Ordinanza 13 dicembre 2022
Massime • 1
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche all'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare - del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio).
Commentario • 1
- 1. Diffamazione aggravata mediante social media: esclusione del diritto di critica in presenza di offese personalihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/12/2022, n. 36481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36481 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2022 |
Testo completo
- ricorrente -
contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 112/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 21/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere ALDO CARRATO. letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso notificato il 1° luglio 2016, la Confezioni Laras di EI & C. s.n.c. in liquidazione proponeva ricorso, dinanzi al TRAP del Lazio, per ottenere il residuo risarcimento dei danni subiti dalla propria azienda per l’esondazione del fiume Tronto, verificatosi per tre giorni consecutivi nel mese di aprile 1992 e causata dall’errata progettazione degli argini di tale fiume, per il cui evento agli alluvionati, tra cui essa ricorrente, erano stati erogati indennizzi parziali – tra il 1994 e il 1998 – prima dell’accertamento di qualsiasi responsabilità (come disposto 3 di 9 dalla legge n. 505/1992 e dalla L.R. Marche n. 17/1993), al fine di contrastare gli effetti economici dallo stesso prodotti. Si costituiva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, eccependo l’intervenuta prescrizione quinquennale o decennale, decorrente al più tardi dall’evento dannoso. L’adito TRAP, con sentenza n. 1833/2020, rigettava la domanda, accogliendo la formulata eccezione di prescrizione decennale, pur ritenendola decorrente dalla data di rinvio a giudizio dell’imputato per il reato di inondazione colposa (ancorché dichiarato prescritto), compensando le spese giudiziali. 2. Decidendo sull’appello avanzato dalla ricorrente soccombente, cui resisteva il citato Ministero, il TSAP, con sentenza n. 112/2021 (depositata il 21 luglio 2021), lo dichiarava inammissibile per la ravvisata violazione dell’art. 342 c.p.c., sul presupposto della sua rilevata genericità con riferimento alle argomentazioni incentrate sulla contestazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione e sulla durata della stessa ma ritenendo che fosse mancata una specifica correlazione critica della soluzione giuridica adottata nell’impugnata decisione di primo grado. 3. La Confezioni Laras di EI & C. s.n.c. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del TSAP, articolandolo in unico motivo, illustrato da memoria. L’intimato Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha resistito con controricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 di 9 1. Con l’unico formulato motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e la violazione dell’art. 112 c.p.c. In particolare, la ricorrente – dopo aver riportato il contenuto della sentenza di primo grado e quello dell’atto di appello – ha, con riferimento all’impugnata sentenza di appello, prospettato: - per un verso, la falsa applicazione del citato art. 342 c.p.c. per aver il TSAP, con l’impugnata sentenza n. 112/2021, ravvisato la genericità dell’appello senza considerare il significativo contenuto del ricorso nel suo complesso, con cui essa società aveva idoneamente criticato la ratio decidendi della decisione di prime cure indicando nel 2008 l’epoca prima della quale non avrebbe potuto raggiungere una consapevolezza del diritto al risarcimento e nel 2015 l’epoca in cui, di fatto, la raggiunse, tanto da avere conseguentemente inviato una diffida al Ministero;
- per altro verso, la violazione del richiamato art. 112 c.p.c., non essendosi il TSAP pronunciato, con la stessa sentenza, sul gravame e sulla domanda come risultanti dal ricorso nella sua interezza, sia con riferimento alla decorrenza della prescrizione come sostenuta dall’appellante, sia con riguardo alla mancata prova, da parte del menzionato Ministero, di una sua diversa decorrenza ovvero del fatto che essa ricorrente conoscesse, ancor prima degli accertamenti giudiziari compiuti con riguardo all’evento dannoso causato dalla esondazione del fiume Tronto, le cause di quest’ultima, tanto da poter agire 5 di 9 prematuramente in via risarcitoria, il cui onere risarcitorio si sarebbe dovuto considerare incombente sul citato Ministero. 