Sentenza 28 novembre 2019
Massime • 1
Ai fini della attribuibilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inerente alla consegna delle sostanze stupefacenti a persone di minore età, è necessario accertare, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla circostanza contestata, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa.
Commentario • 1
- 1. Le circostanze aggravanti nel TU sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 7 settembre 2023
Nei Lavori Preparatori al TU 309/90, il Legislatore ha specificato che “le aggravanti [ex comma 1 Art. 80 TU 309/90] appesantiscono situazioni eterogenee, aventi, in alcune ipotesi, l'obiettivo di tutelare persone fragili; in altre, di colpire persone più pericolose; in altre, di ostacolare il commercio di sostanze nocive o in luoghi protetti”. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti 1. Il comma 1 Art. 80 TU 309/90 Le pene previste per i delitti di cui all'Art. 73 TU 309/90 sono aumentate da un terzo alla metà: nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore nei casi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2019, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2019 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 135 1-20 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: FRANCESCO MARIA CIAMPI - Presidente - Sent. n. sez. 2274/2019 UP 28/11/2019 VINCENZO PEZZELLA - Relatore - R.G.N. 12355/2019 ALESSANDRO RANALDI ON LE TA DA CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DA ES nato il [...] avverso la sentenza del 25/03/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avv CRISTIAN CRISTIANO, quale sostituto processuale, con delega depositata in aula dell'avvocato GRAMENZI UMBERTO del foro di ASCOLI PICENO in difesa di DA ES, il quale si è riportato ai motivi ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 脉 1 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Ancona, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente HA WE, con sentenza del 25/3/2016, in parziale riforma della sentenza emessa in data 4/6/2015 dal GIP presso il Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito di giudizio abbreviato, rideterminava la pena in anni tre di reclusione e diecimila euro di multa, revocando la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, confermandone pertanto l'affermazione di responsabilità per multiple ces- sioni di piccoli quantitativi di hashish e marijuana nonché per il delitto di cui all'art. 337, 61 n. 2 cod. pen.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, personal- mente, HA WE (con ricorso depositato in data 1/9/2016, quindi prima dell'entrata in vigore della I. 103/2017, il che rende il ricorso stesso ammissibile) deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo deduce violazione degli artt. 521, 522 e 604 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in punto di correlazione tra sentenza e imputazione. Lamenta che il giudice di prime cure sarebbe andato oltre l'imputazione con- dannando l'imputato anche per una serie di cessioni non contestategli (quelle al minore di anni 14 Saiti Ismet, a Saiti VA, SA AN, NI ES, D'NG AN, MA OR, ON ER, LI NU, CA RK, AC VA, GA OR, NA DR, NI RT, CA Gu- EL e De RO CA). Il tribunale ascolano -ci si duole- amplierebbe l'imputazione valutando anche condotte non contestate. Si contesta la risposta che ha fornito sul punto la Corte territoriale, secondo cui la considerazione, da parte del giudice di primo grado, delle dichiarazioni di tutti i soggetti coinvolti, è stata operata al solo fine di trovare conferme per l'iden- tificazione del ricorrente. Per il ricorrente, in ogni caso, tale valutazione avrebbe "inquinato” la valuta- zione del giudicante, quanto meno sotto il profilo della qualificazione giuridica della condotta e,di conseguenza, del trattamento sanzionatorio. Con un secondo motivo lamenta violazione dell'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata sussunzione dei fatti di cui è processo nell'ipotesi del fatto di lieve entità. Il ricorrente ricorda la giurisprudenza di questa Corte che consente l'applica- zione dell'ipotesi di reato di minore gravità anche in caso di plurime cessioni e contesta la risposta motivazionale che la Corte di appello ha fornito in relazione al motivo di gravame sul punto. 2 Con un terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 80 co. 2 Dpr. 309/90 ed illogicità della motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante. Il ricorrente contesta in proposito che egli avesse contezza della minore età di alcuni dei soggetti cui ha venduto lo stupefacente, ragazzi conosciuti occasio- nalmente, taluni prossimi alla maggiore età, evidenziando che le cessioni in que- stione non sono mai avvenute nei pressi di scuole. Con un quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coe- rente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Su- prema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissi- bilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavac- ciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente mo- tivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparente- mente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). 3 2. L'atto di impugnazione, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato tutte le tesi oggi riproposte. Quanto all'indicazione in sentenza da parte del giudice di primo grado anche di soggetti le cessioni di stupefacente ai quali non fanno parte dell'imputazione la Corte territoriale ha logicamente confutato la speculare doglianza proposta in quella sede sul rilievo che il GIP ascolano, se ha considerato le dichiarazioni di tutti i soggetti coinvolti nei rapporti con "Lalo", anche di quelle che non hanno condotto alla formalizzazione di addebiti di cessione a carico dell'imputato per i rapporti intrattenuti con alcuni di costoro, non lo ha fatto di certo per ravvisare la sussistenza del reato (che non è stato formalmente conte- stato), ma per trovare ulteriori conferme sull'identificazione del "Lalo" nell'odierno imputato, attraverso i contatti telefonici e per ricostruirne il consueto "modus ope- randi'. La tesi che ciò possa avere influito sulla quantificazione della pena è infondata. L'imputato è stato condannato per 23 cessioni di sostanza stupefacente a ca- rico di soggetti anche minori. Benevolmente, infatti, già il giudice di primo grado è partito dalla pena base minima di anni due di reclusione e 6700 euro di multa e la Corte territoriale ha operato a sua volta una ulteriore riduzione dei già contenuti aumenti per i plurimi episodi di spaccio.
