Sentenza 18 febbraio 2014
Massime • 2
L'eccezione d'incompetenza per materia può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità, purché, al di là di ogni accertamento in fatto, sia fondata su elementi certi ed inequivocabili. (Fattispecie, in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione, nella quale la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale in favore della Corte di Assise, rilevando che le modifiche apportate all'art. 5, comma primo lett. a, cod. proc. pen., dall'art. 1, comma primo lett. a), D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, conv. con mod. nella legge 6 aprile 2010 n. 52, che hanno esteso la competenza della Corte di Assise ai delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e quindi anche al delitto di cui all'art. 630 cod. pen., non si applicano ai procedimenti nei quali, come nel caso in esame, alla data del 30 giugno 2010 era stata già esercitata l'azione penale).
In tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ove risulti assolutamente necessario, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non può essere limitato dal principio della "discovery", che opera esclusivamente nei rapporti fra le parti. (Nella fattispecie, il Tribunale aveva disposto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., quali atti irripetibili, di fotografie formate da un teste di P.G. nell'imminenza dell'udienza in cui doveva essere esaminato, e, quindi non presenti nel fascicolo del pubblico ministero, attraverso la stampa di immagini estrapolate dal filmato che aveva documentato un servizio di osservazione, pedinamento e controllo effettuato durante le indagini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2014, n. 13938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13938 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo - Presidente - del 18/02/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 439
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 48184/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1) BI IO nato a [...] il [...];
2) IU LL nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 30/5/2012 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Mura Antonio, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito per l'imputato BI IO l'avv. Gaito Alfredo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 30/5/2012, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 6/7/2011, riconosciuta ad entrambi gli imputati l'attenuante del fatto di lieve entità, riduceva la pena inflitta a IU LL ad anni dodici e mesi quattro di reclusione e quella inflitta a BI IO ad anni diciassette e mesi nove di reclusione per i reati loro rispettivamente ascritti, entrambi dei reati di cui ai capi: a) artt. 110 e 630 c.p.; b) artt. 110 e 630 c.p.; d) artt. 110, 81, 56 e 629 c.p. ed il solo IU anche del reato di cui al capo c) artt. 81 e
644 c.p.. 1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d'appello proposti dagli imputati ed in particolare quello proposto dallo BI in ordine alla nullità della sentenza di primo grado per via della nullità del decreto di giudizio immediato, in quanto emesso da un giudice designato in violazione delle regole tabellari;
in ordine alla nullità della sentenza di primo grado in ragione della nullità del provvedimento di riunione dei processi a carico dello BI e del IU;
in ordine alla nullità della sentenza di primo grado in ragione della nullità dell'ordinanza del 16/3/2011 con la quale era stata disposta la revoca dell'escussione del teste De PO IA e l'ammissione di ufficio di quattro testimoni non inclusi nella lista del P.M.; in punto di nullità dell'ordinanza del 18/3/2011 con la quale era stato disposta l'acquisizione di alcune foto dell'incontro avvenuto fra il Cilla ed il IU il 2/12/2009; in punto di nullità dell'ordinanza del 22/4/2011 con cui era stata revocata l'ammissione del teste LE PE incluso nella lista testi della difesa;
in punto di nullità dell'ordinanza del 28/4/2011 con cui era stata respinta l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni perché eseguite con impianti esterni alla Procura;
in punto di assoluzione dell'imputato stante il travisamento della prova con riguardo all'interpretazione delle intercettazioni ed all'individuazione della voce dello BI;
in punto di assoluzione dell'imputato per l'insufficienza degli elementi di prova a carico dello stesso in ordine al concorso nei reati contestatigli;
in punto di rinnovazione del dibattimento per l'espletamento di una perizia medico legale onde acquisire elementi sulla partecipazione al fatto da parte dello BI. Respingeva, altresì, le censure proposte dal IU con l'atto di appello in punto di assoluzione dai reati di sequestro di persona a scopo di estorsione per insussistenza dei fatti addebitati;
in punto di assoluzione dell'imputato dal reato di usura e di tentata estorsione;
in punto di applicazione dell'attenuante del vizio parziale di mente;
in punto di applicazione della diminuente del rito abbreviato.
2. Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
BI IO:
2.1. Violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 33 c.p.p., comma 2, art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), art. 7 bis, comma 1 Ordinamento Giudiziario, artt. 25, 111 e 117 Cost. e art. 6 CEDU. Rileva, al riguardo, che il decreto di giudizio immediato è stato emesso da un magistrato diverso da quello designato sulla base delle tabelle e ciò avrebbe determinato una nullità insanabile, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., per non essere state osservate le norme sulle condizioni di capacità del giudice con riferimento all'art. 33 c.p.p., comma 2, nel senso che sarebbe stata violata la norma sulla capacità del giudice per elusione del sistema tabellare con conseguenti effetti invalidanti sugli atti compiuti da un giudice "tecnicamente non idoneo". Profila, al riguardo, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 c.p.p., nella parte in cui esclude che siano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari ed alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici e dell'art. 7 bis, comma 1 Ord. Giud. nella parte in cui esclude che alla violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari consegua soltanto il procedimento disciplinare, rimanendo sempre salvi i provvedimenti adottati.
2.2. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione al D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, con riguardo all'incompetenza per materia del Tribunale per reati illo tempore attribuiti alla competenza della Corte d'assise.
2.3. mancanza di motivazione per sottovalutazione dell'atto di gravame, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e). Ci si vuole riferire al rilievo difensivo che la persona offesa dal reato ritenuto più grave aveva escluso ogni coinvolgimento dello BI nei fatti contestati ed alla valutazione delle dichiarazioni dell'altra persona offesa TR RI.
2.4. carenza delle indagini unidirezionali di P.G. e P.M. e mancata assunzione di provvedimenti a ripristino del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e). Ci si vuole riferire all'impugnazione dell'ordinanza del 18/3/2011 reiettiva delle richieste istruttorie della difesa ed all'acquisizione di alcuni fotogrammi asseritamente estratti dalle videoriprese effettuate durante il servizio di osservazione, pedinamento e controllo del 2/12/2009 avvenuto in violazione dell'obbligo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2, che prevede l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi.
2.5. erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 56, 81 e 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2 e art. 630 c.p.. Evidenzia che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta quale sarebbe stato il concorso dello BI nei due sequestri di persona di cui all'imputazione, mancando l'individuazione del contributo materiale o morale che il prevenuto avrebbe apportato all'azione delittuosa.
2.6. Erronea applicazione della legge penale in relazione ai capi a) e b) e mancanza grafica della motivazione in relazione al capo b), ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Si evidenzia, al riguardo, che, in relazione ad entrambi i reati contestati, il fatto, relativamente alla privazione della libertà personale, doveva essere inquadrato nell'ambito dell'art. 610 c.p., mentre il profilo estorsivo eccedente le normali modalità usurarie doveva essere ricondotto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 629 c.p.. Eccepisce poi la mancanza grafica della motivazione con riferimento al reato di cui al capo b).
2.7. Erronea applicazione della legge penale ed illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riguardo al trattamento sanzionatorio. Ci si vuole riferire alla concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti, tenuto conto del minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 630 c.p. ed al diverso trattamento riservato al ricorrente rispetto al coimputato, primo protagonista della vicenda, che ha riportato una condanna meno grave. IU LL:
2.8. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 630 c.p.;
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della privazione della libertà personale. Si duole, in particolare, dell'omessa valutazione della documentazione fotografica riversata in atti dalla quale risultano le caratteristiche ambientali e logistiche dell'appartamento ove si sarebbe consumato il sequestro estorsivo, evidenziandosi la contraddittorietà della dedotta condizione di relativa limitazione della libertà personale.
2.9. inosservanza od erronea applicazione degli artt. 43 ed 89 c.p. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della diminuente per la parziale incapacità di intendere e di volere. Ci si duole, al riguardo, del ragionamento seguito dai giudici di merito che, dapprima, hanno accertato la sussistenza in capo all'imputato dell'elemento psicologico del reato e poi hanno desunto dallo stesso la piena imputabilità del ricorrente.
2.10. Inosservanza od erronea applicazione dell'art. 438 c.p.p. comma 5 e art. 442 c.p.p. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta impossibilità di applicazione della diminuente per il rito abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi devono essere entrambi rigettati, per essere i motivi proposti tutti infondati.
