Sentenza 28 marzo 2017
Massime • 1
In materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, in presenza di più condotte riconducibili a quelle descritte dall'art. 73 del d.P.R n.309 del 1990, quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave; quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente. (Fattispecie in cui è stata ravvisato il concorso materiale tra coltivazione e la detenzione di sostanza stupefacente in difetto della prova certa della diretta derivazione della droga detenuta dall'attività di coltivazione e del diverso luogo di accertamento degli illeciti).
Commentari • 10
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di Giusy Alessandra Annunziata È possibile la diversificazione dei titoli di reato tra chi abbia partecipato alla realizzazione di un medesimo fatto storico? In particolare, è ammissibile che quest'ultimo venga imputato a norma del comma primo o del comma quarto dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 a un concorrente, e a norma del comma quinto del medesimo articolo a un altro concorrente? Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 27727 dell'11 luglio 2024, hanno risposto affermativamente. Sebbene il recente approdo non sembri a prima lettura “rivoluzionario”, conviene esaminare la “querelle” tornando al momento in cui tutto è cambiato, ovvero al decreto legge del 23 dicembre 2013, n. 146, quando il …
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- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
Leggi di più… - 4. L'Art.73 del Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 2 maggio 2023
Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza regolare autorizzazione del Ministero della salute ex Art. 17 TU 309/90; il comma 2 Art. 73 TU 309/90 punisce chi, pur munito del nulla osta ex Art. 17 TU 309/90, commercia illegalmente talune sostanze; infine, il comma 3 Art. 73 TU 309/90 riguarda colui che produce o vende stupefacenti diversi da quelli contemplati nella sua autorizzazione ex Art. 17 TU 309/90. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti 1. La struttura dell'Art. 73 TU 309/90 Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza …
Leggi di più… - 5. Sempre illegale commercializzare infiorescenze di marijuana (Cass. 26264/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 luglio 2022
La L. 2 dicembre 2016, n. 242 ha previsto la liceità della sola coltivazione della canapa alle condizioni e per le finalità tassative ivi indicate, tra le quali non rientra la commercializzazione dei prodotti della coltivazione costituiti dalle inflorescenze e dalla resina che, al pari della detenzione e della coltivazione per fini diversi, continua ad essere sottoposta alla disciplina del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE (data ud. 26/05/2022) 08/07/2022, n. 26264 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANDREAZZA Gastone - Presidente - Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere - Dott. GAI Emanuele - rel. Consigliere - Dott. REYNAUD Gianni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2017, n. 22549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22549 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2017 |
Testo completo
22549-17 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 531 Giacomo Paoloni - Presidente - Massimo Ricciarelli -relatore- Villoni Orlando -U.P. 28/03/2017 R.G.N. 42319/16 De Amicis Gaetano D'Arcangelo Fabrizio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TT TO, nato il [...] a [...], nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 29/04/2016 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Agnello Rossi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, Avv. Giuseppina Ferro, in sost. dell'Avv. Claudia Calubini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/4/2016 la Corte di appello di Brescia ha confermato quella con cui in data 23/12/2015 il G.U.P. del Tribunale di Brescia aveva riconosciuto colpevoli TT TO e MA EO, oltre che RE DI, del delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. 73, comma 4 e 6, d.P.R. 309 del 1990, in relazione alla coltivazione di piante di marijuana ed alla detenzione di un quantitativo di marijuana, nonché il TT e la MA dell'ulteriore reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, in relazione alla detenzione di un ulteriore quantitativo di marijuana, ravvisando il vincolo della continuazione, disapplicando la recidiva, concedendo le attenuanti generiche equivalenti e irrogando al TT e alla MA la pena di anni tre mesi due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa ciascuno.
