(Diritto ai beni in natura).
Ciascun coerede puo' chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredita', salve le disposizioni degli articoli seguenti.
DIVISIONE GIUDIZIALE IMMOBILE EREDITATO In tema di divisione giudiziale del compendio immobiliare ereditario, l′art. 718 c.c., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite negli artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell′art. 720 c.c., […]
Leggi di più…[…] La Suprema Corte condivide tali doglianze, osservando preliminarmente come, nell'ambito della comunione ereditaria, il diritto di ciascun erede alla quota in natura (art. 718 c.c.) non sia quello a una porzione di ciascun bene, bensì a una porzione formata in modo da riprodurre quanto più è possibile la composizione qualitativa della massa (art. 727, comma 1, c.c.): ciò significa che la divisione deve avvenire non dividendo, ma distribuendo in porzioni i singoli beni, secondo un criterio di proporzione quantitativa e qualitativa. […]
Leggi di più…[…] inoltre, deve ribadirsi che, in tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti, trovi deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., […]
Leggi di più…[…] A quali beni si riferisce l'art. 720 c.c. [Torna su] La norma, anche se si riferisce ai soli beni immobili, è applicabile altresì: alle aziende ai beni mobili ai beni assolutamente indivisibili, poiché la divisione farebbe venire meno l'uso a cui sono destinati (scale o muro comune) La ratio della norma [Torna su] Nel momento in cui la divisione in natura non è realizzabile, senza recare pregiudizio alla funzionalità o al loro valore economico dei beni, è preferibile sacrificare il diritto dei singoli eredi di ricevere una parte di tutti i beni del patrimonio ereditario, in proporzione alla propria quota (art. 718 c.c.). […]
Leggi di più…[…] D'altro canto, l'art. 720 c.c., con norma applicabile anche nel caso di scioglimento delle comunioni ordinarie (art. 1116 c.c.), disciplinando l'ipotesi della non comoda divisibilità di un immobile, costituisce una deroga al principio generale dell'art. 718 c.c., che attribuisce a ciascun partecipante alla comunione il diritto ai beni in natura secondo le norme degli artt. 726 e 727 c.c.. […]
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