Articolo 454 del Codice penale
Articolo 433 bisArticolo 415 bis
Versione
1 luglio 1931
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Versione
27 settembre 2001
Art. 454.

(Alterazione di monete)

Chiunque altera monete della qualita' indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3° e 4° del detto articolo, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.
((181)) ------------- AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 , come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 , ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3) che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.
Entrata in vigore il 27 settembre 2001
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