Art. 285.
(Modo di notificazione della sentenza).
La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 ((...)) .
(Modo di notificazione della sentenza).
La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 ((...)) .