2. Hanno proposto ricorso il TT e la MA tramite loro difensore.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla posizione del TT. A fronte dell'assunzione di responsabilità da parte del RE, erano state travisate le risultanze a carico del TT, veduto solo due volte in via Castello a Vobarno, senza che fossero emerse condotte idonee a suffragare la fattiva collaborazione di lui nella realizzazione della serra. Indebitamente era stata valorizzata la circostanza che il ricorrente TT si fosse intestato la locazione e le utenze dell'appartamento di Vobarno, via Prada, non potendosi comunque far discendere la compartecipazione del TT nella coltivazione della serra rinvenuta in Sale Marasino dal mero fatto che nell'abitazione del TT fosse stato rinvenuto materiale per la coltivazione di marijuana indoor.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4 e 6 d.P.R. 309 del 1990, con riguardo alla posizione della MA. EI era stata ritenuta colpevole della coltivazione delle serre di Vobarno e Sale Marasino sulla base dell'asserita consapevolezza della presenza delle piante di marijuana, peraltro in assenza dell'indicazione del concreto contributo che ella aveva fornito, diverso dalla mera passiva connivenza. In ogni caso illogicamente era stato dato rilievo alla presenza a Vobarno, fermo restando che la stessa non era stata identificata e che comunque non si sarebbe potuta desumere altresì la partecipazione dal tenore del dialogo intercorso con gli altri imputati, men che mai in relazione alla serra e alla marijuana rinvenute in Sale Marasino.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 73, comma 1 e 1-bis d.P.R. 309 del 1990. Indebitamente era stata ravvisata la continuazione interna con riguardo ai fatti di cui al capo A) sebbene la marijuana rinvenuta nelle abitazioni in uso al 2 solo RE fosse da ricondurre, secondo gli assunti dei Giudici di merito, all'attività di coltivazione: in tal modo la raccolta di quanto coltivato non costituiva altro che un post-factum non punibile del reato di illecita coltivazione. Analogo ragionamento avrebbe dovuto essere ripetuto per la marijuana di cui al capo B), detenuta da TT e MA. Pertanto avrebbe dovuto essere eliminata la pena imputabile all'aumento per la continuazione, da escludersi sulla base delle ragioni indicate.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Indebitamente era stato attribuito alla MA il reato di cui al capo B), sulla base della mera consapevolezza della coltivazione di sostanza analoga e peraltro in relazione alla mera consapevolezza della presenza della droga in casa del TT, senza indicazione dell'assiduità di tale presenza e del contributo fornito alla detenzione, diverso dalla mera passiva connivenza.
2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 114 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio. La Corte aveva escluso l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. con riguardo alla MA a fronte del mero riscontro della discussione da lei avuta con gli altri due imputati, senza distinzione del contributo a ciascuno attribuibile, fermo restando che la partecipazione della donna era stata minima. Inoltre non era stata fornita motivazione a fronte della richiesta formulata nell'atto di appello di distinguere le posizioni ai fini sanzionatori, ciò che soprattutto con riguardo alla MA attestava l'illogicità della motivazione, fondata sul riferimento al rilevante quantitativo di sostanza detenuta e al numero delle piante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, riguardante la penale responsabilità del TT, è nel suo complesso infondato.
1.1. Non è ravvisabile alcun travisamento della prova in ordine all'attestata significativa presenza del TT in via Castello in Vobarno: in primo luogo l'assunto è generico in rapporto alla frammentaria allegazione di due sole annotazioni, senza l'adeguata rappresentazione del compendio probatorio complessivo, a fronte di quanto attestato dai Giudici di merito circa l'esistenza di plurime annotazioni;
in secondo luogo è stato comunque posto in luce dalla Corte che il TT aveva collaborato nella realizzazione delle serre e che poi 3 aveva avuto occasione di entrare e uscire dalle due serre per controllare la crescita delle piante, fra l'altro anche in presenza della MA, oltre che del RE. La Corte ha dunque fornito un'adeguata rappresentazione del materiale probatorio acquisito, attribuendo correttamente alla condotta del TT il significato del concorso nell'attività di coltivazione di piante di canapa indiana, in quanto funzionale alla realizzazione dell'impianto e alla progressiva evoluzione della coltivazione, dalla fase della semina fino a quella del controllo della crescita delle piante.
1.2. D'altro canto la corresponsabilità del TT, oltre che nella coltivazione delle 191 piante, anche nella detenzione di circa 110 grammi di sostanza vegetale essiccata e nella detenzione della serra indoor e della sostanza, pari a circa 700 grammi, rinvenute nell'appartamento condotto in locazione da RE in Sale Marasino, è stata non illogicamente desunta dal complesso dei rapporti intercorrenti tra il TT e il RE, in ragione della solidarietà in re illicita comprovata dal diretto ausilio fornito dal TT nella coltivazione, dal fatto di essersi prestato a concludere non solo il contratto di fornitura di energia elettrica ma anche lo stesso contratto di locazione per l'appartamento di Vobarno, via Prada 15/B, int. 4, nonché dal recupero presso l'abitazione del TT di materiale riguardante l'allacciamento di utenze domestiche e la coltivazione della marijuana indoor. A tali elementi è stata solo assertivamente contrapposta l'inidoneità a dar conto di un ruolo attivo del TT, anche alla luce di quanto dichiarato dal RE circa la sua responsabilità esclusiva, ciò che non può in alcun modo vulnerare le valutazioni dei Giudici di merito, i quali hanno altresì osservato che, contrariamente a quanto dichiarato dal TT, il ruolo del predetto non si era risolto, alla luce delle plurime attività di osservazione, in quello del mero operaio, ingaggiato per la realizzazione materiale delle serre.
