Sentenza 2 marzo 2016
Massime • 1
Mentre nel reato di peculato la condotta consiste nell'appropriazione del bene per fine esclusivamente personale, incompatibile con il titolo per cui si possiede e con conseguente sottrazione al patrimonio dell'avente diritto del bene ad opera dell'agente, quella di abuso di ufficio, invece, si realizza con l'uso indebito del bene a proprio vantaggio, senza, tuttavia, che ciò comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale dell'avente diritto.
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Il nuovo reato di abuso d'ufficio: è davvero venuto meno il sindacato sulla discrezionalità amministrativa? di Renata Stancanelli Sommario: 1. Premessa - 2. Il reato di abuso d'ufficio e l'eccesso di potere: orientamenti a confronto - 3. La riscrittura dell'abuso d'ufficio con il d.l. Semplificazioni - 4. Profili di diritto intertemporale. 1. Premessa Il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) è stato nuovamente oggetto di attenzione da parte del legislatore con il decreto Semplificazioni (d.l. n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020). La ratio dell'intervento è duplice. Si intende (come già con le precedenti riforme) circoscrivere e tipizzare meglio la condotta penalmente …
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- 3. Il delitto di peculato. Profili strutturali e analisi delle principali problematiche.Camilla Benedetta Sutera · https://www.studioavvocatofeno.it/blog · 8 novembre 2023
1. Inquadramento generale. Il delitto di peculato è previsto e punito all'art. 314 c.p. Testualmente il presente articolo recita: “Il pubblico ufficiale o l'incarico di pubblico servizio, che, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quanto il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cose, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.” Ritenuto dalla dottrina prevalente un reato plurioffensivo, la fattispecie di cui all'art. …
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La massima Integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di peculato a fronte della condotta del direttore generale di una società incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2016, n. 12658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12658 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2016 |
Testo completo
1 2 65 8/ 1 6 58 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Sent. n. sez.341 Vincenzo Rotundo Presidente Maurizio Gianesini Angelo Costanzo Relatore 66- 2/3/2016 Stefano Mogini R.G. n. 43584/2015 Anna Criscuolo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TR IG, nato a [...] il [...] contro la sentenza emessa 1'8/05/2015 dalla Corte di appello di Roma nel proc. n.101/2014 R.G., visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato Mario De Caprio del Foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Nel capo N delle imputazioni dalle quali ha origine il processo, si contesta ex artt. 81, 110, 314 cod. pen. a IG TR (capo del servizio Tenute e giardini del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica) di avere istigato : AN NI (già Segretario generale della Presidenza della Repubblica, perché all'epoca dei fatti da pochi giorni in pensione) e con lui concorso a utilizzare, nell'esclusivo interesse di NI, materiale ligneo in parte acquistato - dalla Tenuta per la falegnameria interna, in parte già di proprietà della stessa per realizzare due armadi, un tavolino e una tettoia parasole all'interno dell'appartamento privato di NI (l'incarico dato alle maestranze delle tenuta per realizzare, in orario di servizio, i predetti manufatti è stato contestato ex art. 323 cod. pen., reato dichiarato estinto per prescrizione). La terza sezione penale della Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha rideterminato la pena nei confronti di IG TR per il reato contestato nel predetto capo N, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e quella del fatto di particolare tenuità ex art. 323-bis cod. pen., con i benefici della sospensione sia della pena principale sia della pena accessoria alle condizioni di legge e della non menzione della condanna nel certificato penale. Invece, ha assolto il coimputato AN NI perché il fatto non costituisce reato avendo considerato che, all'epoca del fatto, NI era ormai pensionato e che è mancata la prova della sua consapevolezza del fatto che alcuni legni erano stati acquistati appositamente per realizzare i manufatti, mentre emerge che gli era stato detto che trattavasi di "materiale molto scrauso".
2. Nel ricorso e nella memoria ex art. 121 cod. proc. pen. presentati nell'interesse di TR si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) erronea qualificazione del fatto ex art. 314 cod. pen. e non invece ex art. 323 cod. pen. con la conseguente dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione;
b) violazione degli art. 521 e 522 cod. proc. pen., per avere qualificato TR istigatore e non semplice compartecipe di AN NI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va anzitutto rilevato, in relazione al secondo motivo di ricorso suindicato sub b), che già nella imputazione TR è indicato quale istigatore e concorrente di NI. 2 In realtà, la ricostruzione del nucleo fattuale della vicenda nei termini espressi nella sentenza impugnata (pagg. 154-16) non è oggetto di specifiche contestazioni: TR incaricò i suoi subordinati di andare a casa di NI per : effettuare i lavori, acquistando parte del materiale per euro 512 (fattura della ditta HI a carico della amministrazione) e utilizzando altro legno preso dai magazzini della Tenuta. Quel che nel ricorso si assume è che, in considerazioni delle finalità latu sensu pubblicistiche della condotta e della scarso valore dei beni utilizzati, ricorrerebbe una fattispecie di abuso di ufficio e non quella di peculato.
2. Costituisce peculato da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio l'utilizzazione del bene pubblico per interesse esclusivamente personale, non giustificata da finalità corrispondenti alle attribuzioni e competenze istituzionali specifiche del soggetto che le effettua, o per finalità che, seppur genericamente di interesse pubblico, non siano espressamente riconducibili alle attribuzioni e competenze della specifica funzione istituzionale svolta ma a quelle di altre funzioni, attribuite a soggetti pubblici distinti. In questi casi, la mancanza di connessione con la funzione determina un stravolgimento del sistema organizzativo-istituzionale che priva di ogni legittimazione la concreta spendita della somma di cui si ha la disponibilità, materiale o giuridica (Cass. pen.: Sez. 6, n. 33069 del 12/05/2003; Sez. 6, n.10908 del 1/02/200; Sez.
6. n. 352 del 7/1/2000, dep. 2001). L'elemento oggettivo del reato di peculato è costituito dall'appropriazione, che si realizza con una condotta incompatibile con il titolo per cui si possiede e che sottrae al patrimonio dell'avente diritto il bene incamerato dall'agente, mentre l'elemento soggettivo coincide con il mutare dell'atteggiamento psichico dell'agente, che non si rappresenta più di essere possessore della cosa per conto di altri ma di possedere per conto proprio (Cass. pen.: Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997, dep. 1998, Rv. 211011. Inoltre argomentabile ex: Sez. 6, n. 18465 del 17/02/2015, Rv. 263939; Sez. 6, n. 20094 del 04/05/2011, Rv. 250071; Sez. 6, n. 35150 del 09/06/2010, Rv. 249368). Invece, l'abuso d'ufficio consiste nel distrarre un bene per il proprio vantaggio con suo uso del bene indebito - perché volto a finalità diverse da quelle specificamente previste, ma riconducibili comunque alle attribuzioni proprie del ruolo istituzionale svolto che non - comporti la perdita del bene e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'avente diritto (Cass. pen.: Sez. 6, n. 699 del 20/06/2013, dep. 2014, Rv. 257766; Sez. 6, n. 23066 del 14/05/2009, Rv. 244061 Sez. 6, n. 14978 del 13/03/2009, Rv. 243311). 3 Nel caso in esame, la avvenuta appropriazione dei beni - di modesto ma non economicamente insignificante valore (oltre cinquecento euro il materiale acquistato) - esclude la riqualificabilità del reato ex art. 323 cod. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2/03/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Rotundo Angelo Costanzo from Vincenzo Rotund DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 25 MAR 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO MA DIC E PR Piara Esposito S T R O C