Sentenza 19 aprile 2016
Massime • 1
In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e prescindendo da indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità.
Commentari • 2
- 1. Art. 22 - Prescrizionehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 197 c.p.p. - Incompatibilità con l'ufficio di testimonehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2016, n. 20098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20098 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2016 |
Testo completo
20 0 9 8/ 1 6 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 19/04/2016 Composta da: Sent. n. sez.698 - Presidente - ZO ROTUNDO REGISTRO GENERALE N.26710/2014 ANGELO COSTANZO TE IN -Rel. Consigliere - ANGELO CAPOZZI EMILIA ANNA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA PIA FONDAZIONE TE ZO BREDA nei confronti di: ON SALVO' S.R.L. AL IO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 09/01/2014 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del ANTONIO BALSAMO che ha concluso per l'amille to can rinvio delle senteuse, Uditi i difensori aur. F. PINELLI fule perke covile "PIA FONDAZIONE S.V. BREDA" che si è associato alle exclusion old pai aw. Giulio PARFEMA for Serger AL, ow. Andre SANGUIN for DE IA AN;
aw. Alberto DI MAURO "ONtu Feslerie OR che haves chiesto il rifetts u Salvo. Snd e dhi Wears! в RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9.1.2014 la Corte di appello di Venezia - a seguito di gravame interposto da imputati RG AL, AN DE IA e IC OR e da "ON SALVO'." s.r.l. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 13.4.2012, a seguito di giudizio ordinario - in riforma della decisione ha assolto: RG AL dal reato di cui al capo A) (artt. 110, 319, 319 bis cod. pen.) per non aver commesso il fatto e da quello al capo F) (artt. 110, 319,319bis e 61 n.7 cod. pen.) perché il fatto non sussiste;
- AN DE IA dal reato di cui al capo F) perché il fatto non sussiste;
IC OR dal reato di cui al capo G) (art. 321 in relazione agli artt. 81 cpv., 319,319 bis e 61 n. 7 cod. pen.) perché il fatto non sussiste;
- ON Salvo'. S.r.l. dall'illecito amministrativo di cui al capo N); e, infine, ha revocato le statuizioni civili.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia e la parte civile "PIA FONDAZIONE TE ZO BREDA".
3. Con ricorso del P.G. si deduce:
3.1. violazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 63,192,197 e 210 cod. proc. pen. in relazione al fondamento della pronuncia assolutoria, costituito dalla ritenuta inutilizzabilità radicale erga omnes, ai sensi dell'art. 63 comma 2 cod. proc. pen., delle dichiarazioni dibattimentali rese dal teste EL AR. Assume il ricorrente di condividere l'orientamento già fatto proprio dalla Corte di appello di Venezia nell'ambito del giudizio di secondo grado conclusosi nei confronti di altri coimputati - di cui allega la sentenza -, secondo il quale le dichiarazioni dello AR erano pienamente utilizzabili poiché rese da persona che, non avendo mai assunto la veste formale di indagato, era rimasto semplice testimone e come tale doveva essere valutato. Il legittimità di Sez. V, n. 26206 del 27.3.2013 che individua la nullità a в ricorrente richiama, a sostegno del proprio argomentare, l'arresto di 1 regime intermedio della deposizione testimoniale acquisita senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 210 cod. proc. pen. che, pertanto, non può essere eccepita dall'imputato del procedimento principale per assenza di interesse all'osservanza della disposizione violata.
3.2. In ogni caso, stante la riconosciuta rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese da EL AR, la Corte di appello avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. al suo nuovo - esame nelle forme previste dall'art. 210 cod. proc. pen. e gli argomenti spesi dalla stessa sentenza per giustificare l'omessa adozione di tale mezzo risulterebbero illogici: quello dell'eventuale avvalimento della facoltà di non rispondere, rispetto alla costante disponibilità a collaborare durante il processo;
la scarsa attendibilità dell'esame stante il tempo trascorso, rispetto alla disponibilità dei pregressi documenti dichiarativi forniti nel corso delle indagini preliminari;
l'attendibilità soggettiva del dichiarante minata dalla grave inimicizia palesata dal dichiarante nei confronti del OR e degli amministratori della Fondazione Breda, valutabile solo dopo che le dichiarazioni fossero state rese.
