Sentenza 8 aprile 2016
Massime • 1
L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché prospetti una relazione con la cosa che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo. (In applicazione del principio, la Corte ha negato l'interesse alla impugnazione di un indagato per concorso nel reato edilizio in qualità di progettista dell'opera abusiva, non potendo questi vantare sulla medesima un diritto di proprietà o altro diritto in forza del quale poter aspirare, in caso di rimozione del vincolo cautelare, alla restituzione della cosa sequestrata).
Commentari • 2
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1. La massima Il sequestro preventivo non implica la sussistenza di un collegamento tra il reato ed una persona, sicché non è indispensabile, ai fini della sua adozione, l'individuazione del responsabile del reato per il quale si procede. L'appartenenza del bene al terzo estraneo al reato non è dunque di per se elemento ostativo alla legittimità del sequestro preventivo, mentre e vero che tale situazione comporta un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte del o …
Leggi di più… - 2. Legittimazione all'impugnazione del sequestro preventivo: spetta esclusivamente al Curatore nella bancarotta fraudolenta (Cassazione penale n. 1826/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 aprile 2024
1. La massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, qualora a seguito di azione revocatoria fallimentare sia stata dichiarata l'inefficacia di un atto dispositivo del fallito nei confronti di un terzo, la legittimazione a impugnare i provvedimenti relativi al sequestro preventivo impeditivo del bene distratto spetta solo al curatore, e non anche al terzo proprietario, poiché, in caso di accoglimento dell'impugnazione, il destinatario esclusivo del bene è il solo curatore. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 17/10/2023, (ud. 17/10/2023, dep. 15/01/2024), n.1826 FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Perugia in data 2 maggio 2023, in funzione di giudice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2016, n. 30008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30008 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2016 |
Testo completo
300 08/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/04/2016 Composta da: Sent. n. sez. ры ALDO FIALE Presidente - REGISTRO GENERALE N.51653/2015 · Rel. Consigliere - VITO DI NICOLA - ANGELO MATTEO SOCCI GIOVANNI LIBERATI ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente Semienza sul ricorso proposto da: c/ TE LU nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 30/07/2015 del TRIB. LIBERTA' di LATINA sentita la relazione svolta dal Consigliere VITO DI NICOLA;
lette/septite le conclusioni del PG che ha chints juts de cozno. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. LU TE ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame di Latina ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip presso lo stesso tribunale rigettando la richiesta di riesame presentata dal ricorrente in data 21 luglio 2015 avverso il predetto decreto di sequestro preventivo del 18 giugno 2015 nonché a quello integrativo del 9 luglio 2015. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza, il ricorrente, tramite i difensori, articola sette motivi di impugnazione, coltivati anche con motivi aggiunti, tutti i motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizione di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con essi il ricorrente eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata (articolo 606, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale) per la apparenza della motivazione e per la mancata considerazione di quanto rappresentato e documentato nei motivi di riesame, conseguendo da ciò la mancata definizione del rapporto di impugnazione (primo motivo); lamenta poi la violazione della legge processuale per l'insussistenza dei presupposti per l'adozione del sequestro preventivo, con riferimento all'articolo 321 del codice di procedura penale, nonché l'erronea applicazione degli articoli 30 e 44 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e delle altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, tra cui quelle previste dall'articolo 16, comma 1, legge 179 del 1992 e dalla legge Regione Lazio 22 del 1997 e quelle che consentono di realizzare una variante al piano regolatore generale attraverso l'accordo di programma nonché la nullità dell'ordinanza impugnata per mera apparenza della motivazione e travisamento delle prove, il tutto in relazione all'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), del codice di procedura penale (secondo motivo); deduce altresì la violazione dell'articolo 321 del codice di procedura penale e l'erronea applicazione degli articoli 30 e 44 lettera c) d.p.r. 380 del 2001 per insussistenza del fumus criminis della contravvenzione di lottizzazione abusiva nonché apparenza della motivazione (terzo motivo); si duole ancora della } violazione del principio costituzionale di divisione dei poteri e della riserva di amministrazione sulla discrezionalità amministrativa, eccependo il difetto assoluto di giurisdizione relativamente alle valutazioni di merito della pubblica amministrazione con conseguente violazione degli articoli 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E (quarto motivo); denunzia inoltre la violazione dell'articolo 321 del codice