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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg17242 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17242 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. SGARIGLIA CARLA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Dei Mille n. 61,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. CATAPANO ANNA presso il quale elettivamente domicilia in Ottaviano (NA) alla Piazza Duca D'Aosta n. 8,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/10/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Napoli il 18/11/1978 e che dalla loro unione non sono nati figli, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente
1 del Tribunale di Napoli in data 15.12.2014, era intervenuta separazione in forza di n.10375/2014 del 23.12.2014 resa nel Pt_3
procedimento RG 7482/2014, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 18/11/1978 (atto n.433, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1978);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
2 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17242 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. SGARIGLIA CARLA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Dei Mille n. 61,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. CATAPANO ANNA presso il quale elettivamente domicilia in Ottaviano (NA) alla Piazza Duca D'Aosta n. 8,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/10/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Napoli il 18/11/1978 e che dalla loro unione non sono nati figli, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente
1 del Tribunale di Napoli in data 15.12.2014, era intervenuta separazione in forza di n.10375/2014 del 23.12.2014 resa nel Pt_3
procedimento RG 7482/2014, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 18/11/1978 (atto n.433, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1978);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
2 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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