3.3. La utilizzabilità delle dichiarazioni dello AR avrebbe imposto per i capi F) e G) il proscioglimento per prescrizione in luogo dell'assoluzione nel merito e per quello sub A) la conferma della condanna. La declaratoria di prescrizione avrebbe diretta incidenza sull'accertamento dell'illecito amministrativo contestato al capo N) alla società "ON SALVO'." s.r.l.. Invero, ai sensi dell'art. 22 comma 4 d. leg.vo 231/2001 la prescrizione dell'illecito amministrativo non decorre più una volta che vi sia stata la contestazione dello stesso ex art. 59 stesso decreto. E, nella specie, l'azione di responsabilità è stata esercitata quando la prescrizione del reato sub G) non era ancora maturata (essendo intervenuta il 25.10.2012) e nemmeno era decorso il termine quinquennale (decorrente dalla data di consumazione del reato) dell'illecito amministrativo.
4. Il ricorso della parte civile "PIA FONDAZIONE ZO TE BREDA" deduce con unico ed articolato motivo violazione ai inutilizzabilità ex art. 63, comma 3, cod. proc. pen. delle dichiarazioni di Я sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 63, 192, 197 e 210 cod. proc. pen. in relazione alla dichiarazione di 2. EL AR. In particolare, si censura l'errato atteggiamento interpretativo volto a dilatare attraverso il diritto al silenzio contra - la portata applicativa dell'art. 63 comma 2 cod. proc. pen., alios frustrando le esigenze di accertamento del processo penale. A tal proposito si richiama l'orientamento di legittimità che ha circoscritto detta portata applicativa alle sole ipotesi di ritardata iscrizione nel registro delle notizia di reato della persona del dichiarante e non anche alle ipotesi in cui il dichiarante non abbia mai assunto tale qualifica di indagato o imputato. In tal senso, secondo il ricorrente, andrebbe letta la sentenza delle S.U. MILLS che, pertanto, non è sovrapponibile alla vicenda in esame, dove il dichiarante AR non ha mai acquisito la qualità di indagato o imputato, che dipende dall'esercizio della facoltà di cui è insindacabile ed esclusivo dominus l'ufficio del P.M.. L'utilizzabilità delle dichiarazioni dello AR e la loro affidabilità in uno a quelle del fratello AU AR e dei riscontri positivi degli accertamenti di p.g., fondano la responsabilità risarcitoria degli imputati condannati.
5. E' pervenuta memoria difensiva nell'interesse di RG AL con la quale si contrasta l'interpretazione data dal ricorrente P.G. ai precedenti di legittimità e, in particolare, a S.U. Mills che, invece, sarebbe stato puntualmente applicato dalla sentenza impugnata. Segnatamente rispetto alla verifica cui è chiamato il Giudice riguardo alla posizione sostanziale del dichiarante, cosicchè nessuna differenza vi sarebbe tra la situazione del soggetto tardivamente indagato e soggetto mai indagato. Si osserva, inoltre, che la dedotta natura di nullità a regime intermedio delle dichiarazioni si poggerebbe su una interpretazione analogica dell'art. 63 comma 2 cod. proc. pen. in contrasto con il testo e non consentita dall'art. 12 delle preleggi.
6. E' pervenuta memoria difensiva nell'interesse di IC OR e di "ON SALVO'." S.r.l. con la quale si espone che: 6.1. è inammissibile il ricorso del P.G. per difetto dell'interesse ad impugnare ai sensi dell'art. 568 comma 4 cod. proc. pen. in quanto volto all'ottenimento di una diversa formula assolutoria e non essendo Я legittimato il ricorrente ad impugnare a tutela degli interessi civili.
6.2. la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello sarebbe priva dei requisiti richiesti e, anzi, contraddittoria ed illogica. Non vi sarebbe nessun altro elemento- oltre le dichiarazioni 3 dello AR che ha ammesso il suo pieno coinvolgimento nelle vicende -· nel senso prospettato dall'accusa. Inoltre, la mancata riapertura della istruttoria può sindacarsi solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte solo dopo la sentenza di primo grado. Cosicchè incensurabile sarebbe il ragionamento espresso dalla Corte di merito in ordine alla mancata riapertura della istruzione in appello al fine di ascoltare lo AR, questa volta, con le forme previste dall'art. 210 cod. proc. pen.. E contraddittorio l'assunto dell'accusa rispetto alla posizione dello AR: o di testimone o di indiziato.
