Sentenza 14 gennaio 2010
Massime • 2
Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dell'imputato dopo che si sia concluso l'esame del perito di ufficio, qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dell'incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali.
Il venditore della sostanza stupefacente non può essere sentito in qualità di testimone assistito, ma solo in qualità di imputato di reato connesso, nel dibattimento a carico dell'acquirente della stessa sostanza, atteso che egli è concorrente necessario nel reato contestato a quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2010, n. 12610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12610 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2010 |
Testo completo
126 10 /10M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/01/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - Dott.
- Rel. Consigliere - N. 77 GIOVANNI DE ROBERTO
Dott. ARTURO CORTESE REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. LUIGI LANZA N. 42414/2007
- Consigliere - Dott. LINA MATERA
- Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) ST US N. IL 08/02/1971
avverso la sentenza n. 1912/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 22/10/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Mauro IACOVIELLO che ha concluso per l' annullaшента com rinvio вінитаташите alla continuegone 'esterna'
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. Candullo, de si riporta al ricorso
La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 22.10.2007 confermava la pronuncia del Tribunale di Pistoia, sez, di Monsummano Terme, che in data 17.01.2006 aveva dichiarato TI GI colpevole del reato di cui agli artt. 81 cp. e 73, comma 5, dpr 309/1990, per avere acquistato in due occasioni cocaina (gr. 9,5 il 24.11.2003 e un quantitativo imprecisato il 06.12.2003) a scopo di cessione da AD GI
e GV LG e, con l'aumento per la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed € 6500,00 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo che: 1) una volta riconosciuta l'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90, non si poteva applicare l'aumento per la recidiva, ricorrendo l'obbligo di effettuare il giudizio di comparazione delle circostanze, implicitamente operato, nel calcolo della pena (partito dalla pena base per la citata ipotesi attenuata), nel senso della prevalenza dell'attenuante, con conseguente necessaria esclusione di qualsiasi aumento per la recidiva;
2)- disposta perizia dibattimentale per la trascrizione delle conversazioni intercettate ed esaminato il perito, non si è dato corso in primo grado né, in sede di rinnovazione istruttoria, in secondo grado, all'esame del consulente tecnico dell'imputato né alla rituale acquisizione della sua relazione (prodotta soltanto in allegato a una memoria presentata a sensi dell'art. 121 cpp.), e si è inoltre incorso, da parte della Corte d'appello, in un travisamento delle risultanze processuali relativamente alla (erroneamente) ritenuta menzione, nella trascrizione del CT della conversazione ambientale del 24.11.2003, del nome 'EP (riconducibile al prevenuto);
3) l'esame testimoniale di AD GI, effettuato a sensi del comma 2 dell'art. 197 bis cpp., era inutilizzabile, in quanto, essendo il predetto imputato di reato connesso a sensi della lett. a) dell'art. 12 cpp. (siccome concorrente necessario, in qualità di cedente, nel reato di acquisto della droga da parte del TI) e non, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito, imputato di reato probatoriamente collegato a sensi della lett. b) dell'art. 371 cpp., poteva e doveva essere sentito solo a sensi del comma 1 dell'art. 210 cpp.;
4)- mancano adeguati riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie del AD, in particolare in ordine alla identificazione del 'EP di cui alle intercettazioni con l'imputato e alla conseguente responsabilità di quest'ultimo per acquisto a scopo di cessione;
5)- la Corte d'appello ha inopinatamente rifiutato di pronunciarsi (rimandando la questione alla sede esecutiva) sulla richiesta di continuazione fra i reati oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza del GIP del Tribunale di Firenze emessa in data 01.02.2000 e divenuta irrevocabile il 18.04.2000.
DIRITTO
ء Non è fondata la doglianza relativa all'omesso esame del consulente tecnico dell'imputato. Posto, invero, che, come si precisa nel ricorso, il detto consulente non esplicò attività dirette nel momento del conferimento dell'incarico al perito né nel corso delle operazioni peritali, ma provvide a redigere, previo ascolto diretto delle registrazioni, una propria relazione, non ricorreva, giusta la disciplina di cui all'art. 230 cpp., alcun obbligo da parte del giudice di esaminarlo dopo l'esame del perito di ufficio
(Cass. 26.10.1995, Ceccherelli).
Circa poi l'acquisizione della relazione del c.t. dell'imputato, la stessa è comunque avvenuta e il documento è stato puntualmente preso in considerazione dal giudice di appello, non residuando, quindi, al riguardo alcun pregiudizio per la difesa del prevenuto. Le doglianze sul travisamento delle risultanze e sui riscontri, così come quelle sul trattamento sanzionatorio, restano assorbite dall'accoglimento del terzo motivo di ricorso.
Riguardo a tale motivo, si osserva, invero, che il AD, quale imputato della cessione della droga al presunto acquirente TI, era imputato di concorso nello stesso reato di quest'ultimo. Il reato di acquisto di stupefacente è infatti un reato nel quale concorre necessariamente anche il cedente, essendo acquisto e cessione i due segmenti che, da opposti ma convergenti angoli operativi, compongono l'unitario fenomeno della transazione illecita (cfr. Cass. sentt. 36616 del 04.10.2006;
16.04.1997, Milone;
18.04.1995, Della Valle). La posizione del AD era quindi riconducibile alla ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 12 cpp. e non, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito, a quella di cui alla lett. b) dell'art. 371 cpp., onde il predetto non poteva essere sentito, come di fatto avvenuto, a sensi del comma 2 dell'art. 197 bis cpp. ma solo a sensi del comma 1 dell'art. 210 cpp. La sua deposizione va pertanto considerata inutilizzabile.
L'accoglimento del citato motivo comporta l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio al giudice di merito, che dovrà rivalutare, e, se del caso, integrare, il quadro probatorio, alla luce di quanto sopra statuito.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 623 cpp., annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di
Firenze per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010
Il Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente
Cortese G. de Roberto ои oggi 31 MAR 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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