Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2016, n. 45694
CASS
Sentenza 28 settembre 2016

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In tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, qualora il dato ponderale sia, in sé, compatibile tanto con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 quanto con quella autonoma, "lieve", di cui al comma quinto del medesimo articolo, il giudice deve in motivazione specificare quali altri elementi consentano di qualificare il fatto nell'una o nell'altra ipotesi di reato. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva escluso la fattispecie della lieve entità, sulla base soltanto del quantitativo di hashish detenuto dall'imputato, pari a 45 grammi lordi).

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  • 1Avere un bilancino è indice di spaccio?
    Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 giugno 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2016, n. 45694
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45694
Data del deposito : 28 settembre 2016

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