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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/05/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di IT (Verbale - Sentenza)
Dato atto che l'udienza del giorno 23.05.2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani viene tenuta con le modalità della trattazione scritta;
dato atto, infatti, che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni, eccezioni e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Daniele Sodani
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1244 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 dio dell' ò sito in Torre Annunziata via della Gambardella n. 120, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(P.IVA: Controparte_1 resso lo P.IVA_1 P.IVA_2
Franc tis sito in Cerveteri via Luigi Gallori n. 29, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cerasi e dall'avv. Mauro Carretta in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1
al fine di ott
[...]
propria vettura Toyota Yaris Tg EY101LY, avvenuto in Torre del Greco alla via Prota nella notte tra il 19.10.2016 e il 20.10.2016. Sosteneva, infatti, che aveva che aveva sporto immediata denuncia;
che ciononostante l'assicurazione non aveva pagato alcunché. Concludeva nel seguente modo: “1) accogliere la presente domanda e condannare la ai sensi RT
e per gli effett Parte_1
a seguito del sinistro innanzi indicato, della somma di euro
[...]
0,00, o a quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà dovuta, oltre interessi al interessi al tasso bancario corrente dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, con gli interessi sulle somme dovute a titolo di interessi dalla domanda giudiziale al saldo, in ogni caso e per per quanto necessario;
2) condannare sempre essa convenuta RT
, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento di
[...] onorari del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15%, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
3) munire l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge”.
2.Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando
[...] veva dichiarato una erronea residenza in Fiumicino, in luogo di quella reale ed effettiva di Boscotrecase (Napoli).
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e svolta la prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orali ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.La domanda è infondata. Dalla documentazione versata nel fascicolo sono gravi precisi e concordanti gli elementi idonei a ritenere la prova presuntiva circa l'effettiva residenza di in Boscotrecase via Tenente Parte_1
Luigi Rossi n. 128 dal gennaio 2009 e non in Fiumicino come invece dichiarato dallo stesso in sede di stipula della polizza assicurativa.
5.E' stato condivisibilmente evidenziato dall'assicurazione che: 1) la moglie ed i figli dell'attore hanno residenza proprio in Boscotrecase (NA), Via Tenente Luigi Rossi 128; 2) il luogo di lavoro dell'attore, sin dal 2007, per
, si trova in Napoli, presso l'aeroporto di Capodichino CP_3
27 km dall'abitazione di Boscotrecase, contro i 239 Km dal Comune di Fiumicino); 3) l'assicurato ha sporto denuncia per un precedente sinistro da atto vandalico e furto del proprio veicolo posteggiato nel Comune di Boscotrecase (NA), in Via Tenente Luigi Rossi 128, nonché per un furto totale del proprio veicolo posteggiato nel Comune di Torre del Greco (Napoli), in Via Prota, in prossimità dell'abitazione della di lui madre;
4) la dichiarazione di irreperibilità del 2.07.2014 effettuata dall'Anagrafe del Comune di Fiumicino essendo risultato assente al Parte_1 censimento del 2011; 5) l'attore i nanzi al Tribunale di Torre Annunziata dichiarando in citazione di risiedere a Fiumicino alla via Italo Raulich, 57/E, per poi invece dichiarare nelle successive note scritte di essere residente in Boscotrecase;
6) non ha mai provveduto al deposito delle utenze di acqua luce e gas presenti nell'immobile di Fiumicino via Italo Raulich n. 57/E. Tale essendo il quadro documentale e i plurimi elementi nel senso della residenza effettiva in Boscotrecase, la prova documentale è apparsa insufficiente essendo resa a mezzo della moglie e di altro parente, che per la loro posizione appaiono inattendibili e le loro dichiarazioni inidonee a spiegare e giustificare i plurimi elementi di contrasto, sopra indicati, rispetto alla residenza in Fiumicino.
6.Dall'esame delle condizioni generali del contratto assicurativo si evince all'art. 1.6.1 (“Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”) che “Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato/Locatario relativo alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione”; all'art. 1.6.2 (“Aggravamento del rischio”) che “il Contraente o l'Assicurato/Locatario devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile”; all'art. 1.6.4 (“Variazione della residenza del proprietario del veicolo”) che “Il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario/locatario del veicolo. L'Assicurato/Locatario è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di residenza di cui sopra eventualmente intervenuto in corso di contratto. La Compagnia si riserva di procedere ad eventuale richiesta di reintegro premio o rimborso di parte dello stesso direttamente all'Assicurato, al fine di adeguarlo alla sua nuova residenza. Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza di cui sopra risulta essere superiore a quello pagato dal Contraente, si applicherà il disposto di cui agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile”.
7.Le dichiarazioni inesatte o reticenti di cui agli art. 1892 e 1893 c.c. sono le dichiarazioni rese al momento del contratto di assicurazione che impediscono all'assicuratore di valutare le circostanze influenti sul verificarsi dell'evento dannoso assicurato, aumentandone o riducendone l'alea, con conseguente riflesso sul consenso dell'assicuratore o sulle condizioni contrattuali. In ragione della rilevanza, sul singolo rapporto assicurativo, della tecnica assicurativa basata sua analisi attuariali delle masse di rischi assunti dalle imprese di assicurazioni e al fine di rispettarne i criteri di solvibilità imposti dalla legge, è fondamentale l'esatta determinazione di ciascun rischio da assicurare. Pertanto, la sua individuazione ex ante può avvenire solo con la cooperazione dell'assicurando che, in base agli art. 1892 e 1893 c.c., è obbligato ad indicare e specificare le circostanze idonee ad influire sul rischio da assicurare e le informazioni utili per la sua esatta identificazione, onde permettere all'assicuratore di valutarne l'esistenza, la liceità e l'incidenza specifica rispetto a quelli analoghi già assunti e, dunque, per individuare le condizioni e i limiti della sua assicurabilità e così anche per determinare l'entità del premio. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora l'assicuratore rilevi (come, appunto, nella fattispecie in esame) la sussistenza di tali circostanze dopo il sinistro, non si applica il termine di decadenza di cui all'art. 1892, c.c. per l'eventuale azione di annullamento, e l'assicuratore potrà sempre utilizzare e far valere in via di eccezione le suddette circostanze, essendo in tal modo legittimato a rifiutare il pagamento dell'indennità senza necessità di impugnare il contratto (cfr. Cass. 13.07.2010, n. 16406; Cass. n. 27728/05; Cass. 17.05.2004, n. 9342, Cass. 04.03.2003, n. 3165; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 17/01/2020) 10/06/2020, n. 11115). Quanto poi alla prova del dolo o della colpa grave (1892 c.c.) tale elemento soggettivo non richiede necessariamente artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la volontarietà e la consapevolezza delle dichiarazioni mendaci o della reticenza dell'assicurato con riguardo a circostanze determinanti per il consenso dell'assicuratore (Cass. Civ. n. 4682/1999). Nel caso di specie sussistono le circostanze della dichiarazione inesatta e reticente dell'assicurato -quanto meno riconducibile a colpa grave- in ordine al luogo della effettiva residenza che ha influito sul rischio assicurato, sull'ammontare del premio (come si trae dalle pacifiche simulazioni di calcolo prodotte dall'assicurazione) e, dunque, sull'incidenza sulla stessa volontà contrattuale.
8.In conclusione, le considerazioni che precedono comportano il rigetto della domanda.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del DM vigente, del valore della causa e dell'attività processuale concretamente svolta.
PQM
Il Tribunale di IT, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite da liquidarsi nella Controparte_1 si oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani