrattuali abbiano voluto derogare alle normali regole in tema di competenza territoriale, prevedendo espressamente all'art. 26 del contratto di conto corrente che “Per qualunque controversia è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia”: espressione – quest'ultima – chiaramente dimostrativa della volontà di circoscrivere al Tribunale summenzionato, qualunque controversia derivante da tale contratto, salva l'ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, non ricorrente nel caso di specie.
Non può, in secondo luogo, neanche dubitarsi che la richiamata clausola sia stata oggetto di specifica sottoscrizione da parte del correntista, risultando espressamente la medesima tra quelle per le quali è stata formulata la dichiarazione di accettazione ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c. (v. pag. 1
“art. 26 (deroga alla competenza giudiziaria)”).
Tale dicitura - “art. 26 (deroga alla competenza giudiziaria)”, sebbene sommaria e inserita in un richiamo cumulativo di clausole, è idonea, inoltre, a garantire l'attenzione del contraente debole verso il contenuto della clausola a lui sfavorevole.
Per quanto fin qui dedotto deve considerarsi valida ed efficace la clausola che prevede quale foro esclusivo per le controversie quello di Reggio Emilia, con la conseguenza che va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Messina essendo competente il Tribunale di Reggio
Emilia.
Tale pronuncia riveste carattere assorbente sulle questioni di merito sollevate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori tra i minimi e i medi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a €26.000,00)
e la bassa complessità delle questioni trattate. La liquidazione delle competenze in favore del CTU, disposta in corso di causa, va posta definitivamente a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4701/2014 R.G., così provvede:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Messina in favore del Tribunale di
Reggio Emilia;
2. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e fissa in mesi tre il termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia;
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e
[...]
4 cpa, se dovute, come per legge.
4. Dispone che la liquidazione dei compensi del CTU disposta in corso di causa sia posta definitivamente a carico di parte attrice soccombente.
Si comunichi.
Così deciso in Messina, 20.3.2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
5
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 4701/2014 R.G.E. vertente
TRA
, C.F. , residente in [...] C.F._1
Licandro Alto, elettivamente domiciliato in Messina, via Luciano Manara, 19, presso lo studio dell'avv. Rosa Di Bernardo che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-attore-
CONTRO
C.F. e P.I. con sede in Reggio Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Emilia, via Emilia San Pietro, 4, elettivamente domiciliata in Marsala, via G. Garraffa, 36, presso lo studio dell'avv. Vita Lido che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-convenuto-
OGGETTO: bancario (rapporto di conto corrente e conto anticipi).
**************
Conclusioni delle parti: per l'udienza del 25.02.2025 sono state depositate note scritte ex art. 127 ter cpc da:
- Avv. Rosa Di Bernardo nell'interesse di (attore); Parte_1
- Avv. Vita Lido nell'interesse del (convenuta); Controparte_1
Rilevato che con le superiori note scritte le parti hanno precisato le loro conclusioni, chiedendo altresì la decisione della controversia;
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, depositato in data 5.8.2014, ha introdotto il presente Parte_1
giudizio esponendo di aver intrattenuto con il rapporto di conto corrente Controparte_1
ordinario n. 010/0003113-2 sul quale era stata concessa un'apertura di credito di € 5.000,00, successivamente elevata oltre il suddetto importo, e il rapporto di conto anticipi n. 00443/254, per il
1 quale aveva ottenuto una concessione di affidamento entro € 30.000,00.
Nello specifico, parte attrice ha lamentato l'illegittima applicazione del tasso ultralegale e l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto e della relativa capitalizzazione trimestrale, oltre che l'applicazione di interessi in violazione del tasso determinato ai sensi della l.
108/96.
L'attore ha, quindi, chiesto: la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali ritenute illegittime;
la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
la condanna della medesima, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, al risarcimento dei danni per violazione dei principi di correttezza e buona fede in relazione agli obblighi connessi con il proprio mandato e al pagamento del danno ex art. 1224 c.c.
In via istruttoria, inoltre, l'attrice ha chiesto disporsi C.T.U. tecnico contabile al fine di accertare le denunciate illegittimità contrattuali.
Integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
10.12.2014, il costituendosi in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, nonché la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza della causa petendi e del petitum. Nel merito, ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte poiché infondato, in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio è stata espletata CTU contabile e all'udienza del 25.2.2025 la causa è stata assunta in decisione con riserva di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
In via preliminare ed assorbente, occorre esaminare – non essendo stato fatto in corso di giudizio - l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata tempestivamente da parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta.
Orbene, la predetta eccezione è fondata, dovendosi ritenere territorialmente incompetente il
Tribunale di Messina e competente il Tribunale di Reggio Emilia, secondo quanto espressamente pattuito dalle parti con il contratto di conto corrente n. 010/0003113-2.