3.1. Il primo motivo di ricorso proposto da BI IO risulta infondato sulla base della stessa documentazione prodotta dal ricorrente. Difatti, prescindendo dal rilievo giuridico delle disposizioni tabellari sugli atti del procedimento, di cui nel seguito si dirà, dalla lettura della certificazione rilasciata dalla presidenza della sezione GIP/GUP allegata al ricorso emerge che il procedimento è stato assegnato alla dott.ssa Rando in applicazione del criterio previsto dall'art. 7, comma 3 delle tabelle allora in vigore presso il Tribunale di Roma;
in sostanza la dott.ssa Rando, quale giudice di turno, si era occupata di un atto del procedimento della fase GIP, segnatamente aveva provveduto sull'istanza di autorizzazione ad effettuare una visita medica avanzata dall'indagato in data 22/4/2010 ed in ragione di ciò aveva mantenuto la competenza sul procedimento per tutti gli atti successivi;
in forza di tale competenza, in data 26/5/2010, aveva emesso decreto di giudizio immediato. Irrilevante appare, sulla base della documentazione prodotta, la circostanza che il procedimento fosse stato trattato, in precedenza, anche dal dott. Liotta, quale giudice di turno, il quale aveva provveduto su un'istanza non meglio precisata;
evidentemente doveva essersi trattato di un'attività considerata inidonea, alla luce dei criteri tabellari, a far radicare nel giudice di turno la competenza a trattare il procedimenti anche per gli atti successivi. A ciò consegue che, sulla base degli atti resi disponibili, nessuna violazione tabellare appare ipotizzabile in relazione all'emissione del decreto di giudizio immediato nei confronti dell'attuale ricorrente con la conseguenza dell'irrilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale degli art. 33 c.p.p. e art. 7 bis Ord. Giud. Difatti le violazioni tabellari accertate nella trattazione del procedimento, pure risultanti dalla suddetta documentazione - l'intervento di giudici diversi dalla dott.ssa Rando dopo che il processo era stato formalmente assegnato a quest'ultima, attengono esclusivamente alla fase incidentale cautelare e non hanno determinato alcuna violazione del principio del giudice naturale in relazione alla trattazione della fase di merito del procedimento, alla quale si riferisce il presente ricorso. Incidentalmente deve evidenziarsi che la Corte Costituzionale ha già ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 c.p.p., comma 2, sollevata con riferimento all'art. 25 Cost., comma 1 (Corte Cost. sent. n. 419 del 1998), riconoscendo la conformità alla Costituzione della netta distinzione operata dal legislatore nell'art. 33 c.p.p. fra le condizioni di capacità del giudice ed i criteri di assegnazione degli affari;
in tal senso si è detto che la capacità del giudice viene identificata, dall'art. 33 c.p.p., comma 1, nell'idoneità a rendere il giudizio, e cioè nella riferibilità del giudizio ad organi titolari, secondo le norme di ordinamento giudiziario, della funzione giurisdizionale;
viceversa i criteri di assegnazione degli affari a tali organi, pur dovendo essere obiettivi, predeterminati e comunque verificabili, esulano dalla nozione generale di capacità del giudice;
la loro eventuale violazione, pertanto, non incide sul principio costituzionale di precostituzione del giudice e non determina la nullità degli atti adottati, vertendosi in materia amministrativa attinente all'organizzazione della giurisdizione.
Premesso quanto sopra, con riferimento al profilo di "amministrazione della giurisdizione" a cui sono deputate le disposizioni tabellari, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio fissato dall'art. 33 c.p.p., comma 2, in base al quale le disposizioni relative all'assegnazione di processi a sezioni, collegi e giudici non si considerano attinenti alla capacità del giudice e la loro eventuale violazione non determina alcuna nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. a), ponendosi in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 2 n. 6505 del 14/1/2011, Rv. 249450; sez. 3 n. 4841 del 18/7/2012, Rv. 254406). In tale direzione si è affermato che il limite all'operatività della previsione contenuta nell'art. 33 c.p.p., comma 2 è costituito esclusivamente da quelle situazioni extra ordinem caratterizzate dall'arbitrio nella designazione del giudice e realizzate al di fuori di ogni previsione tabellare, proprio per costituire un giudice ad hoc, situazioni nelle quali non può più affermarsi che la decisione della regiudicanda sia stata emessa da un giudice precostituito per legge (sez. 1 n. 13445 del 30/3/2005, Rv. 231338; sez. 6 n. 33519 del 4/5/2006, Rv. 234397; sez. 6 n. 39239 del 4/7/2013, Rv. 257087). A queste fattispecie del tutto particolari, nell'ambito delle quali l'assegnazione di un procedimento è avvenuta sulla base di un atto arbitrario adottato in modo avulso dalle regole tabellari finalizzate, in attuazione del principio costituzionale del giudice naturale, a "precostituire il giudico" rispetto all'affare concreto da trattare, fa riferimento anche la datata ma tuttora valida giurisprudenza segnalata dal ricorrente, perfettamente in linea con le decisioni sopra richiamate. Si è, appunto, affermato che l'adozione di atti e provvedimenti tabellari extra ordinem incidenti sulla capacità del giudice, che stravolgono le regole di ordinamento giudiziario, nonché quelle sul giusto processo, integra una violazione dell'art. 178 c.p.p., n. 1, lett. a) e art. 