Sentenza 5 marzo 1998
Massime • 2
La inammissibilità della lista proposta dalla parte civile non esclude che il giudice, avvalendosi della facoltà conferita dall'art.507 cod. proc. pen., possa ritenere "assolutamente necessario" sentire un teste compreso in quella lista comunque acquisita agli atti. La "ratio" ispiratrice dell'art.507 cod. proc. pen. è da cercarsi nel fine primario ed ineludibile del processo penale, che rimane la ricerca della verità al fine di pervenire ad una giusta decisione conferendo al giudice il potere di supplire anche a carenze probatorie o a decadenze delle parti.
Costituisce mera irregolarità la mancata precisazione delle generalità del P.M. nel verbale del dibattimento, allorché risulti sicura l'effettiva partecipazione; ciò in quanto la nullità che colpisce il verbale d'udienza, ex art. 142 cod. proc. pen., attiene all'incertezza assoluta in ordine all'intervento dei soggetti che devono partecipare al dibattimento, non alla indicazione nominativa dei partecipanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/1998, n. 5770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5770 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Vincenzo G. Pandolfo Presidente del 05.03.98
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N. 469
3. " Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. " RI OT " N. 42540/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ON EL nato a [...] il [...].
avverso la sentenza corte d'appello di Napoli in data 24.09.1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale dott. Elena Paciotti che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore avv. Giuseppe Tomeo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impugnata sentenza confermava quella del pretore di Cicciano che il 27.09.1996 aveva condannato. l'ON alla pena di mesi due e giorni dieci di reclusione per i delitti, unificati dal vincolo della continuazione, p. e p. dagli artt. 635, 582 e 612 c.p. Il ricorrente, nel chiedere l'annullamento con rinvio, allegava i seguenti motivi:
1) Violazione art.142, 480 lett. c) c.p.p. per assoluta incertezza -nel verbale- delle persone intervenute, in relazione al P.M. non indicato nominativamente.
2) Violazione dell'art. 491 co. 4 c.p.p., per mancata eliminazione dal fascicolo, d'ufficio della dichiarazione del teste LL ai CC. Che anche se non utilizzata- aveva orientato la scelta del giudice ad avvalersi del potere conferito all'art. 507 c.p.p.; il certificato medico, inoltre, non era atto irripetibile. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa corte di dover rigettare il ricorso siccome infondato.
Quanto al primo motivo, le modifiche apportate all'art. 72 del R.D. 30.01.1941 n. 12 (art. 22 D.P.R. 22.09.1988 n. 449, come integrato dall'art. 1 Dlg. 02.02.1990 n. 15) attengono alle modalità della delega, proveniente dal procuratore della Repubblica presso la Pretura, allo svolgimento delle funzioni del P.M.
Il provvedimento "nominativo" del procuratore della Repubblica solo un presupposto di legabilità della partecipazione del delegato all'udienza pubblica ma non incide affatto sulla diversa questione, sollevata dal ricorrente, di mancata indicazione, delle generalità del P.M. nel verbale d'udienza (art. 480 lett.,c, c.p.p.). La nullità che colpisce il verbale, di udienza, ex. art.142c.p.p., attiene all'incertezza assoluta in ordine all'intervento dei soggetti;
che devono partecipare, al dibattimento, non alla indicazione nominativa dei partecipanti.
Pertanto rimane confermato quell'indirizzo che ritiene, mera irregolarità la mancata precisazione generalità del P.M nel verbale, del dibattimento, allorché risulti sicura l'effettiva partecipazione (Cass. 16.O4.991, Saraceno).
Quanto al secondo motivo, il ricorrente si duole, del fatto che il pretore nell'avvalersi del potere officioso ex art.; 507,c.p.p. (ammissione del teste LL) abbia comunque attinto il nominativo da un atto di P.G. rimasto concretamente nel fascicolo in violazione dell'art. 431 c.p.p. Ora, occorre considerare che il primo giudice rilevò la tardività (all'udienza del 27.09.l996, dopo l'ammissione del teste LL avvenuta il 28.06.1996) dell'eccezione sull'eliminazione di alcuni documenti dal fascicolo d'ufficio.
In ogni caso, poiché l'impugnata sentenza dà per scontata la "formale" eliminazione, tanto da non utilizzare la testimonianza raccolta dai CC., occorre affrontare la questione anche sotto il diverso profilo.
Il teste LL era stato indicato dalla p.c. che, tuttavia, non poteva avvalersi della facoltà di presentare la lista testimoniale perché si era costituita tardivamente (art. 79 cc. 3 in relazione all'art. 468 cc. 1 c.p.p.). La inammissibilità della lista proposta dalla p.c. non esclude, tuttavia, che il giudice, avvalendosi della facoltà conferita dall'art. 507 c.p.p., possa ritenere "assolutamente necessario" sentire un teste compreso in quella lista comunque acquisita agli atti.
La "ratio" ispiratrice dell'art. 507 c.p.p. è da cercarsi nel "fine primario ed ineludibile del processo penale", che rimane la ricerca della verità al fine di pervenire ad una giusta decisione conferendo al giudice il potere di supplire anche a carenze probatorie o a decadenze delle parti.
Quanto all'inclusione nel fascicolo del dibattimento del "certificato", posto a base della motivazione di condanna, è necessario ricordare la differenza essenziale tra documentazione (art. 234 c.p.p.) sanitaria, che la parte introduce nel processo secondo la disciplina prevista dall'art. 495 c.p.p., e relazione di pronto soccorso proveniente da un presidio ospedaliero USL e rivolta alla Polizia giudiziaria, come nella specie.
In tale seconda ipotesi si tratta di attività, su persona, che -siccome esaurita in un certo contesto e nell'immediatezza del fatto- non può essere reiterata e, pertanto, rientrando nella lett. b) art.431 c.p.p., è suscettibile di utilizzazione.
Va ancora una volta ricordato, comunque, che l'eccezione sull'eliminazione di atti dal fascicolo d'ufficio è stata correttamente ritenuta tardiva dal pretore (udienza del 27.09.1996). Consegue la condanna alle spese del procedimento.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 1998