6.3. la sintonia di contenuti espressi dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 280 del 2009 e da S.U. Mills in ordine al potere del Giudice di sindacare la veste del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni in dibattimento, oltre gli indici formali attraverso i quali essa si esprime. Tale potere in quanto pertinente alla formazione della prova non manifesta interferenze rispetto alle prerogative del P.M. e nessuna differenza di disciplina può prospettarsi tra l'ipotesi di tardività dell'iscrizione e quella di omessa iscrizione. Infine, la sanzione della inutilizzabilità della prova ha carattere assoluto e generale rispetto alla quale nessun interesse alla raccolta delle prove può prevalere.
6.4. Il regime della prescrizione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato è unico e il relativo termine è di cinque anni, decorrenti dalla consumazione del medesimo reato. Nella specie, a differenza di quanto sostiene il P.G. ricorrente, non è intervenuta alcuna causa di interruzione della prescrizione non essendosi verificate entrambe le condizioni previste dall'art. 22 comma 2 d. legs. n. 231/2001: la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive nei confronti dell'ente e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'art. 59. Cosicchè l'illecito amministrativo contestato alla "Gastronomia Salvò." risulterebbe ampiamente prescritto sin dalla emissione della sentenza di primo grado. La stessa conclusione si raggiungerebbe nel caso in cui si voglia applicare all'illecito amministrativo in questione il regime della prescrizione in materia penale, risultando la avvenuta prescrizione alla data del 25.10.2012. Infine, l'art. 22 d. leg.vo n. 231/2001 sarebbe riferito alle sole sanzioni sino al passaggio in giudicato della sentenza, risulterebbe in contrasto Я amministrative non operando alcun riferimento all'illecito in sé: il diverso assunto del P.G., secondo il quale l'illecito non si prescriverebbe mai con i principi generali del codice penale in tema di cause di estinzione del reato ed anche con i principi costituzionali e CEDU.
7. Con ulteriore memoria difensiva nell'interesse di IC OR e "ON SALVO'. S.R.L.", si sostiene che la recente decisione delle S.U. del 26.3.2015 n. 33583 avvalora il chiesto rigetto delle doglianze portate dal ricorso del P.G., essendo stato affermato che, nei casi in cui la violazione delle regole di assunzione probatoria incide sul terreno della stessa capacità a testimoniare, se ne deve dedurre la piena inutilizzabilità delle dichiarazioni rese. Di qui la conferma del giudizio operato in appello in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di EL AR. In ogni caso, anche ove si proceda una sua nuova audizione ex art. 210 cod. proc. pen. con conferma delle precedenti dichiarazioni, non si potrebbe pervenire a diversa decisione, difettando ogni riscontro.
8. Si deve dare atto del rinvio disposto da questa Corte in data 28.1.2015 con conseguente sospensione del decorso del termine della prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati.
2. Deve essere preliminarmente delibata la eccepita inammissibilità del ricorso del P.G., osservandosi quanto segue.
2.1. Come ha chiarito Sez. 6, n. 27355 del 15/03/2013, Benazzo, Rv.255740, l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, costituisce requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione ed è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato. Esso sussiste, dunque, solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. un. 13-12- '95, Timpani, rv 203093; Cass. Sez. 1^, 17-10-2003, n 47496, Arch n. proc. Pen 2004, 217); e concretezza ed attualità sono requisiti coessenziali e indefettibili dell'interesse ad impugnare (Cass. Sez. 6^, 21-4-2006 n 24637, C.E.D. Cass. n. 234734); ancora, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del P.M. avverso la pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché 5 il fatto non sussiste", quando sia intervenuta "medio tempore" la causa estintiva della prescrizione del reato, difettando la concretezza ed attualità quali requisiti necessari dell'interesse all'impugnazione (Sez. 6, n. 49852 del 05/12/2012, Fioravanti, Rv. 253692).
2.2. Nella specie, sussiste l'interesse del P.G. ad impugnare perché in relazione al capo A) non si è verificata la prescrizione - tenuto conto del termine finale della condotta alla data del 31.7.2007 in - considerazione delle sospensioni del termine di prescrizione anche in sede di giudizio di legittimità.
