Sentenza 14 marzo 2012
Massime • 1
Nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame, ancorché non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve, tuttavia, accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato; pertanto, ai fini dell'individuazione del "fumus commissi delicti", non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice del riesame nella motivazione dell'ordinanza deve rappresentare in modo puntuale e coerente le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale sottoposta al suo esame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2012, n. 15448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15448 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 14/03/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 459
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 44566/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC NN N. IL 21/03/1964;
avverso l'ordinanza n. 64/2011 TRIB. LIBERTÀ di BERGAMO, del 03/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore avv. Giovanni M. Dedole del Foro di Milano che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
CC NA ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe con cui il Tribunale del riesame, giudicando in sede di rinvio dopo annullamento di questa Corte sezione 3^, sentenza 11 maggio 2011, n. 28226, ha rigettato la richiesta di riesame dallo stesso presentata, così confermando il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente adottato dal Gip di Bergamo. Il Tribunale, richiamando il contenuto della decisione di annullamento, evidenziava che il sequestro preventivo non poteva più fondarsi sul reato di truffa aggravata, in ossequio al principio di diritto affermato dalla sentenza delle Sezioni unite 28 ottobre 2010, Giordano, secondo cui I reati fiscali di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 e 8, sono speciali rispetto alla truffa aggravata a danno dello Stato di cui all'art. 640 c.p., comma 2, numero 1; ed evidenziava altresì che per i reati fiscali il sequestro nello specifico parimenti non poteva essere fondato, ratione temporis, in ragione del fatto che la relativa previsione era stata introdotta solo ai sensi della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, quindi solo per i fatti commessi a far tempo dal 1 gennaio 2008. Tuttavia riteneva di dover confermare il sequestro richiamando il reato di associazione per delinquere a carattere transnazionale ex L.16 marzo 2006 n. 146, evidenziando in proposito che dal capo "sub 1"
e dalla parte motiva del provvedimento di sequestro adottato dal Gip gli odierni ricorrenti risultavano sottoposti ad indagini anche per tale reato.
Con il ricorso si lamenta che il decreto di sequestro sarebbe stato confermato richiamando il reato associativo transnazionale. Si evidenzia, in proposito, che nel provvedimento di sequestro il Gip, pur dando atto che si procedeva anche per l'associazione transnazionale, aveva escluso la possibilità di fondarvi il sequestro, anche in ragione dell'epoca di commissione dei fatti incriminati, tale a ben vedere da determinare il rischio di un'applicazione retroattiva della disposizione estensiva, per tale reato, del sequestro a fini di confisca per equivalente. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va ricordato, in premessa, che, per assunto incontroverso, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione contro le ordinanze del Tribunale per il riesame è proponibile, per l'espresso disposto dell'art. 325 c.p.p., comma 1, solo "per violazione di legge". Ciò comporta, per quanto attiene ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, che con il ricorso non sono deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e),: in particolare, non possono formare oggetto di ricorso le censure dirette a evidenziare l'insufficienza, l'incompletezza, l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione. Può essere dedotta, invece, soltanto la "mancanza assoluta", o "materiale", della motivazione perché solo in questo caso può configurarsi la violazione di legge ed in particolare la violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, che prescrive, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del disposto dell'art. 111 Cost., commi 6 e 7; tra i casi di mancanza assoluta della motivazione può comunque ricomprendersi anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell'esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela (Sezione 4^, 16 dicembre 2009, Minuti;