2. Ritengono queste Sezioni unite che il ricorso debba essere accolto con riguardo alla denunciata violazione dell’art. 342 c.p.c. Al riguardo, si osserva che bisogna partire dal presupposto che il TSAP, con l’impugnata sentenza, è pervenuto alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello siccome ritenuto formulato in violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che l’appellante aveva svolto una generica critica avverso la decisione di primo grado, senza aver neppure indicato – come necessaria allegazione - da quale dies a quo o momento avesse inteso far decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni vantato, per suffragare la critica di asserita motivazione inadeguata sul punto della sentenza del TRAP, prospettando anche una ricostruzione per certi versi contraddittoria e deficitaria pure in ordine alla questione del riparto circa l’assolvimento dell’onere probatorio con riferimento alla data di conoscibilità dell’evento dal quale far partire il termine prescrizionale. Senonché - ponendo riguardo alla struttura e allo svolgimento dello sviluppo argomentativo sul piano fattuale e giuridico dell’atto di appello per come riportato nella stessa sentenza del TSAP (in applicazione del principio di necessaria specificità) – va rilevato che l’atto di appello rispondeva adeguatamente ai requisiti imposti dall’art. 342 c.p.c., per come interpretati e delimitati dalla sentenza di queste Sezioni unite n. 6 di 9 27199/2017, la cui portata applicativa si estende anche all’impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP (cfr. SU n. 31113/2017 e SU n. 15745/2019). Con la citata sentenza n. 27199/2017 è stato precisato che l’art. 342, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Orbene, sulla scorta di questo inquadramento, va rilevato che, nel caso di specie, emerge come i motivi di appello proposti dall’odierna ricorrente (v. i puntuali richiami delle confutazioni avverso la sentenza di primo grado come riportati alle pagg. 19-21 del ricorso) erano sufficientemente specifici e correlati alla ratio decidendi, sia avuto riguardo alla contestata questione della decorrenza del termine di prescrizione (anche sul piano della conoscibilità dell’evento da prendersi 7 di 9 correttamente in considerazione al riguardo), che a quella del riparto dell’onere probatorio. In particolare, la società oggi ricorrente aveva sostenuto la supposta erroneità della sentenza di primo grado, sulla base delle seguenti argomentazioni di critica di detta pronuncia in base alle quali (qui sinteticamente richiamate): - la prescrizione dichiarata dal TRAP non poteva essere considerata maturata stante il mancato compimento del relativo termine dal momento in cui la ricorrente ebbe o avrebbe potuto avere, con l’uso della normale diligenza ed in virtù della diffusione delle conoscenze scientifiche conseguite dalle sentenze civili e penali intervenute sulla vicenda alluvionale, una consapevolezza del proprio diritto utile all’esercizio dell’azione risarcitoria;
- il “dies a quo” della prescrizione non poteva coincidere con la data di rinvio a giudizio dell’ing. MA e non avrebbe potuto essere collocato prima del 2008 (avuto riguardo allo sviluppo che avevano avuto le diverse vicende giudiziarie e all’effettiva conoscenza dei relativi esiti); - l’eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere confortata dalla prova, mai allegata dal Ministero convenuto, di una consapevolezza precedente ai fini della univoca decorrenza del termine di prescrizione, con riferimento al riscontro, in termini di concreta conoscenza o di diffusa conoscibilità, della percezione dell’evento da ritenersi dirimente allo scopo, incertezza, peraltro, riconducibile anche al pregresso 8 di 9 orientamento ondivago della giurisprudenza del TRAP sul punto. Non è, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza del TSAP qui impugnata, con la quale si è ritenuto che la confutazione della sentenza di primo grado fosse sostenuta da una critica generica sulle questioni appena richiamate. A tal proposito, peraltro, si rileva che è dalla stessa premessa argomentativa dell’impugnata sentenza del TSAP che si evince come quest’ultimo abbia compiutamente compreso le critiche mosse con l’atto di appello, esprimendo anche valutazioni di merito circa le prospettate questioni sull’individuazione del termine di decorrenza e sul relativo assolvimento dell’onere probatorio (non a caso si richiama la sentenza di queste SU n. 2146/2021 – citata in seguito – con la quale tali questioni furono, per l’appunto, esaminate, condividendo i motivi proposti dalla parte ricorrente, cassando l’impugnata sentenza del TSAP, senza che al ricorso in questione possa ritenersi applicabile l’impianto argomentativo conducente all’inammissibilità del ricorso, come pronunciata con la più recente ordinanza di queste SU n. 33986/2022, attinente ad una vicenda processuale non del tutto sovrapponibile alla presente). Alla stregua delle esposte complessive argomentazioni deve ravvisarsi la fondatezza del formulato motivo nella parte in cui si deduce la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. , cui 9 di 9 consegue la cassazione dell’impugnata sentenza del TSAP, con rinvio allo stesso (in diversa composizione), affinché si pronunci sulle censure di merito dedotte con l’atto di appello da parte dell’odierna ricorrente, da ritenersi ammissibilmente formulate e provveda, altresì, alla regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al TSAP, in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite in data