Sentenza 25 maggio 2016
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento dell'ipotesi lieve prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, quando ricorre la contestuale detenzione spazio-temporale di sostanze stupefacenti di diversa natura, deve effettuarsi un'unica, complessiva valutazione della condotta illecita. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il riconoscimento dell'ipotesi lieve con riferimento alla condotta di detenzione di droga "pesante", unitamente ad una rilevante quantità di droga leggera).
Commentari • 4
- 1. Lesioni personali: anche il dolo eventuale può integrare l'elemento psicologicoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima Integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che dalla propria azione derivino o possano derivare danni fisici alla vittima. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel reato, per avere bloccato e spinto fuori dalla propria abitazione un agente di polizia, continuando a tenerlo stretto anche mentre il coimputato, chiamato in aiuto, lo aveva, a sua volta, spinto, facendolo cadere a terra - Cassazione penale , sez. IV , 11/06/2019 , n. 28891). Fonte: Ced Cassazione …
Leggi di più… - 2. Lieve entità solo per valutazione complessiva (Cass. 51063/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2022
In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
Leggi di più… - 3. Stupefacenti, diversità di sostanze, quantità modica, configurabilità, valutazione complessiva, lieve entitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 dicembre 2018
- 4. L' rt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 al vaglio delle Sezioni UniteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 dicembre 2018
La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2016, n. 28561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28561 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2016 |
Testo completo
28 5 6 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 25/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 1243/2016 Dott. CLAUDIO D'ISA - Presidente - N. Dott. SALVATORE DOVERE - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 1904/2016 - Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere- MOTIVAZIONE Dott. DANIELE CENCI SEMPLIFICATA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UC US IN N. IL 16/03/1992 avverso la sentenza n. 294/2015 CORTE APPELLO di CATANIA, del 07/07/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. न RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catania, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente, UC US IN, con sentenza del 7.7.2015, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Catania, appellata dall'imputato, determinava la pena di anni 6 di reclusione ed € 18.100,00 di multa;
confermava nel resto. Il GUP del Tribunale di Catania dichiarava, CC PP NO, colpe- vole, escluso il riferimento al comma II dell'art. 73 DPR309/90, del reato p. e p. dall'art. 73 comma I, II e IV D.P.R. 309/90 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/90, deteneva all'interno di un'apertura per la raccolta delle acque posta sul retro dell'immobile sito in Viale Castagnola n. 3 circa 1.200 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, confezionata in 521 involucri di carta stagnola (pari a 1.788 dosi medie singole) nonché n. 5 involucri di cello- phane contenente sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso complessivo di circa 1 grammo (pari a 6,4 dosi medie singole); sostanza stupefacente che per le modalità di confezionamento e di custodia, per il rilevante quantitativo, nonché per le altre circostanze dell'azione, appariva destinata ad un uso non esclusiva- . mente personale. Con la recidiva specifica infraquinquennale. In Catania il 3/7/2014. L'imputato veniva condannato alla pena di anni 7, mesi 4 di reclusone ed € 18.100,00 di multa, operato l'aumento per la recidiva e la diminuzione per la scelta del rito;
con l'interdizione perpetua dai pp.uu.; con l'interdizione legale e l sospensione dall'esercizio della patria potestà durante il periodo di esecuzione della pena;
con la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena;
. con la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli dalla corte di appello di Catania con sentenza 4.4.2012 (passata in giudicato il 20.7.2012); con la confisca e la distruzione di quanto in sequestro. :
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, perso- F nalmente, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente neces- sari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 e art. 133 cod. pen., per manifesta illogicità del- la motivazione in ordine alla applicazione di pena eccessiva. : Il ricorrente deduce l'applicazione di una pena non congrua in riferimento . all'esiguità del peso della sostanza stupefacente pesante pari a grammi 1 e so- stanza stupefacente leggera di tipo marijuana pari a grammi 1.200. 2 Wex Le modalità dell'azione, posta in essere da un ragazzo che agiva da solo, l'esigua quantità di cocaina e la qualità della marijuana, accompagnate dall'ammissione di colpevolezza avrebbe dovuto far ritenere l'esistenza della mi- nima offensività per il riconoscimento del comma 5° dell'art. 73 DPR 309/90. La reiterazione dei fatti non osterebbe al riconoscimento dell'attenuante in quanto anche la cessione continuativa a terzi può integrare il fatto di lieve entità tenuto conto della quantità e qualità della sostanza ceduta. b. Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 comma 5 DPR 309/90, art. 2 e art. 133 cod. pen., per manifesta illogi- cità della motivazione in ordine alla applicazione di pena illegale. Il ricorrente deduce l'avvenuta applicazione di pena illegale in quanto la Cor- te di appello avrebbe dovuto applicare la pena prevista per il reato di droghe leggere, aumentando in continuazione la pena ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90 per la detenzione di droghe pesanti. