Sentenza 25 settembre 2007
Massime • 3
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, il decorso del termine di tre mesi per provvedere alla regolarizzazione, previsto dall'art. 2, comma primo bis e primo ter del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. con modd. in L. 11 Novembre 1983, n. 638), non rappresenta una condizione di procedibilità dell'azione penale, sì che l'omissione di tempestiva contestazione o notificazione delle violazioni non preclude all'imputato di estinguere il delitto e di usufruire della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 3, comma primo bis, della suddetta legge.
La mancata indicazione, da parte del P.M., nella lista testimoniale di cui all'art. 468 cod. proc. pen., del nome della persona da escutere non comporta una violazione dei diritti della difesa né la presentazione di testimoni "a sorpresa" ove detto nome sia comunque facilmente reperibile e conoscibile da parte dell'imputato in virtù della qualifica attribuita al teste. (Fattispecie nella quale sono state ritenute utilizzabili, in un procedimento per il reato di omesso versamento di contributi assistenziali e previdenziali, le dichiarazioni di testi genericamente indicati come accertatori dell'Inps).
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini dell'applicazione della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv., con modd., in L. 11 novembre 1983, n. 638), il "dies a quo" da cui decorre il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere alla regolarizzazione può decorrere, in mancanza della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni da parte dell'ente previdenziale, dalla notifica del decreto di citazione a giudizio. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il principio, ha peraltro precisato che qualora il termine suddetto non sia ancora trascorso al momento della celebrazione del dibattimento, l'imputato può chiedere al giudice un differimento al fine di regolarizzare la sua posizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2007, n. 38501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38501 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 25/09/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 02189
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 004154/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI AN, N. IL 28/04/1948;
avverso SENTENZA del 15/03/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE NUNZIO W. che ha concluso per rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. LOMBARDO Giuseppe (Roma).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 6 giugno 2005, il Tribunale di Pavia ha ritenuto FA IA responsabile del reato previsto dalla L. n. 638 del 1983, art. 2 (perché, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta Effedue, ometteva il versamento all'Inps dei contributi assistenziali e previdenziali operati sulla retribuzione dei dipendenti nel periodo agosto 1999 - novembre 2003) e lo ha condannato alla pena di mesi due di reclusione ed Euro duecento di multa.
La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano, con sentenza 15 marzo 2006, per l'annullamento della quale l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare, rilevando:
- che, nel capo di imputazione, l'omissione risulta effettuata in un luogo in cui la Effedue non ha avuto mai la propria sede e l'accertamento del reato in epoca antecedente alla sua consumazione;
- che la sentenza si fonda su prove inutilizzabili (dichiarazioni degli Ispettori Inps non inclusi nella lista dei testimoni);
- che l'ordinanza ammissiva di tali testi è stata emessa in violazione dell'art. 468 c.p.p. e dei diritti della difesa;
- che non ha ricevuto il verbale di contestazione delle violazioni con diffida ad adempiere per cui è carente una condizione di punibilità;
- che non è stato accertato il pagamento delle retribuzioni;
- che non è congrua la motivazione sul diniego di conversione della pena detentiva.
I motivi di ricorso non sono fondati.
Per quanto concerne la prima deduzione, si rileva che nel capo di imputazione sub b) la ditta, di cui il ricorrente era legale rappresentante, viene indicata come avente sede in GR LI (anzi che in Civalegna) ed il reato, commesso fino al novembre 2003, risulta accertato il 28 ottobre 2003.
Trattasi di errori, dovuti ad evidente lapsus calami, che non hanno impedito allo imputato di correttamente comprendere i fatti a lui addebitati e di predisporre una concreta e fattiva azione defensionale;
comunque, la eventuale nullità del capo di imputazione per mancanza di una chiara enunciazione del fatto, non è stata tempestivamente dedotta, a sensi dell'art. 181 c.p.p., comma 3, come risulta dal verbale di udienza (che il Collegio è facoltizzato ad esaminare essendo stato eccepito un vizio processuale). In merito alla seconda deduzione, è appena il caso di osservare come non possa ipotizzarsi una inutilizzabilità delle prove, a sensi dell'art. 191 c.p.p.; la norma intende invalidare l'atto non conforme al modello legale quando la condotta acquisitiva della prova si ponga in contrasto con uno specifico divieto di legge che è insussistente nella ipotesi in esame.
Essendo la escussione dibattimentale dello Ispettore dell'Inps consentita, la situazione è insuscettibile di inquadramento sotto lo schema della inutilizzabilità; neppure è configurarle una nullità per violazione dei diritti della difesa.