179 c.p.p., disposizioni da leggersi alla luce dei principi costituzionali, tra loro strettamente correlati, dell'imparzialità e della precostituzione del giudice naturale, da inquadrare a loro volta nel contesto delle garanzie costituzionali espressamente previste per assicurare al cittadino un giusto processo (sez. 1 n. 27055 del 7/5/2003, Rv. 227213). Ed è importante evidenziare come il principio ora riportato sia stato affermato in relazione ad una fattispecie concreta ben diversa e non assimilabile a quella oggetto del presente ricorso, nell'ambito della quale era stata annullata con rinvio l'ordinanza adottata da un collegio, appositamente costituito da un presidente di sezione, in assenza di qualsiasi delega da parte del Presidente del Tribunale o della Corte d'appello, per la specifica trattazione, nell'ambito di un'udienza straordinaria all'uopo fissata, di diciotto richieste di riesame avverso un'ordinanza impositiva di misure cautelari personali, nonostante che nello stesso periodo di tempo i collegi del riesame precostituiti presso il medesimo Tribunale funzionassero regolarmente e non si fosse resa necessaria l'adozione di provvedimenti di sostituzione, supplenza o applicazione di qualcuno dei giudici ad esso addetti. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la soluzione adottata dalla Corte territoriale non confligge affatto con il principio del giusto processo fissato dall'art. 6 della CEDU, per come interpretato ed applicato dalla Corte di Strasburgo. Specificamente non appare al Collegio pertinente rispetto alla fattispecie oggetto del presente ricorso la decisione citata dal ricorrente (Corte EDU 24/11/1993, Imbroscia c. Svizzera) afferente ad una ben diversa fattispecie relativa alla mancata partecipazione del difensore all'interrogatorio del suo assistito;
nell'occasione i giudici di Strasburgo, nell'escludere la sussistenza di una violazione dell'art. 6 par. 1 e 3 CEDU, sotto il profilo del rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, ove lo Stato membro abbia individuato strumenti idonei a garantire tali principi, quali la notifica dei verbali di interrogatorio, la possibilità di incontrare l'assistito e quella di contestare, in sede dibattimentale, il risultato delle indagini, hanno affermato che lo scopo primario dell'art. 6 è quello di assicurare un processo equo, senza però precisarne le modalità di applicazione e le condizioni, dipendenti dalle circostanze del caso concreto, e dall'insieme delle norme di diritto processuale interno.
3.2. I secondo motivo di ricorso proposto dallo BI attiene all'incompetenza per materia del Tribunale, vertendo, ad avviso del ricorrente, il procedimento in materia di reati che erano attribuiti illo tempore alla Corte d'Assise, risulta palesemente infondato. Deve, al riguardo, premettersi che l'incompetenza per materia, in base all'art. 21 c.p.p., comma 1 deve essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo con le sole limitazioni previste nel cit. art. 21, comma 3 e nell'art. 23 c.p.p., comma 2, ipotesi entrambe diverse da quella denunciata con il motivo di ricorso in esame. A ciò consegue che l'eccezione d'incompetenza per materia può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità, purché, al di la di ogni accertamento in fatto, sia fondata su elementi certi ed inequivocabili (sez. 1 n. 9924 del 12/9/1995, Rv. 202537). Passando, quindi, all'esame del merito della doglianza, rileva il Collegio che, in forza dell'art. 5 c.p.p., comma 1, lett. a), così come modificato dal D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, art. 1, comma 1, lett. a) convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 2010, n. 52, la Corte d'Assise è competente, tra l'altro, per il delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, quindi anche per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, previsto dall'art. 630 c.p., per il quale è stabilita la pena della reclusione da venticinque a trenta anni. A ciò deve aggiungersi che, in forza della norma transitoria contenuta nell'art. 1, comma 2, del sopra citato decreto, le nuove disposizioni sulla competenza della Corte d'assise si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata esercitata l'azione penale. Ed allora, calando le disposizioni ora esaminate nel caso di specie, occorre rilevare che in data 10/5/2010 il P.M. aveva avanzato, per entrambi gli imputati, richiesta di giudizio immediato, richiesta pervenuta all'ufficio del G.I.P. in data 17/5/2010; non sussistevano, quindi, le condizioni previste dalla citata norma transitoria per attribuire, sulla base della nuova disposizione, la competenza a trattare il procedimento alla Corte d'assise, essendo, appunto, già stata esercitata l'azione penale;
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, a nulla rileva la data di emissione del decreto di giudizio immediato, che, comunque, è anch'essa precedente ai suddetto limite temporale individuato dal legislatore nel 30/6/2010 per l'applicazione della nuova disposizione ai processi in corso. Difatti, a norma dell'art. 405 c.p.p., il P.M. esercita l'azione penale formulando l'imputazione nei casi previsti nei titoli 2^, 3^, 4^, e 5^ del libro 6^, ovvero con la richiesta di rinvio a giudizio;
a ciò consegue che la richiesta di giudizio immediato, prevista appunto nel suddetto titolo 4^, contenente la formulazione dell'imputazione, costituisce uno dei modi di esercizio dell'azione penale.