Va, in proposito, rilevato che al contratto oggetto del presente giudizio non trova applicazione la disciplina consumeristica. Non può, infatti, dubitarsi della qualifica imprenditoriale dell'odierno attore, il quale ha concluso il contratto con la società convenuta nell'esercizio della propria attività commerciale, così come chiaramente emerge dalla stessa dichiarazione formulata dal cliente al momento della sottoscrizione del contratto (v. pag. 1: “acceso per scopi inerenti all'attività imprenditoriale/professionale svolta”).
A ciò si aggiunga che parte attrice, in sede di note conclusionali, ha affermato espressamente di essere “titolare di una attività commerciale per la vendita al dettaglio di materiale informatico e
2 PC; in data 03.05.2002, l'odierno esponente accendeva un conto corrente ordinario (n.
010/0003113-2) presso l'Istituto Bancario Credem S.p.A. di Messina, destinato alle operazioni commerciali connesse all'attività lavorativa”.
Ne consegue che il contratto di conto corrente in esame è stato stipulato dall'attore con l'istituto di credito convenuto nell'esercizio della propria attività commerciale.
Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, deve qualificarsi “consumatore” (con conseguente applicabilità dell'art. 33 d.lgs. 6.9.2005, n. 206) la persona fisica che concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale svolta, dovendosi, invece, considerare “professionista” la persona fisica che «utilizzi il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa
o della professione, ma per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale» (cfr. Cass. Civ., 19.5.2017, n. 12739; Cass. Civ., 23.9.2013, n. 21763).
Deve, pertanto, osservarsi che la fattispecie in oggetto è disciplinata dall'art. 1341 c.c., per il quale sono valide ed efficaci tra le parti le clausole specificamente approvate per iscritto. La norma trova fondamento nel principio di responsabilità del contraente, il quale non può dolersi del danno derivante dall'applicazione di una clausola negoziale a sé sfavorevole, laddove sia stato posto nelle condizioni di attenzionare l'esistenza della stessa e, ciò nonostante, si sia liberamente determinato a firmarla.
Per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità «la clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l'altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa ed a tale fine è sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità che questa sia integralmente trascritta» (cfr. ex multis Cass. Civ., 7.2.2018, n. 2895; Cass. Civ., 19.5.2017, n.
12739), con la specificazione che «l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c., della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto» (cfr. Cass. Civ., 21.2.2017, n. 4377).
Peraltro, «In tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa» (cfr. Cass. Civ., 2.10.2020, n. 21010).
3 Ebbene, nel caso di specie, non può, in primo luogo, dubitarsi che le parti contrattuali abbiano voluto derogare alle normali regole in tema di competenza territoriale, prevedendo espressamente all'art. 26 del contratto di conto corrente che “Per qualunque controversia è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia”: espressione – quest'ultima – chiaramente dimostrativa della volontà di circoscrivere al Tribunale summenzionato, qualunque controversia derivante da tale contratto, salva l'ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, non ricorrente nel caso di specie.
Non può, in secondo luogo, neanche dubitarsi che la richiamata clausola sia stata oggetto di specifica sottoscrizione da parte del correntista, risultando espressamente la medesima tra quelle per le quali è stata formulata la dichiarazione di accettazione ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c. (v. pag. 1
“art. 26 (deroga alla competenza giudiziaria)”).
Tale dicitura - “art. 26 (deroga alla competenza giudiziaria)”, sebbene sommaria e inserita in un richiamo cumulativo di clausole, è idonea, inoltre, a garantire l'attenzione del contraente debole verso il contenuto della clausola a lui sfavorevole.
Per quanto fin qui dedotto deve considerarsi valida ed efficace la clausola che prevede quale foro esclusivo per le controversie quello di Reggio Emilia, con la conseguenza che va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Messina essendo competente il Tribunale di Reggio
Emilia.
Tale pronuncia riveste carattere assorbente sulle questioni di merito sollevate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori tra i minimi e i medi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a €26.000,00)
e la bassa complessità delle questioni trattate. La liquidazione delle competenze in favore del CTU, disposta in corso di causa, va posta definitivamente a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4701/2014 R.G., così provvede:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Messina in favore del Tribunale di
Reggio Emilia;
2. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e fissa in mesi tre il termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia;
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e
[...]
4 cpa, se dovute, come per legge.
4. Dispone che la liquidazione dei compensi del CTU disposta in corso di causa sia posta definitivamente a carico di parte attrice soccombente.
Si comunichi.
Così deciso in Messina, 20.3.2025.
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