3. Quanto al diniego dell'ipotesi di reato attenuata di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 i giudici del gravame del merito, hanno dato conto con ampia ed argomen- tata motivazione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del perché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili a tale previsione incriminatrice, valorizzando negativamente, a tal fine, il fatto che dalle dichiarazioni degli assuntori di sostanza stupefacente emerga un'incessante e col- laudata attività di spaccio, protrattasi per un considerevole arco temporale, diretta ad una vasta platea di giovani, alcuni dei quali adolescenti, che si rivolgevano puntualmente all'odierno ricorrente, universalmente conosciuto come "Lala", Tale spaccio, con motivazione priva di aporie logiche, è stato ritenuto non potesse certamente essere ricompreso nell'ipotesi di trascurabile offensività, an- corché la condotta di volta in volta posta in essere riguardasse episodi di "piccolo spaccio", ove si consideri la frequenza delle cessioni di droga effettuate negli archi temporali di riferimento (per lo più con cadenza settimanale, in qualche caso anche più volte nella stessa settimana e per la durata di diversi mesi), indicativi di un 4 considerevole flusso di circolazione di merce e di denaro, della capacità dell'impu- tato di inserirsi stabilmente nei canali di approvvigionamento criminale, quindi, in modo allarmante. La Corte territoriale dà anche atto che non risponde al vero l'assunto che l'imputato non annovererebbe alcun precedente di polizia specifico in materia di stupefacenti, risultando al contrario, dall'elenco dei precedenti dattiloscopici, che lo stesso venne identificato dalla Questura di Teramo in data 6/4/2011 per "de- tenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti". La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'at- tenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quan- titativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti;
conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). In tale ottica - secondo le SSUU Murolo del 2018- è dunque richiesto, già al momento della sua qualificazione di valutare la minore offensività del fatto, con- - siderandolo nella sua concreta singolarità (e cioè effettiva consistenza lesiva) me- diante la globale valutazione di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi. 5 4. La pronuncia delle Sezioni Unite del 2018, nel solco di quelle sopra ricordate del 2000, ha anche fugato il dubbio sul fatto che la diversità di sostanze stupefa- centi oggetto della condotta non sia di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73 co. 5, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, tra cui eviden- temente anche la pluralità di sostanze offerte sul mercato. La circostanza di detenere, al fine di cederle a terzi, sostanze di diverso tipo è comunque un indice, da valutarsi e da comparare con gli altri, della capacità dell'agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice (vedasi sul punto il precedente costituito da Sez. 3, sent. n. 26205/2015 relativo alla detenzione di 20,875 grammi di eroina, di 5,176 grammi di cocaina e di 1,401 grammi di ha- shish). Ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente per le SSUU Murolo abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativa- mente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in pre- senza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla con- siderazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. Il percorso tracciato dal legisla- tore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi si instau- rino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudi- zio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso, come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici (cfr. Sez. 6, n. 167 del 23/01/1992, Chorki Bouzhaiem, Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992, Bondi, Rv. 191643, la quale, ad esempio, ha sottolineato come la lieve entità del fatto possa essere riconosciuta anche in presenza di una non mo- dica quantità di droga, qualora la concreta modalità e la circostanza della condotta ne ridimensionino la rilevanza penale). All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite. 6 Ebbene, tale valutazione complessiva appare correttamente operata dalla Corte territoriale che, come visto ha argomentatamente ritenuto che non ricorres- sero i presupposti del fatto di lieve entità.