2.3. Anche in relazione all' illecito amministrativo sub N) la prescrizione non si è verificata.
2.3.1. In conformità alla previsione di cui all'art. 22 comma 4 d.leg.vo 231/2001 è stato affermato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica intervenuta entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe il corso della prescrizione e lo sospende fino alla pronunzia della sentenza che definisce il giudizio (Sez. 2, n. 10822 del 15/12/2011, Cerasino e altri, Rv. 256705); ancora, l'intervenuta prescrizione del reato presupposto successivamente alla contestazione all'ente dell'illecito non ne determina l'estinzione per il medesimo motivo, giacché il relativo termine, una volta esercitata l'azione, non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti della persona giuridica. (Sez. 5, n. 20060 del 04/04/2013 Rv. 255415 Citibank N.A.). Nella specie - come si apprende dalla sentenza di primo grado - la richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata in data 12.1.2009 e, pertanto, prima che trascorresse il termine prescrizionale quinquennale.
2.3.2. Inoltre, in tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8, comma primo, lett. b) D.Lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui reato(Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla e altri, Rv. 255369). Я vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di 6 2.3.3. In relazione anche alla fattispecie sub N) sussiste, pertanto, l'interesse al ricorso della parte pubblica.
3. Quanto alla dichiarata inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali di EL AR in relazione alla quale entrambi i - ricorrenti si dolgono deve osservarsi quanto segue.
3.1. La Corte veneziana in relazione ai capi F) e G) dell'imputazione - ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni dibattimentali rese dal teste EL AR, perno sul quale - come si apprende dalla sentenza ruota la motivazione offerta dalla prima sentenza in ordine - alla responsabilità degli imputati. Il Giudice del gravame ha rilevato che risultava circostanza pacifica quella secondo la quale lo AR aveva reso già nel corso delle indagini preliminari una versione pressoché sovrapponibile a quella poi esposta in dibattimento, emergendo - dunque - fin da questa fase l'apporto causale dato dallo stesso AR alla ipotizzata condotta illecita dei pubblici amministratori, dal momento che egli s'era prestato ad intestarsi fittiziamente quote sociali destinate ad altri soggetti, i quali nessun apporto di capitale avevano fornito se non la garanzia di vantaggi indebiti, che essi erano in gradi di elargire grazie alla loro posizione qualificata di amministratori, a vario titolo, della fondazione Breda. Di qui l'emergenza di quelli che sono indicati come "gravissimi indizi" a carico dello AR: costui, nella sua posizione di sodale del OR nell'obiettivo di acquisizione del centro cottura per la fornitura di pasti alla fondazione, aveva piena consapevolezza della natura illecita della partecipazione degli amministratori della fondazione alla nuova Gastronomia Salvò, partecipazione che doveva rappresentare, anche ai suoi occhi, il prezzo ed il provento della corruttela.
3.2. Sulla base di tale valutazione la Corte di merito in relazione - alla eccepita incompatibilità, sin dinanzi al primo Giudice, di EL AR ad assumere l'ufficio di testimone a seguito delle dichiarazioni autoindizianti già rese nell'ambito del procedimento - è andata, quindi, di contrario avviso rispetto all'orientamento assunto da quel Giudice - che aveva fatto salva la compatibilità dell'assunzione testimoniale sul Я rilievo secondo il quale lo AR non era mai stato iscritto quale indagato. La Corte di appello ha fatto leva su quanto affermato da S.U. Mills ed ha escluso che il rilievo formale della iscrizione fosse dirimente, laddove incombeva al Giudice di valutare la sostanziale - invece 7 emergenza in capo al dichiarante di indizi di reità al momento in cui egli è chiamato a rendere le sue dichiarazioni. Ed ha ritenuto che tale emergenza doveva ritenersi acquisita a seguito della disponibilità - resa su iniziativa della difesa dello AL prima della assunzione della testimonianza dello AR delle dichiarazioni predibattimentali di - quest'ultimo, dalle quali in termini inequivoci erano desumibili gli indizi di reità che raggiungevano il dichiarante. Così concludendo per la radicale inutilizzabilità erga omnes per violazione dell'art. 63, comma - 2, cod. proc. pen. delle dichiarazioni dibattimentali dello AR non essendo stato sentito, come si doveva, sin dall'inizio, come persona sottoposta alle indagini o come imputato.
