Sentenza 17 novembre 1998
Massime • 1
Possono costituire riscontro logico della chiamata di correo, idoneo a verificare in senso positivo l'attendibilità del chiamante, i rapporti di frequentazione fra il chiamato in correità, indagato per il reato di associazione per delinquere, con altre persone indagate per il medesimo reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1998, n. 3683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3683 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dai sigg.: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 17.11.1998
1. Dott. Tito Garribba Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonino Assennato Consigliere N. 3683
3. Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 33711/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EL CE nel confronti dell'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 29.5.1998. Letti gli atti processuali e l'ordinanza impugnata;
Udita la relazione del Consigliere dott. Eugenio Amari;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. AN Albano, che ha concluso per inammissibilità del ricorso;
Osserva in fatto e diritto
1. Con ordinanza in data 27.4.1998 il G.I.P. del Tribunale di Napoli applicava a CE EL la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 29.5.1998, confermava l'ordinanza del G.I.P., impugnata dall'indagato con richiesta di riesame.
2. Propone ricorso per cassazione CE EL denunciando la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Assume il ricorrente che le dichiarazioni dei collaboratori sul ruolo ricoperto dal EL nell'ambito dell'organizzazione criminale erano contraddittorie.
Il ON aveva dichiarato, invero, di non conoscerlo. MO ES inizialmente aveva indicato il EL come "stipendiato" dal D'AU, mentre successivamente aveva dichiarato che egli non era persona all'altezza del clan tanto da venirne estromesso. Le dichiarazioni del secondo collaborante apparivano generiche, come quelle relative all'unico episodio che vedeva coinvolto il ricorrente insieme con il fratello CA in un'estorsione in danno dell'imprenditore AR OL: vicenda in ordine alla quale il Tribunale in sede di riesame aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 7 comma 1 legge 203/1991 e gli aveva poi concesso gli arresti domiciliari.. L'inattendibilità dell'ES si ricavava anche dall'attribuzione da lui fatta a SQ QU, e cioè della persona più vicina al ricorrente nell'organigramma criminoso facente capo al D'AU, del tentato omicidio subito da CE EL. Le informative di polizia giudiziaria nulla comprovavano riguardo alla partecipazione del ricorrente, immune da precedenti penali allarmanti, ad un'associazione criminale.
3. Il ricorso non è fondato.
Il giudice del riesame ha evidenziato che, secondo la prospettazione accusatoria, nella zona di Napoli compresa tra i quartieri di Bagnoli, Cavalleggeri d'Aosta e Agnano operavano due contrapposti sodalizi criminosi armati, l'uno facente capo a CO D'AU e l'altro a AO EN, che si avvalevano della forza intimidatoria del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivava per commettere estorsioni, omicidi, gestione del lotto e del totocalcio clandestini, allo scopo di acquisire il controllo sui traffici illeciti nonché la gestione o il controllo di attività economiche svolte nella zone e in particolare di quelle inerenti alla programmata riconversione dell'area industriale di Bagnoli.
Nei confronti del EL si rileva nell'ordinanza impugnata, sussistevano gravi indizi di colpevolezza in ordine alla contestata condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, integrati dalle dichiarazioni particolarmente attendibili di MO ES, in passato componente del clan AU e che aveva iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria dal luglio '97 avendo ragione di temere che il D'AU intendesse ucciderlo. L'ES aveva precisato le circostanze della sua affiliazione al clan e aveva riferito i delitti da lui stesso commessi, tra cui alcuni omicidi per i quali nessun indizio gravava a suo carico;
aveva indicato il fratello AN quale autore di omicidi e il fratello TO quale partecipe nell'attivita' di scommesse clandestine;
aveva reso dettagliate dichiarazioni in ordine alla composizione e alle attività del clan D'AU e del clan EN, nonché in ordine alle vicende del contrasto tra le due organizzazioni criminali;
la sua collaborazione era rimasta costante nel tempo e il contributo di conoscenza offerto risultava di notevole rilievo, specie ai fini dell'identificazione dei responsabili di diversi fatti di sangue;
le sue dichiarazioni erano risultate coerenti, prive di contraddizioni, precise e, ad un primo esame, connotate dal carattere dell'obiettività perfino quando riguardavano la persona dell'AU; ne' comunque emergevano elementi validi per ritenere che il collaborante intendesse coinvolgere taluno con accuse infondate. Al contrario, le indicazioni fornite dall'ES sulla composizione e sulle attività del clan avevano trovato precisi e incontestabili riscontri nelle risultanze dell'ampia attività di indagine svolta negli anni sulla criminalità organizzata d Bagnoli, Cavalleggeri d'Aosta e di Bagnano.
