Sentenza 22 novembre 2012
Massime • 1
In tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale (art. 63, comma quarto, cod.pen.), è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli escluda la rilevanza della circostanza concorrente meno grave, sia ove la ritenga, ed in quest'ultimo caso sarà necessario indicare le ragioni che hanno indotto alla quantificazione dell'aumento.
Commentario • 1
- 1. Alle Sezioni unite la questione relativa al computo dei terminiLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui pubblicata approda alle Sezioni unite della Corte Suprema una dibattuta questione in materia di misure cautelari: "se ai fini della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari e, di conseguenza, dei relativi termini di durata, si debba tenere conto - ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p. - in caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale[1], non solo della pena stabilita per la circostanza più grave ma anche dell'aumento complessivo di un terzo per tutte le altre circostanze globalmente considerate". La discussione del citato ricorso è prevista per l'udienza del 27 novembre 2014. In breve, nel caso di specie, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2012, n. 5911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5911 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 22/11/2012
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2884
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 21070/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI OR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa in data 13/12/2011 dalla Corte d'appello di Catania. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Sergio Beltrani;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale etneo in data 19 ottobre 210, che aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole di concorso nella rapina aggravata della somma di Euro 59.365, sottratta con minaccia alla locale filiale della CA PO di OD (commessa in data 8 gennaio 2010; con la recidiva specifica ed infraquinquennale), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, che la Corte d'appello ha ritenuto di ridurre in termini più favorevoli, rideterminando, nel rispetto dell'art. 63 c.p., comma 4, l'aumento di pena per la recidiva, circostanza aggravante concorrente - ma meno grave - con quella di cui all'art. 628 c.p., comma 3. 2. Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso l'imputato, con l'ausilio del difensore, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1:
1 - violazione dell'art. 63 c.p., comma 4, e relativo vizio di motivazione: lamenta che la Corte di appello, pur avendo in parte qua accolto il gravame ammettendo l'impossibilità di operare in toto l'aumento per la meno grave circostanza aggravante di cui all'art. 99 c.p., comma 2, sulla pena determinata ex art. 628 c.p., comma 3, ha poi operato per la circostanza aggravante meno grave un automatico aumento (da 5 a 6 anni di reclusione) pur nei limiti previsti dall'art. 63 c.p., comma 4, ma senza alcuna motivazione. Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza, con adozione dei consequenziali provvedimenti di rito. All'odierna udienza pubblica, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Questa Corte Suprema ha già avuto modo di chiarire che la recidiva costituisce una circostanza aggravante del reato (in tal senso, da ultimo, Sez. un., 24 febbraio 2011, n. 20798, P.G. in proc. Indelicato, rv. 249664), con la conseguenza che essa, in caso di concorso con altra circostanza aggravante, risulta soggetta alla disciplina dettata dall'art. 63 c.p., comma 4. Ritiene, inoltre questa Corte Suprema che, in presenza della possibilità di operare aumenti facoltativi (con riguardo all'an, ovvero anche al quantum, sia pure entro limiti predeterminati ex lege) di pena per una o più circostanze aggravante (nella specie, in presenza del concorso di circostanze aggravanti disciplinato dall'art. 63 cod. pen., comma 4), il giudice del merito abbia lo specifico dovere di motivare sia sulle ragioni per le quali egli in ipotesi ritenga di non operare l'aumento facoltativo, sia su quelle per le quali ritenga di operarlo, ed in quale misura, valorizzando, in particolare, oltre agli ordinari indici di cui all'art. 133 cod. pen., la valenza concreta della specifica circostanza aggravante concorrente (in questo senso, sia pur in relazione a diversa fattispecie, in tema di recidiva facoltativa, Sez. Un., n. 5859 del 27 ottobre 2011, dep. 15 febbraio 2012, Marciano, rv. 251690). In proposito, va affermato il seguente principio di diritto: "In tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale (art. 63 c.p., comma 4), è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli escluda la rilevanza della circostanza concorrente meno grave, sia ove la ritenga, ed in quest'ultimo caso sarà necessario indicare le ragioni che hanno indotto alla quantificazione dell'aumento". Quanto a quest'ultimo profilo, secondo quanto ordinariamente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, quanto più il giudice intenda discostarsi dall'aumento minimo, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente gli elementi cui abbia ritenuto di attribuire rilievo.
Nel caso di specie, la sussistenza della dedotta violazione di legge è evidenziata dal fatto che la Corte di appello, dopo aver convenuto con l'appellante sulla necessità di applicare la disciplina di cui all'art. 63 c.p., comma 4, ha quantificato l'aumento per la (meno grave) circostanza concorrente della recidiva nella misura di anni uno di reclusione, affermando che trattavasi dell'aumento minimo, laddove in realtà l'aumento era facoltativo, e comunque poteva essere operato dalla misura minima di un giorno di reclusione fino ad un terzo della pena base stabilita per il reato di rapina aggravata ex art. 628 c.p., comma 3. Ne consegue l'annullamento parziale della sentenza impugnata, limitatamente al punto della sentenza impugnata in oggetto, con rinvio per nuova valutazione ad altra sezione della Corte di appello di Catania, che si atterrà al suddetto principio di diritto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2013