Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2010, n. 12610
CASS
Sentenza 14 gennaio 2010

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Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dell'imputato dopo che si sia concluso l'esame del perito di ufficio, qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dell'incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali.

Il venditore della sostanza stupefacente non può essere sentito in qualità di testimone assistito, ma solo in qualità di imputato di reato connesso, nel dibattimento a carico dell'acquirente della stessa sostanza, atteso che egli è concorrente necessario nel reato contestato a quest'ultimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2010, n. 12610
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12610
    Data del deposito : 14 gennaio 2010

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