Sentenza 14 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERÀ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOC. COOP. OFFANENGO SERVIZI SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO CALATRONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
VA OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO CALATRONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 254/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 11/12/00 - R.G.N. 403/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. Luciano VICOLO;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 23 novembre 2000, la Corte di appello di Brescia rigettava l'impugnazione proposta dall'I.N.P.S. nei confronti della soc. coop. a r.l. FF ER e del sig. RE CA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante e presidente pro tempore della predetta cooperativa, avverso la sentenza in data 30 giugno/13 luglio 1999, n. 153/99 del Tribunale - giudice del lavoro di Cremona che aveva accolto le opposizioni della società e del suo legale rappresentante, rispettivamente, a due ordinanze ingiunzione del Direttore della sede I.N.P.S. di Cremona e a cinque decreti ingiuntivi emessi dal Pretore della stessa sede, per il recupero di differenze contributive per il periodo 1 dicembre 1992/31 marzo 1997 e per sanzioni amministrative.
Ha ritenuto la Corte di appello che l'art. 2, comma terzo, del r.d. n. 1422 del 1994 ha individuato quali soggetti passivi del rapporto contributivo le società cooperative al solo fine di garantire ai soci lavoratori la tutela previdenziale dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori subordinati. Ha sottolineato a tale proposito anche la diversa posizione del socio lavoratore, percettore di dividendi, ma non di retribuzione, rispetto a quella del lavoratore dipendente, e l'insussistenza per le cooperative dell'obbligo di applicare ai soci lavoratori i contratti collettivi di lavoro.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'I.N.P.S. con unico motivo.
Resistono con controricorsi la cooperativa nonché il suo legale rappresentante, RE CA, in proprio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col motivo di ricorso, deducendo la violazione di diverse disposizioni di legge (art. 1, comma primo d.l. n. 338/1989, convenite nella legge n. 389 /1989; 2, comma terzo, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422; 2, comma secondo, r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270; 1,
comma secondo, d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797), nonché vizi di motivazione, l'I.N.P.S. sostiene che dalla nozione di retribuzione imponibile di cui agli artt. 12 della legge n. 153/1969, in relazione all'art. 1, comma primo, della legge n. 389/1989, in forza del quale il rapporto assicurativo e il correlativo obbligo contributivo sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono autonomi e distinti rispetto all'effettivo soddisfacimento degli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore e la retribuzione viene considerata, ai fini contributivi, come dato giuridico e non come dato di fatto. Stabilisce, infatti, l'art. 1, comma primo, della legge n. 389/1989 che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Risultano, per tal via, indicati i minimi retributivi imponibili inderogabili, validi, secondo il ricorrente, anche per le società cooperative.
Queste sono considerate dalla legge (art. 2, comma terzo, r.d. n. 1422/1924) "datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti" e devono sottostare all'obbligo contributivo in ragione dei minimali sopra indicati;
a conferma di ciò l'I.N.P.S. sottolinea che solo in via eccezionale il d.p.r. 30 aprile 1970, n. 602 ha stabilito che i contributi sono da calcolare su imponibili giornalieri, stabiliti con appositi decreti, da determinare su un numero convenzionale di giornate per ciascun mese, soltanto per quelle cooperative di produzione e lavoro che svolgono le attività specificate nel medesimo decreto e tale non era il caso della FF ER.
Il motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ribadire che "la disposizione dell'art. 1 del dì 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, successivamente confermata dall'art. 6, ottavo comma, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, allo scopo di garantire livelli di prestazioni previdenziali commisurate a retribuzioni adeguate alle esigenze di vita, prevede che la base retribuiva imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali non possa essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e, nella più frequente ipotesi in cui manchi tale determinazione, a quello stabilito dalla contrattazione collettiva. L'efficacia dell'autonomia collettiva a riguardo si estende anche ai datori di lavoro non aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti, salvo che dai contratti individuali o dagli altri accordi risulti una retribuzione superiore a quella fissata dal contratto collettivo. La ricordata disciplina, che attribuisce, nei limiti sopraindicati, prevalenza alla contrattazione collettiva, (...) trova applicazione anche con riguardo alla tutela previdenziale del lavoro prestato dai soci di cooperativa in funzione degli scopi istituzionali della stessa (secondo una 'fictio iuris' risalente all'art. 2 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422) (...)". (Cass. 18 novembre 2002, n. 16246; cfr. anche
Cass. 7 marzo 2003, n. 3491; 4 aprile 2003, n. 5351). Il Collegio non ravvisa ragioni decisive per discostarsi da tale consolidato orientamento, del resto ancorato al tenore testuale delle disposizioni di legge di riferimento.
Rileva, in particolare, la Corte che la disposizione di cui all'art. 45 Cost., nel riconoscere la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e nell'affermare che la legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità, non impone, per ciò stesso, per tutte le cooperative di produzione e lavoro, una differenziata disciplina generalizzata della materia che qui interessa, tenuto conto anche delle esigenze di equilibrio economico delle gestioni previdenziali il quale si riflette anche nella tutela previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori. Del resto, come emerge dalla pronuncia sopra citata (Cass. n. 16246/2002), non mancano regolamentazioni eccezionali, più favorevoli per particolari tipi di cooperative, ritenute meritevoli di una disciplina differenziata, proprio in ossequio al principio di uguaglianza sostanziale evocato dal ricorrente con riferimento all'art. 3 della Costituzione. Le considerazioni svolte impongono di accogliere il ricorso dell'Istituto. La sentenza impugnata deve essere annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con la reiezione delle opposizioni ai decreti ingiuntivi e alle ordinanze-ingiunzione.
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese dei giudizi di merito. Quelle di questo giudizio seguono la soccombenza.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le opposizioni ai decreti ingiuntivi e alle ordinanze ingiunzione, proposte dalla società FF ER e da RE CA, che conferma. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna gli intimati in solido in favore dell'I.N.P.S. alle spese del giudizio di cassazione in euro 13,00 oltre euro 2.000,00= per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2004