3.3. Di qui, la c.d. prova di resistenza svolta dalla Corte di merito - rispetto alla quale, è opportuno evidenziarlo, alcuna censura è stata formulata: a seguito della esclusione dal compendio probatorio delle dichiarazioni dello AR, manca qualsivoglia elemento idoneo alla dimostrazione dell'intestazione occulta delle quote della nuova Gastronomia Salvò agli amministratori della fondazione e la gestione anomala ed irresponsabile della vicenda dell'acquisizione del centro cottura da parte degli amministratori della fondazione Breda, non assumerebbe rilievo penale in assenza di un accordo corruttivo idonea a spiegarla. Ragioni che sul rilievo della estinzione dei due reati alla data - del 25.10.2012 portavano all'assoluzione degli imputati ai sensi - dell'art. 129, comma 2, cod. pen., perché il fatto non sussiste. La Corte ha, inoltre, ritenuto la inutilità di una rinnovata audizione dello AR ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. in ragione - oltreché della possibile evenienza dell'esercizio della facoltà di non rispondere da parte di quest'ultimo della distanza temporale dai fatti in relazione ad - incertezze già espresse in precedenza su aspetti centrali della vicenda, e - in ogni caso della problematicità delle verifiche dell'attendibilità delle - medesime dichiarazioni, ove fossero state ribadite. Anche in relazione all'accusa di cui al capo A) mossa allo AL Я la Corte di merito ha ritenuto l'influenza delle dichiarazioni dello AR che ha manifestato la comunanza di interessi tra il predetto imputato, OR e IB, nella vicenda dell'acquisto del centro di cottura. Di qui l'impossibilità - per la avvenuta assoluzione in ordine ai capi F) e G) - -- di desumere argomenti di riscontro anche solo di ordine logico - da tali vicende a carico dello AL, rispetto alla cui posizione - secondo 8 la c.d. prova di resistenza svolta dalla Corte veneziana non emergono elementi che lo coinvolgono nei fatti sub A).
4. Osserva questa Corte regolatrice che Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 ha affermato che, in tema di prova dichiarativa allorché venga in rilievo la veste che può assumere il - dichiarante spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità. "La ricerca dell'esatta individuazione dei confini assegnati al potere del giudice in ordine alla qualifica soggettiva da attribuire al dichiarante - hanno spiegato le S.U. - chiama in causa i presupposti applicativi non solo dell'art. 210 c.p.p., ma anche dell'art. 63, 2° comma, c.p.p., ad essa collegata sul piano sistematico;
come chiarito infatti, da ultimo, nella ordinanza n. 280 del 2009 della Corte Costituzionale "l'art. 63, comma secondo, c.p.p. attua una tutela anticipata delle incompatibilità con l'ufficio di testimone previste dall'art. 197, comma primo, lettere a) e b), c.p.p. nei confronti dell'imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato: incompatibilità che, a loro volta, impongono che l'esame del soggetto avvenga nelle forme dell'art. 210". In ordine a tale generale questione, ritengono queste Sezioni Unite che spetti al giudice il potere di verificare nella sostanza, al di là del riscontro di indici formali, quali la già intervenuta o meno iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato l'attribuibilità, al dichiarante, della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese. Ove si subordinasse, infatti, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 63, comma 2, c.p.p. alla iniziativa del pubblico ministero di iscrizione del dichiarante nel registro ex art. 335 c.p.p., si finirebbe col fare assurgere la condotta del pubblico ministero a requisito positivo di operatività della disposizione, quando sarebbe invece proprio la omissione antidoverosa di quest'ultimo ad essere oggetto del sindacato in vista della dichiarazione di inutilizzabilità...Quanto al tipo e alla consistenza degli Я elementi apprezzabili dal giudice al fine di verificare l'effettivo status del dichiarante, devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e conosciuti dall'autorità procedente...Il giudice, infatti, per potere applicare la 9 norma di cui all'art. 210 c.p.p., deve essere messo in condizione di conoscere la situazione di incapacità a testimoniare o di incompatibilità, le quali, quindi, se non risultano dagli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, devono essere dedotte dalla parte esaminata o comunque da colui che chiede l'audizione della persona imputata o indagata in un procedimento connesso o collegato... L'originaria esistenza di gravi indizi di reità, inoltre, non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi... Resta fermo, comunque, che la questione relativa alla sussistenza ab initio di indizi di reità a carico dell'interessato costituisce accertamento in punto di fatto che, in caso di congrua motivazione da parte del giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità".
