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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5255 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3365/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1273/2021 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata il 14.06.2021 e notificata dalla controparte in data 15.06.2021,
t r a
(p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l'avv. Virginia
Chierchia (c.f. che la rappresenta e la difende;
C.F._1
APPELLANTE
e
rappresentato e difeso nel precedente grado di Controparte_1 giudizio dall'avv. Antonella Sindona (c.f. ; C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5 giugno 2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 20.12.2017, la
[...] chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di Controparte_2 ingiungere alla il pagamento in suo favore dell'importo Controparte_1 di € 55.883,93 oltre interessi legali dal pagamento e spese per la procedura.
Il ricorrente, a fondamento del ricorso, deduceva:
- di operare nel settore delle costruzioni edili e dell'edilizia residenziale, commerciale, industriale, artigianale, ed in genere dell'esecuzione di opere edilizie di interesse pubblico e/o privato;
- di avere effettuato, per la varie forniture di beni e Controparte_1 servizi presso il cantiere sito in Gragnano alla Via Quarantola “Istituto
Scolastico Don Milani”;
-che l'oggetto di tali forniture era descritto nei documenti di trasporto di cui alle singole fatture, nonché ai relativi contratti di sub affidamento e distacco;
-che la on aveva pagato tutte le forniture;
CP_1
-che, in particolare, scaduto il termine dilatorio come da messa in mora Co allegata, e, malgrado i solleciti, la rimaneva debitrice nei suoi confronti dei seguenti importi: - 1 € 16.839,13 per il mancato pagamento della fattura n. 22/2017, relativa alla fornitura di cui ai ddt n. 1- 2- 3- 4- 5; -2 €
7.076,00 per il mancato pagamento della fattura n. 23/2017, relativa alla fornitura di cui ai ddt n. 6; - 3 € 6.148,80 per il mancato pagamento della fattura n. 24/2017, relativa alla fornitura di cui ai ddt n. 10- 13; - 4 €
3.500,00 per il mancato pagamento della fattura n. 26/2017, relativa alla prestazione di servizio operaio qualificato per lavorazioni in cartongesso e pitturazione presso cantiere sito in Gragnano alla Via Quarantola "istituto
Scolastico Don Milani"; - 5 € 15.000,00 per il mancato pagamento della fattura n. 25/2017 relativa al distacco operai qualificati muratori presso cantiere di cui alla scrittura privata allegata;
- 6 € 7.320,00 per il mancato pagamento della fattura n.27/2017 lavori opere murarie di pitturazione e di controsoffittature come da 'contratto di subaffidatario presso cantiere
2 istituto scolastico Don Milani, in virtù di relativo contratto ivi allegato”.
A sostegno della domanda depositava: visura, copia diffida inviata tramite pec, copia fatture nn. 22/2017, 23/2027, 24/2017, 25/2017, 26/2017, scrittura privata n. 27/2017 e contratto di subaffidamento.
Il giudicante emetteva in data 28/12/2017 il decreto ingiuntivo n. 19/2018, depositato il 03/01/2018, provvisoriamente esecutivo, ingiungendo a
[...] di pagare in favore della Controparte_1 Controparte_2 la somma di € 55.883,93, oltre spese.
Con atto di citazione notificato in data 12.01.2018, la Controparte_1 proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, convenendo in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata la Controparte_2
e chiedendo: “1) Revocare la provvisoria esecuzione al
[...] decreto ingiuntivo nr. 19/18 emesso dal Giudice del Tribunale di Torre
Annunziata, dott. Gian Piero Vitale, in data 28/12/2017 e depositato in data 03/01/2018, emesso in data 27/12/2017 e depositato in data
03.01.2018 e, trattandosi di credito contestato e con prova scritta, nonché atteso il formale disconoscimento delle fatture non concedere la provvisoria esecuzione, tenuto presente altresì il grave danno nella ipotesi di esecuzione forzata nonché la difficoltà nel recupero di eventuali somme già pagate;
2) Altresì revocare il decreto ingiuntivo nr. 19/18 emesso dal
Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Gian Piero Vitale, in data
28/12/2017 e depositato in data 03/01/2018, emesso in data 27/12/2017 e depositato in data 03.01.2018 e, trattandosi di credito contestato c con prova scritta, nonché il disconoscimento formale delle fatture non concedere la provvisoria esecuzione, atteso altresì il grave danno nella ipotesi di esecuzione forzata nonché la difficoltà nel recupero di eventuali somme già pagate;
3) Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia fornitura dall'intimante all'odierna opponente e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla società opponente;
4) condannare
l'intimante al pagamento di spese ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Con l'opposizione contestava innanzitutto la fattura n. 25/17 da €
15.000,00, disconoscendo la sottoscrizione ed il contenuto della scrittura privata tra le parti cui era riferita, riguardante il distacco di 3 operai dalla
3 Dumer dei Fratelli Durazzo Srl presso il cantiere della . Controparte_1
Asseriva, in particolare, che la mancata comunicazione di tale scrittura alla stazione appaltante (Istituto Scolastico Don Milani) violasse l'art. 47 comma 7 del capitolato d'appalto, disposizione che richiedeva la comunicazione di tutti i contratti di subaffidamento, subforniture e distacchi al fine di garantire trasparenza e anticorruzione.