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, pro- posto ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha offerto una motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da censure di legittimità- allor- quando ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse correttamente escluso, con riguardo al caso in esame, l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR n. 309/1990, in quanto le modalità e le circostanze dell'azione (occultamento della droga in un nascondiglio esterno all'abitazione dell'imputato; suddivisione della stessa in dosi), il cospicuo quantitativo rinvenuto (1.788 dosi di marjuana e 6,4 dosi di cocaina), e la qualità di parte di esso (droga pesante), fossero tali da ipotesi escludere, con certezza, l'invocata attenuante della lieve entità. Ancora di recente questa Corte, infatti, in riferimento ad un caso speculare rispetto a quello che ci occupa ha affermato il principio -che va qui ribadito- che, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi lieve prevista dall'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990, quando ricorre la contestuale detenzione spazio- temporale di sostanze stupefacenti di diversa natura, deve effettuarsi un'unica, complessiva valutazione della condotta illecita. (sez. 3, n. 6824 del 4.12.2014 dep. il 17.2.2015, Masella rv. 262483, fattispecie in cui la Corte di legittimità ha annullato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto l'ipotesi lieve in riferi- mento alla detenzione di droga "pesante", custodita unitamente a rilevanti quan- tità di droghe leggere). Per costante indirizzo di questa Corte di legittimità, la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, richiede una valutazione complessiva 3 di tutti i parametri richiamati dalla norma stessa (mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza), nessuno escluso, sì da giustificare il riconoscimento dell'ipotesi attenuata soltanto quando gli stessi depongano nel senso di un fatto di lieve entità; con la speculare conseguenza per cui, di contro, è sufficiente che uno solo dei canoni citati ecceda questo limite per giustificare il diniego della medesima ipotesi di reato di minore gravità (Sez. U, n. 35737 del 24/6/2010, Rico, Rv. 247911; Sez. 3, n. 27064 del 19/3/2014, Fontana, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/9/2013, Tayb, Rv. 256610). Questa Corte ha anche precisato che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formu- lazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta pri- va di incidenza sul giudizio (così sez. 3, n. 27064 del 19.3.2014, Fontana, rv. 259664, fattispecie in cui è stato ritenuto illegittimo il riconoscimento del fatto di lieve entità per avere il giudice attribuito rilievo decisivo soltanto alla condizione di tossicodipendente dell'imputato, senza considerare i precedenti penali specifici e il quantitativo non modesto di sostanza stupefacente detenuta;
conf. sez. 3, n. 23945 del 29.4.2015, Xhihani, rv. 263651, fattispecie in cui è stata ritenuta le- gittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'at- tività di spaccio, per i quantitativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti).
4. Infondato è anche il motivo con cui il ricorrente si duole della dosimetria della pena e del fatto che non si sia partiti da una pena base computata in rela- zione alla detenzione delle droghe leggere, che erano in maggiore quantità. I fatti sono del 3.7.2014, quindi successivi alla sentenza della Corte Costi- tuzionale n. 32/2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
4- bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49. Con la sentenza in questione, rimossa dal giudice delle leggi la novella del 2006 di cui alla c.d. Legge Fini-Giovanardi, si è determinata, infatti, la revivi- scenza del primo e del quarto comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche con quella apportate che, mentre prevedono un trattamento sanzionatorio più mite, rispetto a quello caducato, per gli illeciti con- 4 cernenti le cosiddette "droghe leggere" (puniti con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa, anziché con la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa), viceversa contemplano sanzioni più severe per i reati con- cernenti le cosiddette "droghe pesanti" (puniti, oltre che con la multa, con la pe- na della reclusione da otto a venti anni, anziché con quella da sei a venti anni). E' stata la stessa Corte Costituzionale a precisarlo in sentenza laddove ha affermato che "in considerazione del particolare vizio procedurale accertato in questa sede, per carenza dei presupposti ex art. 77, secondo comma, Cost., de- ve ritenersi che, a seguito della caducazione delle disposizioni impugnate, torni- no a ricevere applicazione l'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabel- le, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifi- che apportate con le disposizioni impugnate". Nel caso che ci occupa, e di fronte a tale assetto sanzionatorio, è fuori di- scussione che il reato più grave sia quello attinente la cocaina, droga c.d. pesan- te, indipendentemente dalla sua quantità. E nel caso che ci occupa il ricorrente non ha di che dolersi atteso che il giudice del merito è partito da una pena base pari ad anni otto di reclusione ed euro 25.900 di multa, pari al minimo edittale.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 maggio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Claudio D'Isa Mincenzo Pezzella Vincez J A CORTE O T N A S M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A E R U P S C FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA -8 LUG. 2016 M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P Dr.ssa Gabella Lamelza U R O N E O C 1 05