5. Non può condividersi il difforme orientamento da ultimo espresso da Sez. 5, n. 24300 del 19/03/2015, Migliaccio e altri, Rv. 263908, secondo il quale il divieto di utilizzazione nei confronti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato, non attiene alle dichiarazioni rese al giudice da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, considerato che, a differenza del P.M., il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sussistendo in tal caso l'incompatibilità con l'ufficio di testimone;
pertanto, il riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'art. 63 cod. proc. pen., verifica che si estende alla necessità della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico. Dovendosi dissentire non solo perché detto orientamento non si r confronta con l'arresto delle S.U. Mills, richiamando orientamenti espressi in precedenza, ma anche - a seguito di quanto affermato dalla recente decisione delle stesse S.U. nella sentenza n. 33583 del -in attesa della quale è stato disposto 26.3.2015, Lo Presti ed altri 10 della quale rinvio della trattazione della presente vicenda processuale ora occorre dare conto.
6. Il tema sul quale le S.U. sono state chiamate a pronunziarsi è relativo alla questione "se la mancata applicazione in sede di esame - dibattimentale di un imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede delle disposizioni di cui all'art. 210 cod. proc. pen. relativamente alle dichiarazioni testimoniali rese da chi avrebbe dovuto essere sentito come teste assistito, perché imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato, determina inutilizzabilità, nullità a regime intermedio o altra patologia della deposizione testimoniale". Quesito al quale le S.U. hanno risposto affermando che "in sede di esame dibattimentale di imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, l'avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen. previsto anche per l'esame dibattimentale ai sensi dell'art. 210, comma sesto, dello stesso codice - deve essere rivolto non solo se il soggetto non ha «reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato»> (come testualmente prevede il predetto comma sesto dell'art. 210), ma anche se egli abbia già deposto "erga alios" senza aver ricevuto tale avvertimento" (Rv. 264480) e che " in tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie" (Rv. 264479), osservando che la sanzione non è posta a tutela dell'interrogato, ma delle persone coinvolte dalle dichiarazioni, protette nel loro diritto «a non essere accusati da una persona che non è stata avvertita della responsabilità che scaturirà dalle sue dichiarazioni>>" e chiarendo, conclusivamente, che "non può sussistere dubbio alcuno che, ove la eventuale violazione delle regole di assunzione probatoria incida sul terreno della stessa capacità a testimoniare, se ne deve dedurre la piena inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, giacché non si tratterebbe di affermazioni da Я "corroborare" perché promananti da soggetto "non terzo" rispetto all'oggetto ed al tema della deposizione, ma da persona per la quale sussiste un divieto ex lege di assumere la posizione e gli obblighi del testimone". 11 8. Pertanto, alla luce dell'orientamento di legittimità richiamato e che questa Corte condivide, risultano destituite di fondamento le ragioni prospettate da entrambi i ricorrenti.
8.1. Innanzitutto, esse sono infondate in ordine alla verifica dei presupposti del vizio che riguarda le dichiarazioni dibattimentali dello AR. Secondo questa Corte, non v'è alcuna interferenza di ruoli e di poteri allorquando il giudice è chiamato a verificare la posizione sostanziale del dichiarante al momento in cui questi rende le proprie dichiarazioni: al fine di scongiurare indebiti perché non consentiti - dall'attuale assetto processuale - patteggiamenti tra il titolare delle investigazioni e colui che è chiamato a rendere dichiarazioni, il Giudice ha il potere-dovere di verificare se il soggetto chiamato a rendere le dichiarazioni sia coinvolto in forma connessa o collegata ai reati per i - - quali procede. E non ha fondamento rispetto alla ratio decidendi espressa dalle S.U. Mills - la distinzione tra il caso nel quale il soggetto raggiunto da indizi di reità quale concorrente nel reato non risulta aver mai assunto la qualifica di indagato, e quello in cui tale assunzione sia solo tardivamente assunta dal punto di vista formale. Invero, se il momento della verifica è quello in cui le dichiarazioni di tale soggetto vengono rese, risulta incongruo inficiare le dichiarazioni perché rese prima che egli assuma - con la formale iscrizione - la qualità di indagato e, invece, considerarle valide quando pur in costanza delle medesime - emergenze indizianti mai tale qualità sia acquisita. Né ragione - dirimente le due ipotesi può individuarsi facendosi leva sulla titolarità esclusiva del Pubblico Ministero a disporre l'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen., cui consegue la qualità in questione, dovendosi proprio controllare sulla base degli atti disponibili - il corretto esercizio di tale potere, in funzione della doverosa verifica della legalità della prova.