ma cfr., in precedenza, anche, Sezioni unite, 29 maggio 2008 Ivanov). Qui, non è revocabile in dubbio che il Tribunale non abbia sviluppato alcuna idonea motivazione a supporto del sequestro ancorato alla contestazione dell'associazione transnazionale. Lacuna, per vero, già evidenziata, nel richiamato precedente di annullamento di questa Corte e neppure colmabile richiamando il provvedimento di sequestro adottato dal Gip, laddove le ragioni del provvedimento cautelare sono state sviluppate su presupposti di fatto e giuridici inconferenti rispetto al decisum del riesame il sequestro, in quella sede, è stato giustificato principalmente sul reato di truffa, tanto che è proprio sull'insussistenza di tale reato che si è fondato l'annullamento della Sezione 3^. È vero allora, quanto ai limiti del controllo di legittimità, che, per assunto condivisibile, in tema di misure cautelari reali, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare, da parte (prima) del Tribunale del riesame e (poi) della Corte di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito, concernente la responsabilità del soggetto indagato, in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto: ciò in quanto, in tema di misure cautelari reali, è preclusa ogni valutazione riguardo agli indizi di colpevolezza, alla gravità degli stessi ed alla colpevolezza dell'indagato, risultando inapplicabile il disposto dell'art. 273 c.p.p., relativo all'applicabilità delle misure cautelari personali. Da ciò conseguendo, in altri termini, che al giudice della cautela reale è preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla gravità di essi ed alla colpevolezza dell'indagato (cfr. Sezioni unite, 27 marzo 1992, Midolini;
Sezioni unite, 25 marzo 1993, Gifuni;
Sezioni unite, 23 febbraio 2000, Mariano;
più di recente, Sezione 2^, 13 maggio 2008, Sarica;
Sezione 6^, 5 maggio 2009, Mirabella ed altri). Ma è altrettanto vero che la verifica del giudice della cautela qui, il riesame, se non deve appunto tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve investire la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. Ciò significa, ovviamente, che non è sufficiente, ai fini dell'individuazione del fumus commissi delicti, la mera "postulazione" da parte del pubblico ministero dell'esistenza del reato, perché il giudice del riesame, nella sua pronuncia, deve comunque rappresentare, in modo puntuale e coerente, le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare, nella motivazione del suo provvedimento, la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura del sequestro condotta al suo esame (Sezione 4^, 30 novembre 2011, Proc. Rep. Trib. Firenze in proc. Sereni ed altri).
Tale compito non risulta essere stato svolto del tutto carente è l'approfondimento sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'associazione; in particolare, del tutto mancante è la motivazione sul ruolo partecipativo del prevenuto nell'apparato strutturale e organizzativo tipico della fattispecie associativa: e ciò è qui particolarmente rilevante anche perché non risulta neppure essere stato affrontato finanche il tema dell'epoca di commissione dei fatti associativi, rilevante, ratione temporis, per l'applicabilità della disciplina della confisca introdotta dalla L. n. 146 del 2000. Non solo. Non risulta neppure essere stata sviluppata alcuna considerazione sul collegamento tra i beni sequestrati e il profitto dell'ipotizzata associazione.
È indiscutibile che nel reato di cui all'art. 416 c.p., ai fini della confisca per equivalente prevista in caso di organizzazione criminale transnazionale (cfr. L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11), il profitto, inteso come l'insieme dei benefici tratti dall'illecito ed a questo intimamente attinenti, può consistere nel complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati fine, dai quali il reato associativo è del tutto autonomo, la cui esecuzione è agevolata proprio dall'esistenza di una stabile struttura organizzata e da un comune progetto (Sezione 3^, 24 febbraio 2011, Rossetti, che, da queste premesse, in una fattispecie di associazione criminosa "transnazionale" finalizzata alla commissione i reati di frode fiscale, ha ritenuto che correttamente il profitto dei singoli reati fine era stata riferito all'intera organizzazione criminosa, ponendolo a fondamento della quantificazione del valore dei beni da confiscare per equivalente).
Ma tale profitto, sia pure con la provvisorietà tipica della fase cautelare e tenendo conto dell'approfondimento che può essere qualitativamente diverso da quello che dovrà svilupparsi in sede di merito, deve essere individuato, sì da poter giustificare il quantum dei sequestro per equivalente.
Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo che si atterrà ai principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2012. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2012