2. Il secondo motivo, riguardante la posizione della ricorrente MA, implica un'analisi più articolata.
2.1. In primo luogo è infondata la critica riguardante il riconoscimento del concorso della ricorrente nella coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente in Vobarno. Sul punto la Corte ha richiamato l'attività di osservazione, dalla quale è emerso che la MA era stata vista più volte (è inconferente che nell'annotazione del 25 luglio 2015, peraltro non la sola di cui consta il compendio probatorio, fosse stato dato atto della presenza di una ragazza non conosciuta, essendo pacifico che costei si identificasse proprio nella MA, 4 fidanzata del TT, tanto che la ricorrente ha cercato di spiegare le ragioni della sua presenza) e che in particolare in un'occasione, nella quale era stata anche smontata la terza serra, tanto che la ragazza aveva proceduto anche a riavvolgere la prolunga del flessibile utilizzato allo scopo, ella era stata notata mentre parlava col TT e col RE in ordine al modo di nascondere le piante alla vista, entrando e uscendo dalle serre. Proprio tale condotta è stata non illogicamente interpretata come rappresentazione di un ruolo concorrente attivo, comprovando la piena consapevolezza da parte della ragazza della illecita coltivazione in corso, funzionale alla produzione di marijuana da spacciare, e il contributo almeno morale, in termini di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, ma anche agevolatore, da lei fornito per la buona riuscita dell'operazione, diverso da una mera connivenza. Del resto non rileva che non sia stato spiegato quali frasi avesse nel corso della conversazione specificamente detto la MA, essendo invece rilevante che ella a supporto del contributo degli altri potesse fornire indicazioni utili all'ulteriore sviluppo dell'attività di coltivazione. Va sul punto rilevato che il concorso, diversamente dalla connivenza, postula un contributo partecipativo - morale o materiale alla condotta criminosa altrui, - caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito. (Fattispecie nella quale è stata qualificata come concorso nel reato la condotta dell'imputato che aveva aiutato altro soggetto ad innaffiare piante che sapeva essere di sostanza stupefacente)» (Cass. Sez. 6, n. 14606 del 18/2/2010, rv. 247127). In tale prospettiva non par dubbio che i Giudici di merito abbiano correttamente dato conto del contributo in concreto fornito dalla ricorrente ai fini della coltivazione in corso. Va aggiunto, come parimenti notato dai giudici di merito, che la ragazza ha comunque incongruamente giustificato la sua presenza con non meglio precisati lavori di pulizie dal RE, senza neppure indicare in quale appartamento, fermo restando che quello di via Castello il RE neppure abitava.
2.2. Ma se tutto ciò può valere per quanto accertato in Vobarno, non altrettanto può dirsi, con riguardo alla posizione della MA, per la serra e la marijuana rinvenute nell'appartamento condotto in locazione dal RE in Sale Marasino. A carico del TT è stato invero valorizzato il più ampio rapporto solidaristico e lo stesso rinvenimento nella sua abitazione di materiale riguardante la coltivazione indoor. 5 Ge Ma nei confronti della MA, al di là di quanto osservato circa la natura e i limiti del suo contributo, la Corte territoriale ha in pratica finito per dare rilievo al rapporto con il TT e ad una circostanza nella quale ella era stata vista salire in macchina col RE, senza che fossero stati specificati i motivi di ciò: si tratta di elementi che di per sé non valgono a stabilire un collegamento logico preciso tra quanto avvenuto a Vobarno e quanto accertato a Sale Marasino, in quanto in Vobarno era in corso una coltivazione, mentre a Sale Marasino vi era un'ulteriore serra indoor di più piccole dimensioni e un quantitativo significativo di marijuana, di cui non è dato sapere come e quando raccolta e accumulata, in rapporto a possibili contributi forniti dalla MA, comunque mai veduta in quella zona. Si evidenzia dunque un vizio nella concatenazione logica degli argomenti, che impone l'annullamento della sentenza impugnata in ordine alla posizione della MA con riguardo alla serra e alla marijuana rinvenute in Sale Marasino.
