Sentenza 28 settembre 2016
Massime • 1
In tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, qualora il dato ponderale sia, in sé, compatibile tanto con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 quanto con quella autonoma, "lieve", di cui al comma quinto del medesimo articolo, il giudice deve in motivazione specificare quali altri elementi consentano di qualificare il fatto nell'una o nell'altra ipotesi di reato. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva escluso la fattispecie della lieve entità, sulla base soltanto del quantitativo di hashish detenuto dall'imputato, pari a 45 grammi lordi).
Commentario • 1
- 1. Avere un bilancino è indice di spaccio?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 giugno 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2016, n. 45694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45694 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2016 |
Testo completo
45 6 9 4/ 1 6 ༦། REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CE OL ⚫ Presidente CAMERA DI CONSIGLIO MAURIZIO GIANESINI DEL 28/09/2016 CARLO CITTERIO Sent. n. sez. 1336/2016 Rel. Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO ALESSANDRA BASSI REGISTRO GENERALE N84483/2016) 272127265/16 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO CE nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 26/05/2016 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO CA CE propone ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che il 26 maggio 2016 confermava l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Tribunale confermava la sussistenza di gravi indizi della detenzione di hashish diviso in 38 dosi per un peso complessivo lordo di circa 45 g, ritenendo che le modalità della condotta indicassero lo stabile inserimento del ricorrente nel traffico di stupefacenti in essere nella zona ove il fatto era accertato, «sede di una nota piazza di spaccio cittadino», sussistendo quindi un concreto rischio di reiterazione della condotta che, tenuto altresì conto di un reato di evasione commesso nel quinquennio, imponeva la applicazione а della custodia in carcere. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per la erronea qualificazione del fatto e, comunque, per la totale mancanza di motivazione sulle deduzioni della difesa al riguardo. La droga era in quantità tale da rientrare agevolmente nell'ambito della ipotesi del comma 5 dell'art. 73 I. cit.. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, affermata con un mero ed acritico richiamo alle motivazioni del primo giudice. Inoltre non vi è motivazione sulla riferibilità della somma sequestrata ad attività di spaccio. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la mancata verifica della attualità del pericolo di recidiva, non essendosi tenuto conto della risalenza del precedente specifico e della evasione. In ogni caso, il decorso del tempo andava valutato quale ragione di generico affievolimento delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato quanto alla qualificazione giuridica del fatto. Va rammentato che "In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine". (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015 - dep. 15/04/2015, Driouech, Rv. 263068)". La attuale qualificazione della ipotesi del comma 5 art. cit. come reato autonomo, affiancato a quelli del comma 1 e 2 del medesimo articolo, implica la necessità che, per la corretta qualificazione, venga accertato e motivato non solo il dato della detenzione illecita di stupefacente, ma anche gli ulteriori elementi che consentano di riportare tale circostanza di base nell'una o nell'altra fattispecie. Non può, invece, più seguirsi il "vecchio" schema del rapporto tra reato base ed eventuale attenuante (quando la detenzione illecita di stupefacente rientrava comunque nelle ipotesi del comma 1 o 2 dell'art. 73, ponendosi dopo, e solo eventualmente, il tema della ricorrenza della ipotesi attenuata). Salva ovviamente la situazione in cui ci si trovi di fronte a quantità e/o modalità della condotta che riportino immediatamente il fatto in uno dei due reati, rendendo superflua una motivazione ad hoc, di norma dovrà specificarsi quali altri elementi, a fronte del mero dato della detenzione di stupefacente in una quantità che sia in sé compatibile con le due diverse ipotesi di reato, consentano di qualificare correttamente il fatto. Nel caso di specie, invero, il solo dato della quantità considerato nella ordinanza (quantità che, per come descritta, appare la provvista per la successiva rivendita e non è di per sé sola indice di maggiore disponibilità) sarebbe maggiormente indicativo proprio della sussistenza della diversa ipotesi "lieve" invocata dal ricorrente. L'unico ulteriore dato di fatto citato nella ordinanza, peraltro al solo fine della valutazione delle esigenze cautelari, e che potrebbe indicare la ragione per la quale si è ritenuto implicitamente che ricorra l'ipotesi più grave tra le fattispecie di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, riguarda la presunta partecipazione del ricorrente ad un più ampio traffico di droga. Ma tale elemento, necessario per qualificare la condotta come estranea al "piccolo" spaccio, consiste, nel testo della ordinanza, essenzialmente in un presunto fatto notorio, ovvero l'essere il luogo di accertamento della detenzione di droga una "piazza di spaccio" (termine con il quale, plausibilmente, si intende un luogo di vendita continuativa al minuto di sostanza stupefacente sotto una unica "regia”). Poiché, però, non è dubbio che quanto affermato nella decisione non sia certamente un "fatto notorio", va considerato come l'ordinanza non abbia fornito alcuna indicazione e valutazione degli elementi di fatto che dimostrerebbero la circostanza ritenuta (implicitamente) determinante nella qualificazione giuridica del fatto. Si impone quindi l'annullamento dell'ordinanza perché, con nuovo giudizio sul punto, si accerti se vi siano elementi di fatto tali da dimostrare la collocazione della condotta del ricorrente in una attività di spaccio di rilevante entità, dandone conto con adeguata motivazione, o se gli elementi siano limitati alla prova di contemporanea detenzione per la vendita della sola droga in sequestro, dovendone in tal caso il giudice di rinvio trarne le conseguenze alla luce della sopra citata definizione del fatto tipico previsto dalla disposizione incriminatrice del comma 5 dell'articolo citato. L'accoglimento del primo motivo comporta che sia il giudice di rinvio a rivalutare il profilo delle esigenze cautelari, oggetto degli altri motivi del ricorrente, sulla scorta delle conclusioni in tema di qualificazione giuridica del fatto.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla configurabilità dell'art. 73, alle comma 5, d.p.r. 309/1990 ed esigenze cautelari, e rinvia al Tribunale di Catania per nuovo esame. Roma così deciso nella camera di consiglio del 28 settembre 2016 CE Ippolit と Il Consigliere estensore il Presidente Pierluigi Di Stefano DEPOSITATO IN CANCELLERIA+ oggi 28 OTT 2016 Il Funzionario Restora Dott.ssa Silvana FUCCH T N O