Il Pubblico Ministero, nella lista dei testi di cui chiedeva l'ammissione, non aveva indicato il nome delle persone da escutere, ma la lacuna non ha comportato una compressione dei diritti della difesa alla controprova ne' la presentazione di testimoni "a sorpresa"; nella lista prodotta a sensi dell'art. 468 c.p.p., era precisato che il Pubblico Ministero intendeva escutere gli accertatori sicché il nome dei futuri testi era facilmente reperibile e conoscibile da parte dell'imputato.
Relativamente al motivo inerente alla mancata contestazione o notificazione delle violazioni, la Corte intende ribadire il risalente orientamento giurisprudenziale (contrastato dalla sentenza di questa sezione n. 19212/2006) secondo il quale tali incombenti non costituiscono una condizione di procedibilità la cui carenza inibisce al Pubblico Ministero l'instaurazione della azione penale:
questa conseguenza non è prevista da alcuna disposizione della L. n.638 del 1983 e non è ricavabile dal sistema normativo.
Il Legislatore ha introdotto per il reato già perfezionato una causa di non punibilità costituita dal pagamento del dovuto nel termine di mesi tre dallo accertamento o dalla notifica delle violazione;
ha prescritto che durante detto periodo rimanga sospeso il corso della prescrizione e che la denuncia dei reati sia trasmessa dopo il pagamento del dovuto o l'inutile decorrenza del termine. È ovvio che nell'ottica del Legislatore, per favorire la sanatoria ed evitare inutili attività processuali, la comunicazione di reato da parte dell'Inps al Pubblico Ministero debba essere ritardata e l'invito al versamento debba di norma precedere l'inizio della azione penale. Tuttavia, quando l'organo dell'accusa acquisisce la denuncia, non ha l'obbligo di sospendere il procedimento sino alla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione (a differenza di quanto espressamente stabilito, ad esempio, nella diversa materia delle contravvenzioni in tema di sicurezza e igiene sul lavoro dal D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 23). Da tale rilievo, si evince che il passaggio del termine non influisce sulla prosecuzione del procedimento e non condiziona la procedibilità dell'azione penale e che il periodo di mesi tre per il pagamento non debba necessariamente essere concesso allo interessato prima del processo. L'omissione di tempestiva comunicazione, secondo la scansione prevista dalla L. n. 638 del 1983, non preclude allo imputato di estinguere il delitto e di usufruire della speciale causa di non punibilità prevista dalla L. n. 638 del 1983, art. 3, comma 1 bis. La notifica dell'avviso di accertamento può essere surrogata da altro atto che abbia l'effetto equipollente di portare a conoscenza del destinatario la sussistenza delle violazioni e lo metta in condizione di adempiere all'obbligo contributivo. Nel caso in cui non risulti la contestazione o la notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni prima dell'inizio dell'azione penale, il termine di tre mesi decorre dalla data di notifica del decreto di citazione a giudizio con la quale l'interessato ha avuto sicura conoscenza dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti ed è posto in grado di sanare le contestate violazioni;
qualora detto periodo non sia ancora trascorso al momento della celebrazione del dibattimento, l'imputato può chiedere al Giudice un differimento al fine di regolarizzare la sua posizione. (Cassazione Sezione 3 sentenze 4255/2005, 20439/2005, 17604/2005, 9518/2005, 41277/2004, 28794/2003, 8265/2000). Con tale meccanismo, in conformità con lo spirito nella norma, si vuole favorire il datore di lavoro che, venuto a conoscenza del suo debito contributivo, versa nel periodo concessogli il dovuto. Nella specie l'imputato, cui non è stato inibito l'accesso alla causa di non punibilità (a prescindere dalla regolarità della notifica dello accertamento delle violazioni ritenuta rituale nella ordinanza dibattimentale del Tribunale 29 novembre 2004), non ha dedotto di avere provveduto al versamento nel termine di mesi tre dalla notifica del decreto di citazione.
Sul pagamento delle retribuzioni, i Giudici hanno legittimamente tratto la prova della mancata corresponsione dei salari da quanto risultava dai libri paga che sono scritture contabili obbligatorie;
in tale modo, si sono conformati al principio enucleato dalla sentenza delle Sezioni Unite n 27641/2003 secondo la quale la prova della effettivo pagamento dei lavoratori può essere desunta dalla documentazione aziendale.
Sul punto, il ricorrente, per superare la conclusione della Corte territoriale, introduce censure generiche, prive della necessaria concretezza e non in sintonia con le ragioni argomentative del gravato provvedimento.
Anche la residua deduzione non è meritevole di accoglimento dal momento che i Giudici hanno correttamente motivato in ordine al mancato esercizio del loro potere discrezionale sulla conversione della pena detentiva nella pecuniaria corrispondente;
esplicitando le ragioni (reiterazione e gravità delle violazioni) per le quali il beneficio è stato negato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2007