Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2014, n. 28515
CASS
Sentenza 21 maggio 2014

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Ai fini della qualificazione del reato come transazionale, è necessario il coinvolgimento di un gruppo organizzato ma non anche l'appartenenza a detto gruppo dell'autore del reato, perché a quest'ultimo il predicato della transnazionalità si estende per il solo fatto che alla commissione del reato abbia contribuito qualcuno degli appartenenti al sodalizio. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei confronti di persona indagata per il relativo riciclaggio commesso con il contributo di soggetti aderenti al gruppo criminale organizzato).

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui venga dedotta per la prima volta in sede di legittimità la violazione del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, non potendo il giudice del riesame verificare d'ufficio che l'oggetto del sequestro non travalichi i limiti della futura confisca.

Ai fini della qualificazione di un reato come "transazionale, il requisito degli "effetti" dello stesso indicato dall'art. 3, lett. d), della legge n. 146 del 2006 come specifico criterio rivelatore, evoca un concetto più ampio di quello di evento, in quanto il primo fa riferimento a tutti i risultati e le conseguenze derivanti dall'azione umana, mentre il secondo implica un nesso di causa ed effetto tra l'azione ed il risultato della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato il carattere della transnazionalità del reato nel caso di bancarotta fraudolenta commessa in Italia con successivo versamento delle somme distratte su conti correnti all'estero).

Nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame, ancorché non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve, tuttavia, accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato; pertanto, ai fini dell'individuazione del "fumus commissi delicti", non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice, nella motivazione dell'ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale.

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  • 1Avvocato Ambientalista a Trapani
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2014, n. 28515
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28515
Data del deposito : 21 maggio 2014

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