Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2015, n. 20118
CASS
Sentenza 20 aprile 2015

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Massime1

L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la legittimazione attiva a proprorre istanza di riesame da parte di soggetto ndagato del reato di bancarotta fraudolenta avverso il decreto di sequestro preventivo di beni di alcune società, di cui l'istante affermava l'altruità).

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 13 aprile 2026

  • 2Sequestro: può essere esteso alle quote societarie appartenenti a persona estranea al reato?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 marzo 2022

    La massima Il sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato è legittimo qualora sussista un nesso di strumentalità tra detti beni ed il reato contestato ed il vincolo cautelare sia destinato ad impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti penalmente rilevanti, attraverso l'utilizzo delle strutture societarie (Cassazione penale sez. III, 17/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7629). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 17/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7629 Fatto 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2015, n. 20118
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20118
Data del deposito : 20 aprile 2015

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