Sentenza 16 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di trarre dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova le proprie valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare; ne consegue, che tale obbligo è osservato anche quando il giudice riporti - pure in maniera pedissequa - atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del PM (nella specie, il contenuto delle dichiarazioni rese, gli esiti dei tabulati telefonici, delle intercettazioni e delle operazioni di appostamento e controllo), riguardando tali elementi esclusivamente i profili espositivi del fatto.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2016, n. 13838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13838 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2016 |
Testo completo
13838-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE composta da Franco Fiandanese Presidente Antonio Prestipino Consigliere Giovanna Verga Consigliere CAMERA DI CONSIGLIO Andrea Pellegrino Consigliere del 16 dicembre 2016 SENT. n.2314 sez. Consigliere est. Vincenzo Tutinelli REGISTRO GENERALE N. 41186-2016 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: CH IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza 6 giugno 2016 del Tribunale della libertà di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha dichiarato la nullità dell'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Napoli emessa in data 19 aprile 2016 in relazione al delitto contestato al capo d), relativo al porto di arma da fuoco in luogo pubblico avvenuta tra il febbraio e marzo 2013 e ha per il resto confermato l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere a carico dell'odierno ricorrente in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, contestata in Somma Vesuviana e zone limitrofe a partire dal 2009 e fino al febbraio 2015, e in ordine al reato di spaccio di stupefacenti, avvenuto in Somma Vesuviana fra il febbraio e marzo 2013 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi. 2. 1 violazione di legge in relazione all'articolo 309 comma 5 e comma 10 cod. proc. pen. In particolare il ricorrente lamenta l'omessa trasmissione di atti favorevoli e specificamente il test (con esito negativo) sulla presenza di residui di esplosione di arma da fuoco effettuata il 9 f 1 marzo 2013 a carico dell'odierno ricorrente nonché l'omessa pronuncia sul punto avendo il Tribunale equivocato il senso dell'eccezione di inefficacia. 2. 2. Violazione dell'articolo 292 comma 2 cod. proc. pen. in relazione al fatto che il difetto di trasmissione degli atti avrebbe dovuto colpire anche il capo A). 2. 3 omessa esposizione degli elementi a carico quantomeno con riferimento al capo G). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Quanto al primo motivo di ricorso, deve osservarsi che il Tribunale ha preso atto della mancata valutazione da parte del GIP del test sopra indicato e ha pertanto dichiarato la nullità dell'ordinanza in parte qua per la mancata valutazione di tale elemento ritenuto decisivo. Correttamente, il Tribunale del riesame non ha fatto discendere la inefficacia della misura all'omessa trasmissione degli atti in ciò conformandosi a principi di diritto consolidati di questa Corte. È noto, infatti, che tale effetto si produce, fuori dall'ipotesi di una completa omissione dell'invio, nei soli casi in cui l'atto non trasmesso sia stato effettivamente ritenuto determinante ai fini dell'applicazione della misura (Sez. 2, Sentenza n. 20191 del 04/02/2015 Rv. 263522; Sez. 6, Sentenza n. 8657 del 12/12/2013 - dep. 21/02/2014 - Rv. 258797; Sez. 3, Sentenza n. 37009 del 07/07/2011, Rv. 251392). Nel caso di specie, il GIP nemmeno aveva preso in considerazione tali elementi, il che evidenzia come non si verta in ambito di mancata trasmissione di atti ritenuti rilevanti quanto piuttosto nell'ambito di una mancata valutazione di elementi favorevoli in sede di misura applicativa a cui correttamente è stata ricollegata la nullità della misura in relazione allo specifico capo di imputazione interessato dall'atto stesso.
2. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito in quanto fondato sulla medesima prospettazione di diritto relativa alla intervenuta estinzione della misura.
3. Il terzo motivo di ricorso risulta essere la mera riproposizione del motivo di appello già disatteso dal Tribunale con motivazione specifica, congrua, logica, coerente con il contenuto del fascicolo processuale. Va infatti rilevato che la esposizione degli elementi a carico non risulta essere mutata;
con riferimento invece ai profili di autonoma valutazione, deve rilevarsi che correttamente il Tribunale del riesame evidenzia la presenza di specifiche valutazioni di carattere personale nell'ambito della motivazione del provvedimento del GIP. Per altro verso, deve osservarsi che l'inserimento nel provvedimento di dichiarazioni esplicite, di indicazioni derivanti dai tabulati telefonici in ordine alla posizione assunta in determinati momenti, di esiti delle intercettazioni telefoniche e di meri riassunti del contenuto dei colloqui intercettati a profili essenzialmente espositivi che in nulla incidono sulla sussistenza di una autonoma valutazione. Infatti, il disposto del'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone essenzialmente al giudice di trarre dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova delle valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare. Risulta allora ovvio che il riportare - anche in maniera G 2 pedissequa - gli atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del Pubblico Ministero in nulla incide sulla effettività della valutazione riguardando la mera esposizione dell'esistente. Proprio sulla narrazione e sulla esplicitazione e sintesi degli elementi derivanti dalle intercettazioni, dalle operazioni di appostamento controllo, dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale da parte di cessionario si incentra la contestazione operata dall'odierno ricorrente, sia in sede di riesame sia in sede di ricorso per cassazione. Per altro verso, il carattere autoevidente della narrazione contestata e allegata dal ricorrente e la presenza di conversazioni e elementi assolutamente espliciti porta ad affermare che gli elementi ripetuti rientrino nella categoria dell'ovvio, il che esclude alcun profilo di mancata valutazione critica. Ne consegue la manifesta infondatezza della doglianza. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94. comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (Vincenzo Tutinelli) (Franco Fiandanese) franco Fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE H 21 MAR. 2017 ADECASS CANCELLIERE Claudia Planelli/ E I N O A Z S 3