9. Come pure destituito di fondamento è l'assunto del ricorrente pubblico quanto alla natura del vizio una nullità a regime intermedio che inficierebbe le dichiarazioni dibattimentali dello AR e la sua non eccepibilità da parte dell'imputato nel processo principale. Sul punto chiaro è l'orientamento espresso da S.U. Lo Presti: si tratta di inutilizzabilità patologica in quanto derivante dalla violazione del divieto di assumere la posizione e gli obblighi di testimone;
ne consegue, quindi, un vizio della prova deducibile dall'imputato a carico del quale le dichiarazioni sono rese, o rilevabile di ufficio dal giudice, in ogni stato e Я 12 grado del procedimento (v. Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246). 10. Del tutto correttamente, quindi, la Corte di merito ha espresso - in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali dello AR il proprio giudizio in ordine alla concreta posizione del - predetto al momento in cui aveva reso le sue dichiarazioni, ravvisando a suo carico indizi di correità nello stesso reato sub F) ascritto agli imputati giudicati, emergenti sin dalla fase delle indagini preliminari;
giudizio che è opportuno evidenziarlo nel merito non è in alcun - modo censurato dai ricorrenti. Da ciò conseguiva che lo AR, sentito come testimone, doveva essere, invece, sentito ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. con i conseguenti avvertimenti - tra i quali quello ex art. 64 co. 3, lett. c) cod. proc. pen.. Di qui, la inutilizzabilità assoluta di dette dichiarazioni dibattimentali e la conseguente espunzione di esse dal compendio probatorio. 11. Quanto alla prospettazione del ricorrente pubblico circa l'insorgente obbligo del Giudice impugnato di riaprire l'istruzione dibattimentale onde consentire la acquisizione delle dichiarazioni dello AR, secondo le regole di cui all'art. 210 cod. proc. pen. va detto quanto segue. 11.1. L'istituto dell'art. 603 cod. proc. pen. poggia (comma 1) sulla iniziativa assunta da una delle medesime parti che, in sede di appello (o di motivi ex art. 585 comma 4 cod. proc. pen.) chiede la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove;
oppure, sulla iniziativa officiosa dello stesso giudice (comma 3) che dispone la rinnovazione se la ritiene assolutamente necessaria ai fini del decidere. 11.2. Ebbene, è stato affermato che, in tema di prove, il giudice di appello può procedere alla rinnovazione della prova dichiarata inutilizzabile, allorché l' inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto probatorio, ma dalla violazione di regole attinenti all'assunzione della prova (Sez. 5, n. 2912 del 12/11/2013, Sheremetov, Rv. 257956 massime precedenti conformi: N. 23627 del 2006 Rv. 234997, N. 24033 r del 2010 Rv. 247303); Sez. 5, n. 24033 del 19/05/2010, Trinca Rampelin, Rv. 247303); ancora, è sempre possibile disporre la rinnovazione di un atto probatorio inutilizzabile, purché l'inutilizzabilità 13 non derivi dalla violazione di un divieto previsto dall'art. 191 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 26738 del 06/03/2013, Barone, Rv. 255742). 11.3. Pertanto, risulta assorbente, con riferimento al prospettato obbligo di rinnovazione delle dichiarazioni dello AR anche rispetto - ai giudizi prognostici formulati dalla Corte di merito la ostatività della " natura patologica della dichiarata inutilizzabilità delle dichiarazioni, in quanto in violazione dell'art. 197, comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen., che come ha osservato S.U. Lo Presti comporta necessariamente, - anche nel caso del mancato avviso ex art. 64, comma 3 bis, lett. c), l'inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. delle dichiarazioni in tal modo acquisite. 12. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati;
al rigetto del ricorso della parte civile consegue la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna la parte civile "PIA FONDAZIONE TE ZO BREDA" ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 19.4.2016. Il Componente estensore Il Presidente Angelo Capozzi Vincenzo Rotundo Vincenzo Retunds DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silvana DÍ PUCCHIO MADI E T R O C 14