Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
Non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo il titolare di un diritto di credito sulla cosa sottoposta a vincolo in quanto soggetto sfornito di una pretesa alla restituzione del bene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2014, n. 52977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52977 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/10/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2785
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 30194/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VENTIMIGLIA COSTRUZIONI S.R.L.;
avverso l'ordinanza n. 216/2013 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 30/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 30 aprile 2014 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p., respingeva l'appello proposto dal difensore nell'interesse della s.r.l. "Ventimiglia Costruzioni" avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo e/o dell'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori appaltati dalla "s.r.l. RDV", inerenti la costruzione del complesso residenziale denominato "II gioiello del mare" e, in particolare, del settore "emerald", blocchi 4, 5, 8, 9, emesso dal giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale il 2 novembre 2013.
2.Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, la "s.r.l. Ventimiglia costruzioni" che lamenta violazione di legge, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento al rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura, tenuto conto delle finalità extraprocessuali cui assolve il sequestro preventivo, della posizione della società, terza estranea al reato, chiamata a rispondere del fatto altrui, nonché con riguardo all'omessa considerazione dell'affidamento incolpevole della società che ha contratto debiti per l'acquisto dei materiali, delle attrezzature e per il pagamento dei lavoratori.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Ai sensi dell'art. 322 - bis c.p.p., sono legittimati a proporre appello il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione.
Secondo un costante orientamento interpretativo di questa Corte, avuto riguardo alla finalità dell'impugnazione, avente di mira la caducazione del titolo, gli aventi diritto alla restituzione sono coloro che si trovano in una relazione giuridica o di fatto (purché tutelata dal diritto) con la res.
Persona avente diritto alla restituzione è, pertanto non chi abbia un qualsiasi interesse alla restituzione, ma soltanto colui che sia titolare di una posizione giuridica autonomamente protetta, coincidente, quindi con un diritto soggettivo assoluto od anche con un mero rapporto di fatto tutelato da diritto (Sez. 6, n. 862 del 21 febbraio 2000; Sez. 6, n. 3775 del 2 novembre 1994). La legittimazione a contestare il titolo è meno ampia di quella concernente il sequestro conservativo, estesa a chiunque vi abbia interesse, ossia a tutti coloro, compresi i creditori chirografari, che possano ricevere un pregiudizio dal mantenimento della misura. Deve, pertanto, essere negata la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame contro un provvedimenti di sequestro preventivo al titolare (come nel caso in esame) di un diritto di credito, in quanto sfornito di una pretesa alla restituzione del bene sequestrato.
2.Nel caso in esame il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di questi principi, laddove ha osservato che la "s.r.l. Ventimiglia costruzioni" vanta nei confronti della committente e propria controparte contrattuale "s.r.l. RDV" un mero diritto di credito da far valere, eventualmente, nella competente sede civile.
3. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014