5. Va ulteriormente precisato che è vero che questa Corte di legittimità ha affermato che, l'ipotesi di cui al comma quinto dell'art. 73 Dpr. 309/90 è configu- rabile nelle ipotesi del cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei sui eventuali com- plici, con una ridotta circolazione di mere e di denaro nonché guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che comun- que, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente- a dosi conteggiate a decine" (così la sentenza Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, Airano Rv. 256609, che ha annullato la sentenza di condanna che aveva negato l'attenuante in parola in presenza di un sequestro di 50 grammi di hashish;
conf. Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068, che ha posto l'accento su una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro non- ché di guadagni limitati;
Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv. 268293). Occorre tuttavia, ben comprendere la portata di tale condivisibile elaborazione giurisprudenziale, che non si pone affatto in contrasto, bensì specifica quella illu- strata sub.
3. e 4. Sulla base di un'attenta ricostruzione sistematica del significato della rilevanza penale della detenzione illecita in relazione alla fattispecie associative previste dalla normativa speciale, questa Corte di legittimità, nelle sentenze sopra ricor- date, ha condivisibilmente chiarito che il reato può ritenersi lieve anche là dove la condotta oggetto del giudizio non sia isolata, ma si ponga nel contesto di un'attività a carattere continuativo e "professionale". E ne ha tratto il corollario che l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, Dpr. 309/90 ben può ricorrere in caso di "reiterazione" nel tempo di attività di spaccio;
e/o di possesso di un "non indifferente" numero di dosi;
e/o nel caso in cui lo spaccio sia posto in essere grazie all'organizzazione di più persone e che possa essere definito "professionale". La norma, interpretata in tal senso, intende, cioè, riferirsi al fenomeno del "piccolo spaccio", distinguendo l'attività di cessione di stupefacenti caratterizzata dalla limitata quantità di droga oggetto delle singole operazioni di vendita in favore del consumatore finale, non superiore tutt'al più a poche dosi, e dal limitato numero di operazioni di vendita al dettaglio nel dato intervallo di tempo. Il "piccolo spaccio" è caratterizzato, quindi, secondo tale impostazione, da una complessiva minore portata delle attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro, e guadagni limitati. 7 E' una condotta che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita, che comunque non sia superiore, a seconda del valore delle sostanze, a dosi conteggiate a "decine". Sotto quest'ultimo profilo, deve essere valorizzato il valore economico (di mercato "nero" della sostanza). E se parametro di individuazione del "piccolo" spaccio è anche la sua redditività, è evidente che il venditore di sostanze di minor valore (quali i derivati dalla cannabis) debba commerciare un maggiore numero di dosi rispetto al venditore di sostanze di maggiore valore. Così, pur a fronte della apparente diversità quantitativa delle due ipotesi concrete ipotizzabili, il fenomeno resta di "piccolo spaccio". Ovviamente tutti i parametri indicati dall'art. 73 comma 5 Dpr. 309/90 deb- bono rilevarsi coerenti con la levità del fatto, sicché anche lo scostamento da uno solo comporta che si è fuor dal fenomeno criminale del "piccolo spaccio". Perciò, in tale contesto valutativo, già in passato questa Corte di legittimità aveva osservato come, ove la quantità di sostanza stupefacente si rilevi conside- revole, la circostanza è da ritenersi di per sé sicuro sintomo di una potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio (cfr. questa Sez. 4, n. 22643 del 21/5/2008, Frazzitta, Rv 240854; sostanzialmente nello stesso senso, tra le varie, Sez. 6, n. 39931 del 16/10/2008, Zagnoli, Rv 242247; Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012 dep. il 2013, Abate ed altri, Rv 254194). Va dunque qui ribadito il principio che non si potrà, insomma, ritenere che rientri nell'ipotesi attenuata una detenzione di droga in quantità superiore ad una soglia ragionevole, anche là dove non siano evidenziati particolari mezzi e modalità dell'azione, e la stessa "quantità" da sola, non consenta di ipotizzare che il deten- tore svolga attività di piccolo spaccio, l'attenuante non potrà essere limitata all'e- quivalente di poche o pochissime dosi, dovendovi rientrare come detto, anche il possesso di una provvista finalizzata ad una piccola, ma comunque proficua ven- dita di droga al dettaglio. E che è necessario anche tenere conto del possibile guadagno, in relazione al tipo di droga posseduta. E va anche qui ribadito il dictum di questa Corte di legittimità secondo cui in materia di sostanze stupefacenti, la reiterazione nel tempo di una pluralità di con- dotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga co- stituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'au- tore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo 8 dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione og- gettiva (conf. Sez. 3, n. 6871 dell'8/7/2016 dep. il 2017, Bandera, Rv. 269149). E va anche ricordato il condivisibile principio, pure affermato di recente da questa Corte di legittimità -e che va qui ribadito- che, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi lieve prevista dall'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990, quando ricorre la contestuale detenzione spazio-temporale di sostanze stupefacenti di diversa na- tura, deve effettuarsi un'unica, complessiva valutazione della condotta illecita (così Sez. 4, n. 28561 del 25/05/2016, Zuccaro, Rv. 267438, fattispecie in cui la Corte ha escluso il riconoscimento dell'ipotesi lieve con riferimento alla condotta di de- tenzione di droga "pesante", unitamente ad una rilevante quantità di droga leg- gera).
