Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2007, n. 38501
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Sentenza 25 settembre 2007

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In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, il decorso del termine di tre mesi per provvedere alla regolarizzazione, previsto dall'art. 2, comma primo bis e primo ter del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. con modd. in L. 11 Novembre 1983, n. 638), non rappresenta una condizione di procedibilità dell'azione penale, sì che l'omissione di tempestiva contestazione o notificazione delle violazioni non preclude all'imputato di estinguere il delitto e di usufruire della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 3, comma primo bis, della suddetta legge.

La mancata indicazione, da parte del P.M., nella lista testimoniale di cui all'art. 468 cod. proc. pen., del nome della persona da escutere non comporta una violazione dei diritti della difesa né la presentazione di testimoni "a sorpresa" ove detto nome sia comunque facilmente reperibile e conoscibile da parte dell'imputato in virtù della qualifica attribuita al teste. (Fattispecie nella quale sono state ritenute utilizzabili, in un procedimento per il reato di omesso versamento di contributi assistenziali e previdenziali, le dichiarazioni di testi genericamente indicati come accertatori dell'Inps).

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini dell'applicazione della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv., con modd., in L. 11 novembre 1983, n. 638), il "dies a quo" da cui decorre il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere alla regolarizzazione può decorrere, in mancanza della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni da parte dell'ente previdenziale, dalla notifica del decreto di citazione a giudizio. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il principio, ha peraltro precisato che qualora il termine suddetto non sia ancora trascorso al momento della celebrazione del dibattimento, l'imputato può chiedere al giudice un differimento al fine di regolarizzare la sua posizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2007, n. 38501
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38501
    Data del deposito : 25 settembre 2007

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