3. Il terzo motivo è infondato. Premesso che quanto alla MA esso è sostanzialmente assorbito dall'annullamento riguardante la parte dell'imputazione sub A), per la quale è stata ravvisata la continuazione interna, è d'uopo comunque rilevare che in linea di massima, rispetto alla coltivazione, la detenzione della droga prodotta costituisce un post factum non punibile, in quanto assorbito dal fatto della coltivazione, potendosi dunque ravvisare concorso di reati in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente diversa (sul punto è utile il richiamo di Corte cost. n. 109 del 2016, che ha peraltro rimarcato la correlazione tra coltivazione e detenzione a fini di uso personale;
può inoltre farsi riferimento a Cass. Sez. 6, n. 39288 del 6/10/2011, Percoco, rv. 251056). Nondimeno deve rimarcarsi che tale ragionamento vale in quanto vi sia la prova certa della diretta derivazione della droga detenuta da una determinata attività di coltivazione e in quanto non possa comunque parlarsi di azioni distinte. E' stato infatti affermato che «in materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, in presenza di più condotte riconducibili a quelle, tipiche, descritte dall'art. 73 del dpr n.309/90, quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave. Quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente (Fattispecie in cui è stata ravvisato il concorso materiale tra coltivazione, detenzione e cessione della stessa sostanza stupefacente poste in essere con un 6 apprezzabile intervallo di tempo) (Cass. Sez. 6, n. 230 del 17/11/1999, dep. nel 2000, D'Antoni, rv. 215175). In tale quadro è agevole rilevare come l'attività di detenzione in Sale Marasino risulti decontestualizzata rispetto alla coltivazione in Vobarno, dando luogo a condotta autonomamente valutabile sul piano ontologico e spazio- temporale, fermo restando che si tratta di verificare una questione di fatto e che, al di là del generico riferimento ad una complessiva progettualità, non è stato specificamente chiarito e peraltro neppure dedotto negli atti di appello degli odierni ricorrenti in che modo la marijuana detenuta a Sale Marasino e custodita in plurimi vasi, costituisse diretta derivazione dell'altra coltivazione. Su tali basi risulta correttamente ravvisata la pluralità dei reati, fermo restando che tale pluralità, come chiarito anche negli originari atti di appello degli odierni ricorrenti, è da intendersi con riferimento a quanto rispettivamente accertato in Vobarno e in Sale Marasino, per questa seconda condotta essendo stato complessivamente computato l'aumento a titolo di continuazione interna.
4. Il quarto motivo, riguardante il capo B) in relazione alla posizione dell'imputata MA, è fondato. Posto che il quantitativo di marijuana rinvenuto nell'abitazione del TT in Lovere è stato rivendicato dallo stesso TT, deve rimarcarsi che la Corte territoriale sul punto ha posto in luce solo la consapevolezza da parte della ricorrente della presenza della droga nell'abitazione, consapevolezza apoditticamente definita indubbia. Ma a ben guardare non è stato in alcun modo indicato su quali basi avrebbe dovuto reputarsi certa la consapevolezza della presenza della marijuana da parte della ricorrente e soprattutto non è stato chiarito, in questo caso eludendosi la distinzione tra connivenza e concorso nel reato, quale tipo di concreto contributo la MA avesse fornito, al di là della mera consapevolezza della presenza della sostanza stupefacente, alla detenzione della stessa. Di qui il vizio di motivazione denunciato dalla ricorrente, che impone l'annullamento della sentenza impugnata sul punto, dovendosi per contro ribadire quanto in precedenza osservato circa l'impossibilità di ricondurre il fatto all'attività di coltivazione, a fronte della totale decontestualizzazione della condotta di detenzione.
5. Il quinto motivo riguardante il trattamento sanzionatorio è infondato nei confronti della MA con riguardo all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Relativamente al reato per cui è stata confermato il giudizio di penale responsabilità della ricorrente, va rimarcato che è stata ravvisata l'aggravante di 7 cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309 del 1990 in relazione al numero dei concorrenti: da ciò discende la non configurabilità dell'invocata attenuante, dovendosi sul punto ribadire l'orientamento secondo cui l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. non è applicabile nei casi in cui il numero delle persone sia posto a base di un aggravamento di pena, anche in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato (Cass. Sez. 2, n. 18540 del 19/4/2016, Vincenti, rv. 266852). Per il resto va osservato che il motivo di ricorso è del tutto generico con riguardo alla posizione del TT, avendo la Corte rilevato non arbitrariamente che avrebbe dovuto darsi rilievo alla gravità della condotta in relazione al quantitativo di stupefacente detenuto e al numero di piante coltivate. Il motivo deve invece per il resto ritenersi assorbito quanto alla MA, in relazione alla complessiva determinazione della pena, dovendo essere rivalutata la sua posizione in relazione ai fatti accertati in Sale Marasino e in relazione alla detenzione contestata al capo B).
6. Complessivamente dunque la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia con riferimento alla posizione di MA EO, in relazione al capo A), con riguardo a coltivazione e detenzione in Sale Marasino, e in relazione al capo B), mentre deve essere rigettato il ricorso di TT TO, che va condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MA EO con riferimento al capo A), limitatamente a coltivazione e detenzione in Sale Marasino, e con riferimento al capo B) e rinvia per nuovo giudizio su tali capi ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso della MA. Rigetta il ricorso di TT TO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/3/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Massimo Ricciarelli ve en a DEPOSITATO IN CANCELLERIA h - 9 MAG 2017 IL A M IL FUNONARIO CIUDIZIARIO E R P U S Piera Esposito