Solo il contratto di subaffidamento (ossia quello relativo alla fattura n.
27/17) era stato regolarmente comunicato, tanto che il dirigente dell'Istituto aveva sospeso il pagamento in assenza di prova della regolarità dei pagamenti verso il subaffidatario.
Anche la fattura n. 26/17, riferita ad una prestazione di operaio qualificato per lavori in cartongesso e pitturazione, era a suo dire falsa e generica, poiché non specificava chi avesse realizzato tali lavori, in realtà eseguiti da operai della sua impresa.
Per la fattura n. 27/17, sosteneva di avere svolto direttamente i lavori con propri operai e materiali, come confermato dal Direttore dei lavori.
Contestava poi e la fattura n. 22/17 riguardante una fornitura di materiali, assumendo la falsità della stessa e dei relativi documenti di trasporto DDT
n. 1, 2 e 3).
Infine, contestava le fatture n. 23 e 24 del 2017, asserendo che le stesse fossero relative a forniture mai effettuate. I documenti di trasporto, infatti, recavano una sottoscrizione, poi attribuita a , il quale era, Controparte_3 non solo dipendente della ma altresì zio di Controparte_1 Per_1 legale rapp.te della società intimante.
[...]
Riteneva, pertanto, che l'intimante non avesse fornito valide prove a sostegno della propria domanda.
Con comparsa depositata in data 2.06.2018, si costituiva in giudizio la chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE, Controparte_2 autorizzare il convenuto opposto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) l'Istituto Scolastico Don
Milani, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Gragnano alla Via Quarantola, CF: obbligato, nella P.IVA_2 qualità di appaltatore, solidalmente alla al pagamento di Controparte_1 quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in
4 favore della e di conseguenza chiede che Controparte_4 il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla in quanto inammissibile e/o Controparte_1 improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 19/18 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata già provvisoriamente esecutivo, con condanna dell'opponente al pagamento delle relative somme in favore dell'odierno opposto oltre interessi dalla data di maturazione al saldo ed alle spese e competenze legali del presente giudizio;
Con vittoria di spese
e compensi”.
Espletata l'attività preliminare ed istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Torre Annunziata, così provvedeva: “A) Accoglie
l'opposizione e per l'effetto revoca il D.l. 19/2018 del Tribunale di Torre
Annunziata del 28.12.2017;
B) Condanna a corrispondere in favore della dei CP_1 CP_2 fratelli € 7.320,00 oltre interessi legali maturati dalla scadenza CP_2 della fattura al saldo;
C) Compensa le spese di lite per un quarto e per la parte restante condanna fratelli a corrispondere CP_2 CP_2 in favore di il pagamento delle spese processuali, Controparte_1 spese che si liquidano in euro 9.350,00 per compensi professionali oltre,
I.V.A. e C.P.A., se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. Sindona
Antonella”.
Il giudizio di appello
, con atto di appello notificato in data Controparte_4
13/07/2021 a ha impugnato la predetta sentenza, Controparte_1 chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA
PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.
351 cpc comma 2, voglia sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, ravvisandosi nel caso di specie i giusti motivi di urgenza;
5 2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1273/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Zicari, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1419/2018, emessa in data
14.06.2021, comunicata dalla cancelleria in pari data e notificata dalla controparte in data 15.06.2021 e accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla in quanto inammissibile e/o improponibile e Controparte_1 comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 19/18 emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata già provvisoriamente esecutivo, con condanna dell'opponente al pagamento delle relative somme in favore dell'odierno opposto oltre interessi dalla data di maturazione al saldo ed alle spese e competenze legali del presente giudizio;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
La è rimasta contumace. Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5 giugno 2025, mediante concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
I motivi della decisione
La con un atto di impugnazione confuso, generico ed a tratti CP_2 inammissibile, contesta la sentenza di primo grado, sostenendo che la decisione del giudice di primo grado sarebbe stata adottata sulla base dell'erronea convinzione della totale inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, assunto che sarebbe smentito dagli atti del giudizio, dai quali emergerebbe l'esistenza delle prestazioni contestate.
Il giudice avrebbe, erroneamente, ritenuto sufficientemente provata soltanto la fattura n. 27/2017 per € 7.320,00, omettendo di considerare gli
6 ulteriori titoli e le difese articolate da essa che avrebbe invece CP_2 fornito prova dell'effettività delle prestazioni e della sussistenza dei rapporti contrattuali attraverso idonea documentazione.
Contesta anche la decisione anche in merito alla valutazione della scrittura privata del 19.12.2016, avente ad oggetto il distacco di tre lavoratori dalla alla sostenendo che il Controparte_1 CP_2 disconoscimento operato dalla controparte nel corso del giudizio di primo grado sarebbe generico.
Il giudice avrebbe ritenuto tale dichiarazione sufficiente a escludere ogni valenza probatoria della scrittura, in aperta violazione dell'art. 214 c.p.c. e della giurisprudenza consolidata.
