Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 718.
(Diritto ai beni in natura).
Ciascun coerede puo' chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredita', salve le disposizioni degli articoli seguenti.
(Diritto ai beni in natura).
Ciascun coerede puo' chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredita', salve le disposizioni degli articoli seguenti.
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- 1. La Cassazione chiarisce la natura della divisione ereditariaAndrea Ippoliti · https://www.diritto.it/ · 6 febbraio 2014 · 212.74345
[…] Il caso in questione ha visto la ricorrente censurare la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 718 e 720 cod. civ. in quanto nell'assegnare alla convenuta tutti gli immobili in comunione, il Giudice avrebbe disapplicato il generale e prevalente principio della divisione in natura dei beni, […] Da qui, secondo la Suprema Corte, è sorta la necessità di chiarire le caratteristiche della divisione ereditaria per cui, a norma dell'art. 718 cod. civ., ciascun coerede ha diritto alla parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli successivi. In particolare, il principio dell'art. 718 c.c. è derogato fra l'altro dall'art. 720 cod. civ., […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4697Provvedimento: […] Ai sensi dell'art. 1116 c.c. alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione ereditaria, tra le quali si rinviene l'art. 718 c.c. che consente a ciascun coerede di chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità secondo le modalità previste agli artt. 726 e 728 c.c..Leggi di più...
- art. 1116 c.c.·
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