Sentenza 20 aprile 2015
Massime • 1
L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la legittimazione attiva a proprorre istanza di riesame da parte di soggetto ndagato del reato di bancarotta fraudolenta avverso il decreto di sequestro preventivo di beni di alcune società, di cui l'istante affermava l'altruità).
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La massima Il sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato è legittimo qualora sussista un nesso di strumentalità tra detti beni ed il reato contestato ed il vincolo cautelare sia destinato ad impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti penalmente rilevanti, attraverso l'utilizzo delle strutture societarie (Cassazione penale sez. III, 17/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7629). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 17/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7629 Fatto 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2015, n. 20118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20118 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SABEONE Gerardo - Presidente - del 20/04/2015
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 602
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 10987/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dai difensori di:
MA IO, nato ad [...], il [...];
avverso l'ordinanza del 21/1/2015 del Tribunale di Alessandria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Alessandria ha rigettato l'istanza di riesame del sequestro preventivo disposto nel procedimento a carico di MA IO per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale pre e postfallimentare continuata e di causazione dolosa del fallimento commessi nella gestione di diverse società dallo stesso amministrate a diverso titolo e tutte fallite o sottoposte ad altra procedura concorsuale. Il decreto oggetto di impugnazione riguardava l'assoggettamento al vincolo cautelare ai sensi dell'art. 321 c.p.p., tanto comma 1 che comma 2 di alcune quote societarie possedute dalle società fallite e cedute a società estere nell'imminenza dell'instaurazione della concorsulità. In parziale riforma del provvedimento impugnato il Tribunale revocava peraltro il sequestro delle azioni della KR Energy s.p.a. e intestate a Whiteridge Investment Fund spc Limited, che pure aveva proposto istanza di riesame, di cui nelle more della decisione lo stesso pubblico ministero aveva disposto la restituzione al fondo istante.
2. Avverso l'ordinanza ricorre il MA a mezzo dei propri difensori.
2.1 Innanzi tutto il ricorrente deduce violazione di legge per difetto assoluto di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus della distrazione delle azioni della KR Energy s.p.a., rilevando come l'intervenuta restituzione dei beni in oggetto e la successiva revoca del sequestro da parte del Tribunale non esimeva quest'ultimo dal motivare sulla legittimità del provvedimento genetico vantando l'indagato un interesse in tal senso.
2.2 Analogo difetto assoluto di motivazione viene poi denunciato con riguardo alla sussistenza del fumus dei reati contestati in relazione alla distrazione delle quote societarie asseritamente distratte, essendosi il Tribunale limitato a ripercorrere il contenuto del decreto impugnato.
2.3 Non di meno, la sussistenza del fumus dei reati e la prova del collegamento tra le condotte contestate e i beni oggetto di sequestro sarebbe stata illegittimamente dedotta dal giudice del riesame dalle dichiarazioni rese dal MA al curatore fallimentare in ordine alla riconducibilità della cessionaria delle quote allo stesso indagato. In tal senso il Tribunale non avrebbe, per un verso, verificato l'eventuale attualità della circostanza alla luce delle successive vicende societarie che avrebbero interessato la FI GM e, per l'altro, utilizzato dichiarazioni rese in difetto delle garanzie difensive quando il MA già era stato indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
2. Quanto alla prima doglianza sollevata con il ricorso è palese il difetto di interesse dell'indagato ad impugnare un provvedimento con il quale è stata revocata la misura cautelare oggetto dell'impugnazione.
3. Non di meno deve rilevarsi che analoga carenza di interesse sussiste con riguardo all'impugnazione dell'ordinanza nella parte in cui ha invece confermato il vincolo cautelare su beni di cui il ricorrente nega di avere a qualunque titolo la disponibilità e di cui afferma invero l'altruità.
3.1 Va infatti ribadito che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 1, n. 7292/ 14 del 12 dicembre 2013, Lesto, Rv. 259412). È appena il caso di evidenziare, infatti, che qualora l'impostazione difensiva dovesse essere accolta le quote assoggettate a vincolo dovrebbero essere restituite non già al MA, bensì alla società che formalmente le possiede.
3.2 Dunque delle due l'una: o effettivamente il collegamento tra il MA e la società estera intestataria delle quote esiste, come affermato dal Tribunale, e allora le censure del ricorrente sonò manifestamente infondate;
ovvero tale collegamento non sussiste e dunque l'unico soggetto legittimato e interessato alla loro restituzione - e dunque a impugnare già in sede di riesame il provvedimento genetico - è la FI GM ora divenuta FISI Ltd & Co. Kg.
3.3 Ad ogni buon conto, anche volendo ritenere sussista un residuo interesse dell'indagato ad impugnare l'ordinanza del giudice del riesame e ancor prima quella con cui il G.i.p. ha disposto il vincolo cautelare, deve rilevarsi come le doglianze avanzate con il ricorso sono comunque inammissibili.
3.3.1 Non corrisponde infatti a verità che il provvedimento impugnato non abbia autonomamente motivato o altrettanto autonomamente sottoposto a vaglio critico il pur richiamato apparato giustificativo del decreto applicativo della misura, atteso che il Tribunale ha evidenziato come dalla stessa relazione del curatore emerga in ogni caso come le quote di cui si tratta vennero cedute senza che fosse acquisito dalle fallite il relativo corrispettivo, circostanza più che sufficiente all'integrazione del fumus richiesto per la prospettabilità della natura distrattiva delle cessioni e per legittimare dunque l'adozione del vincolo cautelare. Ed a tal fine è dunque perfino superflua la dimostrazione del collegamento tra l'indagato e la società cessionaria al momento della cessione (rimanendo del tutto irrilevanti le successive trasformazioni subite dalla medesima).
3.3.2 Peraltro l'eccezione di inutilizzabilità svolta sul punto con il ricorso è manifestamente infondata, dovendosi ricordare in proposito il consolidato orientamento di questa Corte per cui le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63 c.p.p., comma 2, in quanto il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e la sua attività non può considerarsi ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. coord. c.p.p. (ex multis e da ultima Sez. 5, n. 46422 del 25 settembre 2013, Besana e altro, Rv. 257584).
3.3.3 Posto dunque che il provvedimento impugnato non è privo di motivazione e che la stessa non può ritenersi meramente apparente, le censure del ricorrente, pure prospettate sotto il profilo della violazione di legge, in realtà si risolvono nella prospettazione di meri vizi della stessa motivazione. Deve allora ribadirsi come non sia consentito aggirare i limiti posti dall'art. 325 c.p.p. alla ricorribilità delle ordinanze in materia cautelare reale, ammessa dalla norma citata solo per violazione di legge, qualificando come violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 qualsivoglia vizio motivazionale del provvedimento impugnato. Perché effettivamente ricorra l'ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) è invece necessario che l'apparato giustificativo di quest'ultimo risulti o del tutto mancante o, quanto meno, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. un. n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, rv 239692; Sez. Un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2015