Ulteriore vizio della decisione atterebbe alla violazione dei principi in materia di onere della prova (art. 2697 c.c.) e di libero convincimento del giudice (art. 116 c.p.c.)
In particolare, il Tribunale avrebbe posto a carico dell'opposta l'onere di provare fatti negativi, senza considerare che spettasse all'opponente fornire prova dell'estinzione dell'obbligazione e delle mancate comunicazioni dall'ente appaltante.
Con riguardo alla fattura n. 26/2017 (€ 3.500,00), relativa a prestazioni di controsoffittatura, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che non vi fosse prova dell'incarico, né dell'esecuzione e che la prova degli stessi dovesse essere fornita dalla CP_2
Tuttavia, il giudice non avrebbe valutato che la stessa aveva CP_1 riconosciuto l'esistenza del contratto di sub affidamento, nell'ambito del Co quale la , in qualità di appaltatore, aveva assegnato alla (sub- CP_2 affidataria) tale incarico.
Le prestazioni sarebbero state effettivamente eseguite da personale della regolarmente contrattualizzato, come emergerebbe anche dalle CP_2 dichiarazioni dell'Istituto scolastico.
Inoltre, sarebbe ingiustificata la decisione di non ritenere adeguatamente riscontrate le fatture n. 22, 23 e 24 del 2017.
In particolare, quanto alla fattura n. 22, la decisione sarebbe errata poiché la data del documento sarebbe frutto di un evidente errore materiale, a nulla rilevando il richiamo alle scritture contabili dalle quali emergerebbe, a
7 detta della controparte, che nessun DDT sia mai stato emesso dall'appellante.
Il giudice avrebbe in questo modo errato a non valutare i documenti contabili, dai quali emergerebbe che si trattava di prestazioni lavorative riportate con causale contabile predefinita non altrimenti definibile e non di forniture di merci dove, all'opposto, corre l'obbligo di emissione di DDT.
Quanto alle fatture 23 e 24, il giudice avrebbe omesso di valutare la contraddittorietà delle deduzioni della controparte che, da un lato, aveva disconosciuto il rapporto lavorativo con gli operai indicati, e dall'altro, in successivi atti, avrebbe riconosciuto e transatto l'importo dovuto a titolo di
TFR in favore di , riconoscendolo quindi quale Controparte_3 dipendente.
In sintesi, il giudice di primo grado non avrebbe rilevato come sia stata la stessa VG più volte a riconoscere l'esistenza di rapporto lavorativo, avendo affidato a terzi l'esecuzione di una parte del contratto, stipulando un contratto di subaffidamento e cristallizzando accordi transattivi afferenti a rapporti di lavoro che avrebbero maturato TFR.
L'appello non può trovare accoglimento.
In primo luogo, la Corte rileva l'infondatezza della censura avanzata da parte appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato a non rilevare la genericità del disconoscimento della scrittura privata (riferibile alla fattura
25/17) per come effettuato dalla CP_1
Tale genericità è da escludersi, in quanto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la ha contestato l'esistenza della scrittura privata, CP_1 disconoscendone specificamente il contenuto e la sottoscrizione
(testualmente: “Viene in rilievo, innanzitutto, la fattura n. 25/17 dell'importo di € 15.000,00 afferente a una presunta scrittura privata intercorsa tra le parti che l'odierna resistente disconosce integralmente. Secondo parte intimante, le parti si sarebbero accordate per un distaccamento di operai dalla presso il cantiere in Gragnano della Controparte_2
precisamente di n. 3 unità lavorative con indicazione, Controparte_1 altresi, delle anagrafiche dei presunti lavoratori da distaccare. Tale scrittura privata è totalmente falsa non avendo mai parte opponente sottoscritto il contratto di cui alla predetta fattura né avendo mai avuto
8 rapporti lavorativi con alcuno dei 3 operai indicati nella predetta scrittura privata oggetto di distacco. Per tale motivo, si disconosce integralmente sia il contenuto che la sottoscrizione di cui alla allegata scrittura privata”).
Ciò posto, a fronte al disconoscimento, qualora la parte interessata non promuova il sub-procedimento di verificazione, il documento è inutilizzabile e il giudice non può trarne il suo convincimento nemmeno come elemento indiziario. Il disconoscimento della scrittura privata preclude infatti al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte (Cass. Sez. L, sentenza
16.12.1983, n. 7433).
Cosicché la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass. S.U., sentenza 1.02.2022, n. 3086; Sez. I, sentenza
20.11.2017, n. 27506; Sez. III, sentenza 16.02.2012, n. 2220).
Il disconoscimento di una scrittura privata impedisce, dunque, al giudicante di utilizzarla come mezzo di prova salvo che non sia stata avanzata istanza di verificazione. L'omissione di siffatta istanza costituisce dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come prova e, dunque, il giudicante non deve tenerne conto. Ne consegue che il documento diventa irrilevante e inutilizzabile sia per la parte che lo ha disconosciuto che per la parte che lo ha prodotto (Cass. civ. sez. ii, 8/02/2024, n. 3602).
