Sentenza 14 settembre 2016
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, giudicando sui gravami interposti avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2023, in rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, adottava - per quanto di ulteriore interesse in questa sede - le seguenti statuizioni: - accoglieva la proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., avanzata, previa rinuncia ai motivi non direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio, dall'imputato Marco C. - condannato in primo grado per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo a), usura di cui al capo l), estorsione in forma consumata …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 31 gennaio 2025
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, giudicando sui gravami interposti avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2023, in rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, adottava - per quanto di ulteriore interesse in questa sede - le seguenti statuizioni: - accoglieva la proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., avanzata, previa rinuncia ai motivi non direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio, dall'imputato Marco C. - condannato in primo grado per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo a), usura di cui al capo l), estorsione in forma consumata …
Leggi di più… - 3. Motivi di ricorso per Cassazione in caso di sequestro a terziDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 maggio 2025
Come vanno formulati i motivi di ricorso per Cassazione in caso di sequestro preventivo proposto da un terzo che reclama il diritto alla restituzione del bene sequestrato? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione. 1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione Il Giudice per le indagini preliminari di Parma disponeva, nei confronti di una persona indagata in relazione al reato di cui all'art. 81 cpv cod. pen. e 31 L. 646 del 1982, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, di una somma di denaro e, in mancanza o per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/09/2016, n. 42037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42037 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2016 |
Testo completo
420 37 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1251 FRANCESCO IPPOLITO Presidente - - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.16564/2016 MAURIZIO GIANESINI AN CI EL ST NO MOGINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE RG nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 03/02/2016 del TRIB. LIBERTA' di FROSINONE. Sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
lette/sentite le conclusioni del PG F. BALdi che ha chiesto il vipeño del ricorso. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di RG TE, persona che, quale amministratore unico della soc. "TLC" Srl, afferma di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata, ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di FROSINONE, in sede di riesame e di trasmissione degli atti ex art. 623, lett. a cod. proc. pen. da parte della Corte di Cassazione a seguito dell'annullamento senza rinvio della precedente ordinanza, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip della stessa città nei confronti di ER NT, sottoposto ad indagine per il reato di truffa, in riferimento alla somma di 183.919,70 euro presente su conto corrente della Cassa Artigiana e Rurale dell' Agro Pontino intestato alla società "TLC" Srl di cui il ricorrente è amministratore unico.
2. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso con il quale ha lamentato inosservanza o erronea applicazione della legge penale processuale;
la società TLC era infatti del tutto estranea al reato e non aveva mai ricevuto alcuna notifica formale della misura cautelare reale né alcun avviso di garanzia e in ogni caso le somme sottoposte a sequestro erano il corrispettivo di effettivi rapporti commerciali di debito/credito tra il ricorrente e l'indagato.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto l'omessa notifica del decreto di sequestro preventivo alla persona interessata alla restituzione del bene non determina alcuna ipotesi di nullità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di FROSINONE.
2. Va ricordato preliminarmente che in tema di misure cautelari reali il ricorso per Cassazione è consentito solo per violazione di legge e che le censure che si possono muovere alla motivazione del provvedimento impugnato devono quindi essere limitate alla denuncia della mancanza assoluta o comunque della mera apparenza della stessa tale da concretare la nullità di cui all'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. (si veda sul punto Cass. Sez. Unite del 28 gennaio 2004 n. 5876, Ferazzi, Rv 226710).
3. Quanto al primo motivo di violazione di legge denunciato, quello relativo alla mancata notifica al TE, terzo che afferma di avere diritto alla restituzione di quanto sequestrato, del decreto di sequestro preventivo, non resta che ripetere quanto affermato dal provvedimento impugnato, e non 1 argomentatamente contestato dal ricorrente, secondo il quale l'omissione in questione non è sanzionata da alcuna nullità dal momento che manca una espressa previsione in tal senso e che il diritto di difesa è garantito dalla possibilità di proporre richiesta di riesame una volta che il terzo sia venuto a conoscenza del decreto stesso.
4. In merito invece alle censure relative alla motivazione del provvedimento del Tribunale di FROSINONE sul punto specifico del diritto del terzo interessato ad ottenere il dissequestro di quanto sottoposto a vincolo reale, va preliminarmente ricordato che si va affermando in sede di legittimità un orientamento per il quale l'ambito dell'intervento del terzo che afferma di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non si estende alla valutazione della esistenza dei presupposti del sequestro preventivo ma è limitato unicamente alla prospettazione relativa alla propria effettiva titolarità ° disponibilità del bene sequestrato o alla inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (si vedano al riguardo Cass. Sez. 6 del 5 agosto 2016 n. 34704, Paolini, Cass. Sez. 6 del 12 maggio 2016 n. 21966, Gaetani, entrambe non massimate, e ancora Cass. Sez. 6 del 13 agosto 2008 n. 16974, anch'essa non massimata).
4.1 In applicazione dell'orientamento sopra richiamato, allora, si dovrà affermare che il TE non poteva avanzare in sede di merito, e non può riproporre in sede di legittimità, profili di critica relativi alla sussistenza della concreta configurabilità del reato e al pericolo cautelare;
l'ambito del suo legittimo intervento, come sopra delineato e perimetrato, restava invece confinato alla affermazione della effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e alla dimostrazione della inesistenza di rapporti di collegamento con l'indagato qualificabili sostanzialmente in termini di concorso nel reato.
4.2 Sugli accennati profili debitamente sollevati dal terzo in sede di riesame, la motivazione del Tribunale di FROSINONE è sostanzialmente silente dato che, al di là del generico e non pertinente accenno al fatto che "nella misura cautelare reale è il tasso di pericolosità della cosa in sé che giustifica l'imposizione della misura", per un verso, si è ribadita la sussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", elementi, per quanto sopra si è detto, del tutto estranei all'ambito delle lamentele proponibili dal terzo interessato alla restituzione e quindi dell'esame del Tribunale, dall'altro non è stata effettuata alcuna valutazione sulle circostanze che legittimamente il terzo aveva introdotto nel giudizio di riesame e che sono state più volte ricordate.
4.3 L'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di FROSINONE che motiverà quindi con il necessario dettaglio in ordine sia alla effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato da parte del ES sia alla esistenza di rapporti di collegamento dello stesso ES con l'indagato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Frosinone. Così deciso il 14 settembre 2016. Fra SCO IPPOLIЭфров б Il Presidente Il Consigliere estensore Maurizio GIANESINI DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi -5 OTT 2016 CANCELLIERE Dott. Stefano Golfieri 3