Sentenza 27 febbraio 2013
Massime • 1
La rinuncia dell'imputato appellante ai motivi di impugnazione in punto di responsabilità, con limitazione del gravame al solo trattamento sanzionatorio, se sopravvenuta nel corso del giudizio di appello, non comporta la trasformazione del dibattimento già introdotto ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen. in rito camerale, sicché non è dovuta all'imputato alcuna notifica dell'avviso di deposito della motivazione della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2013, n. 16672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16672 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 27/02/2013
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - N. 720
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria - Consigliere - N. 45648/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR IM, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Nola, in data 18 ottobre 2012, n. 47/2012 R.E.;
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2013, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. VOLPE Giuseppe il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. TU IM è destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 3/10/2012 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola sulla base della condanna ad anni tre di reclusione ed Euro 500,00 di multa, infettagli con sentenza 21/06/2011 del Tribunale di Nola, confermata dalla Corte di appello di Napoli con decisione del 12/3/2012, per i reati di concorso in tentata rapina e lesioni aggravate e porto ingiustificato di un martello, con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Lo TU ricorre personalmente per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Nola, giudice dell'esecuzione, emessa il 18 ottobre 2012, con la quale è stata respinta la sua richiesta di dichiarare la non esecutività della sentenza suddetta e di sospendere l'esecuzione del relativo ordine di carcerazione.
Ad avviso del ricorrente, la circostanza che la cancelleria della Corte di appello gli avesse notificato, il 19 giugno 2012, l'avviso di deposito della medesima sentenza, fissava a partire da quella data la decorrenza del termine di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione, che, in effetti, era stato da lui tempestivamente presentato il 14 settembre 2012, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
Il fatto che la cancelleria avesse errato nel notificargli l'avviso di deposito della sentenza emessa il 12 marzo 2012, poiché il processo non fu celebrato in sua contumacia bensì in sua assenza, essendo lo TU agli arresti domiciliari e rinunciante a comparire, e il deposito della motivazione della decisione avvenne tempestivamente, il 7 giugno 2012, entro i 90 giorni indicati dal giudice nel dispositivo, scaduti il 10 giugno 2012, non giustificava l'arretramento del termine di 45 giorni per la presentazione dell'impugnazione al 25 luglio 2012 a partire dal 10 giugno precedente, così da rendere intempestivo il suo ricorso per cassazione e da legittimare l'emissione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione.
L'ordinanza impugnata avrebbe, quindi, violato gli artt. 568, 591, 648 e 650 cod. proc. pen., confermando l'irrevocabilità della sentenza sebbene oggetto di ricorso per cassazione, depositato il 14 settembre 2012, potendo l'esecutività discendere solo dalla pronuncia del giudice investito dell'impugnazione che dichiari inammissibile o rigetti il gravame.
L'ordinanza impugnata avrebbe, inoltre, violato gli artt. 127, 128, 599, 585, 548, 420-quater e 420-quinquies cod. proc. pen., perché, avendo lo TU rinunciato, in sede di appello, ai motivi principali e chiesto esclusivamente la riduzione della pena, l'udienza avrebbe dovuto svolgersi in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., con la conseguente necessità di notificare la decisione allo stesso TU.
Sarebbero stati, infine, violati gli artt. 175 e 670 cod. proc. pen., dovendo ritenersi, nel caso in esame, comunque sussistenti i presupposti per la restituzione nel termine giacché il preteso errore della cancelleria nella notificazione dell'avviso di deposito della sentenza sarebbe assimilabile ad un caso di forza maggiore. Erroneo sarebbe, infine, il contenuto dell'ordine di esecuzione riportante l'indicazione, tra i reati per i quali lo TU sarebbe stato condannato, anche di un furto aggravato (ostativo alla sospensione dell'ordine di carcerazione) che, invece, non avrebbe formato oggetto della condanna posta in esecuzione.
3. Il pubblico ministero presso questa Corte ha ritenuto, da un lato, legittima la decorrenza del termine di quarantacinque giorni per proporre l'appello a partire dalla data di scadenza del termine di novanta giorni indicato dal giudice, nel pubblicato dispositivo, per il deposito della motivazione;
e, dall'altro lato, ha escluso che l'errore in cui era incorsa la cancelleria per aver notificato all'imputato, il 19 giugno 2012, l'avviso di deposito della sentenza nonostante il rispetto del termine fissato per la stesura della motivazione, configurasse un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore idonea a consentire la rimessione dello TU nel termine per proporre l'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Va premesso che non è dovuta la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato agli arresti domiciliari rinunciante a comparire, la cui posizione non è assimilabile a quella dell'imputato contumace (c.f.r., tra le molte, Sez. 1, n. 16919 del 09/01/2009, dep. 21/04/2009, Del Tosto, Rv. 243543), qualora il deposito della motivazione avvenga nel termine indicato dal giudice nel dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3 (conforme: Sez. 4, n. 3038 del 28/11/1995, dep.