3.3. Il terzo motivo di ricorso attiene a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). E così segnatamente la Corte territoriale da, adeguatamente, atto del vaglio di credibilità al quale sono state sottoposte le deposizioni delle persone offese con motivazione immune da vizi di legittimità. Trattasi, inoltre, di una doglianza del tutto generica che si limita a criticare le valutazioni contenute nella sentenza impugnata e in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il ricorso davanti a questa Corte. Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, richiamando e facendo proprie le valutazioni del giudice di prime cure, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici in ordine al ruolo ricoperto dal ricorrente nei fatti descritti nell'imputazione.
In punto di diritto occorre, al riguardo, rilevare che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (sez. 1, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613; Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073). Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l'annullamento minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. (Sez. 5 n. 3751 del 15/2/2000, Rv. 215722; Sez. 5 n. 3980 del 23/9/2003,
Rv.226230; Sez. 5 n. 7572 del 22/4/1999, Rv. 213643). Le posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta, ne' quella implicita, quando l'apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove. In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice. Ed al riguardo il giudice di prime cure aveva evidenziato come lo BI, pur essendo comparso solo in alcuni momenti delle due vicende di sequestro di persona contestate, aveva dimostrato, in considerazione della significatività dei momenti in cui era stata registrata la sua presenza, da un lato, la piena conoscenza dei propositi criminosi del IU e dall'altro la sua condivisione ed il fattivo contributo apportato al raggiungimento dell'obbiettivo illecito prefissato. Così, con specifico riferimento alla vicenda Cilla, il Tribunale aveva evidenziato che il ricorrente non solo era consapevole dei rapporti intercorrenti fra il coimputato IU e la persona offesa, del pagamento della somma di Euro 35.000,00 e della detenzione del Cilla presso l'abitazione del IU, ma aveva dimostrato in più occasioni di essere direttamente interessato alla restituzione del denaro. Ed un ruolo attivo del ricorrente veniva riconosciuto anche nella vicenda relativa al sequestro di TR RI, il quale era stato schiaffeggiato e minacciato di morte proprio dallo BI, in presenza del IU, nel periodo in cui era stato segregato nell'abitazione di quest'ultimo.
3.4. Il quarto motivo proposto da BI IO riguarda l'impugnativa dell'ordinanza adottata da Tribunale in data 18/3/2011 con la quale è stata disposta l'acquisizione di alcune fotografie dell'incontro avuto dal Cilla con il IU il 2/12/2009 al quale, secondo il Tribunale, aveva partecipato anche il ricorrente. La questione è stata adeguatamente affrontata nella sentenza impugnata con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto sulla base della premessa, non contestata dalla difesa, che si trattava di fotografie esibite dal teste operante TI IO, il quale aveva girato personalmente il filmato durante lo svolgimento del servizio di osservazione, pedinamento e controllo eseguito il 2/12/2009 ed aveva dallo stesso estrapolato le foto in questione nell'imminenza dell'udienza in cui doveva essere sentito. Specificamente si è ritenuto, legittimamente, trattarsi di documentazione attinente ad un atto irripetibile svolto dalla polizia giudiziaria, in quanto riproducente persone e fatti individuati in situazioni soggette a mutamento e come tale da considerarsi irripetibile ed acquisibile al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p., comma 1, lett. b). Difatti in proposito questa Corte, con affermazione che il Collegio ritiene di condividere, ha ritenuto legittima l'acquisizione agli atti del dibattimento delle relazioni della polizia giudiziaria aventi ad oggetto l'attività di osservazione e pedinamento, in quanto trattasi di verbali di atti per loro natura irripetibili e rispetto ai quali l'immediatezza della percezione può e deve essere documentata in uno scritto che ne garantisca la genuinità e la preservi da errori di ricordo, considerandosi, invece, inammissibile l'acquisizione delle relazioni che descrivono lo svolgimento e l'evoluzione delle indagini e specificandosi, con riferimento alle relazioni a contenuto misto, che le stesse sono acquisibili solo nelle parti in cui siano attestative e documentative, mediante fotografie e filmati, delle attività di osservazione e pedinamento (sez. 2 n. 4095 del 26/3/1997, Rv. 207827;
sez. 3 n. 44413 del 9/11/2011, Rv. 251613). Chiarito quanto sopra, rileva il Collegio che la problematica sollevata dalla difesa attiene alla eccepita violazione dell'obbligo previsto dall'art. 416 c.p.p., comma 2, concernente l'obbligo gravante sul pubblico ministero di trasmettere al giudice, tra l'altro, la documentazione attinente alle indagini effettuate. Ma anche su questo punto la censura non merita pregio, in quanto, come correttamente argomenta la Corte territoriale, l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle fotografie in questione è stata disposta dal Tribunale in forza della facoltà di disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova, prevista per il giudice del dibattimento dall'art. 507 c.p.p., destinata a non incontrare alcuna limitazione in relazione al mezzo di ricerca della prova e condizionata soltanto alla ritenuta assoluta necessità dello strumento istruttorio individuato ai fini del decidere;
e nel caso di specie la sentenza impugnata ha argomentato in modo logico ed esaustivo in ordine all'assoluta necessità di acquisire le fotografie in questione ai fini della prova del coinvolgimento del ricorrente nella vicenda descritta nell'imputazione. Irrilevante appare poi la circostanza che si trattava di fotografie non presenti nel fascicolo del pubblico ministero, in quanto, come si è detto, estrapolate dallo stesso testimone nell'imminenza del giudizio, non potendo, al riguardo, ipotizzarsi alcuna violazione del principio della discovery che opera solo nei rapporti fra le parti e non invece quando si tratti di prove ritenute necessarie dal Tribunale nel corso dell'istruttoria dibattimentale (sez. 6 n. 9909 del 20/5/1994, Rv. 199450).
