Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/1998, n. 5770
CASS
Sentenza 5 marzo 1998

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La inammissibilità della lista proposta dalla parte civile non esclude che il giudice, avvalendosi della facoltà conferita dall'art.507 cod. proc. pen., possa ritenere "assolutamente necessario" sentire un teste compreso in quella lista comunque acquisita agli atti. La "ratio" ispiratrice dell'art.507 cod. proc. pen. è da cercarsi nel fine primario ed ineludibile del processo penale, che rimane la ricerca della verità al fine di pervenire ad una giusta decisione conferendo al giudice il potere di supplire anche a carenze probatorie o a decadenze delle parti.

Costituisce mera irregolarità la mancata precisazione delle generalità del P.M. nel verbale del dibattimento, allorché risulti sicura l'effettiva partecipazione; ciò in quanto la nullità che colpisce il verbale d'udienza, ex art. 142 cod. proc. pen., attiene all'incertezza assoluta in ordine all'intervento dei soggetti che devono partecipare al dibattimento, non alla indicazione nominativa dei partecipanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/1998, n. 5770
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5770
    Data del deposito : 5 marzo 1998

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