Articolo 718 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 718.

(Diritto ai beni in natura).

Ciascun coerede puo' chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredita', salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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