La decisione del Tribunale, sul punto, è pertanto corretta, avendo l'opponente, non solo disconosciuto il contenuto del documento, ma anche negato la propria sottoscrizione, specificando, infine, che non esisteva alcun rapporto lavorativo con i tre operai indicati nella fattura.
Il Tribunale ha anche rilevato, peraltro, che <la scrittura privata, in cui si dispone il distacco di n. 3 unità lavorative, è datata 19.12.2016 e
9 nonostante sia la stessa data del contratto di sub-affidamento (19.12.16) il timbro della è diverso ed anche la firma apposta sotto lo stesso CP_2
è illeggibile e comunque visibilmente diversa, rispetto a quella apposta nel contratto di sub- affidamento ove si legge invece chiaramente “ Per_1
->.
[...]
Infondata si rivela poi la censura con cui l'appellante ha assunto la violazione e falsa applicazione, da parte del Tribunale, degli artt. “2697 e
116 c.p.c.”, sostenendo che, ad onta di quanto opinato dalla gli CP_1 accordi in base ai quali l'esponente avrebbe eseguito i lavori sarebbero provati dalle fatture 26/17, 22, 23, 24, 25 e dagli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado.
Appare opportuno, a questo punto, rimarcare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opposto riveste il ruolo di attore, gravando dunque su di esso l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria e, quindi, nel caso in esame, l'esistenza del rapporto contrattuale e l'entità delle opere asseritamente svolte per conto dell'appellato; al contrario, l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto, sicché compete ad provare tutti i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del credito (cfr. ex multis,
Cass. 17 novembre 2003, n. 17371).
Nel caso oggetto di esame, la roduceva copia delle fatture nn. 22, CP_2
23, 24, 25, 26, 27/2017 al fine di dimostrare i rapporti intercorsi con la
[...]
CP_1
Come precisato dalla Suprema Corte, “la fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. ex plurimis Cass. 12 luglio 2023, n.
19944). Invero, quando "il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio" (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. II, n. 299 del 12/01/2016; Cass. civ. n. 462 del
13/01/2014; Cass. civ., Sez. 1I, n.17050 del 05/08/2011; Cass. civ., Sez.
III, n. 15383 del 28/06/2010).
10 Ebbene, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, quanto alla fattura 26/17, (attinente alle prestazioni specialistiche per un importo di € 3.500,00), la stessa non specifica chi abbia effettivamente eseguito le prestazioni;
inoltre, a fronte della contestazione della VG secondo cui le opere in cartongesso erano state realizzate dai propri lavoratori, anziché da quelli indicati dalla quest'ultima non ha fornito alcuna prova CP_2 dell'incarico conferito ai propri lavoratori.
Coerentemente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse stata fornita prova del conferimento del predetto incarico (non ricompreso negli importi del contratto di sub affidamento) e che, a fronte dell'eccezione formulata, fosse onere (non assolto) di parte opposta/odierna appellante dare la prova dell'incarico conferito e dell'esecuzione della prestazione.
Quanto alle fatture n. 22, 23 e 24/2017, correttamente il primo giudice ha ritenuto che, attesa l'espressa contestazione delle stesse e in assenza di dimostrazione della regolarità di tenuta delle scritture contabili, la domanda fosse carente di prova. Ciò dicasi, anche in considerazione del fatto che, come accertato dal giudice di prime cure, i documenti di trasporto presentano numerose incongruenze nelle date e nelle numerazioni, che ne compromettono l'efficacia probatoria.
Né appaiono conferenti le generiche censure dell'appellante, secondo cui il giudice non avrebbe rilevato che la stessa VG in più occasioni aveva riconosciuto di aver affidato a terzi l'esecuzione di una parte del contratto all'uopo, stipulando regolare contratto di subaffidamento e “cristallizzando accordi transattivi afferenti a rapporti di lavoro che avrebbero maturato un
TRF”.
Invero, trattasi di allegazioni del tutto vaghe ed, in ogni caso, inammissibili, non confrontandosi in maniera conferente con la decisione del Tribunale, che ha riconosciuto le prestazioni poste alla base della fattura 27/2017, proprio rilevando come parte opponente non avesse espressamente disconosciuto il contratto di sub affidamento <nel quale si legge che per opere murarie di pitturazione e di controsoffittature si conviene l'importo di
€ 6000,00 più iva al 22% e dunque pari ad € 7320,00.
Ne consegue che anche in considerazione delle missive depositate in atti
11 e provenienti dall'Istituto Scolastico, le prestazioni possono ritenersi sufficientemente provate>>.
Per quanto esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Attesa la contumacia della parte appellata le spese vanno dichiarate irripetibili.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante, essendo stato respinto l'appello, per il pagamento di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con Controparte_2 atto di appello notificato in data 14/07/2021 avverso la sentenza n.