di procedura penale per assenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento cautelare reale nonché : l'erronea applicazione degli articoli 157 del codice penale e 44 lettera c) d.p.r. 380 del 2001 con riferimento all'individuazione del momento consumativo della presunta lottizzazione abusiva nonché nullità dell'ordinanza impugnata per mera apparenza della motivazione (quinto motivo); prospetta poi la violazione dell'articolo 321 del codice di procedura penale e l'erronea applicazione degli articoli 30 e 44 lettera c) d.p.r. 380 del 2001 per assenza dei presupposti di fatto e di diritto per il sequestro preventivo in relazione al fumus criminis nei confronti del ricorrente (sesto motivo); deduce infine la violazione dell'articolo 321 del codice di procedura penale per assenza dei presupposti di fatto e di diritto per il sequestro preventivo in relazione all'asserito periculum in mora (settimo motivo). Con i motivi aggiunti il ricorrente sostiene che il tribunale ha erroneamente ritenuto che le modalità di approvazione delle varianti del piano regolatore generale alternativi al procedimento previsto dalla legge del 1942 abbiano carattere di eccezione e pertanto siano di stretta interpretazione e richiedano comunque particolari presupposti e/o una particolare motivazione, contestando Sotto tale specifico profilo la sussistenza del fumus delicti e del periculum in mora. CONSIDERATO IN DIRITTO ven 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Trattandosi di questione rilevabile d'ufficio (argumenta ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen.), risulta pregiudiziale all'esame dei motivi l'interesse a ricorrere da parte del ricorrente, il quale, dagli atti difensivi e dal testo del provvedimento impugnato, risulta essere stato il progettista degli interventi dai quali è scaturito il procedimento penale e l'incidente cautelare, del quale si discute. Premette il Collegio che, dagli atti trasmessi, non risulta l'inoltro dei verbali di esecuzione del sequestro e neppure dal testo del provvedimento impugnato e dagli atti difensivi risulta che siano stati attinti, con il sequestro preventivo, beni appartenenti al ricorrente, il quale anzi svolgendo il settimo motivo di ricorso opera, quanto ai beni sequestrati, il riferimento ad edifici in costruzione che non sarebbero, a suo dire, in alcun modo nella disponibilità degli indagati per il reato di lottizzazione abusiva ma appartenenti a soggetti acquirenti in buona fede nonché il riferimento a lotti non edificati ed infine a beni immobili del Comune adibito ad uso pubblico (strade, parcheggi ecc.). Sebbene all'indagato sia in linea di principio da riconoscere la legittimazione a impugnare, con la richiesta di riesame o con il ricorso diretto per cassazione, il 2 titolarità del bene sottoposto a sequestro, tuttavia, per l'ammissibilità del gravame, deve sussistere l'interesse alla impugnazione, come previsto in via generale dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. Occorre cioè che il provvedimento del giudice sia idoneo a produrre una lesione della sfera giuridica dell'impugnante e che la eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole (Sez. 6, n. 2158 del 15/06/1998, Mazzesi, Rv. 212233). Ne consegue che non sussiste l'interesse alla impugnazione nel caso in cui, come nella specie, il ricorrente, indagato per concorso nel reato edilizio, essendo solo progettista dell'opera abusiva, non vanta sulla medesima un diritto di proprietà o altro diritto in forza del quale, ove il vincolo cautelare fosse stato rimosso, avrebbe potuto aspirare alla restituzione della cosa sequestrata (Sez. 6, n. 2158 del 15/06/1998, cit., in motiv.). La giurisprudenza di legittimità è assolutamente compatta in proposito avendo affermato che, per essere configurabile un interesse all'impugnazione in caso di sequestro preventivo, occorre che l'indagato o imputato prospetti una relazione con la cosa che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo ven (Sez. 1, n. 13037 del 18/02/2009, Giorgi, Rv. 243554). Ancora più recentemente è stato ribadito che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (per tutte, da ultimo, Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Lesto, Rv. 259412; Sez. 2, n. 17852 del 12/03/2015, Cavallini, Rv. 263756).
3. La ragione di ciò risiede principalmente nello scopo cui tendono i procedimenti incidentali e gli incidenti cautelari in particolare, che è quello di assicurare una pregnante ed incisiva tutela dei diritti di libertà personale o reale attinti da un provvedimento giurisdizionale e non di porsi come incombenti diretti ad anticipare impropriamente la pronuncia di merito, tipica della fase cognitiva e perseguita, quale che sia l'esito del giudizio cautelare, esclusivamente dal procedimento principale.
4. Ne consegue che, precluso l'esame dei motivi di ricorso dalla mancanza dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente che già il Tribunale del riesame avrebbe dovuto d'ufficio rilevare, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 136 della Corte costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte 3 abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla relativa declaratoria, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/04/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Vito Di Nicola Делорм что сличе DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 LUG 2016 IL CANCELLIERE Luana Marani 4