Ed ancora la Corte territoriale, rispondendo alla specifica doglianza mossa con i motivi di appello, si è specificamente occupata della tematica relativa alla denunciata incompletezza degli atti trasmessi con la richiesta di giudizio immediato adeguandosi al costante orientamento di questa Corte (sez. 1 n. 32722 del 4/7/2003, Rv. 226180; sez. 2 n. 48604 del 15/10/2009, Rv. 246261), condiviso dal Collegio, in base al quale detta incompletezza non comporta, sulla base del principio di tassatività delle nullità, una nullità del decreto che dispone il giudizio. Del resto il ricorrente, al di là di astratte affermazioni di principio, non specifica in quali termini vi sia stata una concreta violazione del diritto di difesa attraverso l'acquisizione delle fotografie estrapolate dal filmato eseguito in occasione del servizio di osservazione, pedinamento e controllo, a fronte di una motivazione priva di contraddittorietà o illogicità manifeste in ordine alla genuinità della documentazione acquisita in ragione della riconosciuta attendibilità della deposizione del teste che l'aveva formata.
Ben diversa e non assimilabile al caso di specie si rivela la fattispecie concreta oggetto di una precedente decisione di questa Corte, citata e prodotta dalla difesa (sez. 1 n. 4704 del 8/1/2014, Adamo Andrea ed altri): si trattava di una sorta di esperimento giudiziale effettuato dalla difesa ed avente ad oggetto una ricostruzione, in tre differenti versioni corrispondenti alle diverse versioni rese dai collaboratori di giustizia, della dinamica del delitto, realizzata nella forma della fiction con videoriprese e contributi descrittivi audio. La Corte aveva escluso la possibilità che un siffatto materiale potesse, senza il consenso di tutte le parti, entrare a fare parte del materiale probatorio sul quale il giudice era chiamato a compiere le proprie valutazioni, neppure attraverso il meccanismo della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non potendo essere qualificata come prova nuova o sopravvenuta quella formata su iniziativa di una delle parti per contestare il contenuto della decisione di primo grado. Il caso, invece, all'esame del Collegio, attiene, come si è detto non ad un esperimento giudiziale eseguito al di fuori del contraddittorio fra le parti, ma all'acquisizione da parte del Collegio giudicante, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., di un documento fotografico formato dal testimone attraverso la stampa di immagini, estrapolate a cura dello stesso testimone dal filmato che aveva documentato il servizio di osservazione pedinamento e controllo.
Quanto poi al mancato accoglimento delle richieste difensive "... a recupero dei diritti travolti dalla discovery", il ricorso si rivela del tutto generico, non risultando neppure se fosse stata proposta in sede di appello una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale onde provvedere sulle richieste istruttorie avanzate nel dibattimento e non accolte dal giudice di prime cure.