26/03/1996, Taoufik, Rv. 204458).
Va aggiunto che la rinuncia dell'imputato appellante ai motivi di impugnazione in tema di responsabilità, con limitazione del gravame al solo trattamento sanzionatorio, ove sopravvenga nel corso del giudizio di appello, non comporta la trasformazione del dibattimento, già introdotto ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen., in rito camerale a norma dell'art. 599 richiamante l'art. 127 c.p.p., con la conseguente applicazione della disciplina in tema di termini per l'impugnazione, di cui all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), che ne prevede la decorrenza dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.
Nel caso in esame, dunque, essendo incontroverso che l'imputato era assente e non contumace;
che la rinuncia ai motivi di appello, diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatone è intervenuta dopo la presentazione dell'atto di impugnazione e l'emissione del decreto di citazione per il giudizio dibattimentale di appello;
che la sentenza del giudice di appello è stata depositata nel rispetto del termine fissato a norma dell'art. 544 c.p.p., comma 3, ne discende che nessuna notifica dell'avviso di deposito della motivazione era dovuta allo TU e che la decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello coincideva con la scadenza del termine per il deposito della motivazione, in applicazione dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), e comma 2, lett. c).
Deve, invece, riconoscersi che integra il caso di forza maggiore giustificante la restituzione nel termine, a norma dell'art. 175 c.p.p., comma 1, il fatto della cancelleria che, nonostante il tempestivo deposito della sentenza nel termine indicato dal giudice ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3, abbia notificato all'imputato l'avviso di deposito della medesima sentenza come se quel termine non fosse stato rispettato, con la conseguente proposizione di ricorso per cassazione, da parte dell'imputato, nell'osservanza del termine di quarantacinque giorni decorrente dal medesimo avviso, ma dopo la scadenza di quello correttamente computato a partire dallo spirare del termine per il deposito della motivazione, come indicato nel dispositivo letto in udienza alla presenza dell'imputato o in sua assenza con la rappresentanza del difensore ai sensi dell'art. 420 quinquies cod. proc. pen. (per un precedente conforme in caso analogo: v. Sez. 5, n. 10796 del 03/02/2010, dep. 19/03/2010, Giacobazzi, Rv. 246368).
Al riguardo, giova ricordare che, mentre il caso fortuito consiste in un quid imponderabile ed imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto soverchiando ogni possibilità di resistenza e di contrasto, la forza maggiore - vis maior cui resisti non potest - si concreta in un evento derivante dalla natura o dall'uomo che, pur se preveduto, non può essere impedito (Sez. 4, n. 8826 del 21/04/1980, dep. 10/07/1980, Ruggieri, Rv. 145855, con successive conformi).
E, nel caso di specie, è innegabile che lo TU, vistosi destinatario dell'avviso di deposito della sentenza emessa dalla Corte di appello il 12 marzo 2012, notificatogli a cura della cancelleria il 19 giugno 2012, abbia ritenuto, per fatto altrui indipendente dalla sua volontà, di essere nei termini allorché ha presentato il ricorso per cassazione, il 14 settembre 2012, in costanza di sospensione feriale dei termini processuali, e ciò nonostante il tempestivo deposito della sentenza impugnata entro il 10 giugno 2012, nel rispetto del termine indicato a norma dell'art.544 c.p.p., comma 3, con la conseguente scadenza del termine per l'impugnazione il 25 luglio 2012.
Ne discende l'annullamento, in parte qua, dell'ordinanza gravata con la restituzione dello TU nel termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, peraltro già presentato, come si è detto, il 14 settembre 2012, e, per l'effetto, l'annullamento dell'ordine di esecuzione emesso il 3 ottobre 2012 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, con l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.
Nel resto il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione nel termine e restituisce TU IM nel termine per impugnare la sentenza 12/03/2012 della Corte di appello di Napoli. Per l'effetto annulla l'ordine di esecuzione n. 312/2012 emesso il 3/10/2012 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola in relazione a detta sentenza e ordina l'Immediata scarcerazione dello TU se non detenuto per altra causa e che di questo provvedimento sia data immediata comunicazione allo stesso Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013