Articolo 285 del Codice di procedura civile
Articolo 279Articolo 287
Versione
21 aprile 1942
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Versione
4 luglio 2009
Art. 285.
(Modo di notificazione della sentenza).

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 ((...)) .
Entrata in vigore il 4 luglio 2009
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