3.5. Il quinto motivo proposto dallo BI pure attiene a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, risultando dalla sentenza impugnata, da leggersi congiuntamente alla sentenza di primo grado, una motivazione più che sufficiente, nei limiti di un'adeguata risposta alle doglianze mosse con l'atto d'appello e compendiate nell'ottavo motivo, in ordine al ruolo ricoperto dall'attuale ricorrente nei fatti descritti nell'imputazione. Sotto questo aspetto la Corte territoriale ha argomentato in modo esaustivo con valutazioni in fatto prive di contraddittorietà ed illogicità manifeste sulle circostanze che hanno condotto all'identificazione dello BI come personaggio direttamente coinvolto nelle condotte ascritte al IU. L'aspetto relativo alla rilevanza del contributo causale fornito dal ricorrente, non attinto dall'appello, è stato affrontato adeguatamente nella decisione di primo grado, alla quale si è, legittimamente rifatto, in mancanza di specifiche censure da parte della difesa, il giudice di appello. Specificamente ci si riporta a quanto sopra evidenziato al precedente punto 3.3. con riferimento al ruolo ricoperto dall'attuale ricorrente nei due sequestri di persona di cui all'imputazione. In particolare il giudice di prime cure è, ragionevolmente, pervenuto, sulla base delle prove raccolte nel dibattimento, analiticamente esaminate nella motivazione, alla conclusione che il ricorrente, non solo era pienamente a conoscenza delle attività illecite del IU, ma era direttamente partecipe delle stesse, avendo ricoperto un ruolo attivo nell'attività di recupero del denaro posta in essere personalmente dallo stesso BI attraverso le minacce e la privazione, sia pure relativa, della libertà personale delle persone offese.
3.6. Il sesto motivo proposto dallo BI riguarda in primo luogo la qualificazione giuridica dei fatti contestati ed è stato adeguatamente affrontato dalla Corte territoriale alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (sez. U n. 962 del 17/12/2003, Rv. 226489), condivisa dal Collegio, in base alla quale la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 c.p. e non il concorso nel delitto di sequestro di persona con quello di estorsione, consumata o tentata. Nell'occasione di cui alla citata decisione, le sezioni unite di questa Corte, con affermazione poi ribadita costantemente dalle sezioni semplici (sez. 5 n. 12762 del 22/3/2006, Rv. 234553;
sez. 1 n. 17728 del 1/4/2010, Rv. 247071), nel risolvere nel senso indicato un contrasto di giurisprudenza, hanno qualificato il delitto di cui all'art. 630 c.p. come reato plurioffensivo, nell'ambito del quale l'elemento obiettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione;
a ciò consegue che, in presenza dei due elementi della privazione della libertà personale e della finalità di ottenere un profitto come prezzo della liberazione, è integrato il delitto previsto dall'art. 630 c.p., non essendo invece possibile una scissione del fatto unitario, come auspicato dalla difesa nei motivi di ricorso, neppure quando il sequestro sia finalizzato al conseguimento di un vantaggio patrimoniale ingiusto che tragga origine in un rapporto, sia pure illecito, fra sequestratore e vittima.
Il principio ora richiamato risulta applicabile in relazione ad entrambe le ipotesi di reato, di cui ai capi a) e b)
dell'imputazione, oggetto del presente ricorso;
difatti in entrambe le fattispecie concrete la privazione della libertà personale della vittima era finalizzata al conseguimento da parte degli agenti e quindi anche del ricorrente di un ingiusto vantaggio patrimoniale che trovava la sua causa, per il reato di cui al capo a), in un debito maggiorato di interessi per la fornitura di cocaina che il sequestrato aveva maturato nei confronti degli imputati e nel pagamento di un prestito usurario per il reato di cui al capo b). Ed anche il profilo oggettivo del reato costituito dalla privazione della libertà personale della vittima risulta adeguatamente affrontato con valutazioni in fatto non censurabili in questa sede ed in linea con le affermazioni di questa Corte di legittimità, risolvendosi il motivo di ricorso in esame nella mera reiterazione delle argomentazioni già proposte al giudice del gravame. In proposito, con riferimento ad entrambi i fatti contestati, appare corretto il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in base alla quale nel delitto di sequestro di persona, previsto dall'art. 605 c.p., la costrizione non deve necessariamente estrinsecarsi in mezzi fisici adoperati contro la volontà della persona offesa, ben potendo manifestarsi nella forma della violenza morale, che ricorre in qualsiasi atteggiamento che, in relazione alle particolari circostanze, sia suscettibile di togliere alla vittima la capacità di determinarsi e agire secondo la propria autonoma e indipendente volontà (sez. 5 n. 14566 del 14/2/2005, Rv. 231354; sez. 2 n. 38994 del 1/10/2010, Rv. 248537). E nel caso di specie dalla decisione di primo grado, espressamente richiamata sul punto nella sentenza impugnata, emerge come entrambe le vittime erano state sottoposte a minacce dalle quali era conseguita quella parziale limitazione della libertà di locomozione idonea e sufficiente ad integrare, sotto il profilo materiale, il reato contestato.