1273/2021 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata il 14.06.2021 e notificata dalla controparte in data 15.06.2021, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla e, Parte_1 per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2) dichiara irripetibili le spese sostenute da CP_1
3) dà atto che ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, con obbligo per la di versare un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Napoli, nella Camera di Consiglio del 25.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3365/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1273/2021 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata il 14.06.2021 e notificata dalla controparte in data 15.06.2021,
t r a
(p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l'avv. Virginia
Chierchia (c.f. che la rappresenta e la difende;
C.F._1
APPELLANTE
e
rappresentato e difeso nel precedente grado di Controparte_1 giudizio dall'avv. Antonella Sindona (c.f. ; C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5 giugno 2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 20.12.2017, la
[...] chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di Controparte_2 ingiungere alla il pagamento in suo favore dell'importo Controparte_1 di € 55.883,93 oltre interessi legali dal pagamento e spese per la procedura.
Il ricorrente, a fondamento del ricorso, deduceva:
- di operare nel settore delle costruzioni edili e dell'edilizia residenziale, commerciale, industriale, artigianale, ed in genere dell'esecuzione di opere edilizie di interesse pubblico e/o privato;
- di avere effettuato, per la varie forniture di beni e Controparte_1 servizi presso il cantiere sito in Gragnano alla Via Quarantola “Istituto
Scolastico Don Milani”;
-che l'oggetto di tali forniture era descritto nei documenti di trasporto di cui alle singole fatture, nonché ai relativi contratti di sub affidamento e distacco;
-che la on aveva pagato tutte le forniture;
CP_1
-che, in particolare, scaduto il termine dilatorio come da messa in mora Co allegata, e, malgrado i solleciti, la rimaneva debitrice nei suoi confronti dei seguenti importi: - 1 € 16.839,13 per il mancato pagamento della fattura n. 22/2017, relativa alla fornitura di cui ai ddt n. 1- 2- 3- 4- 5; -2 €
7.076,00 per il mancato pagamento della fattura n. 23/2017, relativa alla fornitura di cui ai ddt n. 6; - 3 € 6.148,80 per il mancato pagamento della fattura n. 24/2017, relativa alla fornitura di cui ai ddt n. 10- 13; - 4 €
3.500,00 per il mancato pagamento della fattura n. 26/2017, relativa alla prestazione di servizio operaio qualificato per lavorazioni in cartongesso e pitturazione presso cantiere sito in Gragnano alla Via Quarantola "istituto
Scolastico Don Milani"; - 5 € 15.000,00 per il mancato pagamento della fattura n. 25/2017 relativa al distacco operai qualificati muratori presso cantiere di cui alla scrittura privata allegata;
- 6 € 7.320,00 per il mancato pagamento della fattura n.27/2017 lavori opere murarie di pitturazione e di controsoffittature come da 'contratto di subaffidatario presso cantiere
2 istituto scolastico Don Milani, in virtù di relativo contratto ivi allegato”.
A sostegno della domanda depositava: visura, copia diffida inviata tramite pec, copia fatture nn. 22/2017, 23/2027, 24/2017, 25/2017, 26/2017, scrittura privata n. 27/2017 e contratto di subaffidamento.
Il giudicante emetteva in data 28/12/2017 il decreto ingiuntivo n. 19/2018, depositato il 03/01/2018, provvisoriamente esecutivo, ingiungendo a
[...] di pagare in favore della Controparte_1 Controparte_2 la somma di € 55.883,93, oltre spese.
Con atto di citazione notificato in data 12.01.2018, la Controparte_1 proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, convenendo in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata la Controparte_2
e chiedendo: “1) Revocare la provvisoria esecuzione al
[...] decreto ingiuntivo nr. 19/18 emesso dal Giudice del Tribunale di Torre
Annunziata, dott. Gian Piero Vitale, in data 28/12/2017 e depositato in data 03/01/2018, emesso in data 27/12/2017 e depositato in data
03.01.2018 e, trattandosi di credito contestato e con prova scritta, nonché atteso il formale disconoscimento delle fatture non concedere la provvisoria esecuzione, tenuto presente altresì il grave danno nella ipotesi di esecuzione forzata nonché la difficoltà nel recupero di eventuali somme già pagate;
2) Altresì revocare il decreto ingiuntivo nr. 19/18 emesso dal
Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Gian Piero Vitale, in data
28/12/2017 e depositato in data 03/01/2018, emesso in data 27/12/2017 e depositato in data 03.01.2018 e, trattandosi di credito contestato c con prova scritta, nonché il disconoscimento formale delle fatture non concedere la provvisoria esecuzione, atteso altresì il grave danno nella ipotesi di esecuzione forzata nonché la difficoltà nel recupero di eventuali somme già pagate;
3) Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia fornitura dall'intimante all'odierna opponente e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla società opponente;
4) condannare
l'intimante al pagamento di spese ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Con l'opposizione contestava innanzitutto la fattura n. 25/17 da €
15.000,00, disconoscendo la sottoscrizione ed il contenuto della scrittura privata tra le parti cui era riferita, riguardante il distacco di 3 operai dalla
3 Dumer dei Fratelli Durazzo Srl presso il cantiere della . Controparte_1
Asseriva, in particolare, che la mancata comunicazione di tale scrittura alla stazione appaltante (Istituto Scolastico Don Milani) violasse l'art. 47 comma 7 del capitolato d'appalto, disposizione che richiedeva la comunicazione di tutti i contratti di subaffidamento, subforniture e distacchi al fine di garantire trasparenza e anticorruzione.