6. La sentenza impugnata, dunque, nel ricordare la frequenza delle cessioni di droga effettuate da HA WE negli archi temporali di riferimento (per lo più con cadenza settimanale, in qualche caso anche più volte nella stessa setti- mana e per la durata di diversi mesi), indicativi di un considerevole flusso di cir- colazione di merce e di denaro, della capacità dell'imputato di inserirsi stabilmente nei canali di approvvigionamento criminale, quindi, in modo allarmante è piena- mente coerente con i principi sopra ricordati e con il recente dictum di Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 che ha ulteriormente ribadito come, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni re- pressive delle forze dell'ordine (caso in cui è stato ritenuto non di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è conno- tata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente).
7. Manifestamente infondato è anche il profilo di doglianza in punto di ritenuta aggravante di cui all'art. 80, comma primo, lett. a), D.P.R. 309190, che per la Corte territoriale sussiste per essere state ben 6 le persone di età minore cui sono state operate le cessioni. La Corte marchigiana fa buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ed in particolare della richiamata Sez. 6 n. 41306 del 9/7/2010, A., 9 Rv. 248793, ricordando come, ai fini della attribuibilità della circostanza aggra- vante di cui all'art. 80, comma primo, lett. a), D.P.R. n 309 del 1990, inerente alla consegna delle sostanze stupefacenti a persone di minore età, e necessario accer- tare, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen, la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla circostanza contestata, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore do- vuto a colpa (cfr. anche Sez. 6, n. 20663 del 29/01/2008, Cassoni e altro, Rv. 240058). Dunque, è sufficiente che l'agente abbia ignorato per colpa l'età del soggetto passivo ovvero abbia escluso la minore età dello stesso per errore determinato da colpa. Ebbene, in tale ottica, con motivazione priva di aporie logiche, i giudici del gravame del merito rilevano che non può, l'imputato vantare a suo favore la cir- costanza che le cessioni non fossero avvenute davanti ad una scuola, nel momento in cui è stata evidenziata la sua consolidata abitudine di farsi trovare vicino al "Jolly", zona frequentata proprio da studenti per la vicina fermata dell'autobus che conduce alle scuole del centro. Lo stesso odierno ricorrente -ricorda ancora la sentenza impugnata- si è di- chiarato "amico" dei giovani cessionari, anche per averli conosciuti nelle discoteche dove ha sostenuto di lavorare come DJ e la dichiarata conoscenza non può non essere colpevolmente addebitata al prevenuto 8. In ultimo, va rilevata la manifesta infondatezza del quarto motivo di ricorso, in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, il fatto che si sia reso latitante e che durante la latitanza abbia continuato a spacciare, finendo per venire arre- stato in flagranza il 27/11/2014, condotta che è stata logicamente ritenuta costi- tuire prova dell'incapacità dello di cogliere l'opportunità di un reinserimento sociale segnalata dal monito dei precedenti episodi di spaccio antecedenti alla latitanza. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo 10 riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). Va anche ricordato che questa Corte di legittimità ha chiarito che, con un indirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valuta- zione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell'11/10/2013 dep. il 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351) In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che sarebbe stato assolutamente suffi- ciente che il giudice si fosse limitato a dar conto, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. E in ogni caso è pacifico il dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconosci- mento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così sez. 2, n. 3609 del 18.1.2011, Sermone ed altri, rv. 249163; conf., ex plurimis, sez. 6, n. 7707 del 4.12.2003 dep. il 23.2.2004, Ana- clerio ed altri, rv. 229768). In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in conside- razione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del sog- getto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. ΑΙ contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle 11 attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882).
9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 novembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente ancesco MAa Ciampicompria Vincenzo Pezzella DEPOSITATO IN CANCELLERIA ogg: 15/01/2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ZIARIO Irene Callendo 12