Le considerazioni finora svolte impediscono di inquadrare i fatti contestati nell'ambito del delitto di violenza privata di cui all'art. 610 c.p., reato nel quale la condotta è rivolta a limitare un singolo atto di autodeterminazione del soggetto di cui si lede la libertà psichica, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà fisica del soggetto passivo, cioè la sua libertà di movimento e di locomozione (sez. 5 n. 9731 del 3/2/2009, Rv. 243022;
sez. 1 n. 36465 del 26/9/2011, Rv. 250812). Quanto poi alla denunciata mancanza della motivazione in relazione al reato di cui al capo b), la sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, contiene, con specifico riferimento a tale reato, un'adeguata risposta alle doglianze mosse con l'atto di appello che, per quel che qui rileva, attenevano allo specifico punto relativo all'interpretazione delle intercettazioni ed all'individuazione della voce dello BI, dovendo per il resto rifarsi alla decisione di primo grado.
3.7. Passando all'esame del settimo motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello si è limitato a riconoscere, all'esito dell'intervento della Corte Costituzione (Corte Cost. sent. n. 68 del 2012), l'attenuante prevista per i fatti di lieve entità, rivedendo il complessivo giudizio sanzionatorio con una mitigazione degli aumenti applicati dal primo giudice per la continuazione, ma, implicitamente, confermando per lo BI il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con la contestata recidiva reiterata specifica. Ed è solo in conseguenza di tale giudizio e quindi della mancata operatività in concreto per lo BI delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. che il trattamento sanzionatorio applicato allo stesso sia risultato complessivamente più severo di quello applicato al coimputato IU, il quale invece, stante la sua incensuratezza, ha potuto beneficiare della doppia riduzione di pena. E con riferimento alla denunciata irrazionalità del trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, rileva il Collegio che la questione è stata già affrontata dalla Corte Costituzionale con la decisione sopra citata, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice in esame nella parte in cui non prevedeva che la pena da essa comminata potesse essere diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto fosse risultato di lieve entità.
3.8. Il primo motivo di ricorso proposto da IU LL attiene alla possibilità di configurare nel caso di specie, con riguardo agli episodi descritti ai capi a) e b) della contestazione, il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 c.p.. Al riguardo valgono le considerazioni sopra svolte al precedente punto 3.6. in relazione all'analoga doglianza proposta dal ricorrente BI, a nulla rilevando la mancata valutazione della documentazione fotografica prodotta dalla difesa relativa alle caratteristiche ambientali e logistiche dell'appartamento ove le vittime erano state trattenute contro la loro volontà; difatti, come sopra si diceva, il reato, in relazione ad entrambe le ipotesi contestate, era stato ritenuto integrato, sotto il profilo materiale e psicologico, sia pure in presenza di una solo parziale e relativa limitazione della libertà personale determinata dalle minacce alle quale erano state reiteratamente sottoposte le vittime.
3.9. Quanto poi al mancato riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente, di cui al secondo motivo di ricorso del IU, la sentenza impugnata contiene approfondita motivazione priva di contraddittorietà o manifeste illogicità in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante in parola, facendosi riferimento alle caratteristiche della condotta posta in essere dall'imputato e, specificamente, alla particolare lucidità mentale nel perseguire il disegno criminoso, che hanno condotto i giudici di merito ad escludere un qualsiasi nesso causale tra il presunto disturbo della personalità risultante dalla relazione di consulenza tecnica di parte prodotta nel giudizio di primo grado ed i fatti commessi. E l'affermazione è in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (sez. U n. 9163 del 25/1/2005, Rv. 230317), in base alla quale ".. ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità". In sostanza, pur essendo l'imputabilità, quale capacità d'intendere e di volere, e la consapevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, due concetti diversi che operano anche su piani diversi, dovendo la prima essere accertata con priorità sulla seconda (sez. 6 n. 16260 del 10/3/2003, Rv.225645; sez. 6 n. 47379 del 13/10/2011, Rv. 251183), non presenta vizi di legittimità il ragionamento seguito dai giudici di merito in forza del quale, valutate dettagliatamente le modalità della condotta posta in essere dall'agente sotto il profilo materiale e psicologico, si è, ragionevolmente, esclusa la sussistenza di qualsiasi nesso eziologico fra il fatto di reato ed un disturbo della personalità che impedisse allo stesso un pieno e consapevole controllo dei propri atti con conseguente percezione del disvalore degli stessi (sez. 6 n. 43285 del 27/10/2009, Rv. 245253).
3.10. Anche l'ultimo motivo di ricorso proposto dal IU risulta infondato, avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione esaustiva rifacentesi alle considerazioni sopra svolte in ordine all'imputabilità del ricorrente, non necessarie ai fini del decidere le integrazioni probatorie della perizia psichiatrica e dell'esperimento giudiziario alle quali era stata subordinata la richiesta di rito abbreviato.
4. Al rigetto dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2014