Sentenza 26 aprile 2016
Massime • 1
L'omessa o l'erronea indicazione, da parte del P.M., nella lista testimoniale di cui all'art. 468 cod. proc. pen., del nome del pubblico ufficiale di polizia giudiziaria verbalizzante non comporta l'impossibilità di escutere il soggetto che ha effettivamente operato, purchè tale nominativo sia facilmente reperibile e conoscibile da parte dell'imputato sulla base degli atti, l'esame sia condotto ritualmente e verta sulle circostanze indicate nella lista.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/04/2016, n. 20986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20986 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2016 |
Testo completo
: 20 9 86 /1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 858/2016 Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - MARIAPIA GAETANA SAVINODott. REGISTRO GENERALE N. 39893/2015Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA SE N. IL 18/02/1985 avverso la sentenza n. 226/2015 CORTE APPELLO di CATANIA, del 14/05/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giulio Romano che ha concluso per i rigetto del ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Vito solo (di ufficio) che ne insistido per l'accoglimento del ricorso. I L RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Catania, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente, LA SE, con sentenza del 14.5.2015, in riforma del- la sentenza del Tribunale di Siracusa, emessa in data 28.2.2014, appellata dall' imputato, rideterminava la pena inflitta in mesi 2 e giorni 10 di arresto ed € 1.100,00 di multa, confermava nel resto. Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, condannandolo alla pena di mesi 3 di arresto ed € 1.100,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio di cui all'art. 163 cod. proc. pen. e con la sanzione amministrativa ac- cessoria della sospensione della patente di guida per 6 mesi per il reato p. e p. dall'art. 186, 2° comma lett. b) e 2sexies del C.d.S., perché si poneva alla guida della propria autovettura Fiat Punto, targata CH818JT, in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico pari a 1,35 g/1 al primo accertamento eseguito alle ore 02:31 pari a 1,35 g/1 al secondo accerta- mento eseguito alle ore 02:41). Con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22:00 e prima delle ore 7:00. Accertato in Avola in data 29.5.2010. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, perso- nalmente, CA SE, deducendo, i motivi di seguito enunciati nei li- miti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: : a. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale in rife- rimento al combinato disposto degli artt. 181, 468, 493 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, in quanto all'udienza del 28.2.2014, veniva escusso un teste non indicato, originariamente nella lista testi del P.M. e, pertanto, non ammesso con l'ordinanza istruttoria del 4.11.2011. Detto nominativo sarebbe stato sostituito sulla base di una nota della com- pagnia CC di Noto non presente nel fascicolo del P.M. La nota sopra indicata, non poteva essere acquisita al fascicolo del dibatti- mento non essendo presente nel fascicolo del P.M., stante l'opposizione della di- fesa dell'imputato. Si sostiene che il teste Giarratana, brigadiere dei CC accerta- tore dei fatti oggetto del procedimento, poteva essere escusso solo ex art. 507 cod. proc. pen., ad istruttoria compiuta, allorquando suo nominativo sarebbe emerso dalle deposizioni dei testi indicati dal P.M., ciò a garanzia del diritto di di- fesa dell'imputato e del rispetto delle regole processuali. 2 Nel presente giudizio, invece, la sostituzione sarebbe avvenuta in violazione dell'art. 493 cod. proc. pen., senza il consenso della difesa. La produzione della nota dei CC di Noto avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Pertanto nel corso del dibattimento non sarebbe stata acquisita alcuna prova utilizzabile ai fini della dichiarazione della penale responsabilità dell'imputato. La corte di appello sul punto motiverebbe interpretando in maniera errata il significato giuridico ed il tenore letterale delle norme processuali violate. b. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. Il ricorrente censura la mancata concessione delle attenuanti generiche che avrebbe consentito di ritenerle equivalenti alla contestata aggravante e, in con- siderazione, della parziale riforma della sentenza di primo grado, di renderle pre- valenti, con l'applicazione di una pena meno afflittiva. c. Illogicità, contraddittorietà e parziale mancanza della motivazione in rife- rimento alla chiesta assoluzione ex art. 530 comma 2 cod. proc. pen. Sul punto la corte di appello si sarebbe limitata a ritenere che l'alcoltest co- stituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, senza che dal dibatti- A mento sia emersa la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e dell'antigiuridicità della condotta. La sussistenza di un tasso alcolemico pari a 1,35 g/l non sarebbe sufficiente a far ritenere violata e messa in pericolo la sicurezza delle persone nella circola- zione stradale. Ritiene, infatti, il ricorrente che gli effetti dell'alcol sono diversi a seconda delle caratteristiche fisiche del soggetto che lo assume e delle modalità di assun- zione. Le dichiarazioni rese in dibattimento dall'unico teste non possono supplire la mancanza di prova, in quanto si tratterebbe di valutazioni e non di accertamenti. Pertanto il solo dato del tasso alcolemico riscontrato non sarebbe sufficiente a far ritenere la mancanza di lucidità del CA. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con i provvedi- menti conseguenziali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il pro- posto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso (supra sub a). 