Solo il contratto di subaffidamento (ossia quello relativo alla fattura n.
27/17) era stato regolarmente comunicato, tanto che il dirigente dell'Istituto aveva sospeso il pagamento in assenza di prova della regolarità dei pagamenti verso il subaffidatario.
Anche la fattura n. 26/17, riferita ad una prestazione di operaio qualificato per lavori in cartongesso e pitturazione, era a suo dire falsa e generica, poiché non specificava chi avesse realizzato tali lavori, in realtà eseguiti da operai della sua impresa.
Per la fattura n. 27/17, sosteneva di avere svolto direttamente i lavori con propri operai e materiali, come confermato dal Direttore dei lavori.
Contestava poi e la fattura n. 22/17 riguardante una fornitura di materiali, assumendo la falsità della stessa e dei relativi documenti di trasporto DDT
n. 1, 2 e 3).
Infine, contestava le fatture n. 23 e 24 del 2017, asserendo che le stesse fossero relative a forniture mai effettuate. I documenti di trasporto, infatti, recavano una sottoscrizione, poi attribuita a , il quale era, Controparte_3 non solo dipendente della ma altresì zio di Controparte_1 Per_1 legale rapp.te della società intimante.
[...]
Riteneva, pertanto, che l'intimante non avesse fornito valide prove a sostegno della propria domanda.
Con comparsa depositata in data 2.06.2018, si costituiva in giudizio la chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE, Controparte_2 autorizzare il convenuto opposto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) l'Istituto Scolastico Don
Milani, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Gragnano alla Via Quarantola, CF: obbligato, nella P.IVA_2 qualità di appaltatore, solidalmente alla al pagamento di Controparte_1 quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in
4 favore della e di conseguenza chiede che Controparte_4 il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla in quanto inammissibile e/o Controparte_1 improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 19/18 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata già provvisoriamente esecutivo, con condanna dell'opponente al pagamento delle relative somme in favore dell'odierno opposto oltre interessi dalla data di maturazione al saldo ed alle spese e competenze legali del presente giudizio;
Con vittoria di spese
e compensi”.
Espletata l'attività preliminare ed istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Torre Annunziata, così provvedeva: “A) Accoglie
l'opposizione e per l'effetto revoca il D.l. 19/2018 del Tribunale di Torre
Annunziata del 28.12.2017;
B) Condanna a corrispondere in favore della dei CP_1 CP_2 fratelli € 7.320,00 oltre interessi legali maturati dalla scadenza CP_2 della fattura al saldo;
C) Compensa le spese di lite per un quarto e per la parte restante condanna fratelli a corrispondere CP_2 CP_2 in favore di il pagamento delle spese processuali, Controparte_1 spese che si liquidano in euro 9.350,00 per compensi professionali oltre,
I.V.A. e C.P.A., se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. Sindona
Antonella”.
Il giudizio di appello
, con atto di appello notificato in data Controparte_4
13/07/2021 a ha impugnato la predetta sentenza, Controparte_1 chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA
PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.
351 cpc comma 2, voglia sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, ravvisandosi nel caso di specie i giusti motivi di urgenza;
5 2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1273/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Zicari, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1419/2018, emessa in data
14.06.2021, comunicata dalla cancelleria in pari data e notificata dalla controparte in data 15.06.2021 e accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla in quanto inammissibile e/o improponibile e Controparte_1 comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 19/18 emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata già provvisoriamente esecutivo, con condanna dell'opponente al pagamento delle relative somme in favore dell'odierno opposto oltre interessi dalla data di maturazione al saldo ed alle spese e competenze legali del presente giudizio;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
La è rimasta contumace. Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5 giugno 2025, mediante concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
I motivi della decisione
La con un atto di impugnazione confuso, generico ed a tratti CP_2 inammissibile, contesta la sentenza di primo grado, sostenendo che la decisione del giudice di primo grado sarebbe stata adottata sulla base dell'erronea convinzione della totale inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, assunto che sarebbe smentito dagli atti del giudizio, dai quali emergerebbe l'esistenza delle prestazioni contestate.
Il giudice avrebbe, erroneamente, ritenuto sufficientemente provata soltanto la fattura n. 27/2017 per € 7.320,00, omettendo di considerare gli
6 ulteriori titoli e le difese articolate da essa che avrebbe invece CP_2 fornito prova dell'effettività delle prestazioni e della sussistenza dei rapporti contrattuali attraverso idonea documentazione.
Contesta anche la decisione anche in merito alla valutazione della scrittura privata del 19.12.2016, avente ad oggetto il distacco di tre lavoratori dalla alla sostenendo che il Controparte_1 CP_2 disconoscimento operato dalla controparte nel corso del giudizio di primo grado sarebbe generico.
Il giudice avrebbe ritenuto tale dichiarazione sufficiente a escludere ogni valenza probatoria della scrittura, in aperta violazione dell'art. 214 c.p.c. e della giurisprudenza consolidata.
