Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante del fatto di lieve entità non può trovare applicazione, pur in assenza di altri elementi impeditivi, se il quantitativo di sostanza supera un ragionevole limite, tale da configurare pericolo di accumulo della sostanza.
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Indice Lo stato attuale del TU 309/90 L' uso esclusivamente personale della sostanza Uso personale vs. “modalità di presentazione della sostanza” La punibilità della detenzione La “lieve entità” nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro della “ quantità “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro delle “ circostanze dell' azione “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 1. Lo stato attuale del TU 309/90 Negli Anni Duemila, la Normazione penalistica in tema di stupefacenti ha subito talune fondamentali novellazioni, tanto legislative quanto giurisprudenziali. P.e., in primo luogo, il Precedente contenuto in Consulta n. 32/2014 è tornato a distinguere tra sostanze “ pesanti “ ( cocaina, eroina, …
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1. Basi storico-normative e Principi generali A causa della Sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, è ritornata precettiva, nell' Ordinamento italiano, la precedente stesura Jervolino-Vassalli del TU 309/1990. Essa distingue tra sostanze pesanti ( eroina, cocaina, ecstasy ed acidi ) e sostanze leggere ( i cannabinoderivati ). Si tenga conto pure del DL 146/2013 convertito nella L. 10/2014, che ha introdotto il semi-abolizionista comma 5 Art. 73 TU 309/1990, a norma del quale << quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell' azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 ad euro 26.000 >>. Tale dicotomia tra droghe dure, marjuana ed haschisch è stata riconfermata dal DL 36/2014, convertito nella L. 79/2014, in cui il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2008, n. 39931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39931 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
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39 9 31/08 SENTENZA n.7325 REGISTRO GENERALE n. 38840/06
PUBBLICA UDIENZA DEL 16 OTTOBRE 2008
R E P U B B L I C A I T A L IAN A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Giovanni de Roberto
- Presidente
- Consigliere 1. Dott. Saverio Mannino
2. Dott. Nicola Milo
- Consigliere
3. Dott. Giorgio Colla - Consigliere
4. Dott. Giorgio Fidelbo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE AG, nato a [...] il [...] contro la sentenza del 9 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di
Bologna; visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Oscar Cedangolo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bologna ha confermato la responsabilità penale di LE AG per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/1990, 648 e 712 c.p., riducendo tuttavia la pena inflitta in primo grado dal G.u.p. del Tribunale di Bologna, in sede di giudizio abbreviato.
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro il capo della sentenza riguardante la condanna per la detenzione, a fine di spaccio, di circa grammi 50 di cocaina. Con un unico motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, censurando la sentenza d'appello per non avere ritenuto applicabile la circostanza attenuante prevista dal comma 5 del citato art. 73 e sostenendo che, in conseguenza dell'accertato stato di tossicodipendenza dello AG, il dato quantitativo della sostanza detenuta avrebbe dovuto essere opportunamente ridimensionato tenuto conto della parziale destinazione ad uso personale della droga stessa. Inoltre, contesta la correttezza della motivazione là dove giustifica il diniego dell'attenuante in relazione al criterio della c.d. "saturazione del mercato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi contenuti nel ricorso sono manifestamente infondati.
Correttamente la sentenza impugnata ha escluso la possibilità di applicare la circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R.
309/1990 tenendo presente il dato ponderale relativo al quantitativo e al
2 principio attivo della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato. I giudici hanno considerato che dal quantitativo di cocaina sequestrato
(circa 50 grammi) potevano ricavarsi innumerevoli dosi, in grado di soddisfare le richieste del mercato dello spaccio. E' vero che per verificare la sussistenza del fatto di "lieve entità" possono avere rilevanza anche le condizioni soggettive, relative alla personalità e alla finalità della condotta dell'agente, riconoscendo rilievo allo stato di tossicodipendenza nella misura in cui risulti accertato un concorrente uso personale della sostanza detenuta. Tuttavia, il parametro quantitativo rimane decisivo per escludere l'applicabilità dell'ipotesi attenuata quando il valore ponderale supera un ragionevole limite, che consente di attribuire rilievo determinante alla situazione di pericolo derivante dall'accumulo della sostanza, sicché, superato tale limite, ogni circostanza, anche se favorevole, non può che rivelarsi irrilevante (Sez.
IV, 24 settembre 1996, n. 9111, P.M. in proc. CC;
Sez. IV, 4 maggio 1992, n. 6677, P.G. in proc. Castri).
Nella specie, la Corte d'appello ha ritenuto raggiunto tale limite, sulla base di una valutazione che, in quanto immune da vizi logici, si sottrae al sindacato di legittimità; peraltro, nella stessa sentenza si è escluso categoricamente la detenzione per finalità di consumo personale, affermando la esclusiva finalità di spaccio della condotta contestata all'imputato.
Deve pertanto escludersi che la sentenza sia incorsa nella violazione di legge dedotta dal ricorrente.
Alla manifesta infondatezza dei motivi consegue l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
3 processuali e a versare una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2008
Il Consigliere estensore II Presidente
Giorgio Fidelbo Giovanni de Roberto
Jikille. r DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 24 OTT 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla
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