Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2013, n. 16672
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Sentenza 27 febbraio 2013

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La rinuncia dell'imputato appellante ai motivi di impugnazione in punto di responsabilità, con limitazione del gravame al solo trattamento sanzionatorio, se sopravvenuta nel corso del giudizio di appello, non comporta la trasformazione del dibattimento già introdotto ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen. in rito camerale, sicché non è dovuta all'imputato alcuna notifica dell'avviso di deposito della motivazione della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2013, n. 16672
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16672
    Data del deposito : 27 febbraio 2013

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