Ulteriore vizio della decisione atterebbe alla violazione dei principi in materia di onere della prova (art. 2697 c.c.) e di libero convincimento del giudice (art. 116 c.p.c.)
In particolare, il Tribunale avrebbe posto a carico dell'opposta l'onere di provare fatti negativi, senza considerare che spettasse all'opponente fornire prova dell'estinzione dell'obbligazione e delle mancate comunicazioni dall'ente appaltante.
Con riguardo alla fattura n. 26/2017 (€ 3.500,00), relativa a prestazioni di controsoffittatura, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che non vi fosse prova dell'incarico, né dell'esecuzione e che la prova degli stessi dovesse essere fornita dalla CP_2
Tuttavia, il giudice non avrebbe valutato che la stessa aveva CP_1 riconosciuto l'esistenza del contratto di sub affidamento, nell'ambito del Co quale la , in qualità di appaltatore, aveva assegnato alla (sub- CP_2 affidataria) tale incarico.
Le prestazioni sarebbero state effettivamente eseguite da personale della regolarmente contrattualizzato, come emergerebbe anche dalle CP_2 dichiarazioni dell'Istituto scolastico.
Inoltre, sarebbe ingiustificata la decisione di non ritenere adeguatamente riscontrate le fatture n. 22, 23 e 24 del 2017.
In particolare, quanto alla fattura n. 22, la decisione sarebbe errata poiché la data del documento sarebbe frutto di un evidente errore materiale, a nulla rilevando il richiamo alle scritture contabili dalle quali emergerebbe, a
7 detta della controparte, che nessun DDT sia mai stato emesso dall'appellante.
Il giudice avrebbe in questo modo errato a non valutare i documenti contabili, dai quali emergerebbe che si trattava di prestazioni lavorative riportate con causale contabile predefinita non altrimenti definibile e non di forniture di merci dove, all'opposto, corre l'obbligo di emissione di DDT.
Quanto alle fatture 23 e 24, il giudice avrebbe omesso di valutare la contraddittorietà delle deduzioni della controparte che, da un lato, aveva disconosciuto il rapporto lavorativo con gli operai indicati, e dall'altro, in successivi atti, avrebbe riconosciuto e transatto l'importo dovuto a titolo di
TFR in favore di , riconoscendolo quindi quale Controparte_3 dipendente.
In sintesi, il giudice di primo grado non avrebbe rilevato come sia stata la stessa VG più volte a riconoscere l'esistenza di rapporto lavorativo, avendo affidato a terzi l'esecuzione di una parte del contratto, stipulando un contratto di subaffidamento e cristallizzando accordi transattivi afferenti a rapporti di lavoro che avrebbero maturato TFR.
L'appello non può trovare accoglimento.
In primo luogo, la Corte rileva l'infondatezza della censura avanzata da parte appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato a non rilevare la genericità del disconoscimento della scrittura privata (riferibile alla fattura
25/17) per come effettuato dalla CP_1
Tale genericità è da escludersi, in quanto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la ha contestato l'esistenza della scrittura privata, CP_1 disconoscendone specificamente il contenuto e la sottoscrizione
(testualmente: “Viene in rilievo, innanzitutto, la fattura n. 25/17 dell'importo di € 15.000,00 afferente a una presunta scrittura privata intercorsa tra le parti che l'odierna resistente disconosce integralmente. Secondo parte intimante, le parti si sarebbero accordate per un distaccamento di operai dalla presso il cantiere in Gragnano della Controparte_2
precisamente di n. 3 unità lavorative con indicazione, Controparte_1 altresi, delle anagrafiche dei presunti lavoratori da distaccare. Tale scrittura privata è totalmente falsa non avendo mai parte opponente sottoscritto il contratto di cui alla predetta fattura né avendo mai avuto
8 rapporti lavorativi con alcuno dei 3 operai indicati nella predetta scrittura privata oggetto di distacco. Per tale motivo, si disconosce integralmente sia il contenuto che la sottoscrizione di cui alla allegata scrittura privata”).
Ciò posto, a fronte al disconoscimento, qualora la parte interessata non promuova il sub-procedimento di verificazione, il documento è inutilizzabile e il giudice non può trarne il suo convincimento nemmeno come elemento indiziario. Il disconoscimento della scrittura privata preclude infatti al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte (Cass. Sez. L, sentenza
16.12.1983, n. 7433).
Cosicché la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass. S.U., sentenza 1.02.2022, n. 3086; Sez. I, sentenza
20.11.2017, n. 27506; Sez. III, sentenza 16.02.2012, n. 2220).
Il disconoscimento di una scrittura privata impedisce, dunque, al giudicante di utilizzarla come mezzo di prova salvo che non sia stata avanzata istanza di verificazione. L'omissione di siffatta istanza costituisce dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come prova e, dunque, il giudicante non deve tenerne conto. Ne consegue che il documento diventa irrilevante e inutilizzabile sia per la parte che lo ha disconosciuto che per la parte che lo ha prodotto (Cass. civ. sez. ii, 8/02/2024, n. 3602).
