Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
Ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. (Fattispecie, nella quale la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal terzo interessato avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, che aveva respinto l'impugnazione del provvedimento di rigetto di istanza di dissequestro).
Commentari • 2
- 1. Alle Sezioni Unite la questione relativa all'ammissibilitàLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui riportata la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione rimette alle Sezioni Unite, ex art. 618 c.p.p., una questione di diritto oggetto di un insanabile contrasto giurisprudenziale. Trattasi dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene (sottoposto a sequestro preventivo o ad una misura di prevenzione patrimoniale), ove sia rilevato il difetto di procura speciale. 2. L'indagato veniva sottoposto dal Tribunale di Napoli, in ragione della sua pericolosità sociale, ad una misura di prevenzione personale e alla confisca di beni formalmente intestati alla moglie, specificamente indicati nel decreto di …
Leggi di più… - 2. Art. 100 - Difensore delle altre parti privatehttps://www.filodiritto.com/
1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata. 2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore. 3. La procura speciale si presume …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2013, n. 6611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6611 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/12/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2396
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 20335/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI ZI N. IL 06/05/1963;
avverso l'ordinanza n. 2237/2012 TRIB. LIBERTÀ di NALI, del 09/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Scardaccione E.V. che ha chiesto l'inammissibiltà del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre personalmente PO AT, nella qualità di terza interessata, avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Napoli che in data 9 aprile 2013 ha respinto l'appello proposto avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo adottata dal tribunale di Napoli in data 27 novembre 2012 nel procedimento a carico di TA AR.
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 c.p.p., (specificamente, Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, Arango Garzon, Rv. 246692; cfr. anche, con riferimento, analogamente, alla necessità che, per la proposizione di tale ricorso il difensore del terzo dev'essere munito di procura speciale, Sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008, Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287; Sez. 5, n. 13412 del 17/02/2004, Pagliuso, Rv. 228019).
Si è infatti affermato, simmetricamente rispetto a quanto indicato con riguardo alla presentazione di istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ad opera di parte diversa dall'imputato o indagato (Sez. 3, n. 8942 del 20/10/2011, Porta Tenaglia Srl, Rv. 252438; Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Tanda, Rv. 235403), che la posizione processuale del terzo interessato è nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quelle dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. personalissimi. Non così, invece, si è precisato ancora, per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore. Nè per il terzo interessato alla restituzione operano norme che, alla stessa stregua di quanto previsto per il difensore della persona offesa, dall'art. 101 c.p.p. richiamino quanto disposto per l'imputato. In conclusione la PO avrebbe dovuto conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 c.p.p., per cui la mancata osservanza di tali forme determina l'inammissibilità del ricorso.
La rilevata inammissibilità, riguardando la stessa legittimazione processuale, impedisce l'esame dei motivi proposti. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014