3 All'udienza del 28.2.2014, come si rileva dal relativo verbale -cui questa Corte ha ritenuto di accedere in ragione del tipo di doglianza proposta- il PM fa- ceva presente che il teste da escutere era il Brigadiere dei CC SE Giarra- tana, autore del controllo su strada all'esito del quale era stato accertato lo stato di ebbrezza dell'odierno ricorrente, e non AR SE, erroneamente indi- cato nella lista testi. La difesa si opponeva all'escussione del Giarratana, mentre il PM, a conforto della propria richiesta, produceva una nota dei CC di Noto i quali riferivano che per una mera svista erano stati indicati nella comunicazione di notizia di reato i Brigadieri AR SE e Salvatore Vasile. Il giudice, pertanto, ritenuto che si fosse in presenza di un errore materiale e verificato che i nominativi di coloro che erano indicati nel verbale di accerta- menti urgenti sulla persona (ex art. 354 co. 3 cod. proc. pen.) erano effettiva- mente quelli indicati nella nota dei CC, rigettava l'opposizione del difensore e procedeva all'escussione del teste Giarratana. Orbene, ritiene il Collegio che la decisione assunta dal giudice sia corretta in punto di diritto e conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui la mancata indicazione, da parte del P.M., nella lista testimoniale di cui all'art. 468 cod. proc. pen., del nome della persona da escutere non comporta una vio- lazione dei diritti della difesa né la presentazione di testimoni "a sorpresa" ove detto nome sia comunque facilmente reperibile e conoscibile da parte dell'impu- tato in virtù della qualifica attribuita al teste (sez. 3, n. 38501 del 25.9.2007, Falzoni, rv. 237948, fattispecie nella quale sono state ritenute utilizzabili, in un procedimento per il reato di omesso versamento di contributi assistenziali e pre- videnziali, le dichiarazioni di testi genericamente indicati come accertatori dell'Inps). Il processo penale non può assecondare un rigido formalismo qualora alla forma non faccia riscontro l'essenza della tutela del diritto di difesa. Di fronte a casi come quello che ci occupa in cui vi è in atti un verbale di ac- certamento o comunque un atto dal quale si evincano, ab initio, con certezza i nominativi dei pubblici ufficiali accertatori, non avrebbe senso alcuno che si pro- cedesse nel senso richiesto dall'odierno ricorrente (escussione del teste indicato per errore, che non potrebbe riferire altro se non di non essere lui il verbalizzan- te, successiva ordinanza ex art. 507 cod. proc. pen. per ammettere il teste il cui nominativo era stato omesso in lista e solo successivamente escussione dell'effettivo verbalizzante). Non di rado, nella pratica quotidiana dei processi, nelle liste ex art. 468 cod. proc. pen. l'indicazione nominativa del teste manca, ma ciò non inficia la 4 validità della prova assunta laddove sono indicati elementi che richiamano l'atto compiuto (quali la data e/o il numero del verbale) o altri da cui si possa risalire facilmente, se interessati, al nominativo (si pensi, ad esempio, ai processi per furto di energia elettrica dove, spesso, in lista testi viene indicato il mero numero di matricola del dipendente ENEL che ha proceduto alla verifica, ritenuto suffi- ciente all'identificazione dello stesso). Va dunque qui ribadito il principio che la deposizione di un testimone esami- nato in [...] altro indicato nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen. è utilizzabile, se l'esame è ritualmente condotto e la testimonianza pertinente alle circostanze indicate nella lista stessa (così sez. 2, n. 36971 del 20.10.2006, Lo Carmine, rv. 235038; conf. sez. 6, n. 4936 del 9.1.2004, Riboni, rv. 228316). Peraltro, questa Corte di legittimità ha chiarito che l'ammissione di prove te- stimoniali tardivamente indicate non è causa di nullità della relativa ordinanza, posto che rientra tra i poteri del giudice assumere le prove anche d'ufficio, con la conseguenza che la prova tardivamente indicata ed espletata deve ritenersi am- messa d'ufficio (sez. 5, n. 15325 del 10.2.2010, Cascio, rv. 246873). E, ancora di recente, ha ribadito che l'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste non comporta alcuna nullità, né le prove in que- stione, dopo essere state assunte, possono essere considerate inutilizzabili, po- sto che l'art. 507 cod. proc. pen. consente al giudice di assumere d'ufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 cod. proc. pen. (sez. 5, n. 8394 del 2.10.2013, Tardiota, rv. 259049).
3. Manifestamente infondata è la doglianza sub b. con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale, sul punto, dà atto in sentenza di non ravvisare alcun elemento di segno positivo, che possa fare stimare il CA meritevole delle stesse. La doglianza proposta sul punto si palesa peraltro generica in quanto il ricor- rente non indica l'elemento in ipotesi non valutato o mal valutato, mentre, ad avviso del Collegio, la motivazione del provvedimento impugnato è perfettamen- te in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità. In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente suf- ficiente che il giudice si limiti a dar conto, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. 5 In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in consi- derazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adegua- mento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di ap- posita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
tratta- mento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ot- tenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stes- sa si fonda (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, Gennuso, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 21.9.1999, Guglielmi ed altri, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 20.6.2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13.6.2011, Chiofalo ed altri, rv. 219891).
4. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso sub c. -Il ricorrente, con lo stesso, di fatto, adducendo una peraltro non dimostra- ta e difficilmente dimostrabile- propria maggiore attitudine a "reggere" l'alcool, contesta quella che è stata una precisa scelta del legislatore, di ancorare a delle ben precise soglie di presenza dell'alcool nel sangue la sussistenza del reato in contestazione. L'esito positivo conseguito alla verifica strumentale nei modi e con gli stru- menti stabiliti dalla legge - che il ricorrente non contesta- costituisce, in altri termini, prova oggettiva del superamento della soglia di rilevanza penale dell'eb- brezza alcolica da parte dell'imputato. I motivi dedotti, dunque, non paiono idonei a scalfire l'impianto motivazio- nale della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affronta con argomen- tazioni esaustive e logicamente plausibili le questioni propostele.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al 6 pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della cassa delle am- mende Così deciso in Roma il 26 aprile 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente PatriziaPicolinelli beffele Vincenzo Pezzella Tenne DI CAS D A M E R A O N E I Z P U S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 MAG. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIG Dr.ssa Gabriella Lamelza 7