La decisione del Tribunale, sul punto, è pertanto corretta, avendo l'opponente, non solo disconosciuto il contenuto del documento, ma anche negato la propria sottoscrizione, specificando, infine, che non esisteva alcun rapporto lavorativo con i tre operai indicati nella fattura.
Il Tribunale ha anche rilevato, peraltro, che <la scrittura privata, in cui si dispone il distacco di n. 3 unità lavorative, è datata 19.12.2016 e
9 nonostante sia la stessa data del contratto di sub-affidamento (19.12.16) il timbro della è diverso ed anche la firma apposta sotto lo stesso CP_2
è illeggibile e comunque visibilmente diversa, rispetto a quella apposta nel contratto di sub- affidamento ove si legge invece chiaramente “ Per_1
->.
[...]
Infondata si rivela poi la censura con cui l'appellante ha assunto la violazione e falsa applicazione, da parte del Tribunale, degli artt. “2697 e
116 c.p.c.”, sostenendo che, ad onta di quanto opinato dalla gli CP_1 accordi in base ai quali l'esponente avrebbe eseguito i lavori sarebbero provati dalle fatture 26/17, 22, 23, 24, 25 e dagli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado.
Appare opportuno, a questo punto, rimarcare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opposto riveste il ruolo di attore, gravando dunque su di esso l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria e, quindi, nel caso in esame, l'esistenza del rapporto contrattuale e l'entità delle opere asseritamente svolte per conto dell'appellato; al contrario, l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto, sicché compete ad provare tutti i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del credito (cfr. ex multis,
Cass. 17 novembre 2003, n. 17371).
Nel caso oggetto di esame, la roduceva copia delle fatture nn. 22, CP_2
23, 24, 25, 26, 27/2017 al fine di dimostrare i rapporti intercorsi con la
[...]
CP_1
Come precisato dalla Suprema Corte, “la fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. ex plurimis Cass. 12 luglio 2023, n.
19944). Invero, quando "il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio" (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. II, n. 299 del 12/01/2016; Cass. civ. n. 462 del
13/01/2014; Cass. civ., Sez. 1I, n.17050 del 05/08/2011; Cass. civ., Sez.
III, n. 15383 del 28/06/2010).
10 Ebbene, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, quanto alla fattura 26/17, (attinente alle prestazioni specialistiche per un importo di € 3.500,00), la stessa non specifica chi abbia effettivamente eseguito le prestazioni;
inoltre, a fronte della contestazione della VG secondo cui le opere in cartongesso erano state realizzate dai propri lavoratori, anziché da quelli indicati dalla quest'ultima non ha fornito alcuna prova CP_2 dell'incarico conferito ai propri lavoratori.
Coerentemente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse stata fornita prova del conferimento del predetto incarico (non ricompreso negli importi del contratto di sub affidamento) e che, a fronte dell'eccezione formulata, fosse onere (non assolto) di parte opposta/odierna appellante dare la prova dell'incarico conferito e dell'esecuzione della prestazione.
Quanto alle fatture n. 22, 23 e 24/2017, correttamente il primo giudice ha ritenuto che, attesa l'espressa contestazione delle stesse e in assenza di dimostrazione della regolarità di tenuta delle scritture contabili, la domanda fosse carente di prova. Ciò dicasi, anche in considerazione del fatto che, come accertato dal giudice di prime cure, i documenti di trasporto presentano numerose incongruenze nelle date e nelle numerazioni, che ne compromettono l'efficacia probatoria.
Né appaiono conferenti le generiche censure dell'appellante, secondo cui il giudice non avrebbe rilevato che la stessa VG in più occasioni aveva riconosciuto di aver affidato a terzi l'esecuzione di una parte del contratto all'uopo, stipulando regolare contratto di subaffidamento e “cristallizzando accordi transattivi afferenti a rapporti di lavoro che avrebbero maturato un
TRF”.
Invero, trattasi di allegazioni del tutto vaghe ed, in ogni caso, inammissibili, non confrontandosi in maniera conferente con la decisione del Tribunale, che ha riconosciuto le prestazioni poste alla base della fattura 27/2017, proprio rilevando come parte opponente non avesse espressamente disconosciuto il contratto di sub affidamento <nel quale si legge che per opere murarie di pitturazione e di controsoffittature si conviene l'importo di
€ 6000,00 più iva al 22% e dunque pari ad € 7320,00.
Ne consegue che anche in considerazione delle missive depositate in atti
11 e provenienti dall'Istituto Scolastico, le prestazioni possono ritenersi sufficientemente provate>>.
Per quanto esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Attesa la contumacia della parte appellata le spese vanno dichiarate irripetibili.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante, essendo stato respinto l'appello, per il pagamento di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con Controparte_2 atto di appello notificato in data 14/07/2021 avverso la sentenza n.
1273/2021 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata il 14.06.2021 e notificata dalla controparte in data 15.06.2021, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla e, Parte_1 per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2) dichiara irripetibili le spese sostenute da CP_1
3) dà atto che ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, con obbligo per la di versare un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Napoli, nella Camera di Consiglio del 25.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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