Le dichiarazioni del collaborante, proseguiva il Tribunale, apparivano poi precise e circostanziate nell'attribuire ai fratelli CA EL e CE EL lo specifico ruolo di esecutori di estorsioni, nonché di addetti alla riscossione della tangenti imposte ai diversi operatori economici nelle zone di influenza del clan di CO D'AU, alle dirette dipendenze del capo zona SQ QU. Le stesse risultavano corredate di indiscutibili elementi di riscontro, quali l'arresto del EL, unitamente ad altri indagati, operato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. I pretesi contrasti tra il QU e CE EL, ricollegato alla condizione di tossicodipendenza di quest'ultimo, non comprovavano la contraddittorietà delle accuse del collaborante, essendo elemento caratteristico delle logiche criminali il superamento di eventuali conflitti nell'ottica di rafforzare e mantenere integra la potenzialità del gruppo, soprattutto quando è in atto una lotta tra clan contrapposti. Ulteriore riscontro dell'ipotesi accusatoria e della credibilità sostanziale del dichiarante costituivano gli esiti dei controlli di polizia da cui era risultata la stretta frequentazione e i legami esistenti tra i fratelli EL ed altre persone coindagate.
Osserva questo Collegio che la disamina dell'attendibilità del collaborante MO ES è stata effettuata dal giudice del riesame in modo accurato, indagando su tutti i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità al fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, a norma dell'art. 192 comma 3 c.p.p.: e cioè la credibilità del chiamante, l'intrinseca consistenza della sue dichiarazioni e i cd. riscontri esterni. L'assunto difensivo secondo cui il ON avrebbe dichiarato di non conoscere il EL non è significativo in quanto tale collaboratore ha riferito di avere aderito all'organizzazione criminale solo fino al 1992 ( cfr. pgg. 4 e 10 dell'ordinanza impugnata ). La circostanza poi riferita dall'ES secondo cui il ricorrente nei mesi precedenti all'arresto era stato espulso dal clan, perché non ritenuto "all'altezza" del medesimo, da un lato evidenzia l'obiettività del chiamante e dall'altro conferma che nel periodo precedente all'espulsione CE EL faceva parte dell'associazione. Il riscontro relativo all'estorsione commessa anche da CE EL in danno di AR OL, contitolare della DA MA e C., non è affatto generico;
la persona offesa riferì infatti, come rilevato dal giudice del riesame, che dal dicembre '92 si erano presentati da lui i fratelli CA e CE EL (riconosciuti in fotografia), che, dopo averlo prelevato con due autovetture a bordo delle quali c'erano altre persone, lo avevano condotto in una localita' di Giugliano "al cospetto di SE DO che gli chiese il versamento di 80.000.000 di lire ( fatto per il quale i fratelli EL sono stati rinviati a giudizio). I rapporti di frequentazione di CE EL con altre persone indagate per il medesimo reato di cui all'art. 416 bis c.p. ben possono poi costituire, come ritenuto nell'ordinanza impugnata, riscontri logici alla chiamata di correo dell'ES, idonei a verificare in senso positivo l'attendibilità del chiamante in correità.
Le censure relative all'inattendibilità dell'ES per avere attribuito a SQ QU, e cioè della persona più vicina al ricorrente nell'organigramma criminoso facente capo al D'AU, il tentato omicidio subito da CE EL, più che denunciare l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato prospettano una valutazione delle risultanze processuali diversa da quella cui è pervenuto il giudice di merito con motivazione adeguata ed esente da errori logici e giuridici, e quindi insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998