Sentenza 12 aprile 2016
Massime • 1
L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per il dissequestro di un veicolo che, sebbene da lui usato per più trasporti di rifiuti, era però risultato di prorpietà di terzi).
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1. La massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, qualora a seguito di azione revocatoria fallimentare sia stata dichiarata l'inefficacia di un atto dispositivo del fallito nei confronti di un terzo, la legittimazione a impugnare i provvedimenti relativi al sequestro preventivo impeditivo del bene distratto spetta solo al curatore, e non anche al terzo proprietario, poiché, in caso di accoglimento dell'impugnazione, il destinatario esclusivo del bene è il solo curatore. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 17/10/2023, (ud. 17/10/2023, dep. 15/01/2024), n.1826 FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Perugia in data 2 maggio 2023, in funzione di giudice …
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1. La massima Il sequestro preventivo non implica la sussistenza di un collegamento tra il reato ed una persona, sicché non è indispensabile, ai fini della sua adozione, l'individuazione del responsabile del reato per il quale si procede. L'appartenenza del bene al terzo estraneo al reato non è dunque di per se elemento ostativo alla legittimità del sequestro preventivo, mentre e vero che tale situazione comporta un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte del o …
Leggi di più… - 5. Sequestro: può essere esteso alle quote societarie appartenenti a persona estranea al reato?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 marzo 2022
La massima Il sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato è legittimo qualora sussista un nesso di strumentalità tra detti beni ed il reato contestato ed il vincolo cautelare sia destinato ad impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti penalmente rilevanti, attraverso l'utilizzo delle strutture societarie (Cassazione penale sez. III, 17/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7629). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 17/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7629 Fatto 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2016, n. 35072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35072 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2016 |
Testo completo
3507 2/ 16 Sent. n.1002 REPUBBLICA ITALIANA UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 12/4/2015 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 1414/2016 TERZA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Magistrati: Dott. ssa ELISABETTA ROSI Presidente Dott. MAURO MOCCI Consigliere Dott. ALDO ACETO Consigliere Consigliere Rel. Dott.ssa ANTONELLA DI STASI Dott. ENRICO MENGONI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL ES, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/07/2015 del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale dott. Paolo Canevelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21.7.2015, il Tribunale di Trento, in accoglimento dell'appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. proposto dal PM, disponeva il sequestro preventivo dell'autofurgone FIAT Ducato targato TN 379930 nei confronti di EL AN, indagato per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 256 comma 1 lett.a) I del d.lgs. n. 152/2006 per aver effettuato più trasporti di rifiuti non pericolosi.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione EL AN, per il tramite del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai requisiti applicativi della misura cautelare reale, in quanto il Tribunale aveva ritenuto sussistente l'esigenza cautelare, ponendo a carico del terzo, formale intestatario del mezzo, la dimostrazione della sua buona fede. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione e motivazione illogica in ordine al ritenuto legame tra il bene sequestrato e l'asserito reato in ragione del J fatto che la appartenenza a terzo estraneo al reato costituisce causa ostativa alla confisca obbligatoria. Con il terzo motivo lamenta il difetto di motivazione e motivazione illogica in ordine alla configurabilità del sequestro preventivo ordinario in considerazione della insussistenza del periculum in mora. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione.
2. Il Collegio ritiene di condividere l'orientamento, più volte affermato dal giudice di legittimità, secondo il quale, "l'imputato o l'indagato - che non sia titolare del bene sottoposto a sequestro intanto può impugnare, in quanto vanti un interesse concreto e attuale alla proposizione del gravame" (Sez 5,n.20118 del 20/04/2015, Rv.263799;Sez.1,n.15998 del 28/02/2014, Rv 259601 Sez.5,n.10205 del 18/01/2013, Rv.255225; Sez.2, n. 17584 del 10/01/2013, Rv.255963; Sez. 1, n.7292 del 12/12/2013,dep.14/02/2014; Sez. 3, n. 10977 del 27/01/2010, Rv. 246344; Rv.259412; Sez.1,n.13037 del 18/02/2009, Rv.243554; Sez.6,n.215 del 15/06/1998, Rv.212233). 2 Il Collegio è consapevole che a tale orientamento esegetico se ne contrappone uno di segno contrario, in base al quale all'indagato deve essere sempre riconosciuto interesse a proporre richiesta di riesame contro il sequestro, indipendentemente dal fatto che i beni siano stati sottratti alla sua disponibilità o a quella di terzi (Sez. 3, n. 1052 del 6 marzo 1996; Sez. 4, n. 21724 del 20 aprile 2005; Sez. 3, n. 10049 dell'1 febbraio 2005). Tale indirizzo interpretativo non può essere condiviso, in quanto esso omette di confrontarsi con i principi generali in tema d'impugnazione, in base ai quali il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante. L'art. 325 cod. proc. pen. attribuisce la legittimazione a ricorrere in cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, al soggetto al quale le cose sono state sequestrate, a colui che avrebbe diritto alla loro restituzione, all'imputato (e dunque anche all'indagato). Il tenore letterale dell'art. 325 cod. proc. pen. deve essere, peraltro, interpretato alla luce del principio generale dettato, in materia di impugnazioni, dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. in base al quale deve sempre sussistere l'interesse in capo all'impugnante. Non è, quindi, consentita un'impugnazione volta semplicemente ad ottenere l'astratta affermazione di un principio di diritto oppure ad ottenere un vantaggio di terzi, sia pure legati da particolari rapporti con l'impugnante. Va rilevato, quindi, che l'interesse necessario per proporre impugnazione non può essere riscontrato con riferimento ad un qualsivoglia risultato, ma esso deve corrispondere allo schema tipizzato dall'ordinamento con l'impugnazione o con la richiesta di riesame. Con specifico riferimento al ricorso avverso un provvedimento in materia di sequestro preventivo, l'interesse va individuato pertanto nella restituzione della cosa come effetto del dissequestro giacché questo il risultato direttamente contemplato dalla norma procedimentale.
2.2. Nella specie, l'indagato ricorre avverso un provvedimento di sequestro preventivo di un bene che assume essere in proprietà e nella disponibilità di terzi;
non prospetta, inoltre, una relazione con il bene sequestrato che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo. Egli non ha, dunque, alcun interesse ad ottenere la revoca di tale sequestro.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al 3 pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma si euro 1500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/4/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Di Stasi Elisabetta Rosi Ros DEPOSITATA IN C ANCELLERIA 1 9 AGM 2009 11. PANCELLIERE ani